CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2255/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18003/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 673936501008 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 673936501008 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 4.11.2024, in ordine a due cartelle di pagamento inerenti alla tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012, per il complessivo importo di euro 636,68.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire dell'Amministrazione, nonché la prescrizione dei crediti e delle sanzioni in esse indicati.
L'AdER si è costituita in giudizio, ha documentato la rituale notifica degli atti presupposti e di altri atti interruttivi della prescrizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto, poiché la produzione documentale dell'AdER ha provato l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposti, nonché di successivi tre atti d'intimazione di pagamento, di cui l'ultimo in data 26.11.2024.
Inoltre, non si è verificata la prescrizione triennale dei tributi richiesti, considerato che tra la notifica dell'intimazione in data 26.11.2021 e quella dell'atto qui impugnato non sono decorsi tre anni.
Le spese di lite vanno poste a carico della soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AdER, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
AL D'GO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18003/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 673936501008 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 673936501008 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 4.11.2024, in ordine a due cartelle di pagamento inerenti alla tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012, per il complessivo importo di euro 636,68.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire dell'Amministrazione, nonché la prescrizione dei crediti e delle sanzioni in esse indicati.
L'AdER si è costituita in giudizio, ha documentato la rituale notifica degli atti presupposti e di altri atti interruttivi della prescrizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto, poiché la produzione documentale dell'AdER ha provato l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposti, nonché di successivi tre atti d'intimazione di pagamento, di cui l'ultimo in data 26.11.2024.
Inoltre, non si è verificata la prescrizione triennale dei tributi richiesti, considerato che tra la notifica dell'intimazione in data 26.11.2021 e quella dell'atto qui impugnato non sono decorsi tre anni.
Le spese di lite vanno poste a carico della soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AdER, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
AL D'GO