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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bellanca, presso il C.F._1
cui studio in RN NO (MI), via Corridori n. 10 ha eletto domicilio attore
E
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
gestione dei sinistri ex in persona dei suoi procuratori Controparte_2
speciali (p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cardile, presso il P.IVA_1
cui studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 233 ha eletto domicilio convenuta
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._2
convenuta contumace in L.C.A., in persona del commissario liquidatore Controparte_2
convenuta contumace pagina 1 di 20 E
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
gestione dei sinistri cagionati da mezzi non identificati, in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi P.IVA_1
Ragno, presso il cui studio in Messina, Strada San Giacomo n. 19 ha eletto domicilio terza chiamata in causa
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , la e la Controparte_3 Controparte_4 [...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la gestione dei Controparte_1
sinistri ex , rappresentando quanto di Controparte_5
seguito riportato.
Affermava che in data 27.06.2007, alle ore 1.20 circa, si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Seat Ibiza tg. DF072MP, di sua proprietà ma condotta dalla moglie assicurata con la Controparte_3 [...]
lungo l'autostrada A/18, direzione Catania-Messina, più Controparte_2
precisamente al km 13+516 all'interno della galleria “Noritteddo”.
Riferiva che la mentre eseguiva una manovra di soprasso di un mezzo CP_3
pesante, perdeva il controllo del veicolo, che si ribaltava sul manto stradale, causandogli lesioni tali da determinarne il trasporto tramite 118 al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, ove gli veniva diagnosticato “grave trauma da strappamento e schiacciamento arto superiore destro” e veniva eseguito intervento di “amputazione del braccio con conservazione del moncone dell'omero”.
Aggiungeva che sul luogo intervenivano anche gli agenti della Polizia Stradale di
Messina e che, successivamente, veniva aperto un procedimento a carico di ignoti, conclusosi con l'archiviazione.
pagina 2 di 20 Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che il riportava danni fisici a seguito Pt_1 del sinistro e, per l'effetto, di condannare la – quale impresa designata per i CP_6 sinistri ex – al risarcimento degli stessi, quantificati in € 654.359,00, oltre CP_2
rivalutazione e interessi;
di accertare e dichiarare che il riportava un danno Pt_1
patrimoniale consistente nella riduzione della capacità lavorativa a seguito del sinistro e, per l'effetto, di condannare la al risarcimento del pregiudizio CP_6
subito, da quantificare equitativamente;
con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Bellanca.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...]
– quale impresa designata per i sinistri ex – contestando CP_1 CP_2
quanto dedotto da parte attrice.
Eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, osservava che dalla ricostruzione dei fatti fornita dal sarebbe emersa Pt_1
una responsabilità nella causazione del sinistro imputabile ad un veicolo rimasto sconosciuto, sicché era da considerarsi legittimata passivamente la
[...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per i sinistri causati da CP_1
veicoli ignoti.
Nel merito e in subordine, rilevava che l'attore si era reso corresponsabile del sinistro, in quanto aveva preso il volante dalle mani della moglie e sterzato, come risultante dal verbale redatto dagli agenti di Polizia.
Ancora, rilevava che l'eventuale risarcimento non poteva essere superiore rispetto al massimale minimo di legge per la R.C.A. obbligatoria vigente al momento del sinistro.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la
– quale impresa designata per i sinistri causati da veicoli Controparte_1
sconosciuti – ai fini della declaratoria della legittimazione passiva del F.G.V.S. e di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, di rigettare le domande del in subordine, di ridurre le domande avanzate nei limiti del giusto Pt_1
pagina 3 di 20 e del provato, anche considerando la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e il limite del massimale di legge;
con condanna di spese e compensi.
La convenuta rimaneva invece contumace, nonostante rituale Controparte_3
notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. del 07.11.2016.
All'udienza di prima comparizione del 18.05.2017 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
– quale impresa designata per i sinistri causati da veicoli sconosciuti. CP_1
Questa rilevava che il sinistro per cui è causa si verificava per esclusiva responsabilità della e non per colpa di un mezzo pirata dileguatosi dopo lo CP_3
scontro, come confermato anche dal verbale redatto dagli agenti di Polizia.
Ancora osservava che il si era reso corresponsabile, afferrando lo sterzo e Pt_1
sterzando nella parte opposta, con ciò contribuendo a determinare il cappottamento dell'autovettura.
Precisava, poi, che l'eventuale risarcimento non poteva superare il massimale di legge vigente al momento del sinistro, pari ad € 774.680,00.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, e di precisare che l'incidente si verificava per responsabilità esclusiva della ancora in via preliminare, di dichiarare il concorso di colpa del nella CP_3 Pt_1
causazione del sinistro;
in subordine, di ridurre le domande avanzate nei limiti del giusto e del provato, anche considerando il limite del massimale di legge;
con condanna di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale della convenuta
[...]
e mediante nomina del CT NG. al fine di Controparte_3 Persona_1
ricostruire la dinamica del sinistro e del CT medico-legale dott.ssa
[...]
Persona_2
All'udienza del 22.11.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
pagina 4 di 20 Successivamente, con provvedimento del 24.02.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire all'attore di depositare la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo alla convenuta . CP_3
All'udienza del 12.03.2025, la causa veniva assunta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di per i Parte_1
danni subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli in data 27.06.2007, allorquando si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del veicolo Seat Ibiza tg. DF072MP, assicurato con la e condotto da Controparte_2 CP_3
[...]
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e della Controparte_3
in L.C.A. che, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si Controparte_2
costituivano.
Procedendo per gradi, giova in primo luogo qualificare la domanda attorea.
Premettendo, difatti, che il diritto al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale può esser fatto valere non soltanto dal danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, ma anche dal terzo trasportato, ossia dalla persona diversa dal conducente che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti al momento del sinistro, diverse sono le azioni a disposizione di tali soggetti.
Innanzitutto, entrambi potranno esperire l'azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del sinistro, seppur con talune differenze in ordine al riparto dell'onere probatorio;
in secondo luogo, accanto alla disciplina codicistica, ulteriori azioni risarcitorie sono previste dal codice delle assicurazioni private di cui al d. lgs. n. 209/2005, il quale contempla l'azione diretta del danneggiato, conducente di uno dei veicoli convolti, nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile (artt. 144, 145 co. 1 e 148 cod. ass.), l'azione del danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, nei confronti della propria pagina 5 di 20 compagnia assicurativa (artt.145 co. 2, 149 e 150 cod. ass.), e l'azione del danneggiato, terzo trasportato, che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro, che può richiedere il risarcimento di tali danni ai sensi dell'art. 141 cod. ass.
