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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 136 /2024 tra
e ALTRI Parte_1
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, 30.10.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per ricorrenti l'avv. BARBONI DOMENICO;
nessuno per il convenuto. CP_2
L'avv. Barboni dichiara che non è stato possibile acquisire presso la ricorrente Pt_2
documentazione attestante la permanenza in servizio.
[...] Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso.. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 136/2024 di R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
con il patrocinio dagli avv.ti BARBONI DOMENICO e NARDONE Parte_11
RI e domicilio eletto in Milano via Lamarmora 36
-ricorrenti-
contro
Controparte_3
con il patrocinio degli avv.ti
[...]
AF AN OV NO e domicilio eletto in Milano via Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2024 e regolarmente notificato: Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , E Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 esponevano quanto segue: “i ricorrenti, in qualità di docenti precari, sono stati negli anni destinatari di contratti a tempo determinato nei confronti dell'Amministrazione resistente:
• La sig.ra ha lavorato per l'a. s. 2020/2021 dal 26/10/2020 al Parte_1
30/06/2021 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di
2 sesto San Giovanni;
l'a. s. 2021/2022 dal 07/10/2021 al 30/06/2022 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di sesto San Giovanni;
l'a. s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di sesto San Giovanni;
per l'a. s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di sesto San Giovanni.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2022/2023 dal 19/09/2022 al Parte_2 09/06/2023 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “RODARI” di Cesano Maderno di Paderno Dugnano;
per l'anno 2023/2024 dal 02/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pieno presso La Scuola Primaria “RODARI” di Seregno.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2020/2021 dal 09/12/2020 al Parte_3 08/06/2021 con orario settimanale a tempo pieno presso I.C. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo;
per l'anno 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 per n. 12 ore di servizio settimanali presso I.C. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 03/10/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di servizio presso I.C.
“BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo;
per l'anno 2023/2024 dal 12/09/2023 al 14/06/2024 con orario a tempo pieno presso I.C. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2021/2022 dal 16/12/2021 Parte_4 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 28/01/2022, dal 29/01/2022 al 22/02/2022, dal 23/02/2022 al 25/02/2022, dal 26/02/2022 al 26/03/2022, dal 27/03/2022 al 29/03/2022, dal 30/03/2022 al 27/04/2022, dal 28/04/2022 al 30/04/2022, dal 01/05/2022 al 28/05/2022, dal 29/05/2022 al 31/05/2022, dal 01/06/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 24/06/2022 e dal 25/06/2022 al 30/06/2022 con orario a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “L. DA VINCI” di Limbiate;
per l'anno 2022/2023, dal 30/09/2022 al 03/11/2022, dal 21/11/2022 al 19/12/2022, dal 20/12/2022 al 21/12/2022, dal 22/12/2022 al 19/04/2023 e dal 20/04/2023 al 09/06/2023 con orario settimana a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “L. DA VINCI” di Seveso;
per l'anno 2023/2024, dal 18/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola di Primo Grado “TRAVERSI” di Meda.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2018/2019 dal 20/09/2018 al Parte_5 22/10/2018 e dal 23/10/2018 al 30/06/2019 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2019/2020, dal 11/09/2019 al 01/10/2019 e dal 02/10/2019 al 31/08/2020 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2020/2021, dal 10/09/2020 al 31/08/2021 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2021/2022 ha lavorato dal 06/09/2021 al 31/08/2022 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 12/09/2022 al 31/08/2023 presso Scuola di Primo Grado
“CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 02/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2019/2020 dal 23/09/2019 al Parte_6 30/06/2020 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2020/2021 dal 29/09/2020 al 30/06/2021 presso Scuola di Primo Grado “CARLO URBANI”, di Muggiò con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2022/2023 dal 14/09/2021 al 30/06/2022 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2023/2024 dal 02/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno.
