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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
04/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di ER [...]
(c.f. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4
, quest'ultimo nella persona del curatore C.F._4 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiano Pennacchia e Alfonsina
[...]
Di Caterino in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed
1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Cristiano Pennacchia in Latina, via Diaz n. 14;
APPELLANTI
E
CP_1
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1449/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 1529/2017 R.G., pubblicata in data 23/07/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione ritualmente notificato, , oggi , quale mandataria di Parte_5 Parte_6 CP_1
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina,
[...] Parte_1
e , per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi ER
confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto a rogito Notaio Per_2
di Latina, del 24.01.2013, rep. n.9718, racc. n.7148, trascritto
[...]
presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in data 20.02.2013 al n.2582 di formalità, con il quale e , avevano destinato e Parte_1 ER
conferito, per fini meritevoli di tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., per il periodo di anni venti, in favore di , nato Controparte_2
a TE (LT), il 26.06.1982, in vista di “tutta l'assistenza materiale di cui potrebbe aver bisogno soprattutto in caso di malattia ed infermità, fornendo quanto occorrente per il vivere quotidiano, vitto, alloggio, mantenimento, assistenza sanitaria ed infermieristica, medicinali, ricoveri ospedalieri, assistenza e compagnia domiciliare, soggiorni estivi ed invernali, attività 2 ricreativa e di svago”, i seguenti beni immobili: a) Fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 8 e 16 (di cui il era nudo proprietario e Parte_1 [...]
usufruttuaria); b) Terreno censito al catasto terreni del ER
Comune di Monte San Biagio al foglio 31, particella 92 (di cui il
[...]
era nudo proprietario e usufruttuaria); c) Parte_1 ER
Fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 24, 25 e 26 (di cui il era Parte_1
pieno proprietario). Deduceva che, con lettere del 31.01.2012 e del
03.02.2012, sottoscritte per accettazione e di data certa, , Parte_1
unitamente a e , aveva rilasciato Parte_2 Parte_7
fideiussione omnibus a garanzia del puntuale e corretto adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla società Parte_8
(P. iva n ) con la ,
[...] P.IVA_1 CP_1
derivante dai rapporti chirografari intrattenuti dalla società garantita con la banca. Sottolineava che, a seguito di anomalie nell'andamento dei suddetti rapporti, con lettere racc. a/r del 08.02.2013 e 15.04.2013, la aveva CP_3
comunicato, alla debitrice principale ed ai garanti, l'avvenuta revoca delle facilitazioni creditizie concesse ed il recesso dai contratti di conto corrente n. 400517672, n. 101893584 e dal conto corrente di corrispondenza Flat anticipi su effetti sbf n.10189440 e che, a fronte di rate scadute non pagate, con lettera raccomandata a/r del 15.04.2013, aveva risolto il contratto di finanziamento n.3964898, intimando il pagamento immediato di quanto dovuto, oltre interessi, spese ed accessori. Asseriva di aver ottenuto, in data
03.12.2013, il decreto ingiuntivo n.1756/13, per l'importo di € 128.911,72, oltre interessi ed accessori, opposto da e Parte_2 Parte_1
, con giudizio iscritto al n.r.g. 2783/14 Tribunale di Latina, nel corso
[...]
del quale, con ordinanza del 20.02.2015, il Giudice aveva concesso la
3 provvisoria esecuzione al titolo. Si costituivano e Parte_1 [...]
, insistendo per il rigetto della domanda. >> ER
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1449/2020 così statuiva: << - dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
- ER
Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di parte attrice – limitatamente ai diritti spettanti a
- l'atto a rogito Notaio di Latina, del Parte_1 Persona_2
24.01.2013, rep. n.9718, racc. n.7148, trascritto presso l'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 20.02.2013 al n.2582 di formalità con il quale e Parte_1
, avevano destinato e conferito, per fini meritevoli di ER
tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., per il periodo di anni venti, in favore di nato a [...], il Controparte_2
26.06.1982 i seguenti beni immobili: a) Fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 8 e 16 (di cui il era nudo proprietario e Parte_1 ER
usufruttuaria); b) Terreno censito al catasto terreni del Comune di Monte San
Biagio al foglio 31, particella 92 (di cui il era nudo Parte_1
proprietario e usufruttuaria); c) Fabbricato censito al ER
catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 24, 25 e 26 (di cui il era pieno proprietario); - Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , liquidandole, come in parte motiva, in ER
euro 4.677,00, oltre i.v.a., .cp.a. e spese generali al 15%; - Condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidandole, Parte_1
come in parte motiva, in euro 8.581,00 di cui euro 786,00 per spese ed euro
7.795,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi;
- Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da
4 parte del competente Conservatore dei RR. II. il quale provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo su iniziativa della parte interessata.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la domanda merita accoglimento, per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati. Deve innanzitutto osservarsi come l'azione revocatoria ordinaria costituisca uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
L'inefficacia che determina, tuttavia, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto, tant'è che il bene oggetto dell'atto di disposizione, posto in essere dal debitore, resta nel patrimonio del terzo, potendo essere aggredito dal creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. Elementi necessari ai fini della esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito, del pregiudizio dell'atto arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché della consapevolezza del terzo, se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore, della esistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901c.c. Prima di ogni considerazione in ordine alle suddette condizioni, occorre una digressione sull'istituto relativo agli atti di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., le peculiarità del caso incidendo sulla corretta individuazione degli elementi della fattispecie descritta dall'art. 2901 c.c. In proposito, va osservato come, ai sensi dell'art. 2645 ter,
c.c., gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
5 amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione;
per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. Orbene, la giurisprudenza ha recentemente precisato che l'atto di destinazione di un bene costituisce di regola un negozio unilaterale a titolo gratuito, in quanto il disponente sopporta un sacrificio patrimoniale senza avere una contropartita in suo favore (C. 3697/2020). In particolare, l'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore;
esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018) (Cass. civ.
Sez. III Ord., 13/02/2020, n. 3697 (rv. 656728-02). Ciò premesso, va sottolineato come l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro
6 proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust". (Rigetta, CORTE D'APPELLO
BOLOGNA, 10/08/2017) (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727 (rv.
655834-01). Quanto all'individuazione delle parti necessarie del giudizio, in caso di azione revocatoria avente ad oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola, i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr., ad es., con riguardo alla posizione del mero beneficiario, in caso di azione revocatoria di atto di dotazione di beni in "trust": Cass., Sez.
3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384-02; Sez. 3, Sentenza n.
13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 - 01; cfr., altresì, con riguardo alla posizione dei figli, in caso di azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv.
645384 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 10641 del 15/05/2014, Rv. 630893 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 18065 del 08/09/2004, Rv. 576857 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del
17/03/2004, Rv. 571254 - 01). (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727
(rv. 655834-01). Ed invero, con riferimento alla posizione dei beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, ma il loro intervento è al più regolato dall'art. 105
c.p.c. Va pertanto certamente riconosciuto il loro diritto di intervenire nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'atto costitutivo e, al tempo stesso, la facoltà dell'attore in revocatoria di convenirlo in giudizio, unitamente al
7 disponente, per rendergli opponibili in via diretta gli effetti della sentenza
(Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727 (rv. 655834-01). Tuttavia, deve comunque ritenersi integro il contraddittorio in loro assenza. Nel caso di specie, pertanto, parte attrice ha correttamente evocato in giudizio la sola parte disponente. Occorre, però, una precisazione al riguardo. Va, infatti, osservato come soltanto abbia assunto la qualità di Parte_1
debitore, sicché l'accoglimento della domanda può determinare l'inefficacia dell'atto dispositivo, limitatamente ai diritti di sua spettanza. In una simile prospettiva, l'usufruttuaria non risulta correttamente ER
evocata in giudizio. Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Passando ai requisiti dell'azione, la giurisprudenza ha più volte affermato che il credito di cui all'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente consacrato in un titolo formale, potendo anche essere eventuale, come nel caso di credito litigioso. L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. Sez. III, sentenza n. 5619 del 22/03/2016; Cass. Sez. III, sentenza n. 1893 del 09/02/2012). Orbene, nel caso di specie, il credito risulta consacrato in ogni caso nel decreto ingiuntivo n.1756/13, per l'importo di € 128.911,72. A nulla rileva la pendenza del giudizio di opposizione, instaurato a seguito della notifica del titolo monitorio, la litigiosità del credito non incidendo in alcun modo sulla proponibilità dell'azione revocatoria, come detto poc'anzi (tenuto conto, peraltro, del rigetto della stessa opposizione, in primo grado, come da
8 sentenza allegata alle note conclusive, da parte attrice). Con riferimento al secondo requisito, la giurisprudenza ritiene che l'eventus damni non debba consistere necessariamente in un pregiudizio effettivo ed attuale, potendo consistere anche in una maggiore incertezza, difficoltà o onerosità della futura esecuzione coattiva del credito (Cass. 12144/99; Cass. 6676/98). Al riguardo, nel caso di specie, l'atto del quale si chiede la declaratoria di inefficacia ha comportato l'indisponibilità di beni che, in linea di principio, avrebbero potuto essere utilmente assoggettati ad esecuzione forzata e che, viceversa, a seguito dell'atto di destinazione, sono stati sottratti alla garanzia del credito, mediante l'opponibilità del vincolo. La natura gratuita del vincolo comporta l'applicazione del principio riferibile al caso analogo della donazione secondo il quale, in considerazione della totale assenza di contropartita, non vi è dubbio che la disposizione per donazione – sottraendo i relativi cespiti alle facoltà di soddisfazione per i creditori di colui che se ne sia spogliato – incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori (Tribunale Bologna, sez. IV, 26/10/2017, n. 20959). Va sottolineato, inoltre, come, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova,
è sufficiente che il creditore provi l'intervenuta variazione patrimoniale, senza che si renda altresì necessario dimostrarne l'entità e la consistenza, gravando, di contro, sul debitore l'onere di dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà, poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. civ. Sez. III, 05 febbraio 2013, n.
2651). Orbene, nel caso di specie, parte convenuta nulla ha dimostrato in ordine alla consistenza dei suoi beni residui – con particolare riferimento ad un solido patrimonio immobiliare - ed all'idoneità degli stessi a soddisfare le ragioni creditorie vantate da parte attrice. Con riferimento al terzo requisito, il legislatore ha inteso distinguere a seconda che l'atto dispositivo
9 sia anteriore o posteriore al sorgere del credito: nel primo caso è necessario dimostrare che il debitore avesse intenzione di contrarre il debito ed in tale ottica abbia compiuto l'atto al fine di evitare la futura esecuzione sul suo patrimonio;
nel secondo è invece sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio, pur in mancanza dello specifico intento di ledere i creditori.
Ebbene, l'atto dispositivo è stato compiuto in un'epoca (24.01.2013) successiva al sorgere del credito che trova la sua fonte nelle fideiussioni prestate con lettere del 31.01.2012 e del 03.02.2012. Da questo punto di vista deve trovare applicazione il principio secondo il quale l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Rigetta, App. Milano, 19/03/2004) (Cass. civ. Sez. III
Sent., 09/04/2009, n. 8680). Stante l'anteriorità del debito, rispetto all'atto di destinazione, è sufficiente che vi sia la semplice consapevolezza, nel debitore, del pregiudizio potenziale che l'atto arrecava al creditore, restando del tutto indifferente la sua intenzione di danneggiarlo.
Considerato che
attraverso l'atto di destinazione il garante ha procurato un'evidente modificazione qualitativa del suo patrimonio, costituendo un vincolo
10 opponibile al creditore e rilevato che lo stesso fosse a conoscenza della situazione di crisi della Società (alla luce della sua qualità di socio accomandante) appare certa la consapevolezza che con tale atto si sarebbe alterata significativamente la possibilità della creditrice di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva. Infine, con riferimento alla posizione del beneficiario, si è già detto in sede di inquadramento dell'atto di destinazione. Va tuttavia ricordato, ad abundantiam, come, per gli atti a titolo gratuito, l'art. 2901 c.c. non richieda alcuna dimostrazione della consapevolezza del terzo (art. 2901
n. 2 c.c.). A conferma di quanto sin qui evidenziato la giurisprudenza ha stabilito che sul versante dell'elemento soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito (donazione) la legge non richiede né la prova della partecipatio fraudis da parte del terzo donatario, né, trattandosi di atti di disposizione compiuti in epoca successiva rispetto a quella del sorgere del credito, la prova della scientia damni (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17867;
Tribunale Bari, 27/4/2016, n. 2335; Tribunale Bari, 16/4/2014, n. 1995). Per tutte queste ragioni la domanda va accolta e va conseguentemente dichiarata l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto di destinazione, oggetto della domanda, limitatamente ai diritti di . Le spese vanno Parte_1
liquidate in ragione dei singoli rapporti processuali instauratisi, seguendo il regime della soccombenza. Nel rapporto giuridico tra l'attrice e la convenuta
, la soccombenza dell'attrice nei suoi confronti, ER
implica la condanna della al pagamento delle spese di lite in suo CP_3
favore che vanno liquidate in euro 4.677,00, pari alla metà del compenso spettante al difensore comune ad entrambi i convenuti, sulla base del valore del credito, ai minimi, tenuto conto delle difese svolte ed aumentato del 20% per la pluralità di parti, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%. Nel rapporto tra attrice e convenuto soccombente ( ), Parte_1
quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese da liquidarsi, sulla base
11 del credito in oggetto, ai minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, in euro 8.581,00 di cui euro 786,00 per spese ed euro 7.795,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi. La presente pronuncia andrà annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente
Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte del soggetto interessato. >>
§ 4. – In data 17 marzo 2021 interveniva correzione materiale della sentenza di primo grado, che così statuiva: << dispone la correzione della sentenza n.
1449/2020 nel senso che laddove è scritto lettera c), dopo le parole
"condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , liquidandole, come in parte motiva, in ER
euro 4.677,00, oltre i.v.a. e c.p.a., e spese generali al 15%" siano inserite le parole "e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario" >>.
