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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente
SCAVUZZO UGO, AT
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6901/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00525 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00525 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00525 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 8.10.2025 AN AR, nata a [...] in data [...], (C.F: CF_Ricorrente_3), domiciliata in MP NA (ME) Indirizzo_1 e Ricorrente_1, (C.F.: CF_Ricorrente_2) nato a [...] il [...] domiciliato in MP NA (ME) Indirizzo_1
, quali eredi di Nominativo_2 , (C.F. CF_1) nato a [...] in data [...], deceduto in data 29/06/2023, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati in Messina, Indirizzo_2
, Tel./fax Telefono_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina (C.F. CF_Difensore_1) anche ai fini delle notificazioni telematiche all'indirizzo pec dello stesso: avv. Email_3 – che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti, impugnavano l'intimazione di pagamento n. TYXIPPN00525/2025, notificata in data 10/07/2025; deducevano che l'atto opposto traeva origine dal precedente Avviso di Accertamento n. TYX01CD00436 per l'anno di imposta
2016, precedentemente impugnato da parte del defunto Sig. Nominativo_2, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina e che a conclusione del suindicato giudizio, la Corte Adita, aveva accolto parzialmente il ricorso, pronunciando la sentenza n. 1865/03/25 depositata il 01/04/2025; chiedevano la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante il rapporto di pregiudizialità esistente tra il presente procedimento e quello pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Sicilia; si dolevano, comunque, dell'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato a) per difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega in capo al soggetto firmatario, nonché
b) perché carente di motivazione e, infine,
c) perché privo dell'indicazione del calcolo degli interessi rivendicati.
Si costituiva l'AGENZIA delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.11.2025 la Corte adita rigettava l'istanza di sospensione esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza del 23.1.2026 la causa era decisa.
Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ragione del fatto che la causa asseritamente (asseritamente) pregiudicante è stata già decisa nel merito, sebbene con sentenza non passata in giudicato, si ritiene di poter rigettare l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
La doglianza facente leva sulla inesistenza/illegittimità dell'atto per carenza di delega intesa quale delega di firma e di funzione del funzionario che ha sottoscritto l'atto è infondata nel merito;
parte resistente costituendosi ha documentato la delega conferita dal direttore provinciale Nominativo_3 ove sono riportati i nomi dei delegati e dove è indicato il nominativo di Nominativo_4 - Capo Team – Nominativo_5 per come specificato accanto al nome, funzionario che ha sottoscritto nel caso in ispecie l'atto impugnato.
Infondato nel merito è anche il motivo di ricorso indicato con la lettera b) facente leva sulla pretesa carenza di motivazione dell'avviso impugnato.
Infatti, l'atto di intimazione messo dall'Agenzia resistente contiene un chiaro riferimento alle imposte fondanti la richiesta di pagamento;
né v'è norma alcuna nel sistema che preveda e imponga che all'atto di intimazione siano allegati gli atti in esso menzionati, peraltro ben noti alla ricorrente che ha formulato separata impugnazione di essi. Il tenore dell'atto impugnato consente alla contribuente di ricostruire la natura della pretesa, la sua origine, la sua consistenza;
il legittimo ente impositore
Sul tema dell'illegittima determinazione degli interessi (il terzo motivo di ricorso) è sufficiente osservare che la pretesa (comprensiva di imposta e interessi), trasfusa nell'avviso di accertamento già (invano) impugnato,
è stata già vagliata dalla Corte di Giustizia e che la richiesta di pagamento (anche degli interessi) contenuta nell'atto di intimazione riproduce la pretesa già consolidatasi anche per la quota parte di interessi, fermo l'ulteriore rilievo che a pagina 2 dell'atto impugnato v'è un chiarissimo prospetto utile per la ricostruzione del calcolo degli interessi eseguito dall'Agenzia.