Nell'agire in giudizio il dichiarava esplicitamente di agire ai sensi dell'art. 141 Pt_1 cod. ass., secondo il quale “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Lo si evince chiaramente dall'atto di citazione, nel quale l'attore precisava: “nel caso di specie, la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal SI. ai sensi Pt_1
dell'art. 141, D.L. n. 209/05, contro l'impresa di assicurazione del veicolo su cui il trasportato era a bordo” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
L'art. 141 cod. ass., in particolare, ha introdotto uno strumento risarcitorio specifico, di particolare favore per il terzo trasportato, che consente a questi di rivolgersi direttamente all'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, ottenendo il risarcimento dei danni subiti, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La Suprema Corte, tuttavia, ha più volte chiarito che presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 141 cod. ass. è il necessario coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non essendo indispensabile che si sia verificato uno scontro materiale tra gli stessi (cfr. Cass. civ. ord. n. 1044/2024, Cass. civ. n. 25033/2019).
Orbene, proprio tale elemento ha rappresentato uno dei motivi di contrasto tra le parti in causa, sicché deve comprendersi se tale coinvolgimento sia effettivamente pagina 6 di 20 avvenuto per poter valutare l'applicabilità della disciplina di favore prevista dal legislatore per il terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 cod ass..
Sul punto confusa pare la ricostruzione del sinistro offerta dal Pt_1
L'attore, dapprima, imputava il verificarsi dell'evento dannoso a colpa esclusiva della riferendo che la stessa, nell'eseguire una manovra di sorpasso, “perdeva il CP_3
controllo del veicolo” e aggiungendo che “stante la dinamica del sinistro qui ricostruita, appare chiara e ineludibile la responsabilità della conducente della Seat
Ibiza, la quale perdeva il controllo del veicolo e provocava i danni” (pag. 2 atto di citazione); in seguito, affermava che “nessun addebito di responsabilità civile, ex art.
2054 c.c., può essere mosso al conducente dell'autovettura su cui il SI. era Pt_1
trasportato, in quanto il sinistro stradale è sorto a causa della condotta tenuta dal mezzo pesante durante la manovra di sorpasso effettuata dalla SI.ra , in CP_3
particolare urtava l'autovettura e incurante dell'accaduto continuava la propria corsa, senza fermarsi a prestare soccorso e a fornire le proprie generalità” (pag. 3 atto di citazione); nelle conclusioni di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., invece, sembrava tornare alla prima versione dei fatti, chiedendo che venisse accertata la carenza di legittimazione passiva dell' quale impresa designata per CP_6
i sinistri causati da veicoli sconosciuti (cfr. memoria n. 1) e omettendo qualsiasi riferimento all'urto subito in fase di marcia dalla da parte dell'automezzo CP_3
pesante (cfr. capitolati interrogatorio formale memoria n. 2).
Tra loro opposte sono, poi, le versioni dei fatti offerte dalla (convenuta) e CP_1
dalla (terza chiamata), posto che la prima faceva leva sulla responsabilità CP_1
dell'automezzo pesante rimasto ignoto menzionato dal mentre la seconda Pt_1
faceva leva sulla responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro. CP_3
Sul punto non è risultata dirimente neanche la perizia tecnica redatta dal CT NG.
, nominato al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. Persona_1
Il perito, infatti, non è stato in grado di chiarire se la vettura Seat Ibiza condotta dalla ebbe un contatto con l'automezzo pesante che stava cercando di superare, CP_3
pagina 7 di 20 posto che “sulla vettura non si notano tracce di urto riconducibile a detto ipotetico mezzo (presenza di tracce di vernice di colore diverso rispetto quello della vettura sulla parte anteriore destra della stessa), né deformazioni che possano confermare la circostanza”. Il perito proseguiva, poi, rilevando che “nulla può dirsi circa una ipotetica manovra dell'autocarro (ad esempio deviazione verso sinistra) che possa avere creato turbativa alla guida della donna. Ovviamente non può nemmeno escludersi che il sinistro sia stato generato da una semplice perdita di controllo del mezzo da parte della donna, indipendentemente dall'esistenza o meno dell'autocarro” (pagg. 38-39 perizia ). Persona_1
La dinamica dell'incidente veniva ricostruita anche dagli agenti Testimone_1
e giunti sul luogo del sinistro dopo l'incidente, i quali, sulla
[...] Testimone_2
scorta dei rilievi effettuati, ritenevano che “verosimilmente Controparte_3
durante effettuazione manovra di sorpasso automezzo pesante in atto sconosciuto
(…) perdeva il controllo del veicolo striando contro il guard-rail posto sul margine sinistro” (cfr. prontuario all. 1 atto di citazione).
A tal riguardo si ricorda che il verbale redatto dagli agenti di polizia a seguito di un sinistro stradale è dotato di fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso in relazione alle circostanze di fatto e agli elementi oggettivi che gli agenti attestino di aver raccolto e rilevato direttamente in loco, quali la posizione dei veicoli post-urto e i danni riportati dagli stessi (cd. “fase statica” del sinistro), che gli stessi abbiano accertato visivamente o quale risultavano al momento del loro intervento (cfr. Cass. civ. n. 9037/2017, Cass. civ. n. 28149/2022); mentre la ricostruzione operata dagli agenti verbalizzanti costituisce valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria di cui sopra e che va, pertanto, valutata dal giudice secondo gli ordinari criteri di deduzione (Cass. civ. n. 3787/2012).
Infine, la convenuta , sentita in sede di interrogatorio formale all'udienza del CP_3
09.09.2019, si limitava a confermare – per quanto qui importa – la circostanza di cui pagina 8 di 20 al n. 4 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (“Vero che, durante la manovra di sorpasso di un automezzo pesante, che transitava all'interno della galleria
“Noritteddo”, la SI.ra perdeva il controllo del veicolo”), senza far CP_3
riferimento all'urto da parte dell'autocarro, che avrebbe causato lo sbandamento del veicolo dalla stessa condotto.
Tutti questi elementi, se letti unitariamente, non consentono di ritenere provato il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo ulteriore rispetto alla Seat Ibiza, a bordo della quale viaggiava il con la conseguenza che parte attrice erroneamente Pt_1
invocava la tutela di cui all'art. 141 cod. ass., applicabile, ut supra chiarito, ai soli casi in cui l'evento dannoso viene determinato dalla contemporanea presenza di almeno due veicoli.
Ulteriore conseguenza di quanto sin qui esposto è che nessuna responsabilità risarcitoria potrebbe imputarsi alla terza chiamata in causa, Controparte_1
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la gestione dei sinistri causati da
[...]
veicoli rimasti ignoti, la quale sarebbe stata chiamata a risarcire i danni lamentati dal ai sensi dell'art. 283, lett. a) cod. ass., soltanto nel caso in cui si fosse accertato Pt_1
che gli stessi erano conseguenza della condotta negligente posta in essere da un mezzo rimasto non identificato.
La natura “autonoma” del sinistro, invece, fa sì che gli obblighi risarcitori debbano essere adempiuti dalla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Difatti, nel caso in cui il terzo trasportato sia rimasto danneggiato in un sinistro in cui veniva coinvolto il solo veicolo a bordo del quale era trasportato, l'azione che gli compete è esclusivamente quella di cui all'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, e gravando sul vettore che voglia andare esente da responsabilità l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come previsto dall'art. 2054, co. 1, c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 1044/2024, Cass. civ. n. 17963/2021).
pagina 9 di 20 Giova ricordare che rientra tra i poteri-doveri del giudice adito il compito di riqualificare e definire giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla denominazione eventualmente erronea utilizzata dalla parte deducente – senza, però, alterare il petitum o la causa petendi, sicché la domanda attorea va riqualificata quale azione risarcitoria ex art. 144 cod. ass., esercitata nei confronti del vettore e della sua compagnia assicurativa.
Tutto ciò premesso, si deve ritenere che il abbia assolto l'onere su di lui Pt_1
gravante, fornendo la prova del trasporto a bordo del veicolo incidentato, dell'effettivo accadimento del sinistro, del danno e del nesso di causalità tra il sinistro ed i danni da risarcire e che, di contro, i convenuti non abbiano dimostrato che il conducente del veicolo aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'istruttoria espletata in giudizio ha, infatti, consentito di provare che il in data Pt_1
27.06.2007, si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Seat
Ibiza tg. DF072MP, di sua proprietà ma condotta dalla moglie CP_3
assicurata con la lungo l'autostrada A/18
[...] Controparte_2
direzione Catania-Messina, più precisamente al km 13+516; che la CP_3
nell'eseguire una manovra di sorpasso, perdeva il controllo del veicolo, che si ribaltava sul manto stradale, causando al lesioni tali da determinarne il trasporto Pt_1
tramite 118 al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, ove gli veniva diagnosticato “grave trauma da strappamento e schiacciamento arto superiore destro” e veniva eseguito intervento di “amputazione del braccio con conservazione del moncone dell'omero”.
Tali circostanze venivano confermate dalla in sede di interrogatorio formale e, CP_3
poi, ulteriormente avvalorate dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal CT, NG. il quale, esaminata la documentazione in atti ed effettuati gli opportuni Persona_1
rilievi, accertava quanto segue.
A causa dell'urto tra il fianco sinistro della vettura Seat Ibiza e il guard-rail sinistro,
l'autovettura deviava il proprio corso andando verso destra, tagliando la carreggiata e pagina 10 di 20 terminando lo scarrocciamento al margine destro della galleria “Noritteddo” con un angolatura di 45° rispetto all'asse stradale, dopo aver impattato contro il guard-rail destro in corrispondenza del km 13+495. A questo punto, per effetto dell'angolazione d'urto e della velocità residua, la vettura si sollevava da terra sovrapponendosi al guard-rail, per poi ritornare a terra e subire un moto di rotazione attorno al proprio asse longitudinale con ribaltamento del mezzo sul tettuccio, proseguire la propria marcia sul tettuccio per ulteriori 30 mt. e fermarsi in posizione ribaltata a cavallo della linea di mezzeria stradale.
Circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della perizia medica redatta dal CT, dott.ssa
[...]
la quale accertava che “le patologie di natura traumatica sofferte dal Persona_3
periziando siano compatibili con le lesioni traumatiche conseguenti all'incidente stradale del 27/06/2007 in argomento” (pag. 14 perizia . Persona_2
Infine, deve ritenersi che la condotta tenuta dal durante il sinistro abbia inciso Pt_1
sulle conseguenze dannose prodotte dall'evento lesivo, avendo egli posto in essere un
“comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (Cass. civ. n. 19716/2020, in senso conforme Cass. civ. n. 11095/2020).
In primo luogo, si osserva come il CT NG. abbia accertato che al Persona_1
momento del sinistro il non indossasse la cintura di sicurezza. Pt_1
In secondo luogo, dal prontuario redatto dagli agenti della Polizia di Messina emerge che il dopo lo scontro iniziale tra l'autovettura e il guard-rail sinistro, “si Pt_1
aggrappava al volante sterzando verso destra”, circostanza confermata dallo stesso attore in sede di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; se si considera che parte del sinistro si verificava proprio a seguito di tale deviazione verso destra, allorquando la macchina si ribaltava e slittava sul manto stradale ancora capovolta sul tettuccio, allora si deve concludere nel senso che certamente il comportamento del ha Pt_1
inciso sul decorso dell'incidente.
pagina 11 di 20 Tale dato non assurge a fattore idoneo ad interrompere la serie causale che ha dato luogo al sinistro e, dunque, ad azzerare la responsabilità della che, perdendo il CP_3
controllo del mezzo, ha autonomamente dato inizio al sinistro, del quale non può che essere responsabile. La condotta del tuttavia, assume rilevanza nei limiti di cui Pt_1
all'art. 1227, co. 1, c.c. (applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056
c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale), dando luogo ad un suo concorso di colpa nella misura del 30%, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio dovuto.
Passando alla determinazione del quantum debeatur, si richiama quanto rilevato dal
CT dott.ssa la quale perveniva alle seguenti valutazioni: rilevava che Persona_2
“le lesioni di natura traumatica riportate dal SInor sono quelle Parte_1
refertate: − in data 27/06/2007 presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Messina, Policlinico G. Martino (…) con diagnosi:
“AMPUTAZIONE SUBTOTALE ARTO SUPERIORE DESTRO AL TERZO MEDIO
DI BRACCIO IN POLITRAUMA DELLA STRADA”; − sempre in data 27/06/2007 presso l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Servizio di Anestesia e Rianimazione I, di
Catania, con diagnosi: “amputazione traumatica a. sup. dx”; − in data 28/06/2007 presso l' Controparte_7
, con diagnosi: “gravissimo trauma da strappamento e
[...]
schiacciamento A. SUP. DX”; che “non sono emersi precedenti morbosi che possano avere influito sul peggioramento permanente delle condizioni generali del periziando”; che “la sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili dopo l'evento traumatico, emersi nel corso della visita peritale, sono riferiti alla
“sindrome dell'arto fantasma”, ovverosia la viva percezione, spesso spiacevole o dolorosa, dell'arto che non è più presente a causa dell'amputazione, sono ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate” (pagg. 14 e 15 perizia . Persona_2
Per quanto riguarda la prognosi e la durata della malattia traumatica la CT stimava una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 60%, e di riconoscere una pagina 12 di 20 inabilità temporanea di giorni 110, di cui giorni 31 al 100%, giorni 40 al 50% e giorni
39 al 25%.