§ 5. – Hanno proposto appello in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , , ER Parte_2 Parte_3
e , quest'ultimo poiché inabilitato nella persona del Parte_4
curatore , tutti nella qualità di eredi di Parte_3 ER
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati, e
[...]
rassegnavano le seguenti conclusioni:<< a) In via preliminare, in rito, dichiarare nulla la sentenza gravata in quanto emessa nonostante la morte della parte intervenuta prima dell'assunzione della ER
causa in decisione e per la conseguente interruzione del procedimento, non dichiarata dal Tribunale di Latina, con conseguente rimessione degli atti a quest'ultimo; b) In via subordinata, riformare la sentenza gravata dichiarando la spiegata azione revocatoria inammissibile;
c) In via ulteriormente subordinata, nel merito, riformare la sentenza gravata dichiarando l'infondatezza dell'azione revocatoria spiegata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si precisa in ogni caso, che
12 tutte le domande ed eccezioni, anche di natura istruttoria, non accolte nella sentenza di primo grado, debbono intendersi riproposte nella presente sede di gravame.>>
§ 5. 1– All'udienza di prima comparizione del 2 luglio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia di CP_1
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 4 luglio 2025.
§ 5.2– Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 5. 3– All'odierna udienza il difensore precisava le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 6. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 6.1 – Con il primo motivo titolato: << nullità della sentenza gravata per omessa dichiarazione di interruzione del giudizio per sopravvenuta morte della , dichiarata dal procuratore di parte Parte_9 ER
convenuta in sede di precisazione delle conclusioni- rinvio al Tribunale di
Latina in diversa composizione >> eccepivano la nullità della sentenza di primo grado per non avere il Giudice dichiarato l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione della morte della convenuta ER
, intervenuta prima dell'assunzione della causa in decisione.
[...]
Sostenevano, pertanto, la necessità del rinvio, da parte di questa Corte, del
13 procedimento al Tribunale di Latina affinché dichiarasse l'interruzione del processo.
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << erroneità della sentenza gravata in riferimento alla ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda revocatoria spiegata dalla Banca appellata – apparenza della motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio >>, nel merito, censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto << l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà […]
è comunque idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie >>. Sostenevano che tale assunto si basava su un'erronea assimilazione dell'istituto in esame, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2645-ter, con quello di cui all'art. 167 c.c. e che, per il caso di specie, non era ammissibile la domanda di revocatoria, trattandosi di un atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibile a persone con disabilità, ritenuto meritevole dal legislatore per la sua causa solidaristica. Sostenevano che la motivazione della sentenza di primo grado era meramente apparente.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità della revocatoria anche per l'insussistenza dell'eventus damni, posto che la destinazione al fine sociale non sottraeva il bene dal patrimonio del debitore che era rimasto in capo a e a con la conseguenza che la Parte_1 ER
creditrice non aveva perso alcuna garanzia patrimoniale. Significavano che occorreva considerare che il vincolo di destinazione aveva durata limitata a vent'anni e sarebbe comunque cessato con la morte del beneficiario.
Censuravano, inoltre, il passo motivazionale della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale statuiva: << orbene, nel caso di specie, parte convenuta nulla ha dimostrato in ordine alla consistenza dei suoi beni residui
– con particolare riferimento ad un solido patrimonio immobiliare- ed all'idoneità degli stessi a soddisfare le ragioni creditorie vantate da parte
14 attrice >>. Osservavano di aver provato, nel corso del giudizio di primo grado, che le obbligazioni asseritamente garantite da erano Parte_1
garantite dal CNA - Garanzie Artigiane Società Cooperativa a r.l., come si evinceva dalle quattro lettere di fideiussione rilasciate da tale società di garanzia, datate 25/01/2011 e 25/01/2012. Lamentavano che anche sul punto la motivazione era meramente apparente e che il Tribunale aveva omesso di valutare la rilevanza di dette garanzie.
Con riferimento alla scientia damni, rappresentavano che la non aveva CP_3
provato la conoscenza del danno da parte di esso e da parte Parte_1
di , neppure a livello presuntivo, essendosi essa ER
limitata a dedurre lo stato di insolvenza in cui versava la società debitrice principale e che dovesse essere a conoscenza Parte_1
dell'incapienza del patrimonio dell'altro presunto garante,
[...]
. Significavano che si trattava di assunti irrilevanti, non idonei Parte_2
ad integrare il requisito della scientia damni, che riguarda l'atto impugnato dal creditore e non atti diversi.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza, è inammissibile.
Giova premettere che è pacifico che , parte convenuta ER
del giudizio di primo grado, sia deceduta in data 19 novembre 2019 e che l'evento sia stato dichiarato in primo grado dal difensore con le note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 luglio 2020, depositate in data 30 giugno 2020 in cui aveva dichiarato il decesso della propria assistita, chiesto l'interruzione del processo e depositato il certificato di morte.
, , e , quest'ultimo Parte_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
rappresentato dal curatore , hanno proposto appello Parte_3
15 qualificandosi eredi della predetta e hanno eccepito la nullità della sentenza derivante dalla mancata declaratoria di interruzione del giudizio, chiedendo a questa Corte di voler rimettere la causa al primo giudice per la declaratoria di interruzione.
Osserva la Corte che il motivo così formulato è inammissibile in quanto la nullità della sentenza per mancata declaratoria di interruzione del giudizio non comporta la regressione del giudizio in primo grado – ai fini della pronuncia di interruzione – come chiesto dagli appellanti, dovendo la Corte decidere nel merito, e gli appellanti non hanno provveduto ad indicare alcun pregiudizio essendosi limitati a dolersi del vizio procedurale.
Giova premettere, invero, che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata (Cass. 15031/2015; Cass.
7975/2022).
Sotto questo profilo l'impugnazione è ammissibile in quanto proposta dagli eredi della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e della quale il difensore aveva dichiarato l'evento chiedendo l'interruzione della causa.
L'evento interruttivo ha colpito la sola usufruttuaria dei beni e conseguentemente l'interruzione - e ora la declaratoria di nullità -non opera sull'intero giudizio, ma limitatamente alla parte colpita dall'evento.
Infatti, il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, deve trattenere la causa e decidere nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado
16 in motivi d'impugnazione, non rientrando tale nullità tra i casi nei quali il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) e non potendo, pertanto, l'impugnante limitarsi in tali casi a far valere, a motivo del gravame, il solo vizio procedurale. Ne consegue che l'impugnazione con la quale venga dedotta la nullità della sentenza di primo grado deve essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'impugnazione,
(così Cass. n. 8159/2011 e succ. conf.).
Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla posizione di e, decidendo nel merito, va ER
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta e ora dei suoi eredi in relazione alla domanda proposta in primo grado da parte attrice, essendo usufruttuaria di due dei tre beni conferiti ai ER
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.p.c. con vincolo di destinazione.
Le spese del doppio grado di giudizio limitatamente a detto rapporto processuale vanno interamente compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
§ 7.2 – Il secondo motivo è infondato.
Giova premettere che l'interesse ad impugnare è sorto solo in capo a in proprio, essendo questi la sola parte soccombente in Parte_1
primo grado.
La censura riguardante l'inammissibilità di domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. all'atto di costituzione di vincolo di destinazione su determinati beni immobili ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. è infondata.
Osserva la Corte che il motivo di gravame trascura di analizzare la specifica motivazione resa dal tribunale di Latina che ha richiamato la pronuncia della
Suprema Corte, recentissima all'epoca della decisione, n. 3697/2020 pubblicata il 3 febbraio 2020, che ha compiutamente illustrato la funzione 17 solidaristica dell'istituto degli atti di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., in quanto volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, rispetto ai quali tuttavia la giurisprudenza di legittimità non considera prevalenti le esigenze dei beneficiari dell'atto di destinazione rispetto a quelle dei creditori pregiudicati dall'atto, avendo espressamente affermato che;
<< tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori >> (così Cass., n. 3697/2020).
La giurisprudenza di legittimità successiva è conforme nel ritenere che sia assoggettabile a revocatoria ex art. 2901 cod. civ. l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. sul patrimonio immobiliare di un soggetto (così da ultimo Cass. n. 9625/2025; 13414/2025)
Venendo alla disamina delle restanti censure si osserva, con riguardo alla doglianza di “assenza dell'eventus damni”, che è vero che il bene resta nella proprietà del debitore, ma è altrettanto vero che il tribunale ha diffusamente argomentato in relazione alla circostanza che gli atti che costituiscono un vincolo di destinazione su determinanti immobili: << possono essere trascritti al fine di rendere opponibili ai terzi il vincolo di destinazione >> e tanto costituisce un evidente pregiudizio per il creditore dal momento che:
<< i beni conferiti ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione (..) solo per debiti contratti per tale scopo>>.
Osserva la Corte che il Tribunale, sulla scorta di tali considerazioni aderenti a principi giurisprudenziali illustrati, ha valutato che per mezzo del conferimento dei beni (due fabbricati ed un terreno) con vincolo di destinazione avesse causato un pregiudizio al suo creditore Parte_1
18 dal momento che l'eventus damni non doveva necessariamente consistere in un pregiudizio effettivo ed attuale, potendo consistere anche in una maggiore incertezza, difficoltà o onerosità della futura esecuzione coattiva del credito.
Si osserva, in proposito, che il motivo in esame non considera il passo motivazionale di pagina 5: << Al riguardo, nel caso di specie, l'atto del quale si chiede la declaratoria di inefficacia ha comportato l'indisponibilità di beni che, in linea di principio, avrebbero potuto essere utilmente assoggettati ad esecuzione forzata e che, viceversa, a seguito dell'atto di destinazione, sono stati sottratti alla garanzia del credito, mediante l'opponibilità del vincolo.>>
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte:<< l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. (..) è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust" >> (così Cass.,
n. 29727/2019). Infatti, nel caso di specie l'atto ex art. 2645-ter c.c. ha reso indisponibile i beni che ne sono confluiti, che in linea di principio, potevano essere aggrediti dal creditore in via esecutiva, in quanto, a seguito della segregazione patrimoniale compiuta dagli appellanti, i beni sono stati sottoposti a vincolo di indisponibilità così da recare un nocumento alla garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., ciò anche se il patrimonio destinato ex art. 2645-ter c.c. ha natura gratuita.
Venendo al secondo rilievo afferente al mancato esame della temporaneità del vincolo - limitato a vent'anni o alla durata della vita del beneficiario – il motivo in esame è inammissibile perché non si confronta né con la motivazione di prime cure, né con la ratio delle pronunce di legittimità a cui
19 il Tribunale a aderito e che sottolineano che sia sufficiente, per integrare il pregiudizio << il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia modificato la situazione patrimoniale del debitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito>>. Tale situazione certamente ricorre per l'ipotesi che per un ventennio quei beni possano essere aggrediti solo per debiti contratti per tale scopo.
In relazione alla rilevanza -per escludere l'eventus damni - delle quattro lettere di fideiussione rilasciate da CNA Garanzie Artigiane Società
Cooperativa s r.t., osserva la Corte che la sentenza di prime cure va meramente integrata.
Esse, aventi validità di 12 mesi, erano tutte già scadute dalla data di emissione del decreto ingiuntivo riportando, la prima, la data del 25/01/2011
e altre tre la data del 25/01/2012. Non va sottaciuto che l'importo da esse complessivamente garantito era pari ad euro 40.000,00 a fronte di un credito di euro 128.911,72, oltre interessi. Pertanto, il rilievo in esame, secondo cui il patrimonio di esso debitore sarebbe stato comunque idoneo a garantire l'adempimento, è infondato.
La censura relativa all'assenza del requisito della scientia damni è inammissibile perché non si confronta con la motivazione di prime cure.
Il Tribunale ha affermato che l'atto pregiudizievole stipulato in data
24/01/2013 è stato compiuto in un'epoca successiva al sorgere del credito e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, era sufficiente la consapevolezza in capo a di arrecare pregiudizio alle ragioni del suo creditore. Parte_1
La statuizione di prime cure è conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sull'accertamento della scientia damni :<< può essere basato su presunzioni, e spetta al giudice di merito valutare gli elementi indiziari complessivamente, accertandone rilevanza, attendibilità e concludenza. Non è necessario un legame di assoluta necessità causale tra il 20 fatto noto e quello da provare, essendo sufficiente che il fatto noto permetta di dedurre il fatto ignoto con un giudizio di probabilità basato su ciò che comunemente accade >> (Cass., n. 9348/2025).
Nel caso di specie, è corretta la deduzione che la destinazione patrimoniale arrecasse un pregiudizio al creditore per le plurime ragioni già evidenziate,
a cui può aggiungersi che la garanzia prestata era scaduta e, comunque, non idonea, per il suo ammontare, a garantire il credito. Inoltre, va considerato che in data 8 febbraio 2013 la con lettera racc. a.r. aveva comunicato CP_3
alla debitrice principale ed ai garanti - tra cui - che, a Parte_1
seguito di anomalie nell'andamento dei suddetti rapporti, le facilitazioni creditizie concesse erano revocate, con recesso dai contratti di conto corrente
(cfr. pag. 2 sentenza), comunicazione a cui, in data 20 febbraio 2013, aveva fatto seguito l'atto di conferimento di vincolo di destinazione oggetto di causa.
§ 8. – In relazione al rapporto processuale tra e la Parte_1 CP_3
la contumacia dell'appellata nel presente grado esclude la necessità del provvedimento sulle spese processuali.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante in proprio di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio ed in qualità e quali eredi di da
[...] ER
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
quest'ultimo in persona del curatore nei confronti di Parte_3
21 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n. CP_1
1449/2020 pubblicata in data 23/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza limitatamente al rapporto processuale tra - e ora per essa i suoi eredi ER
– e e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di CP_1
legittimazione passiva di compensando tra ER
le parti le spese del doppio grado di giudizio;
2. in relazione al rapporto processuale tra in Parte_1
proprio e rigetta l'appello e, per l'effetto, Controparte_1
conferma l'impugnata sentenza;
3. nulla per le spese del presente grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante in proprio l'ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
04/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di ER [...]
(c.f. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4
, quest'ultimo nella persona del curatore C.F._4 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiano Pennacchia e Alfonsina
[...]
Di Caterino in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed
1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Cristiano Pennacchia in Latina, via Diaz n. 14;
APPELLANTI
E
CP_1
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1449/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 1529/2017 R.G., pubblicata in data 23/07/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione ritualmente notificato, , oggi , quale mandataria di Parte_5 Parte_6 CP_1
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina,
[...] Parte_1
e , per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi ER
confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto a rogito Notaio Per_2
di Latina, del 24.01.2013, rep. n.9718, racc. n.7148, trascritto
[...]
presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in data 20.02.2013 al n.2582 di formalità, con il quale e , avevano destinato e Parte_1 ER
conferito, per fini meritevoli di tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., per il periodo di anni venti, in favore di , nato Controparte_2
a TE (LT), il 26.06.1982, in vista di “tutta l'assistenza materiale di cui potrebbe aver bisogno soprattutto in caso di malattia ed infermità, fornendo quanto occorrente per il vivere quotidiano, vitto, alloggio, mantenimento, assistenza sanitaria ed infermieristica, medicinali, ricoveri ospedalieri, assistenza e compagnia domiciliare, soggiorni estivi ed invernali, attività 2 ricreativa e di svago”, i seguenti beni immobili: a) Fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 8 e 16 (di cui il era nudo proprietario e Parte_1 [...]
usufruttuaria); b) Terreno censito al catasto terreni del ER
Comune di Monte San Biagio al foglio 31, particella 92 (di cui il
[...]
era nudo proprietario e usufruttuaria); c) Parte_1 ER
Fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 24, 25 e 26 (di cui il era Parte_1
pieno proprietario). Deduceva che, con lettere del 31.01.2012 e del
03.02.2012, sottoscritte per accettazione e di data certa, , Parte_1
unitamente a e , aveva rilasciato Parte_2 Parte_7
fideiussione omnibus a garanzia del puntuale e corretto adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla società Parte_8
(P. iva n ) con la ,
[...] P.IVA_1 CP_1
derivante dai rapporti chirografari intrattenuti dalla società garantita con la banca. Sottolineava che, a seguito di anomalie nell'andamento dei suddetti rapporti, con lettere racc. a/r del 08.02.2013 e 15.04.2013, la aveva CP_3
comunicato, alla debitrice principale ed ai garanti, l'avvenuta revoca delle facilitazioni creditizie concesse ed il recesso dai contratti di conto corrente n. 400517672, n. 101893584 e dal conto corrente di corrispondenza Flat anticipi su effetti sbf n.10189440 e che, a fronte di rate scadute non pagate, con lettera raccomandata a/r del 15.04.2013, aveva risolto il contratto di finanziamento n.3964898, intimando il pagamento immediato di quanto dovuto, oltre interessi, spese ed accessori. Asseriva di aver ottenuto, in data
03.12.2013, il decreto ingiuntivo n.1756/13, per l'importo di € 128.911,72, oltre interessi ed accessori, opposto da e Parte_2 Parte_1
, con giudizio iscritto al n.r.g. 2783/14 Tribunale di Latina, nel corso
[...]
del quale, con ordinanza del 20.02.2015, il Giudice aveva concesso la
3 provvisoria esecuzione al titolo. Si costituivano e Parte_1 [...]
, insistendo per il rigetto della domanda. >> ER
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1449/2020 così statuiva: << - dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
- ER
Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di parte attrice – limitatamente ai diritti spettanti a
- l'atto a rogito Notaio di Latina, del Parte_1 Persona_2
24.01.2013, rep. n.9718, racc. n.7148, trascritto presso l'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 20.02.2013 al n.2582 di formalità con il quale e Parte_1
, avevano destinato e conferito, per fini meritevoli di ER
tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., per il periodo di anni venti, in favore di nato a [...], il Controparte_2
26.06.1982 i seguenti beni immobili: a) Fabbricato censito al catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 8 e 16 (di cui il era nudo proprietario e Parte_1 ER
usufruttuaria); b) Terreno censito al catasto terreni del Comune di Monte San
Biagio al foglio 31, particella 92 (di cui il era nudo Parte_1
proprietario e usufruttuaria); c) Fabbricato censito al ER
catasto urbano del Comune di Monte San Biagio al foglio 17, particella 616, sub. 24, 25 e 26 (di cui il era pieno proprietario); - Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , liquidandole, come in parte motiva, in ER
euro 4.677,00, oltre i.v.a., .cp.a. e spese generali al 15%; - Condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidandole, Parte_1
come in parte motiva, in euro 8.581,00 di cui euro 786,00 per spese ed euro
7.795,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi;
- Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da
4 parte del competente Conservatore dei RR. II. il quale provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo su iniziativa della parte interessata.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la domanda merita accoglimento, per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati. Deve innanzitutto osservarsi come l'azione revocatoria ordinaria costituisca uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
L'inefficacia che determina, tuttavia, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto, tant'è che il bene oggetto dell'atto di disposizione, posto in essere dal debitore, resta nel patrimonio del terzo, potendo essere aggredito dal creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. Elementi necessari ai fini della esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito, del pregiudizio dell'atto arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché della consapevolezza del terzo, se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore, della esistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901c.c. Prima di ogni considerazione in ordine alle suddette condizioni, occorre una digressione sull'istituto relativo agli atti di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., le peculiarità del caso incidendo sulla corretta individuazione degli elementi della fattispecie descritta dall'art. 2901 c.c. In proposito, va osservato come, ai sensi dell'art. 2645 ter,
c.c., gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
5 amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione;
per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. Orbene, la giurisprudenza ha recentemente precisato che l'atto di destinazione di un bene costituisce di regola un negozio unilaterale a titolo gratuito, in quanto il disponente sopporta un sacrificio patrimoniale senza avere una contropartita in suo favore (C. 3697/2020). In particolare, l'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore;
esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018) (Cass. civ.
Sez. III Ord., 13/02/2020, n. 3697 (rv. 656728-02). Ciò premesso, va sottolineato come l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro
6 proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust". (Rigetta, CORTE D'APPELLO
BOLOGNA, 10/08/2017) (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727 (rv.
655834-01). Quanto all'individuazione delle parti necessarie del giudizio, in caso di azione revocatoria avente ad oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola, i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr., ad es., con riguardo alla posizione del mero beneficiario, in caso di azione revocatoria di atto di dotazione di beni in "trust": Cass., Sez.
3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384-02; Sez. 3, Sentenza n.
13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 - 01; cfr., altresì, con riguardo alla posizione dei figli, in caso di azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv.
645384 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 10641 del 15/05/2014, Rv. 630893 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 18065 del 08/09/2004, Rv. 576857 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del
17/03/2004, Rv. 571254 - 01). (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727
(rv. 655834-01). Ed invero, con riferimento alla posizione dei beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, ma il loro intervento è al più regolato dall'art. 105
c.p.c. Va pertanto certamente riconosciuto il loro diritto di intervenire nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'atto costitutivo e, al tempo stesso, la facoltà dell'attore in revocatoria di convenirlo in giudizio, unitamente al
7 disponente, per rendergli opponibili in via diretta gli effetti della sentenza
(Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727 (rv. 655834-01). Tuttavia, deve comunque ritenersi integro il contraddittorio in loro assenza. Nel caso di specie, pertanto, parte attrice ha correttamente evocato in giudizio la sola parte disponente. Occorre, però, una precisazione al riguardo. Va, infatti, osservato come soltanto abbia assunto la qualità di Parte_1
debitore, sicché l'accoglimento della domanda può determinare l'inefficacia dell'atto dispositivo, limitatamente ai diritti di sua spettanza. In una simile prospettiva, l'usufruttuaria non risulta correttamente ER
evocata in giudizio. Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Passando ai requisiti dell'azione, la giurisprudenza ha più volte affermato che il credito di cui all'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente consacrato in un titolo formale, potendo anche essere eventuale, come nel caso di credito litigioso. L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. Sez. III, sentenza n. 5619 del 22/03/2016; Cass. Sez. III, sentenza n. 1893 del 09/02/2012). Orbene, nel caso di specie, il credito risulta consacrato in ogni caso nel decreto ingiuntivo n.1756/13, per l'importo di € 128.911,72. A nulla rileva la pendenza del giudizio di opposizione, instaurato a seguito della notifica del titolo monitorio, la litigiosità del credito non incidendo in alcun modo sulla proponibilità dell'azione revocatoria, come detto poc'anzi (tenuto conto, peraltro, del rigetto della stessa opposizione, in primo grado, come da
8 sentenza allegata alle note conclusive, da parte attrice). Con riferimento al secondo requisito, la giurisprudenza ritiene che l'eventus damni non debba consistere necessariamente in un pregiudizio effettivo ed attuale, potendo consistere anche in una maggiore incertezza, difficoltà o onerosità della futura esecuzione coattiva del credito (Cass. 12144/99; Cass. 6676/98). Al riguardo, nel caso di specie, l'atto del quale si chiede la declaratoria di inefficacia ha comportato l'indisponibilità di beni che, in linea di principio, avrebbero potuto essere utilmente assoggettati ad esecuzione forzata e che, viceversa, a seguito dell'atto di destinazione, sono stati sottratti alla garanzia del credito, mediante l'opponibilità del vincolo. La natura gratuita del vincolo comporta l'applicazione del principio riferibile al caso analogo della donazione secondo il quale, in considerazione della totale assenza di contropartita, non vi è dubbio che la disposizione per donazione – sottraendo i relativi cespiti alle facoltà di soddisfazione per i creditori di colui che se ne sia spogliato – incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori (Tribunale Bologna, sez. IV, 26/10/2017, n. 20959). Va sottolineato, inoltre, come, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova,
è sufficiente che il creditore provi l'intervenuta variazione patrimoniale, senza che si renda altresì necessario dimostrarne l'entità e la consistenza, gravando, di contro, sul debitore l'onere di dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà, poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. civ. Sez. III, 05 febbraio 2013, n.
2651). Orbene, nel caso di specie, parte convenuta nulla ha dimostrato in ordine alla consistenza dei suoi beni residui – con particolare riferimento ad un solido patrimonio immobiliare - ed all'idoneità degli stessi a soddisfare le ragioni creditorie vantate da parte attrice. Con riferimento al terzo requisito, il legislatore ha inteso distinguere a seconda che l'atto dispositivo
9 sia anteriore o posteriore al sorgere del credito: nel primo caso è necessario dimostrare che il debitore avesse intenzione di contrarre il debito ed in tale ottica abbia compiuto l'atto al fine di evitare la futura esecuzione sul suo patrimonio;
nel secondo è invece sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio, pur in mancanza dello specifico intento di ledere i creditori.
Ebbene, l'atto dispositivo è stato compiuto in un'epoca (24.01.2013) successiva al sorgere del credito che trova la sua fonte nelle fideiussioni prestate con lettere del 31.01.2012 e del 03.02.2012. Da questo punto di vista deve trovare applicazione il principio secondo il quale l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Rigetta, App. Milano, 19/03/2004) (Cass. civ. Sez. III
Sent., 09/04/2009, n. 8680). Stante l'anteriorità del debito, rispetto all'atto di destinazione, è sufficiente che vi sia la semplice consapevolezza, nel debitore, del pregiudizio potenziale che l'atto arrecava al creditore, restando del tutto indifferente la sua intenzione di danneggiarlo.
Considerato che
attraverso l'atto di destinazione il garante ha procurato un'evidente modificazione qualitativa del suo patrimonio, costituendo un vincolo
10 opponibile al creditore e rilevato che lo stesso fosse a conoscenza della situazione di crisi della Società (alla luce della sua qualità di socio accomandante) appare certa la consapevolezza che con tale atto si sarebbe alterata significativamente la possibilità della creditrice di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva. Infine, con riferimento alla posizione del beneficiario, si è già detto in sede di inquadramento dell'atto di destinazione. Va tuttavia ricordato, ad abundantiam, come, per gli atti a titolo gratuito, l'art. 2901 c.c. non richieda alcuna dimostrazione della consapevolezza del terzo (art. 2901
n. 2 c.c.). A conferma di quanto sin qui evidenziato la giurisprudenza ha stabilito che sul versante dell'elemento soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito (donazione) la legge non richiede né la prova della partecipatio fraudis da parte del terzo donatario, né, trattandosi di atti di disposizione compiuti in epoca successiva rispetto a quella del sorgere del credito, la prova della scientia damni (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17867;
Tribunale Bari, 27/4/2016, n. 2335; Tribunale Bari, 16/4/2014, n. 1995). Per tutte queste ragioni la domanda va accolta e va conseguentemente dichiarata l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto di destinazione, oggetto della domanda, limitatamente ai diritti di . Le spese vanno Parte_1
liquidate in ragione dei singoli rapporti processuali instauratisi, seguendo il regime della soccombenza. Nel rapporto giuridico tra l'attrice e la convenuta
, la soccombenza dell'attrice nei suoi confronti, ER
implica la condanna della al pagamento delle spese di lite in suo CP_3
favore che vanno liquidate in euro 4.677,00, pari alla metà del compenso spettante al difensore comune ad entrambi i convenuti, sulla base del valore del credito, ai minimi, tenuto conto delle difese svolte ed aumentato del 20% per la pluralità di parti, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%. Nel rapporto tra attrice e convenuto soccombente ( ), Parte_1
quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese da liquidarsi, sulla base
11 del credito in oggetto, ai minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, in euro 8.581,00 di cui euro 786,00 per spese ed euro 7.795,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi. La presente pronuncia andrà annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente
Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte del soggetto interessato. >>
§ 4. – In data 17 marzo 2021 interveniva correzione materiale della sentenza di primo grado, che così statuiva: << dispone la correzione della sentenza n.
1449/2020 nel senso che laddove è scritto lettera c), dopo le parole
"condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , liquidandole, come in parte motiva, in ER
euro 4.677,00, oltre i.v.a. e c.p.a., e spese generali al 15%" siano inserite le parole "e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario" >>.