In ragione delle superiori considerazioni deve reputarsi legittima la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese di lite liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese di lite liquidate in euro
2.800,00 omnia.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. U. Scavuzzo) (dott. C. Ruberto)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente
SCAVUZZO UGO, AT
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6901/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00525 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00525 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00525 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 8.10.2025 AN AR, nata a [...] in data [...], (C.F: CF_Ricorrente_3), domiciliata in MP NA (ME) Indirizzo_1 e Ricorrente_1, (C.F.: CF_Ricorrente_2) nato a [...] il [...] domiciliato in MP NA (ME) Indirizzo_1
, quali eredi di Nominativo_2 , (C.F. CF_1) nato a [...] in data [...], deceduto in data 29/06/2023, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati in Messina, Indirizzo_2
, Tel./fax Telefono_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina (C.F. CF_Difensore_1) anche ai fini delle notificazioni telematiche all'indirizzo pec dello stesso: avv. Email_3 – che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti, impugnavano l'intimazione di pagamento n. TYXIPPN00525/2025, notificata in data 10/07/2025; deducevano che l'atto opposto traeva origine dal precedente Avviso di Accertamento n. TYX01CD00436 per l'anno di imposta
2016, precedentemente impugnato da parte del defunto Sig. Nominativo_2, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina e che a conclusione del suindicato giudizio, la Corte Adita, aveva accolto parzialmente il ricorso, pronunciando la sentenza n. 1865/03/25 depositata il 01/04/2025; chiedevano la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante il rapporto di pregiudizialità esistente tra il presente procedimento e quello pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Sicilia; si dolevano, comunque, dell'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato a) per difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega in capo al soggetto firmatario, nonché
b) perché carente di motivazione e, infine,
c) perché privo dell'indicazione del calcolo degli interessi rivendicati.
Si costituiva l'AGENZIA delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.11.2025 la Corte adita rigettava l'istanza di sospensione esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza del 23.1.2026 la causa era decisa.
Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ragione del fatto che la causa asseritamente (asseritamente) pregiudicante è stata già decisa nel merito, sebbene con sentenza non passata in giudicato, si ritiene di poter rigettare l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
La doglianza facente leva sulla inesistenza/illegittimità dell'atto per carenza di delega intesa quale delega di firma e di funzione del funzionario che ha sottoscritto l'atto è infondata nel merito;
parte resistente costituendosi ha documentato la delega conferita dal direttore provinciale Nominativo_3 ove sono riportati i nomi dei delegati e dove è indicato il nominativo di Nominativo_4 - Capo Team – Nominativo_5 per come specificato accanto al nome, funzionario che ha sottoscritto nel caso in ispecie l'atto impugnato.
Infondato nel merito è anche il motivo di ricorso indicato con la lettera b) facente leva sulla pretesa carenza di motivazione dell'avviso impugnato.
Infatti, l'atto di intimazione messo dall'Agenzia resistente contiene un chiaro riferimento alle imposte fondanti la richiesta di pagamento;
né v'è norma alcuna nel sistema che preveda e imponga che all'atto di intimazione siano allegati gli atti in esso menzionati, peraltro ben noti alla ricorrente che ha formulato separata impugnazione di essi. Il tenore dell'atto impugnato consente alla contribuente di ricostruire la natura della pretesa, la sua origine, la sua consistenza;
il legittimo ente impositore
Sul tema dell'illegittima determinazione degli interessi (il terzo motivo di ricorso) è sufficiente osservare che la pretesa (comprensiva di imposta e interessi), trasfusa nell'avviso di accertamento già (invano) impugnato,
è stata già vagliata dalla Corte di Giustizia e che la richiesta di pagamento (anche degli interessi) contenuta nell'atto di intimazione riproduce la pretesa già consolidatasi anche per la quota parte di interessi, fermo l'ulteriore rilievo che a pagina 2 dell'atto impugnato v'è un chiarissimo prospetto utile per la ricostruzione del calcolo degli interessi eseguito dall'Agenzia.
In ragione delle superiori considerazioni deve reputarsi legittima la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese di lite liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese di lite liquidate in euro
2.800,00 omnia.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. U. Scavuzzo) (dott. C. Ruberto)