3 • Il sig. ha lavorato per l'a. s. 2018/2019 dal 15/10/2018 al 31/08/2019 Parte_7 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2019/2020 dal 18/09/2019 al 31/0/2020 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “LEONARDO DA VINCI” di Nerviano;
per l'a. s. 2020/2021 dal 01/10/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2021/2022 dal 09/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 per n. 16 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ADA NEGRI” di Magnano.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2020/2021 dal 20/10/2020 al Parte_8 24/06/2021 con orario settimanale a tempo pieno, presso Scuola di Primo Grado
“BONECCHI” di Rho;
per l'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato dal 21/10/2021 al 30/06/2022 per n. 18 settimanali di lezione presso Scuola di Primo Grado “A. VOLTA” di Robbiate;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 12/09/2022 al 31/08/2023 con orario settimanale a tempo pieno, presso la Scuola di Primo Grado “MONTALE” di Carnate;
per l'anno scolastico 2023/2024 ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “GIOVANNI XIII” di Renate. La ricorrente è attualmente in servizio con un contratto a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica a far data dal 01/09/2023.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2019/2020 dal 07/01/2020 al 08/06/2020 Parte_9 per n. 9 ore settimanali di servizio presso Scuola di Primo Grado “L. DA VINCI” di Concorezzo;
per l'anno 2020/2021 ha lavorato dal 03/10/2020 al 30/06/2021 con orario settimanale completo presso Liceo Statale “MARIE CURIE” di Meda;
per l'anno 2021/2022 ha lavorato dal 28/09/2021 al 31/08/2022 con orario settimanale completo presso Liceo S.
“PAOLO FRISI” di Monza;
per l'anno 2022/2023 dal 10/10/2022 al 30/06/2023 con orario settimanale completo presso Scuola di Primo Grado” L. DA VINCI” di Meda;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 15 ore settimanali di servizio presso Scuola di Primo Grado “RENATE”.
• Il sig. ha lavorato per l'anno scolastico 2022/2023 dal 12/09/2022 al Parte_10 31/08/2023 con orario settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “CARLO URBANI” di Muggiò; per l'anno scolastico 2023/2024 ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “GIOVANNI XXIII” di Renate.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno scolastico 2020/2021 dal 26/04/2021 Parte_11 al 29/06/2021 con orario di servizio settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “PARINI” di Sovico;
per l'anno 2021/2022 ha lavorato dal 24/09/2021 al 30/06/2022 per n. 16 ore di servizio settimanali presso Scuola di Primo Grado “LEOPARDI” di Macherio;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 14/11/2022 al 30/06/2023 per n. 14 ore settimanali presso Scuola di Primo Grado “LEOPARDI” di Macherio;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 18/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pineo presso Scuola di Primo Grado “DON MILANI” di Lesmo. I ricorrenti hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_3 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
4 Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.000,00 per la sig.ra ; 1.000,00 per la sig.ra ; 2.000,00 per la sig.ra Parte_1 Pt_2 Parte_3 1.500,00 per il sig. ; 3.000,00 per il sig. ; 2.500,00 per la sig.ra Parte_4 Pt_5 ; 3.000,00 per il sig. ; 2.000,00 per la sig.ra 2.500,00 per il sig. Pt_6 Pt_7 Pt_8 ; 1.000,00 per il sig. 2.000,00 per la sig.ra quale contributo Parte_9 Pt_10 Pt_11 da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva, Controparte_3 nella quale eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato, con riferimento a tutte le pretese maturate anteriormente all'anno scolastico 2018/2019, relativamente ai ricorrenti e . Contestava, nei confronti del ricorrente , la sussistenza del requisito Pt_5 Pt_7 Pt_7 della permanenza in servizio, ritenuto non dimostrato. Sempre nei confronti del ricorrente
, richiedeva la prova degli esborsi sostenuti per attività di formazione e aggiornamento Pt_7 professionale, ai fini del riconoscimento del relativo diritto. Contestava, nei confronti della ricorrente l'esistenza del diritto azionato con riferimento all'anno scolastico 2023/2024. Pt_8 Contestava, infine, la natura breve e saltuaria dei rapporti di lavoro intercorsi con i seguenti ricorrenti, in relazione agli anni scolastici indicati: : per l'anno scolastico 2022/2023; Pt_2
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024; : per gli Parte_3 Parte_4 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Ratti: per l'anno scolastico 2020/2021; : Parte_9 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023; Viaggi: per l'anno scolastico 2020/2021.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti con i limiti e le precisazioni di seguito indicate. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
5 Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_3 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
6 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e dell'anno scolastico (31 agosto). Considerato, inoltre, che alcuni ricorrenti risultano attualmente inseriti nel sistema scolastico mediante contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto 2026, e che altri sono stati già immessi in ruolo, si ritiene che agli stessi competa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_2 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno: Quanto alla ricorrente attualmente inserita nel sistema scolastico Parte_1 in forza di un contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi
7 l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto alla ricorrente , la stessa non risulta attualmente in servizio presso Parte_2 l'Amministrazione scolastica, né iscritta alle GPS, in difetto di qualsivoglia produzione conferente della parte (circostanza affermata dal difensore in udienza), e in presenza del solo ultimo contratto di supplenza la cui durata è cessata in data 30.6.2024. Mancando uno dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento e dell'attribuzione della Carta elettronica, la relativa domanda non può essere accolta. Quanto alla ricorrente , attualmente inserita nel sistema scolastico Parte_3 in forza di un contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, si osserva quanto segue: per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la durata del servizio risulta estesa all'intero anno scolastico, circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Diversamente, per l'annualità 2020/2021, il periodo di servizio risulta inferiore a 180 giorni, tempo che può considerarsi corrispondente al minimo esigibile ai fini dell'impegno nella preparazione e programmazione scolastica. Deve considerarsi pertanto escluso il beneficio per l'annualità 2020/2021. Quanto al ricorrente attualmente inserito nel sistema Parte_4 scolastico in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, si osserva quanto segue: per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la durata del servizio risulta estesa all'intero anno scolastico, per la durata complessiva rispettivamente di 192 e 286 giorni, circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto al ricorrente attualmente inserito nel sistema scolastico Parte_5 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dal in merito alla prescrizione quinquennale CP_2 del diritto per le annualità antecedenti all'anno scolastico 2018/2019, risulta che il decorso del termine di prescrizione è riferibile alla sola annualità 2018/2019. Infatti, l'atto di diffida è stato comunicato dal ricorrente all'Amministrazione in data 27 ottobre 2023, ed è pertanto inidoneo a interrompere la prescrizione con riferimento al periodo considerato, essendo decorso il termine quinquennale previsto. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione
8 e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Quanto a attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un Parte_6 contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserito nel sistema scolastico in forza di un Parte_7 contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dal in ordine alla prescrizione quinquennale del diritto CP_2 per le annualità antecedenti all'anno scolastico 2018/2019, si osserva che nessuna annualità risulta prescritta, in quanto l'atto di diffida è stato comunicato all'Amministrazione dal ricorrente in data 2 ottobre 2023. Tale comunicazione è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un Parte_12 contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative all'anno scolastico 2020/2021, si osserva che la durata del servizio durante l'anno scolastico copre in totale 250 giorni, circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserito nel sistema scolastico in forza di un Parte_9 contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, si osserva quanto segue: per l'annualità 2019/2020, il periodo di servizio risulta inferiore a 180 giorni (durata minima ai fini della profusione di un impegno sufficiente nella preparazione e programmazione scolastica). Deve considerarsi pertanto escluso il beneficio per l'annualità 2019/2020. Diversamente per l'anno scolastico 2022/2023, la durata del servizio risulta estesa all'intero anno (per un totale di 192 giorni), circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Quanto a attualmente inserito nel sistema scolastico in forza di un contratto Parte_13 di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono
9 considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un contratto Parte_11 di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative all'anno scolastico 2020/2021, si osserva che il periodo di servizio risulta inferiore a 180 giorni, con richiamo pertanto alle considerazioni che precedono, implicanti l'esclusione del beneficio per tale annualità. In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, e fermo restando il decorso del termine di prescrizione, come individuato ed operante, e tenuto conto delle supplenze brevi e saltuarie, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla CP_2 fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute ai singoli ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a euro 2.000,00; a Parte_1
euro 1.500,00; a euro 1.500,00; Parte_3 Parte_4 a euro 2.500,00; a euro 2.500,00; a Parte_5 Parte_6 [...] euro 3.000,00; a euro 2.00,000; euro Pt_7 Parte_8 Parte_9 2.000,00; euro 1.000,00 e euro1.500,00. Parte_10 Parte_11
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il e tutti i ricorrenti con CP_2 esclusione di , e si liquidano in dispositivo con determinazione base Parte_2 parametrata secondo il valore più elevato delle domande, e incremento nella misura del 10% rispetto alla posizione di ciascun altro ricorrente. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_3 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a Parte_1
10 euro 2.000,00; a euro 1.500,00; a Parte_1 Parte_3 [...]
euro 1.500,00; a euro 2.500,00; a Parte_4 Parte_5 Parte_6
euro 2.500,00; a euro 3.000,00; a euro
[...] Parte_7 Parte_8
2.000,00; euro 2.000,00; euro 1.000,00 e Parte_9 Parte_10 Pt_11
euro1.500,00;
[...] 2.- rigetta le domande di , e Parte_3 Parte_9 Parte_11
, con riferimento alle annualità rispettivamente del 2020/2021, Parte_5 2019/2020, 2020/2021 e 2018/2019;
3.-rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_2
4.- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3 dei ricorrenti , , , , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 e complessivamente liquidate in euro 1.957,00 per compensi, oltre C.U. se Pt_10 Pt_11 dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratasi antistatari;
5.-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_2 CP_2 convenuto complessivamente liquidate in euro 258,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
11
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 136 /2024 tra
e ALTRI Parte_1
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi, 30.10.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per ricorrenti l'avv. BARBONI DOMENICO;
nessuno per il convenuto. CP_2
L'avv. Barboni dichiara che non è stato possibile acquisire presso la ricorrente Pt_2
documentazione attestante la permanenza in servizio.
[...] Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso.. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 136/2024 di R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
con il patrocinio dagli avv.ti BARBONI DOMENICO e NARDONE Parte_11
RI e domicilio eletto in Milano via Lamarmora 36
-ricorrenti-
contro
Controparte_3
con il patrocinio degli avv.ti
[...]
AF AN OV NO e domicilio eletto in Milano via Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2024 e regolarmente notificato: Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , E Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 esponevano quanto segue: “i ricorrenti, in qualità di docenti precari, sono stati negli anni destinatari di contratti a tempo determinato nei confronti dell'Amministrazione resistente:
• La sig.ra ha lavorato per l'a. s. 2020/2021 dal 26/10/2020 al Parte_1
30/06/2021 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di
2 sesto San Giovanni;
l'a. s. 2021/2022 dal 07/10/2021 al 30/06/2022 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di sesto San Giovanni;
l'a. s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di sesto San Giovanni;
per l'a. s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ROVANI” di sesto San Giovanni.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2022/2023 dal 19/09/2022 al Parte_2 09/06/2023 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “RODARI” di Cesano Maderno di Paderno Dugnano;
per l'anno 2023/2024 dal 02/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pieno presso La Scuola Primaria “RODARI” di Seregno.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2020/2021 dal 09/12/2020 al Parte_3 08/06/2021 con orario settimanale a tempo pieno presso I.C. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo;
per l'anno 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 per n. 12 ore di servizio settimanali presso I.C. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 03/10/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di servizio presso I.C.
“BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo;
per l'anno 2023/2024 dal 12/09/2023 al 14/06/2024 con orario a tempo pieno presso I.C. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2021/2022 dal 16/12/2021 Parte_4 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 28/01/2022, dal 29/01/2022 al 22/02/2022, dal 23/02/2022 al 25/02/2022, dal 26/02/2022 al 26/03/2022, dal 27/03/2022 al 29/03/2022, dal 30/03/2022 al 27/04/2022, dal 28/04/2022 al 30/04/2022, dal 01/05/2022 al 28/05/2022, dal 29/05/2022 al 31/05/2022, dal 01/06/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 24/06/2022 e dal 25/06/2022 al 30/06/2022 con orario a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “L. DA VINCI” di Limbiate;
per l'anno 2022/2023, dal 30/09/2022 al 03/11/2022, dal 21/11/2022 al 19/12/2022, dal 20/12/2022 al 21/12/2022, dal 22/12/2022 al 19/04/2023 e dal 20/04/2023 al 09/06/2023 con orario settimana a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “L. DA VINCI” di Seveso;
per l'anno 2023/2024, dal 18/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola di Primo Grado “TRAVERSI” di Meda.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2018/2019 dal 20/09/2018 al Parte_5 22/10/2018 e dal 23/10/2018 al 30/06/2019 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2019/2020, dal 11/09/2019 al 01/10/2019 e dal 02/10/2019 al 31/08/2020 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2020/2021, dal 10/09/2020 al 31/08/2021 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2021/2022 ha lavorato dal 06/09/2021 al 31/08/2022 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 12/09/2022 al 31/08/2023 presso Scuola di Primo Grado
“CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 02/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2019/2020 dal 23/09/2019 al Parte_6 30/06/2020 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2020/2021 dal 29/09/2020 al 30/06/2021 presso Scuola di Primo Grado “CARLO URBANI”, di Muggiò con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2022/2023 dal 14/09/2021 al 30/06/2022 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno;
per l'anno 2023/2024 dal 02/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola di Primo Grado “CROCE” di Lissone, con orario settimanale a tempo pieno.
3 • Il sig. ha lavorato per l'a. s. 2018/2019 dal 15/10/2018 al 31/08/2019 Parte_7 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2019/2020 dal 18/09/2019 al 31/0/2020 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “LEONARDO DA VINCI” di Nerviano;
per l'a. s. 2020/2021 dal 01/10/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2021/2022 dal 09/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di lezione settimanali presso l'Istituto Comprensivo “DUCA D'AOSTA” di Ossona;
per l'a. s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 per n. 16 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ADA NEGRI” di Magnano.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno 2020/2021 dal 20/10/2020 al Parte_8 24/06/2021 con orario settimanale a tempo pieno, presso Scuola di Primo Grado
“BONECCHI” di Rho;
per l'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato dal 21/10/2021 al 30/06/2022 per n. 18 settimanali di lezione presso Scuola di Primo Grado “A. VOLTA” di Robbiate;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 12/09/2022 al 31/08/2023 con orario settimanale a tempo pieno, presso la Scuola di Primo Grado “MONTALE” di Carnate;
per l'anno scolastico 2023/2024 ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “GIOVANNI XIII” di Renate. La ricorrente è attualmente in servizio con un contratto a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica a far data dal 01/09/2023.
• Il sig. ha lavorato per l'anno 2019/2020 dal 07/01/2020 al 08/06/2020 Parte_9 per n. 9 ore settimanali di servizio presso Scuola di Primo Grado “L. DA VINCI” di Concorezzo;
per l'anno 2020/2021 ha lavorato dal 03/10/2020 al 30/06/2021 con orario settimanale completo presso Liceo Statale “MARIE CURIE” di Meda;
per l'anno 2021/2022 ha lavorato dal 28/09/2021 al 31/08/2022 con orario settimanale completo presso Liceo S.
“PAOLO FRISI” di Monza;
per l'anno 2022/2023 dal 10/10/2022 al 30/06/2023 con orario settimanale completo presso Scuola di Primo Grado” L. DA VINCI” di Meda;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 15 ore settimanali di servizio presso Scuola di Primo Grado “RENATE”.
• Il sig. ha lavorato per l'anno scolastico 2022/2023 dal 12/09/2022 al Parte_10 31/08/2023 con orario settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “CARLO URBANI” di Muggiò; per l'anno scolastico 2023/2024 ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “GIOVANNI XXIII” di Renate.
• La sig.ra ha lavorato per l'anno scolastico 2020/2021 dal 26/04/2021 Parte_11 al 29/06/2021 con orario di servizio settimanale a tempo pieno presso Scuola di Primo Grado “PARINI” di Sovico;
per l'anno 2021/2022 ha lavorato dal 24/09/2021 al 30/06/2022 per n. 16 ore di servizio settimanali presso Scuola di Primo Grado “LEOPARDI” di Macherio;
per l'anno 2022/2023 ha lavorato dal 14/11/2022 al 30/06/2023 per n. 14 ore settimanali presso Scuola di Primo Grado “LEOPARDI” di Macherio;
per l'anno 2023/2024 ha lavorato dal 18/09/2023 al 30/06/2024 con orario settimanale a tempo pineo presso Scuola di Primo Grado “DON MILANI” di Lesmo. I ricorrenti hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_3 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
4 Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.000,00 per la sig.ra ; 1.000,00 per la sig.ra ; 2.000,00 per la sig.ra Parte_1 Pt_2 Parte_3 1.500,00 per il sig. ; 3.000,00 per il sig. ; 2.500,00 per la sig.ra Parte_4 Pt_5 ; 3.000,00 per il sig. ; 2.000,00 per la sig.ra 2.500,00 per il sig. Pt_6 Pt_7 Pt_8 ; 1.000,00 per il sig. 2.000,00 per la sig.ra quale contributo Parte_9 Pt_10 Pt_11 da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva, Controparte_3 nella quale eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato, con riferimento a tutte le pretese maturate anteriormente all'anno scolastico 2018/2019, relativamente ai ricorrenti e . Contestava, nei confronti del ricorrente , la sussistenza del requisito Pt_5 Pt_7 Pt_7 della permanenza in servizio, ritenuto non dimostrato. Sempre nei confronti del ricorrente
, richiedeva la prova degli esborsi sostenuti per attività di formazione e aggiornamento Pt_7 professionale, ai fini del riconoscimento del relativo diritto. Contestava, nei confronti della ricorrente l'esistenza del diritto azionato con riferimento all'anno scolastico 2023/2024. Pt_8 Contestava, infine, la natura breve e saltuaria dei rapporti di lavoro intercorsi con i seguenti ricorrenti, in relazione agli anni scolastici indicati: : per l'anno scolastico 2022/2023; Pt_2
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024; : per gli Parte_3 Parte_4 anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Ratti: per l'anno scolastico 2020/2021; : Parte_9 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023; Viaggi: per l'anno scolastico 2020/2021.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti con i limiti e le precisazioni di seguito indicate. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
5 Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_3 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
6 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e dell'anno scolastico (31 agosto). Considerato, inoltre, che alcuni ricorrenti risultano attualmente inseriti nel sistema scolastico mediante contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto 2026, e che altri sono stati già immessi in ruolo, si ritiene che agli stessi competa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_2 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno: Quanto alla ricorrente attualmente inserita nel sistema scolastico Parte_1 in forza di un contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi
7 l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto alla ricorrente , la stessa non risulta attualmente in servizio presso Parte_2 l'Amministrazione scolastica, né iscritta alle GPS, in difetto di qualsivoglia produzione conferente della parte (circostanza affermata dal difensore in udienza), e in presenza del solo ultimo contratto di supplenza la cui durata è cessata in data 30.6.2024. Mancando uno dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento e dell'attribuzione della Carta elettronica, la relativa domanda non può essere accolta. Quanto alla ricorrente , attualmente inserita nel sistema scolastico Parte_3 in forza di un contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, si osserva quanto segue: per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la durata del servizio risulta estesa all'intero anno scolastico, circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Diversamente, per l'annualità 2020/2021, il periodo di servizio risulta inferiore a 180 giorni, tempo che può considerarsi corrispondente al minimo esigibile ai fini dell'impegno nella preparazione e programmazione scolastica. Deve considerarsi pertanto escluso il beneficio per l'annualità 2020/2021. Quanto al ricorrente attualmente inserito nel sistema Parte_4 scolastico in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, si osserva quanto segue: per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la durata del servizio risulta estesa all'intero anno scolastico, per la durata complessiva rispettivamente di 192 e 286 giorni, circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto al ricorrente attualmente inserito nel sistema scolastico Parte_5 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dal in merito alla prescrizione quinquennale CP_2 del diritto per le annualità antecedenti all'anno scolastico 2018/2019, risulta che il decorso del termine di prescrizione è riferibile alla sola annualità 2018/2019. Infatti, l'atto di diffida è stato comunicato dal ricorrente all'Amministrazione in data 27 ottobre 2023, ed è pertanto inidoneo a interrompere la prescrizione con riferimento al periodo considerato, essendo decorso il termine quinquennale previsto. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione
8 e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Quanto a attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un Parte_6 contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserito nel sistema scolastico in forza di un Parte_7 contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dal in ordine alla prescrizione quinquennale del diritto CP_2 per le annualità antecedenti all'anno scolastico 2018/2019, si osserva che nessuna annualità risulta prescritta, in quanto l'atto di diffida è stato comunicato all'Amministrazione dal ricorrente in data 2 ottobre 2023. Tale comunicazione è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un Parte_12 contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative all'anno scolastico 2020/2021, si osserva che la durata del servizio durante l'anno scolastico copre in totale 250 giorni, circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserito nel sistema scolastico in forza di un Parte_9 contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, si osserva quanto segue: per l'annualità 2019/2020, il periodo di servizio risulta inferiore a 180 giorni (durata minima ai fini della profusione di un impegno sufficiente nella preparazione e programmazione scolastica). Deve considerarsi pertanto escluso il beneficio per l'annualità 2019/2020. Diversamente per l'anno scolastico 2022/2023, la durata del servizio risulta estesa all'intero anno (per un totale di 192 giorni), circostanza che esclude la qualificazione del rapporto come breve o saltuario. Quanto a attualmente inserito nel sistema scolastico in forza di un contratto Parte_13 di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono
9 considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dal medesimo indicate del 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Quanto a attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un contratto Parte_11 di lavoro a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2025/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Deve pertanto disporsi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riferimento alle contestazioni sollevate dalla parte resistente circa la natura breve e saltuaria delle supplenze relative all'anno scolastico 2020/2021, si osserva che il periodo di servizio risulta inferiore a 180 giorni, con richiamo pertanto alle considerazioni che precedono, implicanti l'esclusione del beneficio per tale annualità. In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, e fermo restando il decorso del termine di prescrizione, come individuato ed operante, e tenuto conto delle supplenze brevi e saltuarie, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla CP_2 fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute ai singoli ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a euro 2.000,00; a Parte_1
euro 1.500,00; a euro 1.500,00; Parte_3 Parte_4 a euro 2.500,00; a euro 2.500,00; a Parte_5 Parte_6 [...] euro 3.000,00; a euro 2.00,000; euro Pt_7 Parte_8 Parte_9 2.000,00; euro 1.000,00 e euro1.500,00. Parte_10 Parte_11
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il e tutti i ricorrenti con CP_2 esclusione di , e si liquidano in dispositivo con determinazione base Parte_2 parametrata secondo il valore più elevato delle domande, e incremento nella misura del 10% rispetto alla posizione di ciascun altro ricorrente. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_3 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a Parte_1
10 euro 2.000,00; a euro 1.500,00; a Parte_1 Parte_3 [...]
euro 1.500,00; a euro 2.500,00; a Parte_4 Parte_5 Parte_6
euro 2.500,00; a euro 3.000,00; a euro
[...] Parte_7 Parte_8
2.000,00; euro 2.000,00; euro 1.000,00 e Parte_9 Parte_10 Pt_11
euro1.500,00;
[...] 2.- rigetta le domande di , e Parte_3 Parte_9 Parte_11
, con riferimento alle annualità rispettivamente del 2020/2021, Parte_5 2019/2020, 2020/2021 e 2018/2019;
3.-rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_2
4.- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3 dei ricorrenti , , , , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 e complessivamente liquidate in euro 1.957,00 per compensi, oltre C.U. se Pt_10 Pt_11 dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratasi antistatari;
5.-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_2 CP_2 convenuto complessivamente liquidate in euro 258,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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