§ 5. – Hanno proposto appello in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , , ER Parte_2 Parte_3
e , quest'ultimo poiché inabilitato nella persona del Parte_4
curatore , tutti nella qualità di eredi di Parte_3 ER
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati, e
[...]
rassegnavano le seguenti conclusioni:<< a) In via preliminare, in rito, dichiarare nulla la sentenza gravata in quanto emessa nonostante la morte della parte intervenuta prima dell'assunzione della ER
causa in decisione e per la conseguente interruzione del procedimento, non dichiarata dal Tribunale di Latina, con conseguente rimessione degli atti a quest'ultimo; b) In via subordinata, riformare la sentenza gravata dichiarando la spiegata azione revocatoria inammissibile;
c) In via ulteriormente subordinata, nel merito, riformare la sentenza gravata dichiarando l'infondatezza dell'azione revocatoria spiegata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si precisa in ogni caso, che
12 tutte le domande ed eccezioni, anche di natura istruttoria, non accolte nella sentenza di primo grado, debbono intendersi riproposte nella presente sede di gravame.>>
§ 5. 1– All'udienza di prima comparizione del 2 luglio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia di CP_1
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 4 luglio 2025.
§ 5.2– Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante.
§ 5. 3– All'odierna udienza il difensore precisava le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 6. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 6.1 – Con il primo motivo titolato: << nullità della sentenza gravata per omessa dichiarazione di interruzione del giudizio per sopravvenuta morte della , dichiarata dal procuratore di parte Parte_9 ER
convenuta in sede di precisazione delle conclusioni- rinvio al Tribunale di
Latina in diversa composizione >> eccepivano la nullità della sentenza di primo grado per non avere il Giudice dichiarato l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione della morte della convenuta ER
, intervenuta prima dell'assunzione della causa in decisione.
[...]
Sostenevano, pertanto, la necessità del rinvio, da parte di questa Corte, del
13 procedimento al Tribunale di Latina affinché dichiarasse l'interruzione del processo.
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << erroneità della sentenza gravata in riferimento alla ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda revocatoria spiegata dalla Banca appellata – apparenza della motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio >>, nel merito, censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto << l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà […]
è comunque idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie >>. Sostenevano che tale assunto si basava su un'erronea assimilazione dell'istituto in esame, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2645-ter, con quello di cui all'art. 167 c.c. e che, per il caso di specie, non era ammissibile la domanda di revocatoria, trattandosi di un atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibile a persone con disabilità, ritenuto meritevole dal legislatore per la sua causa solidaristica. Sostenevano che la motivazione della sentenza di primo grado era meramente apparente.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità della revocatoria anche per l'insussistenza dell'eventus damni, posto che la destinazione al fine sociale non sottraeva il bene dal patrimonio del debitore che era rimasto in capo a e a con la conseguenza che la Parte_1 ER
creditrice non aveva perso alcuna garanzia patrimoniale. Significavano che occorreva considerare che il vincolo di destinazione aveva durata limitata a vent'anni e sarebbe comunque cessato con la morte del beneficiario.
Censuravano, inoltre, il passo motivazionale della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale statuiva: << orbene, nel caso di specie, parte convenuta nulla ha dimostrato in ordine alla consistenza dei suoi beni residui
– con particolare riferimento ad un solido patrimonio immobiliare- ed all'idoneità degli stessi a soddisfare le ragioni creditorie vantate da parte
14 attrice >>. Osservavano di aver provato, nel corso del giudizio di primo grado, che le obbligazioni asseritamente garantite da erano Parte_1
garantite dal CNA - Garanzie Artigiane Società Cooperativa a r.l., come si evinceva dalle quattro lettere di fideiussione rilasciate da tale società di garanzia, datate 25/01/2011 e 25/01/2012. Lamentavano che anche sul punto la motivazione era meramente apparente e che il Tribunale aveva omesso di valutare la rilevanza di dette garanzie.
Con riferimento alla scientia damni, rappresentavano che la non aveva CP_3
provato la conoscenza del danno da parte di esso e da parte Parte_1
di , neppure a livello presuntivo, essendosi essa ER
limitata a dedurre lo stato di insolvenza in cui versava la società debitrice principale e che dovesse essere a conoscenza Parte_1
dell'incapienza del patrimonio dell'altro presunto garante,
[...]
. Significavano che si trattava di assunti irrilevanti, non idonei Parte_2
ad integrare il requisito della scientia damni, che riguarda l'atto impugnato dal creditore e non atti diversi.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza, è inammissibile.
Giova premettere che è pacifico che , parte convenuta ER
del giudizio di primo grado, sia deceduta in data 19 novembre 2019 e che l'evento sia stato dichiarato in primo grado dal difensore con le note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 luglio 2020, depositate in data 30 giugno 2020 in cui aveva dichiarato il decesso della propria assistita, chiesto l'interruzione del processo e depositato il certificato di morte.
, , e , quest'ultimo Parte_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4
rappresentato dal curatore , hanno proposto appello Parte_3
15 qualificandosi eredi della predetta e hanno eccepito la nullità della sentenza derivante dalla mancata declaratoria di interruzione del giudizio, chiedendo a questa Corte di voler rimettere la causa al primo giudice per la declaratoria di interruzione.
Osserva la Corte che il motivo così formulato è inammissibile in quanto la nullità della sentenza per mancata declaratoria di interruzione del giudizio non comporta la regressione del giudizio in primo grado – ai fini della pronuncia di interruzione – come chiesto dagli appellanti, dovendo la Corte decidere nel merito, e gli appellanti non hanno provveduto ad indicare alcun pregiudizio essendosi limitati a dolersi del vizio procedurale.
Giova premettere, invero, che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata (Cass. 15031/2015; Cass.
7975/2022).
Sotto questo profilo l'impugnazione è ammissibile in quanto proposta dagli eredi della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e della quale il difensore aveva dichiarato l'evento chiedendo l'interruzione della causa.
L'evento interruttivo ha colpito la sola usufruttuaria dei beni e conseguentemente l'interruzione - e ora la declaratoria di nullità -non opera sull'intero giudizio, ma limitatamente alla parte colpita dall'evento.
Infatti, il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, deve trattenere la causa e decidere nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado
16 in motivi d'impugnazione, non rientrando tale nullità tra i casi nei quali il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) e non potendo, pertanto, l'impugnante limitarsi in tali casi a far valere, a motivo del gravame, il solo vizio procedurale. Ne consegue che l'impugnazione con la quale venga dedotta la nullità della sentenza di primo grado deve essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'impugnazione,
(così Cass. n. 8159/2011 e succ. conf.).
Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla posizione di e, decidendo nel merito, va ER
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta e ora dei suoi eredi in relazione alla domanda proposta in primo grado da parte attrice, essendo usufruttuaria di due dei tre beni conferiti ai ER
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.p.c. con vincolo di destinazione.
Le spese del doppio grado di giudizio limitatamente a detto rapporto processuale vanno interamente compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
§ 7.2 – Il secondo motivo è infondato.
Giova premettere che l'interesse ad impugnare è sorto solo in capo a in proprio, essendo questi la sola parte soccombente in Parte_1
primo grado.
La censura riguardante l'inammissibilità di domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. all'atto di costituzione di vincolo di destinazione su determinati beni immobili ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. è infondata.
Osserva la Corte che il motivo di gravame trascura di analizzare la specifica motivazione resa dal tribunale di Latina che ha richiamato la pronuncia della
Suprema Corte, recentissima all'epoca della decisione, n. 3697/2020 pubblicata il 3 febbraio 2020, che ha compiutamente illustrato la funzione 17 solidaristica dell'istituto degli atti di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., in quanto volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, rispetto ai quali tuttavia la giurisprudenza di legittimità non considera prevalenti le esigenze dei beneficiari dell'atto di destinazione rispetto a quelle dei creditori pregiudicati dall'atto, avendo espressamente affermato che;
<< tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori >> (così Cass., n. 3697/2020).
La giurisprudenza di legittimità successiva è conforme nel ritenere che sia assoggettabile a revocatoria ex art. 2901 cod. civ. l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. sul patrimonio immobiliare di un soggetto (così da ultimo Cass. n. 9625/2025; 13414/2025)
Venendo alla disamina delle restanti censure si osserva, con riguardo alla doglianza di “assenza dell'eventus damni”, che è vero che il bene resta nella proprietà del debitore, ma è altrettanto vero che il tribunale ha diffusamente argomentato in relazione alla circostanza che gli atti che costituiscono un vincolo di destinazione su determinanti immobili: << possono essere trascritti al fine di rendere opponibili ai terzi il vincolo di destinazione >> e tanto costituisce un evidente pregiudizio per il creditore dal momento che:
<< i beni conferiti ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione (..) solo per debiti contratti per tale scopo>>.
Osserva la Corte che il Tribunale, sulla scorta di tali considerazioni aderenti a principi giurisprudenziali illustrati, ha valutato che per mezzo del conferimento dei beni (due fabbricati ed un terreno) con vincolo di destinazione avesse causato un pregiudizio al suo creditore Parte_1
18 dal momento che l'eventus damni non doveva necessariamente consistere in un pregiudizio effettivo ed attuale, potendo consistere anche in una maggiore incertezza, difficoltà o onerosità della futura esecuzione coattiva del credito.
Si osserva, in proposito, che il motivo in esame non considera il passo motivazionale di pagina 5: << Al riguardo, nel caso di specie, l'atto del quale si chiede la declaratoria di inefficacia ha comportato l'indisponibilità di beni che, in linea di principio, avrebbero potuto essere utilmente assoggettati ad esecuzione forzata e che, viceversa, a seguito dell'atto di destinazione, sono stati sottratti alla garanzia del credito, mediante l'opponibilità del vincolo.>>
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte:<< l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. (..) è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust" >> (così Cass.,
n. 29727/2019). Infatti, nel caso di specie l'atto ex art. 2645-ter c.c. ha reso indisponibile i beni che ne sono confluiti, che in linea di principio, potevano essere aggrediti dal creditore in via esecutiva, in quanto, a seguito della segregazione patrimoniale compiuta dagli appellanti, i beni sono stati sottoposti a vincolo di indisponibilità così da recare un nocumento alla garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., ciò anche se il patrimonio destinato ex art. 2645-ter c.c. ha natura gratuita.
Venendo al secondo rilievo afferente al mancato esame della temporaneità del vincolo - limitato a vent'anni o alla durata della vita del beneficiario – il motivo in esame è inammissibile perché non si confronta né con la motivazione di prime cure, né con la ratio delle pronunce di legittimità a cui
19 il Tribunale a aderito e che sottolineano che sia sufficiente, per integrare il pregiudizio << il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia modificato la situazione patrimoniale del debitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito>>. Tale situazione certamente ricorre per l'ipotesi che per un ventennio quei beni possano essere aggrediti solo per debiti contratti per tale scopo.
In relazione alla rilevanza -per escludere l'eventus damni - delle quattro lettere di fideiussione rilasciate da CNA Garanzie Artigiane Società
Cooperativa s r.t., osserva la Corte che la sentenza di prime cure va meramente integrata.
Esse, aventi validità di 12 mesi, erano tutte già scadute dalla data di emissione del decreto ingiuntivo riportando, la prima, la data del 25/01/2011
e altre tre la data del 25/01/2012. Non va sottaciuto che l'importo da esse complessivamente garantito era pari ad euro 40.000,00 a fronte di un credito di euro 128.911,72, oltre interessi. Pertanto, il rilievo in esame, secondo cui il patrimonio di esso debitore sarebbe stato comunque idoneo a garantire l'adempimento, è infondato.
La censura relativa all'assenza del requisito della scientia damni è inammissibile perché non si confronta con la motivazione di prime cure.
Il Tribunale ha affermato che l'atto pregiudizievole stipulato in data
24/01/2013 è stato compiuto in un'epoca successiva al sorgere del credito e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, era sufficiente la consapevolezza in capo a di arrecare pregiudizio alle ragioni del suo creditore. Parte_1
La statuizione di prime cure è conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sull'accertamento della scientia damni :<< può essere basato su presunzioni, e spetta al giudice di merito valutare gli elementi indiziari complessivamente, accertandone rilevanza, attendibilità e concludenza. Non è necessario un legame di assoluta necessità causale tra il 20 fatto noto e quello da provare, essendo sufficiente che il fatto noto permetta di dedurre il fatto ignoto con un giudizio di probabilità basato su ciò che comunemente accade >> (Cass., n. 9348/2025).
Nel caso di specie, è corretta la deduzione che la destinazione patrimoniale arrecasse un pregiudizio al creditore per le plurime ragioni già evidenziate,
a cui può aggiungersi che la garanzia prestata era scaduta e, comunque, non idonea, per il suo ammontare, a garantire il credito. Inoltre, va considerato che in data 8 febbraio 2013 la con lettera racc. a.r. aveva comunicato CP_3
alla debitrice principale ed ai garanti - tra cui - che, a Parte_1
seguito di anomalie nell'andamento dei suddetti rapporti, le facilitazioni creditizie concesse erano revocate, con recesso dai contratti di conto corrente
(cfr. pag. 2 sentenza), comunicazione a cui, in data 20 febbraio 2013, aveva fatto seguito l'atto di conferimento di vincolo di destinazione oggetto di causa.
§ 8. – In relazione al rapporto processuale tra e la Parte_1 CP_3
la contumacia dell'appellata nel presente grado esclude la necessità del provvedimento sulle spese processuali.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante in proprio di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio ed in qualità e quali eredi di da
[...] ER
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
quest'ultimo in persona del curatore nei confronti di Parte_3
21 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n. CP_1
1449/2020 pubblicata in data 23/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza limitatamente al rapporto processuale tra - e ora per essa i suoi eredi ER
– e e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di CP_1
legittimazione passiva di compensando tra ER
le parti le spese del doppio grado di giudizio;
2. in relazione al rapporto processuale tra in Parte_1
proprio e rigetta l'appello e, per l'effetto, Controparte_1
conferma l'impugnata sentenza;
3. nulla per le spese del presente grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante in proprio l'ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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