Le conclusioni della dott.ssa vanno condivise, in quanto rese all'esito di Persona_2
uno scrupoloso esame clinico del e di un attento studio degli atti di causa. Pt_1
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della
Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
pagina 13 di 20 Il danno “biologico” dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore nel caso di specie, come da orientamento di questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Il danno non patrimoniale subito dal va, pertanto, liquidato nella seguente Pt_1
misura:
€ 410.066,00 per il 60% di danno biologico in soggetto di 38 anni all'epoca del fatto;
€ 6.986,25 per danno biologico temporaneo, computando € 115,00 per ogni giorno
(in particolare € 3.565,00 per 31 giorni al 100%, 2.300,00 per 40 giorni al 50% ed €
1.121,25 per 39 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 417.052,25.
In assenza, peraltro, di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018; Cass. civ. n. 10912 del 7 maggio 2018; Cass. civ. n. 24075 del 13 ottobre 2017). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
Detto importo va devalutato alla data del 27.06.2007 ed ammonta, quindi a complessivi € 304.195,66.
Circa le spese mediche sostenute, il non documentava nulla, ad eccezione di una Pt_1 fattura, la n. 61 del 18.03.2009, emessa dal dott. per un importo di € Persona_4
960,00 (all. 4 atto di citazione).
pagina 14 di 20 Tale importo è verosimilmente il corrispettivo richiesto dal medico per la consulenza medica effettuata sulla persona del tant'è che la fattura veniva emessa per Pt_1
“visita specialistica medico-legale con relazione in persona e nell'interesse dello stesso”. Sebbene le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrino astrattamente tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, dietro esplicita richiesta in tal senso, le stesse possono essere escluse se ritenute superflue o eccessive (Cass. civ. n.
10173/2015).
Nel caso di specie, si ritiene che tale spesa sia superflua, sicché va esclusa dal quantum debeatur.
Sull'importo devalutato, ammontante ad € 304.195,66 va calcolato l'importo spettante all'attore a fronte del concorso di colpa supra rilevato nella misura del 30%.
Ne consegue che allo stesso sarà dovuta la somma di € 212.936,96, pari al 70% dell'importo di € 304.195,66.
L'importo liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (27.06.2007), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Tale rivalutazione fa sì che la somma dovuta al a titolo di risarcimento del Pt_1
danno non patrimoniale sia pari ad € 359.230,96.
pagina 15 di 20 Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
In relazione all'ulteriore risarcimento richiesto da parte attrice per danno patrimoniale consistente nella perdita di capacità lavorativa, giova preliminarmente ricordare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. ex multis Cass. civ. n.
1879/2011 e Cass. civ. n. 25289/2009).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass. civ. n. 13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. È onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa
(attuale e futura) e sulla capacità di guadagno;
inoltre, il danneggiato deve dare prova pagina 16 di 20 che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr. sul punto Cass. civ. n. 14517/2015,
Cass. civ. n. 2758/2015).
Nel caso di specie la CT, dott.ssa riteneva che per il risulta ormai Persona_2 Pt_1
“praticamente abolita la capacità lavorativa specifica del soggetto nelle dichiarate mansioni di infermiere al pari di altre attività che comunque richiedono
l'espletamento di una presa combinata”, in ciò rendendosi impossibile lo svolgimento della precedente mansione di infermiere professionale.
Se il danno patrimoniale futuro derivante da lesioni personali va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, tale presunzione copre soltanto l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr. Cass. civ. ord. n. 15737/2018, Cass. civ. n.
11361/2014).
Nel caso di specie, lo stesso attore rilevava di aver cambiato mansione dopo l'amputazione del braccio, e tale circostanza veniva confermata anche dal CT, dott.ssa la quale rilevava che “il periziando risulta avere cambiato Persona_2
mansione, in quanto non idoneo all'attività clinico assistenziale, venendo impiegato in attività di tipo burocratico amministrativo, ma sempre secondo il profilo professionale” (pag. 13 perizia).
Il avrebbe, quindi, potuto produrre documentazione idonea a dimostrare la Pt_1
contrazione del reddito percepito, in mancanza della quale, non si ritiene di poter procedere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di capacità lavorativa pagina 17 di 20 specifica, sicché il relativo importo non va incluso nella somma dovuta a parte attrice a titolo di risarcimento.
Circa la legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta, ci si limita ad osservare che è circostanza pacifica tra le parti che la Controparte_2
compagnia assicurativa del responsabile civile, sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Per queste ipotesi, l'art. 283, lett. c) cod. ass. stabilisce che sia il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap, a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, e la Controparte_3 [...]
quale impresa designata, ai sensi dell'art. 283 cod. ass., dal Controparte_1
F.G.V.S. per la gestione dei sinistri ex in L.C.A., vanno Controparte_2
condannati in solido al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma di € 359.230,96, importo già rivalutato, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Nei rapporti tra parte attrice e i convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti, in solido, e in favore dell'attore.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, tenuto conto del decisum (scaglione da € 260.001,00 ad
€ 520.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 21.088,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 1.713,00 per spese vive, € 3.544,00 per la fase studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, €
3.082,00 per la fase decisoria.
Nei rapporti con il terzo chiamato in causa, la dichiarata carenza di legittimazione passiva comporta che le spese di lite debbano porsi a carico della convenuta che ha dato luogo alla chiamata in causa del terzo. Controparte_1
pagina 18 di 20 In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, tenuto conto del decisum (scaglione da € 260.001,00 ad
€ 520.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 19.375,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 3.544,00 per la fase studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria.
Si pongono a carico solidale di , della Controparte_3 Controparte_8
e della Unipol Assicurazioni spa, quale impresa designata dal F.G.V.S.,
[...]
le spese per la CT dell'NG. e per la CT della dott.ssa Persona_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6095/2016 R.G. così provvede:
1) Dichiara che il sinistro si è verificato per colpa ascrivibile a CP_3 [...]
nella misura del 70%; CP_3
2) accoglie la domanda attorea di risarcimento e, per l'effetto, condanna in solido
, la in L.C.A. e la Controparte_3 Controparte_2 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la gestione dei Controparte_1
sinistri ex al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 359.230,96 già rivalutata, oltre interessi legali dalla
[...]
decisione al soddisfo;
3) condanna , la L.C.A. e la Controparte_3 Controparte_5
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_9
gestione dei sinistri ex in solido, al pagamento, in Controparte_2
favore di delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
pagina 19 di 20 21.088,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Bellanca;
4) condanna la quale impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_1
per i sinistri ex al pagamento, in favore della Controparte_2
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
gestione dei sinistri causati da veicoli non identificati, delle spese processuali, liquidate in € 19.375,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
5) pone le spese della CT dell'NG. e della dott.ssa Persona_1 Persona_2
definitivamente a carico solidale di della Controparte_3 [...]
e della Unipol Assicurazioni spa, quale impresa Controparte_8
designata dal F.G.V.S.,
Così deciso in Messina, il giorno 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bellanca, presso il C.F._1
cui studio in RN NO (MI), via Corridori n. 10 ha eletto domicilio attore
E
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
gestione dei sinistri ex in persona dei suoi procuratori Controparte_2
speciali (p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cardile, presso il P.IVA_1
cui studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 233 ha eletto domicilio convenuta
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._2
convenuta contumace in L.C.A., in persona del commissario liquidatore Controparte_2
convenuta contumace pagina 1 di 20 E
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
gestione dei sinistri cagionati da mezzi non identificati, in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi P.IVA_1
Ragno, presso il cui studio in Messina, Strada San Giacomo n. 19 ha eletto domicilio terza chiamata in causa
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , la e la Controparte_3 Controparte_4 [...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la gestione dei Controparte_1
sinistri ex , rappresentando quanto di Controparte_5
seguito riportato.
Affermava che in data 27.06.2007, alle ore 1.20 circa, si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Seat Ibiza tg. DF072MP, di sua proprietà ma condotta dalla moglie assicurata con la Controparte_3 [...]
lungo l'autostrada A/18, direzione Catania-Messina, più Controparte_2
precisamente al km 13+516 all'interno della galleria “Noritteddo”.
Riferiva che la mentre eseguiva una manovra di soprasso di un mezzo CP_3
pesante, perdeva il controllo del veicolo, che si ribaltava sul manto stradale, causandogli lesioni tali da determinarne il trasporto tramite 118 al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, ove gli veniva diagnosticato “grave trauma da strappamento e schiacciamento arto superiore destro” e veniva eseguito intervento di “amputazione del braccio con conservazione del moncone dell'omero”.
Aggiungeva che sul luogo intervenivano anche gli agenti della Polizia Stradale di
Messina e che, successivamente, veniva aperto un procedimento a carico di ignoti, conclusosi con l'archiviazione.
pagina 2 di 20 Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che il riportava danni fisici a seguito Pt_1 del sinistro e, per l'effetto, di condannare la – quale impresa designata per i CP_6 sinistri ex – al risarcimento degli stessi, quantificati in € 654.359,00, oltre CP_2
rivalutazione e interessi;
di accertare e dichiarare che il riportava un danno Pt_1
patrimoniale consistente nella riduzione della capacità lavorativa a seguito del sinistro e, per l'effetto, di condannare la al risarcimento del pregiudizio CP_6
subito, da quantificare equitativamente;
con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Bellanca.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...]
– quale impresa designata per i sinistri ex – contestando CP_1 CP_2
quanto dedotto da parte attrice.
Eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, osservava che dalla ricostruzione dei fatti fornita dal sarebbe emersa Pt_1
una responsabilità nella causazione del sinistro imputabile ad un veicolo rimasto sconosciuto, sicché era da considerarsi legittimata passivamente la
[...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per i sinistri causati da CP_1
veicoli ignoti.
Nel merito e in subordine, rilevava che l'attore si era reso corresponsabile del sinistro, in quanto aveva preso il volante dalle mani della moglie e sterzato, come risultante dal verbale redatto dagli agenti di Polizia.
Ancora, rilevava che l'eventuale risarcimento non poteva essere superiore rispetto al massimale minimo di legge per la R.C.A. obbligatoria vigente al momento del sinistro.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la
– quale impresa designata per i sinistri causati da veicoli Controparte_1
sconosciuti – ai fini della declaratoria della legittimazione passiva del F.G.V.S. e di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, di rigettare le domande del in subordine, di ridurre le domande avanzate nei limiti del giusto Pt_1
pagina 3 di 20 e del provato, anche considerando la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e il limite del massimale di legge;
con condanna di spese e compensi.
La convenuta rimaneva invece contumace, nonostante rituale Controparte_3
notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. del 07.11.2016.
All'udienza di prima comparizione del 18.05.2017 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
– quale impresa designata per i sinistri causati da veicoli sconosciuti. CP_1
Questa rilevava che il sinistro per cui è causa si verificava per esclusiva responsabilità della e non per colpa di un mezzo pirata dileguatosi dopo lo CP_3
scontro, come confermato anche dal verbale redatto dagli agenti di Polizia.
Ancora osservava che il si era reso corresponsabile, afferrando lo sterzo e Pt_1
sterzando nella parte opposta, con ciò contribuendo a determinare il cappottamento dell'autovettura.
Precisava, poi, che l'eventuale risarcimento non poteva superare il massimale di legge vigente al momento del sinistro, pari ad € 774.680,00.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, e di precisare che l'incidente si verificava per responsabilità esclusiva della ancora in via preliminare, di dichiarare il concorso di colpa del nella CP_3 Pt_1
causazione del sinistro;
in subordine, di ridurre le domande avanzate nei limiti del giusto e del provato, anche considerando il limite del massimale di legge;
con condanna di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale della convenuta
[...]
e mediante nomina del CT NG. al fine di Controparte_3 Persona_1
ricostruire la dinamica del sinistro e del CT medico-legale dott.ssa
[...]
Persona_2
All'udienza del 22.11.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
pagina 4 di 20 Successivamente, con provvedimento del 24.02.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire all'attore di depositare la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo alla convenuta . CP_3
All'udienza del 12.03.2025, la causa veniva assunta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di per i Parte_1
danni subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli in data 27.06.2007, allorquando si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del veicolo Seat Ibiza tg. DF072MP, assicurato con la e condotto da Controparte_2 CP_3
[...]
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e della Controparte_3
in L.C.A. che, sebbene regolarmente citati in giudizio, non si Controparte_2
costituivano.
Procedendo per gradi, giova in primo luogo qualificare la domanda attorea.
Premettendo, difatti, che il diritto al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale può esser fatto valere non soltanto dal danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, ma anche dal terzo trasportato, ossia dalla persona diversa dal conducente che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti al momento del sinistro, diverse sono le azioni a disposizione di tali soggetti.
Innanzitutto, entrambi potranno esperire l'azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del sinistro, seppur con talune differenze in ordine al riparto dell'onere probatorio;
in secondo luogo, accanto alla disciplina codicistica, ulteriori azioni risarcitorie sono previste dal codice delle assicurazioni private di cui al d. lgs. n. 209/2005, il quale contempla l'azione diretta del danneggiato, conducente di uno dei veicoli convolti, nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile (artt. 144, 145 co. 1 e 148 cod. ass.), l'azione del danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, nei confronti della propria pagina 5 di 20 compagnia assicurativa (artt.145 co. 2, 149 e 150 cod. ass.), e l'azione del danneggiato, terzo trasportato, che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro, che può richiedere il risarcimento di tali danni ai sensi dell'art. 141 cod. ass.
Nell'agire in giudizio il dichiarava esplicitamente di agire ai sensi dell'art. 141 Pt_1 cod. ass., secondo il quale “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Lo si evince chiaramente dall'atto di citazione, nel quale l'attore precisava: “nel caso di specie, la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal SI. ai sensi Pt_1
dell'art. 141, D.L. n. 209/05, contro l'impresa di assicurazione del veicolo su cui il trasportato era a bordo” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
L'art. 141 cod. ass., in particolare, ha introdotto uno strumento risarcitorio specifico, di particolare favore per il terzo trasportato, che consente a questi di rivolgersi direttamente all'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, ottenendo il risarcimento dei danni subiti, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La Suprema Corte, tuttavia, ha più volte chiarito che presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 141 cod. ass. è il necessario coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non essendo indispensabile che si sia verificato uno scontro materiale tra gli stessi (cfr. Cass. civ. ord. n. 1044/2024, Cass. civ. n. 25033/2019).
Orbene, proprio tale elemento ha rappresentato uno dei motivi di contrasto tra le parti in causa, sicché deve comprendersi se tale coinvolgimento sia effettivamente pagina 6 di 20 avvenuto per poter valutare l'applicabilità della disciplina di favore prevista dal legislatore per il terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 cod ass..
Sul punto confusa pare la ricostruzione del sinistro offerta dal Pt_1
L'attore, dapprima, imputava il verificarsi dell'evento dannoso a colpa esclusiva della riferendo che la stessa, nell'eseguire una manovra di sorpasso, “perdeva il CP_3
controllo del veicolo” e aggiungendo che “stante la dinamica del sinistro qui ricostruita, appare chiara e ineludibile la responsabilità della conducente della Seat
Ibiza, la quale perdeva il controllo del veicolo e provocava i danni” (pag. 2 atto di citazione); in seguito, affermava che “nessun addebito di responsabilità civile, ex art.
2054 c.c., può essere mosso al conducente dell'autovettura su cui il SI. era Pt_1
trasportato, in quanto il sinistro stradale è sorto a causa della condotta tenuta dal mezzo pesante durante la manovra di sorpasso effettuata dalla SI.ra , in CP_3
particolare urtava l'autovettura e incurante dell'accaduto continuava la propria corsa, senza fermarsi a prestare soccorso e a fornire le proprie generalità” (pag. 3 atto di citazione); nelle conclusioni di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., invece, sembrava tornare alla prima versione dei fatti, chiedendo che venisse accertata la carenza di legittimazione passiva dell' quale impresa designata per CP_6
i sinistri causati da veicoli sconosciuti (cfr. memoria n. 1) e omettendo qualsiasi riferimento all'urto subito in fase di marcia dalla da parte dell'automezzo CP_3
pesante (cfr. capitolati interrogatorio formale memoria n. 2).
Tra loro opposte sono, poi, le versioni dei fatti offerte dalla (convenuta) e CP_1
dalla (terza chiamata), posto che la prima faceva leva sulla responsabilità CP_1
dell'automezzo pesante rimasto ignoto menzionato dal mentre la seconda Pt_1
faceva leva sulla responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro. CP_3
Sul punto non è risultata dirimente neanche la perizia tecnica redatta dal CT NG.
, nominato al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. Persona_1
Il perito, infatti, non è stato in grado di chiarire se la vettura Seat Ibiza condotta dalla ebbe un contatto con l'automezzo pesante che stava cercando di superare, CP_3
pagina 7 di 20 posto che “sulla vettura non si notano tracce di urto riconducibile a detto ipotetico mezzo (presenza di tracce di vernice di colore diverso rispetto quello della vettura sulla parte anteriore destra della stessa), né deformazioni che possano confermare la circostanza”. Il perito proseguiva, poi, rilevando che “nulla può dirsi circa una ipotetica manovra dell'autocarro (ad esempio deviazione verso sinistra) che possa avere creato turbativa alla guida della donna. Ovviamente non può nemmeno escludersi che il sinistro sia stato generato da una semplice perdita di controllo del mezzo da parte della donna, indipendentemente dall'esistenza o meno dell'autocarro” (pagg. 38-39 perizia ). Persona_1
La dinamica dell'incidente veniva ricostruita anche dagli agenti Testimone_1
e giunti sul luogo del sinistro dopo l'incidente, i quali, sulla
[...] Testimone_2
scorta dei rilievi effettuati, ritenevano che “verosimilmente Controparte_3
durante effettuazione manovra di sorpasso automezzo pesante in atto sconosciuto
(…) perdeva il controllo del veicolo striando contro il guard-rail posto sul margine sinistro” (cfr. prontuario all. 1 atto di citazione).
A tal riguardo si ricorda che il verbale redatto dagli agenti di polizia a seguito di un sinistro stradale è dotato di fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso in relazione alle circostanze di fatto e agli elementi oggettivi che gli agenti attestino di aver raccolto e rilevato direttamente in loco, quali la posizione dei veicoli post-urto e i danni riportati dagli stessi (cd. “fase statica” del sinistro), che gli stessi abbiano accertato visivamente o quale risultavano al momento del loro intervento (cfr. Cass. civ. n. 9037/2017, Cass. civ. n. 28149/2022); mentre la ricostruzione operata dagli agenti verbalizzanti costituisce valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria di cui sopra e che va, pertanto, valutata dal giudice secondo gli ordinari criteri di deduzione (Cass. civ. n. 3787/2012).
Infine, la convenuta , sentita in sede di interrogatorio formale all'udienza del CP_3
09.09.2019, si limitava a confermare – per quanto qui importa – la circostanza di cui pagina 8 di 20 al n. 4 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (“Vero che, durante la manovra di sorpasso di un automezzo pesante, che transitava all'interno della galleria
“Noritteddo”, la SI.ra perdeva il controllo del veicolo”), senza far CP_3
riferimento all'urto da parte dell'autocarro, che avrebbe causato lo sbandamento del veicolo dalla stessa condotto.
Tutti questi elementi, se letti unitariamente, non consentono di ritenere provato il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo ulteriore rispetto alla Seat Ibiza, a bordo della quale viaggiava il con la conseguenza che parte attrice erroneamente Pt_1
invocava la tutela di cui all'art. 141 cod. ass., applicabile, ut supra chiarito, ai soli casi in cui l'evento dannoso viene determinato dalla contemporanea presenza di almeno due veicoli.
Ulteriore conseguenza di quanto sin qui esposto è che nessuna responsabilità risarcitoria potrebbe imputarsi alla terza chiamata in causa, Controparte_1
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la gestione dei sinistri causati da
[...]
veicoli rimasti ignoti, la quale sarebbe stata chiamata a risarcire i danni lamentati dal ai sensi dell'art. 283, lett. a) cod. ass., soltanto nel caso in cui si fosse accertato Pt_1
che gli stessi erano conseguenza della condotta negligente posta in essere da un mezzo rimasto non identificato.
