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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G 151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI SABINA, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del difensore in VIA PAOLO BORSELLINO N. 22, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/01/2025, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con in data 21/01/2017 a AR (BR), dal quale era separata in forza di Controparte_1
pagina 1 di 3 accordo concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Quattro TE in data
12/01/2021, confermato in data 16/02/2021.
Esponeva che dall'unione coniugale non erano nati figli.
Chiedeva la solo pronuncia di divorzio.
Il convenuto - dichiarato irreperibile a far data dal 14/12/2022 e con ultima residenza nota a Livorno - non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di
Reggio Emilia, atteso che il convenuto è irreperibile (v. documento attoreo n. 3), ed a norma dell'art. 473 bis.47 c.p.c., in caso di irreperibilità del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore, che nella specie è quello di Reggio Emilia, essendo la ricorrente residente a [...]
TE (RE).
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Quattro TE in data 12/01/2021, e confermato in data 16/02/2021.
Il lungo periodo di separazione, l'irreperibilità del convenuto, nonché le conclusioni e le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
In considerazione della natura del giudizio, si stima equo compensare per intero fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a AR (BR) in data 21 gennaio 2017 tra e , trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Quattro TE (Atto n. 8, Parte II, Serie C, Anno 2017).
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quattro TE (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI SABINA, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del difensore in VIA PAOLO BORSELLINO N. 22, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/01/2025, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con in data 21/01/2017 a AR (BR), dal quale era separata in forza di Controparte_1
pagina 1 di 3 accordo concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Quattro TE in data
12/01/2021, confermato in data 16/02/2021.
Esponeva che dall'unione coniugale non erano nati figli.
Chiedeva la solo pronuncia di divorzio.
Il convenuto - dichiarato irreperibile a far data dal 14/12/2022 e con ultima residenza nota a Livorno - non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di
Reggio Emilia, atteso che il convenuto è irreperibile (v. documento attoreo n. 3), ed a norma dell'art. 473 bis.47 c.p.c., in caso di irreperibilità del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore, che nella specie è quello di Reggio Emilia, essendo la ricorrente residente a [...]
TE (RE).
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Quattro TE in data 12/01/2021, e confermato in data 16/02/2021.
Il lungo periodo di separazione, l'irreperibilità del convenuto, nonché le conclusioni e le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
In considerazione della natura del giudizio, si stima equo compensare per intero fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a AR (BR) in data 21 gennaio 2017 tra e , trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1 Parte_1
Comune di Quattro TE (Atto n. 8, Parte II, Serie C, Anno 2017).
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quattro TE (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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