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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4749/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Serafino Picerno che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Corato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Domenico Tandoi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.12.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Spinazzola Controparte_1 il 26.08.1992 e che, con decreto n. 3579 del 13.07.2010, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (25.05.1995) e Per_1
(31.10.2005). Per_2
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente e convivente con la madre, di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti;
l'esclusione del contributo di mantenimento per il figlio , Per_1 economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che la ricorrente è imprenditrice agricola;
che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il figlio ha terminato la maturità, che esso Per_2 resistente non conosce le intenzioni del giovane sull'eventuale prosecuzione degli studi, ma è disposto a contribuire al suo mantenimento in via diretta, laddove prosegua con gli studi universitari.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 21.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e “La sig.ra ribadisce la Parte_1 sua rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Ribadisce la richiesta di contributo al mantenimento da parte del padre in favore del figlio
[...] da erogarsi direttamente in favore dello stesso oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie (come anche richiesto dal resistente nella propria comparsa). Sul punto si rappresenta che il figlio Per_2 intende proseguire gli studi universitari e questo mese si sottoporrà al test di ingresso universitario”.
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Trani n. 3579/2010 del 13.07.2010, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Spinazzola per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la maggiore età dei figli e Per_1 esclude l'adozione di provvedimenti in ordine al loro Per_2 affidamento, alla collocazione abitativa prevalente e alla frequentazione con il genitore non convivente.
Quanto al contributo di mantenimento per la prole, le parti hanno concordemente allegato che il figlio è ormai economicamente Per_1 autosufficiente, sicché deve ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori in suo favore.
Il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni della ricorrente sulla mancanza di autosufficienza economica del figlio sicché va posto a suo carico il relativo contributo di Per_2 mantenimento.
Tenuto conto della condizione economica dei genitori, come risultante dalla prodotta documentazione, il contributo ordinario a carico del padre va determinato in 200,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare, su concorde richiesta delle parti, direttamente al figlio entro il giorno 5 del Persona_3 mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per il ragazzo.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
La pronuncia sullo status ed il sostanziale accordo delle parti sulle statuizioni accessorie giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
18.12.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Spinazzola il 26.08.1992, Pt_1 Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Spinazzola dell'anno 1992, Parte II, Serie A, n. 29;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento ordinario per il figlio di 200,00 euro mensili, da rivalutare Persona_3 annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare direttamente al figlio entro il giorno 5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per il figlio come individuate e disciplinate in Per_2 motivazione;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 09.12.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4749/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Serafino Picerno che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Corato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Domenico Tandoi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.12.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Spinazzola Controparte_1 il 26.08.1992 e che, con decreto n. 3579 del 13.07.2010, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (25.05.1995) e Per_1
(31.10.2005). Per_2
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente e convivente con la madre, di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti;
l'esclusione del contributo di mantenimento per il figlio , Per_1 economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che la ricorrente è imprenditrice agricola;
che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il figlio ha terminato la maturità, che esso Per_2 resistente non conosce le intenzioni del giovane sull'eventuale prosecuzione degli studi, ma è disposto a contribuire al suo mantenimento in via diretta, laddove prosegua con gli studi universitari.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 21.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e “La sig.ra ribadisce la Parte_1 sua rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Ribadisce la richiesta di contributo al mantenimento da parte del padre in favore del figlio
[...] da erogarsi direttamente in favore dello stesso oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie (come anche richiesto dal resistente nella propria comparsa). Sul punto si rappresenta che il figlio Per_2 intende proseguire gli studi universitari e questo mese si sottoporrà al test di ingresso universitario”.
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Trani n. 3579/2010 del 13.07.2010, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Spinazzola per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la maggiore età dei figli e Per_1 esclude l'adozione di provvedimenti in ordine al loro Per_2 affidamento, alla collocazione abitativa prevalente e alla frequentazione con il genitore non convivente.
Quanto al contributo di mantenimento per la prole, le parti hanno concordemente allegato che il figlio è ormai economicamente Per_1 autosufficiente, sicché deve ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori in suo favore.
Il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni della ricorrente sulla mancanza di autosufficienza economica del figlio sicché va posto a suo carico il relativo contributo di Per_2 mantenimento.
Tenuto conto della condizione economica dei genitori, come risultante dalla prodotta documentazione, il contributo ordinario a carico del padre va determinato in 200,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare, su concorde richiesta delle parti, direttamente al figlio entro il giorno 5 del Persona_3 mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per il ragazzo.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
La pronuncia sullo status ed il sostanziale accordo delle parti sulle statuizioni accessorie giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
18.12.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Spinazzola il 26.08.1992, Pt_1 Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Spinazzola dell'anno 1992, Parte II, Serie A, n. 29;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento ordinario per il figlio di 200,00 euro mensili, da rivalutare Persona_3 annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare direttamente al figlio entro il giorno 5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per il figlio come individuate e disciplinate in Per_2 motivazione;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 09.12.2024
La Presidente est.