La natura “autonoma” del sinistro, invece, fa sì che gli obblighi risarcitori debbano essere adempiuti dalla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Difatti, nel caso in cui il terzo trasportato sia rimasto danneggiato in un sinistro in cui veniva coinvolto il solo veicolo a bordo del quale era trasportato, l'azione che gli compete è esclusivamente quella di cui all'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, e gravando sul vettore che voglia andare esente da responsabilità l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come previsto dall'art. 2054, co. 1, c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 1044/2024, Cass. civ. n. 17963/2021).
pagina 9 di 20 Giova ricordare che rientra tra i poteri-doveri del giudice adito il compito di riqualificare e definire giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla denominazione eventualmente erronea utilizzata dalla parte deducente – senza, però, alterare il petitum o la causa petendi, sicché la domanda attorea va riqualificata quale azione risarcitoria ex art. 144 cod. ass., esercitata nei confronti del vettore e della sua compagnia assicurativa.
Tutto ciò premesso, si deve ritenere che il abbia assolto l'onere su di lui Pt_1
gravante, fornendo la prova del trasporto a bordo del veicolo incidentato, dell'effettivo accadimento del sinistro, del danno e del nesso di causalità tra il sinistro ed i danni da risarcire e che, di contro, i convenuti non abbiano dimostrato che il conducente del veicolo aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'istruttoria espletata in giudizio ha, infatti, consentito di provare che il in data Pt_1
27.06.2007, si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Seat
Ibiza tg. DF072MP, di sua proprietà ma condotta dalla moglie CP_3
assicurata con la lungo l'autostrada A/18
[...] Controparte_2
direzione Catania-Messina, più precisamente al km 13+516; che la CP_3
nell'eseguire una manovra di sorpasso, perdeva il controllo del veicolo, che si ribaltava sul manto stradale, causando al lesioni tali da determinarne il trasporto Pt_1
tramite 118 al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, ove gli veniva diagnosticato “grave trauma da strappamento e schiacciamento arto superiore destro” e veniva eseguito intervento di “amputazione del braccio con conservazione del moncone dell'omero”.
Tali circostanze venivano confermate dalla in sede di interrogatorio formale e, CP_3
poi, ulteriormente avvalorate dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal CT, NG. il quale, esaminata la documentazione in atti ed effettuati gli opportuni Persona_1
rilievi, accertava quanto segue.
A causa dell'urto tra il fianco sinistro della vettura Seat Ibiza e il guard-rail sinistro,
l'autovettura deviava il proprio corso andando verso destra, tagliando la carreggiata e pagina 10 di 20 terminando lo scarrocciamento al margine destro della galleria “Noritteddo” con un angolatura di 45° rispetto all'asse stradale, dopo aver impattato contro il guard-rail destro in corrispondenza del km 13+495. A questo punto, per effetto dell'angolazione d'urto e della velocità residua, la vettura si sollevava da terra sovrapponendosi al guard-rail, per poi ritornare a terra e subire un moto di rotazione attorno al proprio asse longitudinale con ribaltamento del mezzo sul tettuccio, proseguire la propria marcia sul tettuccio per ulteriori 30 mt. e fermarsi in posizione ribaltata a cavallo della linea di mezzeria stradale.
Circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della perizia medica redatta dal CT, dott.ssa
[...]
la quale accertava che “le patologie di natura traumatica sofferte dal Persona_3
periziando siano compatibili con le lesioni traumatiche conseguenti all'incidente stradale del 27/06/2007 in argomento” (pag. 14 perizia . Persona_2
Infine, deve ritenersi che la condotta tenuta dal durante il sinistro abbia inciso Pt_1
sulle conseguenze dannose prodotte dall'evento lesivo, avendo egli posto in essere un
“comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (Cass. civ. n. 19716/2020, in senso conforme Cass. civ. n. 11095/2020).
In primo luogo, si osserva come il CT NG. abbia accertato che al Persona_1
momento del sinistro il non indossasse la cintura di sicurezza. Pt_1
In secondo luogo, dal prontuario redatto dagli agenti della Polizia di Messina emerge che il dopo lo scontro iniziale tra l'autovettura e il guard-rail sinistro, “si Pt_1
aggrappava al volante sterzando verso destra”, circostanza confermata dallo stesso attore in sede di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; se si considera che parte del sinistro si verificava proprio a seguito di tale deviazione verso destra, allorquando la macchina si ribaltava e slittava sul manto stradale ancora capovolta sul tettuccio, allora si deve concludere nel senso che certamente il comportamento del ha Pt_1
inciso sul decorso dell'incidente.
pagina 11 di 20 Tale dato non assurge a fattore idoneo ad interrompere la serie causale che ha dato luogo al sinistro e, dunque, ad azzerare la responsabilità della che, perdendo il CP_3
controllo del mezzo, ha autonomamente dato inizio al sinistro, del quale non può che essere responsabile. La condotta del tuttavia, assume rilevanza nei limiti di cui Pt_1
all'art. 1227, co. 1, c.c. (applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056
c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale), dando luogo ad un suo concorso di colpa nella misura del 30%, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio dovuto.
Passando alla determinazione del quantum debeatur, si richiama quanto rilevato dal
CT dott.ssa la quale perveniva alle seguenti valutazioni: rilevava che Persona_2
“le lesioni di natura traumatica riportate dal SInor sono quelle Parte_1
refertate: − in data 27/06/2007 presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Messina, Policlinico G. Martino (…) con diagnosi:
“AMPUTAZIONE SUBTOTALE ARTO SUPERIORE DESTRO AL TERZO MEDIO
DI BRACCIO IN POLITRAUMA DELLA STRADA”; − sempre in data 27/06/2007 presso l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Servizio di Anestesia e Rianimazione I, di
Catania, con diagnosi: “amputazione traumatica a. sup. dx”; − in data 28/06/2007 presso l' Controparte_7
, con diagnosi: “gravissimo trauma da strappamento e
[...]
schiacciamento A. SUP. DX”; che “non sono emersi precedenti morbosi che possano avere influito sul peggioramento permanente delle condizioni generali del periziando”; che “la sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili dopo l'evento traumatico, emersi nel corso della visita peritale, sono riferiti alla
“sindrome dell'arto fantasma”, ovverosia la viva percezione, spesso spiacevole o dolorosa, dell'arto che non è più presente a causa dell'amputazione, sono ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate” (pagg. 14 e 15 perizia . Persona_2
Per quanto riguarda la prognosi e la durata della malattia traumatica la CT stimava una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 60%, e di riconoscere una pagina 12 di 20 inabilità temporanea di giorni 110, di cui giorni 31 al 100%, giorni 40 al 50% e giorni
39 al 25%.
Le conclusioni della dott.ssa vanno condivise, in quanto rese all'esito di Persona_2
uno scrupoloso esame clinico del e di un attento studio degli atti di causa. Pt_1
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della
Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
pagina 13 di 20 Il danno “biologico” dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore nel caso di specie, come da orientamento di questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Il danno non patrimoniale subito dal va, pertanto, liquidato nella seguente Pt_1
misura:
€ 410.066,00 per il 60% di danno biologico in soggetto di 38 anni all'epoca del fatto;
€ 6.986,25 per danno biologico temporaneo, computando € 115,00 per ogni giorno
(in particolare € 3.565,00 per 31 giorni al 100%, 2.300,00 per 40 giorni al 50% ed €
1.121,25 per 39 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 417.052,25.
In assenza, peraltro, di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018; Cass. civ. n. 10912 del 7 maggio 2018; Cass. civ. n. 24075 del 13 ottobre 2017). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
Detto importo va devalutato alla data del 27.06.2007 ed ammonta, quindi a complessivi € 304.195,66.
Circa le spese mediche sostenute, il non documentava nulla, ad eccezione di una Pt_1 fattura, la n. 61 del 18.03.2009, emessa dal dott. per un importo di € Persona_4
960,00 (all. 4 atto di citazione).
pagina 14 di 20 Tale importo è verosimilmente il corrispettivo richiesto dal medico per la consulenza medica effettuata sulla persona del tant'è che la fattura veniva emessa per Pt_1
“visita specialistica medico-legale con relazione in persona e nell'interesse dello stesso”. Sebbene le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrino astrattamente tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, dietro esplicita richiesta in tal senso, le stesse possono essere escluse se ritenute superflue o eccessive (Cass. civ. n.
10173/2015).
Nel caso di specie, si ritiene che tale spesa sia superflua, sicché va esclusa dal quantum debeatur.
Sull'importo devalutato, ammontante ad € 304.195,66 va calcolato l'importo spettante all'attore a fronte del concorso di colpa supra rilevato nella misura del 30%.
Ne consegue che allo stesso sarà dovuta la somma di € 212.936,96, pari al 70% dell'importo di € 304.195,66.
L'importo liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (27.06.2007), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Tale rivalutazione fa sì che la somma dovuta al a titolo di risarcimento del Pt_1
danno non patrimoniale sia pari ad € 359.230,96.
pagina 15 di 20 Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
In relazione all'ulteriore risarcimento richiesto da parte attrice per danno patrimoniale consistente nella perdita di capacità lavorativa, giova preliminarmente ricordare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. ex multis Cass. civ. n.
1879/2011 e Cass. civ. n. 25289/2009).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass. civ. n. 13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. È onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa
(attuale e futura) e sulla capacità di guadagno;
inoltre, il danneggiato deve dare prova pagina 16 di 20 che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr. sul punto Cass. civ. n. 14517/2015,
Cass. civ. n. 2758/2015).
Nel caso di specie la CT, dott.ssa riteneva che per il risulta ormai Persona_2 Pt_1
“praticamente abolita la capacità lavorativa specifica del soggetto nelle dichiarate mansioni di infermiere al pari di altre attività che comunque richiedono
l'espletamento di una presa combinata”, in ciò rendendosi impossibile lo svolgimento della precedente mansione di infermiere professionale.
Se il danno patrimoniale futuro derivante da lesioni personali va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, tale presunzione copre soltanto l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr. Cass. civ. ord. n. 15737/2018, Cass. civ. n.
11361/2014).
Nel caso di specie, lo stesso attore rilevava di aver cambiato mansione dopo l'amputazione del braccio, e tale circostanza veniva confermata anche dal CT, dott.ssa la quale rilevava che “il periziando risulta avere cambiato Persona_2
mansione, in quanto non idoneo all'attività clinico assistenziale, venendo impiegato in attività di tipo burocratico amministrativo, ma sempre secondo il profilo professionale” (pag. 13 perizia).
Il avrebbe, quindi, potuto produrre documentazione idonea a dimostrare la Pt_1
contrazione del reddito percepito, in mancanza della quale, non si ritiene di poter procedere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di capacità lavorativa pagina 17 di 20 specifica, sicché il relativo importo non va incluso nella somma dovuta a parte attrice a titolo di risarcimento.
Circa la legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta, ci si limita ad osservare che è circostanza pacifica tra le parti che la Controparte_2
compagnia assicurativa del responsabile civile, sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Per queste ipotesi, l'art. 283, lett. c) cod. ass. stabilisce che sia il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap, a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, e la Controparte_3 [...]
quale impresa designata, ai sensi dell'art. 283 cod. ass., dal Controparte_1
F.G.V.S. per la gestione dei sinistri ex in L.C.A., vanno Controparte_2
condannati in solido al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma di € 359.230,96, importo già rivalutato, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Nei rapporti tra parte attrice e i convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti, in solido, e in favore dell'attore.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, tenuto conto del decisum (scaglione da € 260.001,00 ad
€ 520.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 21.088,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 1.713,00 per spese vive, € 3.544,00 per la fase studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, €
3.082,00 per la fase decisoria.
Nei rapporti con il terzo chiamato in causa, la dichiarata carenza di legittimazione passiva comporta che le spese di lite debbano porsi a carico della convenuta che ha dato luogo alla chiamata in causa del terzo. Controparte_1
pagina 18 di 20 In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, tenuto conto del decisum (scaglione da € 260.001,00 ad
€ 520.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 19.375,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 3.544,00 per la fase studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria.
Si pongono a carico solidale di , della Controparte_3 Controparte_8
e della Unipol Assicurazioni spa, quale impresa designata dal F.G.V.S.,
[...]
le spese per la CT dell'NG. e per la CT della dott.ssa Persona_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6095/2016 R.G. così provvede:
1) Dichiara che il sinistro si è verificato per colpa ascrivibile a CP_3 [...]
nella misura del 70%; CP_3
2) accoglie la domanda attorea di risarcimento e, per l'effetto, condanna in solido
, la in L.C.A. e la Controparte_3 Controparte_2 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la gestione dei Controparte_1
sinistri ex al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 359.230,96 già rivalutata, oltre interessi legali dalla
[...]
decisione al soddisfo;
3) condanna , la L.C.A. e la Controparte_3 Controparte_5
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_9
gestione dei sinistri ex in solido, al pagamento, in Controparte_2
favore di delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
pagina 19 di 20 21.088,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Bellanca;
4) condanna la quale impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_1
per i sinistri ex al pagamento, in favore della Controparte_2
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
gestione dei sinistri causati da veicoli non identificati, delle spese processuali, liquidate in € 19.375,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
5) pone le spese della CT dell'NG. e della dott.ssa Persona_1 Persona_2
definitivamente a carico solidale di della Controparte_3 [...]
e della Unipol Assicurazioni spa, quale impresa Controparte_8
designata dal F.G.V.S.,
Così deciso in Messina, il giorno 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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