TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/03/2026, n. 4573
TAR
Ordinanza cautelare 2 maggio 2024
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Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge artt. 7 e 8 l 241/1990 e s.m.

    La natura vincolata dell'attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare un esito diverso. Ciò è tanto più vero in casi di assenza del permesso di costruire.

  • Rigettato
    Violazione della Legge n. 241 del 1990 per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di motivazione. Mancata comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato. Carenza dell’interesse pubblico alla demolizione. Violazione art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Sproporzione.

    Le opere, realizzate in area paesaggisticamente vincolata, richiedono il titolo paesaggistico. La valutazione dell'incidenza sull'assetto del territorio deve essere globale, considerando l'insieme delle opere realizzate. Le opere non sono pertinenziali e la sanzione demolitoria è un atto vincolato, non discrezionale, rendendo inapplicabile il principio di proporzionalità. I riferimenti normativi invocati dalla ricorrente sono inconferenti. Non sussiste disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del giusto procedimento, economicità ed efficienza. Eccesso di potere.

    L'ordine di demolizione è una conseguenza diretta della verifica di abusività e non richiede una ponderazione degli interessi, che è già stata effettuata dal legislatore. Non sussiste disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Sanabilità delle opere abusive ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    Non è stata presentata alcuna istanza di sanatoria. Anche qualora fosse stata presentata, la mera presentazione non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso, ma ne sospende solo l'esecutività fino alla definizione della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/03/2026, n. 4573
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4573
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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