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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
ER NT UD relatrice
ET NI UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5929/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FRANCHETTI
PA
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FRANCHETTI PA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 773/2021, emessa da codesto Tribunale in data 15.07.2021 e, per l'effetto, dichiarare cessato, a far data dalla domanda, l'obbligo posto a carico del sig. di Parte_1 corrispondere alla sig.ra il contributo per il mantenimento dei CP_1 figli e per l'effetto Persona_1 Persona_2 Persona_3 revocando le relative statuizioni.
2. Confermare nel resto le altre condizioni stabilite nella predetta sentenza di divorzio.
3. Spese legali integralmente a carico del sig. …(omissis)…” Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti le spese processuali saranno a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di divorzio n.773/2021 pubblicata in data 15.07.2021 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La UD relatrice
ER NT
Il Presidente
IO RT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
ER NT UD relatrice
ET NI UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5929/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FRANCHETTI
PA
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FRANCHETTI PA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 773/2021, emessa da codesto Tribunale in data 15.07.2021 e, per l'effetto, dichiarare cessato, a far data dalla domanda, l'obbligo posto a carico del sig. di Parte_1 corrispondere alla sig.ra il contributo per il mantenimento dei CP_1 figli e per l'effetto Persona_1 Persona_2 Persona_3 revocando le relative statuizioni.
2. Confermare nel resto le altre condizioni stabilite nella predetta sentenza di divorzio.
3. Spese legali integralmente a carico del sig. …(omissis)…” Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti le spese processuali saranno a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di divorzio n.773/2021 pubblicata in data 15.07.2021 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La UD relatrice
ER NT
Il Presidente
IO RT
2