Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2024, proposto da GL AN in proprio e quale legale rappresentate pro tempore dell'Azienda Agricola S.Valentino di GL AN e De FI ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Nocera Inferiore Settore Territorio e Ambiente Servizio Edilizia Privata SUE prot. 37912 del 10/6/24, ad oggetto: “Riscontro alla segnalazione SCIA n. 254/2018 presentata con prot.n. 28040 del 29.05.2018 dal Sig. GL AN titolare dell'“Azienda Agricola San Valentino di Miglioro AN” con tecnico asseveratore dott. Agr. Cirillo Domenico, relativa alla realizzazione di impianti serricoli siti in via Padula n. 51- ed identificati al N.C.T. di Nocera Inferiore al foglio 4 particella 356. Provvedimento definitivo di diniego”;
- dell’ordinanza del Comune di Nocera Inferiore Settore Territorio e Ambiente 21/24 del 1/7/24, notificata in data 4/7/24, ad oggetto: “Ordinanza di demolizione e pagamento con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 8/1195 e ss.mm.ii., per opere eseguite in via Padula n. 51. Atto non soggetto a pubblicazione all’albo pre-torio. Identificativo catastale: foglio 4 particelle 440 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. Proprietà: De FI ON”;
- dell’ordinanza del Comune di Nocera Inferiore Settore Territorio e Ambiente 13 del 5/4/23, notificata in data 31/7/24, ad oggetto: “Ordinanza di ingiunzione di demo-lizione e pagamento con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 8/1995 e ss.mm.ii., per opere eseguite in via Padula n 51. Atto non soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio. Dati catastali: Foglio 4 particella 356 Proprietà: De FI ON”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore;
Vista la memoria del 4 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 4 giugno 2025 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO