Sentenza 10 settembre 2014
Massime • 1
Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza, nè con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2014, n. 19004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19004 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Grazia - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28476-2011 proposto da:
S.E.A. (C.F. (OMISSIS) ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l'avvocato IANNOTTA FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato CESAREO ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.C. ;
- intimata -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COSENZA depositato il 03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Presidente del Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 3 ottobre 2011, dichiarò la propria incompetenza in ordine al ricorso per separazione giudiziale presentato il 10 settembre 2010 da S.E.A. nei confronti di C.C. , per avere già la High Court of
Justice di XXXXXX, con sentenza depositata l'8 dicembre 2010, affermato la giurisdizione e la competenza dell'autorità giudiziaria inglese a norma degli artt. 3, 16 e 19 del Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003. Si rileva nel predetto provvedimento del giudice nazionale che l'art. 19 del citato Regolamento prescrive che il giudice dello Stato membro successivamente adito, una volta accertata la competenza di altra autorità preventivamente adita, deve dichiarare la propria incompetenza, e che l'art. 16 dello stesso Regolamento dispone che l'Autorità giurisdizionale si considera adita alla data in cui la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.
Nella specie, alla data del 20 agosto 2008, in cui la C. aveva presentato la richiesta di declaratoria di divorzio innanzi all'autorità inglese, non risultava essere stata validamente adita l'autorità giudiziaria italiana, in quanto il ricorso per la separazione giudiziale depositato presso il Tribunale di Cosenza il 31 maggio 2008 non era stato più coltivato dalla stessa, che non solo non aveva mai notificato il ricorso medesimo al S. , ma non si era neppure presentata in udienza, sicché il Presidente, in data 9 ottobre 2008, aveva dichiarato priva di effetti la domanda ai sensi dell'art. 707 cod. proc. civ. Nè la causa abbandonata dalla C. poteva essere riassunta, come sostenuto dal ricorrente, poiché nei procedimenti di separazione tra coniugi, nella ipotesi di mancata comparizione dell'attore, trova applicazione esclusivamente l'art. 707 cod. proc. civ., che prescrive specificamente che la domanda è
priva di effetti, e non anche la disciplina dell'art. 181 cod. proc. civ., che prevede il rinvio ad altra udienza, la successiva cancellazione e la possibilità della riassunzione. In definitiva, del ricorso depositato dalla C. il 31 maggio 2008 non poteva tenersi conto, mentre l'unico atto valido pendente innanzi al giudice italiano era il ricorso del S. in data 10 settembre 2010, successivo, quindi, alla richiesta di declaratoria di divorzio presentata il 20 agosto 2008 dalla C. al giudice inglese. 2. - Per la cassazione di tale provvedimento ricorre il S. sulla base di un unico motivo di ricorso. La intimata C. non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione delle norme sulla competenza, nonché degli artt. 16, 19 e 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003. Avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che alla data del 20 agosto 2008, in cui la C. aveva presentato richiesta di divorzio al giudice inglese, non risultasse validamente adita l'autorità giudiziaria italiana per non avere la C. coltivato il ricorso del 31 maggio 2008, laddove la stessa avrebbe richiesto in data 7 agosto 2008 la notifica al S. del ricorso per separazione giudiziale del 31 maggio 2008 e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale. E dunque, sarebbe sussistita, al momento della presentazione della domanda della C. al giudice inglese di declaratoria di divorzio, una situazione di litispendenza che avrebbe dovuto indurre detto giudice, a norma dell'art. 19 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, a sospendere di ufficio il procedimento in attesa dell'accertamento della competenza da parte dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, anziché trasmettere gli atti alla High Court of Justice di XXXXXX, che aveva negato la competenza e la giurisdizione del giudice italiano. 2. - Il ricorso è inammissibile.
Come già affermato dalle Sezioni Unite, qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero, la relativa decisione non è impugnabile con il regolamento di competenza ne come nella specie, con il ricorso straordinario per cassazione, ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati (v. Cass., S.U., ordd. n. 26288 e n. 6597 del 2009).
3. - Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Non v'è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 28 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014