Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03504/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2022, proposto da
LI IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registro di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;
contro
Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni, Laura Luoni, Antonella Pomati, con domicilio digitale come da PEC da Registro di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Francesca Benzoni in Varese, via Sacco, 5;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. AOO.0.18/10/2022.0122308, del 18 ottobre 2022, con il quale il Comune di Varese ha dichiarato inefficace l'autocertificazione di attivazione di impianto di debole potenza e ridotte dimensioni presentata da LI IT ai sensi dell'art. 35 del d.l. 98/2001, per la modifica della propria stazione radio base (SRB) esistente in Piazza Monte Grappa n. 12 e ha diffidato la società dall'intraprendere i lavori, richiedendo al contempo una integrazione documentale;
b) del provvedimento prot. AOO.0.24/10/2022.0125131, del 24 ottobre 2022, con il quale il Comune di Varese, esaminata la documentazione, ha dichiarato inefficace l'autocertificazione di attivazione di impianto presentata da LI IT;
c) del provvedimento di AR arpa_mi.2022.0170704 del 28 ottobre 2022, recante “respingimento” della autocertificazione di attivazione di impianto presentata da LI IT;
d) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Varese e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giudizio di cui al ricorso in epigrafe, con ordinanza n. 17 dell’11 gennaio 2023, il Tar ha respinto la domanda cautelare proposta rilevando che « non sussiste [va] un pregiudizio grave e irreparabile per la società ricorrente, che può, nelle more del giudizio, ripresentare la domanda secondo il procedimento di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 259/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 207/2021 ».
Con atto depositato il 20 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che « il 5 luglio 2024, LI IT S.p.A. ha presentato al Comune di Varese e all’Arpa Lombardia – sede provinciale di Varese una SCIA ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 259/2003 per l’implementazione della tecnologia 5G sull’impianto di piazza Monte Grappa 12 del Comune di Varese, oggetto del presente giudizio […] ; il 12 luglio 2024, l’AR ha espresso parere tecnico positivo alla realizzazione dell’intervento […]; la SCIA si è perfezionata ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003 e LI IT S.p.A. ha legittimamente realizzato i lavori oggetto della segnalazione; considerato che il perfezionamento della SCIA e il parere positivo rilasciato da AR hanno integralmente soddisfatto la pretesa avanzata in giudizio dalla ricorrente ». Ha quindi domandato che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nella propria memoria difensiva, la Provincia di Varese ha dato atto delle medesime circostanze di fatto sopravvenute, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 3 giugno 2025.
In conformità alla richiesta delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle dichiarazioni circa l’attività compiuta successivamente all’udienza camerale, che ha condotto a un nuovo titolo abilitativo per le opere in questione.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione limitata attività difensiva svolta per il giudizio e della peculiarità delle questioni giuridiche sottese al ricorso originariamente proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO