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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2024, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza dell'8 ottobre 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6224/2021
R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Angela Tarantino presso lo studio della quale in Cerignola (FG)
Via E. Fieramosca, 10 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1 in Roma, in data 21 luglio 2015, Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al n.19851 serie 1T , dall'Avv. Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45
resistente
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver lavorato nell'anno 2020 e per 118 giornate, di cui 70 alle dipendenze dell'azienda agricola DU
FO ha dedotto che l' , non provvedeva all'iscrizione per dette CP_1 giornate.
Ha chiesto pertanto, all'adito Tribunale di: “1) dichiarare che il ricorrente ha diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali dei lavoratori agricoli relativi all'anno 2020 con la indicazione numerica delle totali 118 giornate lavorative e delle mansioni comunicate all'istituto dal datore di lavoro nelle forme di legge e per l'effetto condannare l'istituto convenuto alla registrazione delle predette giornate di lavoro come per legge;
2) dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare relative all'anno 2020 per totali giornate 118, come per legge, ed altresì condannare l' , per le ragioni innanzi CP_1 esposte, al relativo pagamento delle dette prestazioni in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto, ovvero svalutazione monetaria, se di maggior favore;
3) condannare l'istituto al pagamento di spese diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dell'avv. A. Tarantino, antistataria.”
L' , costituitosi tempestivamente, ha contestato l'avverso dedotto CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, rilevato che il ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testi ammessi, la causa viene decisa, acquisite le produzioni documentali versate in atti e sulla base degli scritti difensivi, mediante deposito della presente sentenza contestuale
*****
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la
Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ., Sez.
L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza
è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt.
n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Posto quanto precede, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, rinviando alla data odierna per l'escussione dei testi ammessi. Come da verbale di udienza in atti, tuttavia, il ricorrente rinunciava alla prova ammessa. Quanto al fondamento della mancata iscrizione dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il CP_1 verbale ispettivo n. 2020007998/DDL del 17.02.2021 relativo all'azienda agricola DU FO e riferito al periodo compreso tra il
1.03.2017 al 30.09.2020 e dunque relativo all'annualità oggetto del presente accertamento, dall'esame del quale si evince quanto segue:
1. La ditta DU FO, con sede legale in San Ferdinando di
Puglia, alla via Carella 12, è stata costituita in data 21/02/2008 per il dichiarato svolgimento di attività di commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli.
2. In sede di accertamento ispettivo è risultato che presso la predetta sede non era presente alcuna attività aziendale, pertanto, si era reso necessario convocare il sig. AL UN, presso il Comando dei
Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al fine di informarlo dell'avvio del procedimento ispettivo mediante la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di esibizione della documentazione aziendale di rito e la contestuale convocazione del datore di lavoro a presentarsi in data 09/10/2020.
3. La documentazione richiesta è stata acquisita, in parte, nel corso dell'incontro con il consulente del lavoro, dr. come Persona_2 documentato dal verbale interlocutorio del 15/10/2020, e in parte con gli invii a mezzo mail del 19/10/2020 e del 12/11/2020.
4. Successivamente sono stati convocati per rendere dichiarazione i braccianti agricoli che risultano formalmente denunciati dall'impresa.
5. Il sig. AL UN ha costituito l'omonima impresa agricola a febbraio del 2008 e nel periodo di attività dal 2008 a febbraio 2017 non ha mai occupato personale dipendente.
6. La prima Denuncia Aziendale (D.A.) ex art. 5 del D.Lgs. n.375/1993 risulta inviata dall'impresa in data 10/04/2017 con un dichiarato inizio di attività dal 12/03/2017.
7. La ditta ha dichiarato all' di essere azienda senza terra, cioè CP_1 impresa che non esercita l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta e di avere un fabbisogno annuo di 200 giornate.
8. In particolare, nel quadro P della denuncia aziendale, la ditta riportava i dati del solo contraente ( ). Controparte_2 C.F._1
9. La società non veniva iscritta tuttavia, nonostante la mancata approvazione della D.A. e quindi in assenza di iscrizione, l'azienda, come emerso nel corso dell'accertamento, ha continuato ad effettuare assunzioni per tutto il 2017 e solo il 19/01/2018 ha trasmesso una nuova DA, valevole per il 2017.
10. In tale DA quale ha confermato il fabbisogno di 200 giornate, ma ha sostituito il venditore precedentemente indicato con due Controparte_2 nuovi venditori, e . Persona_3 Persona_4
11. Con la nuova DA l'impresa è stata iscritta all'archivio aziende agricole dell' con inizio attività l'1/3/2017, con l'avvertimento che CP_1 avrebbe dovuto inviare i contratti stipulati successivamente, entro il
31.12 con contestuale DA di variazione. Diversamente, l' non CP_1 avrebbe validato i dati contenuti nei Dmag in caso di mancata corrispondenza tra il fabbisogno originariamente indicato e quello risultante dai modelli Dmag.
12. L'azienda AL UN non ha mai provveduto ad aggiornare la denuncia aziendale ed ha denunciato all' , tramite modelli Dmag, un CP_1 numero di giornate bracciantili di gran lunga superiori a quelle indicate come fabbisogno nella citata DA., come da dettagliato prospetto riportato a pagina 4 del verbale di accertamento. 13. Nel corso della verifica la ditta non ha fornito nessun titolo di possesso dei terreni, né contratti di acquisto alla pianta e pertanto l'unico accertamento sulla consistenza e l'eventuale titolarità degli stessi è stato possibile solo tramite una parte delle fatture acquisto, non sempre complete di informazioni catastali. 14. Per quanto risulta dagli archivi dell' la ditta CP_1 presenta un insoluto contributivo pari al 100% per gli anni 2017, 2018 e
2019, quest'ultimo fino al mese di giugno.
15. Dall'esame di tale documentazione è stato possibile constatare che l'attività economica esercitata da AL è di varia natura.
16. Emerge che una parte considerevole degli acquisti effettuata dall'azienda concerne prodotti agricoli vari (frutta e verdura) destinati alla vendita al dettaglio.
17. Il sig. AL ha gestito, formalmente dal 3/11/2017, un negozio di frutta e verdura fresca ubicato in San Ferdinando di Puglia, alla via
Togliatti n.6.
18. L'esistenza di tale sede risulta avvalorato dalla presenza nelle fatture passive, già a partire dal mese di luglio 2017, di fatture mensili dell'Istituto di Vigilanza Privata “La Fenice” per servizio di vigilanza.
19. A questa attività di vendita al dettaglio si affianca un'altra attività di import-export di prodotti ortofrutticoli, in particolare pesche e nettarine, da e per la Grecia.
20. L'attività di acquisto in blocco dalla pianta, in quanto comporta l'impiego di manodopera bracciantile, costituisce pertanto solo una parte delle attività ricavabili dalle fatture esibite.
21. Con riferimento alle fatture di acquisto di prodotti alla pianta emergono delle incongruenze.
22. Innanzitutto, in sede di approvazione della D.A. dell'impresa, la sede di Andria, come già precisato, ha richiesto esibizione di fatture o CP_1 contratti. All'esito della richiesta il AL ha esibito fattura emessa dal sig. n.1 del 12.03.2017 per vendita in blocco di Controparte_2 pesche provenienti dai fondi alla C.da San Samuele fg. 38 CP_3
p.lla 45 (ha 00.59.48) e p.lla 65 (ha. 00.15.97) per € 3.000.
23. La fattura n.1 emessa da registrata in contabilità Controparte_2 da AL ed esibita nel corso della verifica, è un documento completamente diverso, sia nella forma che nella sostanza, da quello consegnato all' : infatti non corrispondono la data, l'indicazione dei CP_1 prodotti ed anche l'importo.
24. Inoltre è emerso come raffrontando svariate fatture di acquisto alla pianta, in cui sono dettagliati i dati catastali dei terreni, con le successive fatture emesse da AL riportanti gli stessi dati catastali, in alcune operazioni commerciali il sig. AL venderebbe ad un prezzo di poco superiore a quello corrisposto all'acquirente e, in qualche caso particolare, addirittura ad un costo inferiore, realizzando quindi operazioni antieconomiche, se si tiene conto che al prezzo pattuito va aggiunto anche il costo della manodopera agricola (pagamento delle retribuzioni e della contribuzione).
25. La documentazione contabile esibita, a causa delle molteplici incongruenze evidenziate, non ha consentito di sopperire alla mancata denuncia all' della DA di variazione che, si rimarca, per le aziende CP_1 senza terra va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno di attività.
26. Il sig. AL oltre alla conduzione della sua azienda agricola, ha avuto due rapporti di lavoro subordinato in qualità proprio di bracciante agricolo nel 2018 e nel 2019 alle dipendenze di un suo concedente
CARBONARA GAETANO.
27. In data 9 ottobre 2020 i funzionari hanno acquisito dichiarazione CP_1 dal sig. AL UN, nella sua duplice veste di titolare di impresa agricola e datore di lavoro, che ha illustrato i dati ed i fatti di maggior rilievo inerenti alla propria attività aziendale.
28. A riguardo lo stesso ha precisato: “Sono titolare di una ditta individuale che compra e vende prodotti agricoli. Ho iniziato questa attività da sette/otto anni, ma non so dire con precisione da quando. La sede della ditta è ed è sempre stata in c.da San Samuele via Canosa, Km
1800, a San Ferdinando, dove c'è un capannone all'interno del quale ci sono attrezzature di mia proprietà quali la pesa, un camion che si chiama
42 di colore bianco che si utilizza per l'uva da vino . Si tratta di un furgone scoperto con il quale trasporto l'uva da vino. Avevo anche un motore che mi hanno rubato, ho le scale per lavorare in campagna. Ho questo capannone in affitto da ma non ho sottoscritto un Persona_5 contratto, non pago nessun canone di affitto poiché il sig. è un CP_2 mio amico e per amicizia mi lascia utilizzare il capannone”.
29. In assenza quindi di documentazione probatoria in merito si è reso necessario convocare il citato proprietario dell'immobile, sig. R_
, al fine di ricontrare le informazioni ottenute.
[...]
30. Il sig. sentito in data 18/11/2020 nella duplice Persona_5 veste di bracciante agricolo assunto alle dipendenze di AL negli anni 2017, 2018 e 2019 rispettivamente con 152, 158 e 164 gg. ha affermato: “il deposito è di mia proprietà e dall'anno scorso a maggio gli ho dato la possibilità di utilizzarlo a titolo gratuito. Prima di maggio del 2019 AL non ha mai utilizzato il mio deposito, anche perché aveva un suo punto vendita con un piccolo scantinato. AL vendeva sia all'ingrosso che al dettaglio. Il deposito di mia proprietà è composto da due terreni che io ho unito e di cui uno lo gestisco da 10 anni e l'l'ho ereditato da mio nonno, quello accanto l'ho comprato da Persona_4 ma dopo il compromesso avvenuto 3 anni fa quando, avevo anche pagato l'intero prezzo pari a 14.500,00 €, la signora è deceduta e, solo a luglio di quest'anno ho concluso la procedura di compravendita. Nelle more di definizione ho condotto io il terreno e ho unite le particelle creando un piazzale perché sto iniziando un'attività di autorimessa agricola[…].
31. Il signor AL per quanto attiene l'attività svolta ha aggiunto
“Inoltre, svolgo un'attività d'importazione di prodotti dalla Grecia, che mi vengono forniti da venditori di non so dire i nomi che mi vengono segnalati da che è un mio intermediario che si reca in Controparte_2
Grecia”. (omissis). “L'attività di imballaggio la svolgo nel capannone e svolgo questa attività di importazione di pesche da gennaio 2017 per tutti gli anni di attività. L'attività di imballaggio nel capannone è svolta da uomini e donne. Nel magazzino arriva il bilico dall'estero con un carico di pesche da 180 a 220 quintali. Nei tre mesi giugno, luglio ed agosto il camion arriva tutti i giorni o a giorni alterni. Dell'intero carico di pesche che arriva una parte, la imballo il giorno stesso dell'arrivo e, se c'è una parte che non devo imballare, la metto nella cella che sta nell'agenzia dei camion per circa 3 giorni. Le pesche che conservo nelle celle frigorifere sono già destinate allavendita e non tornano nel mio magazzino. Per la cella frigorifera paga € 50 al giorno per tutto quello che conservo. Il magazzino è un piazzale dove a destra c'è la pesa, a sinistra una piccola zona che abbiamo coperto per far svolgere l'attività di imballaggio”.
32. Il signor AL, pur essendo l'unico titolare e gestore della propria attività non è stato in grado di riferire dati precisi in merito a fornitori dei materiali di imballaggio, non conoscendo neanche prezzo e quantità degli stessi. Difatti, non vi è traccia nelle fatture passive esibite dell'acquisto di tali prodotti da alcun fornitore, nemmeno dalla citata di TT per la quale AL addirittura Parte_2 riferisce di effettuare ordini telefonicamente rappresentando, pertanto, un rapporto commerciale continuativo e consolidato. Inoltre, non vi è traccia nella documentazione esibita del pagamento inerente all'affitto di una eventuale cella frigorifera per la quale il titolare sostiene di pagare un canone giornaliero di € 50,00. 33. Anche con riferimento all'attività di importazione dei prodotti provenienti dalla Grecia che, pur costituisce attività economica consistente, non è in grado di riferire l'organizzazione dell'attività e i nomi dei fornitori.
34. Il sig. AL in ordine all'esercizio della sua attività aziendale riferisce, informazioni superficiali, contraddittorie e che non trovano riscontro nella documentazione contabile esibita in sede ispettiva
35. In merito alla consistenza dei terreni relativi alla conduzione dei terreni agricoli ed alle lavorazioni effettuate a cui ricondurre l'assunzione di manodopera bracciantile il sig. AL, nell'ambito della medesima dichiarazione, ha precisato “Nel 2020 ho acquistato da una partita di pesche nettarine ma non so riferire Persona_6 dove si trova il terreno, ora ricordo che è verso via Cerignola.[…] Il terreno è grande circa due ettari e mezzo. Ho iniziato a lavorare su questo terreno a maggio, intorno al 27 di quest'anno, con la diradatura, e ho impiegato per questa attività 8 persone per una settimana. Quindi ho terminato verso il 4/5 giugno, dopo la diradatura devono passare circa 50 gg per poter raccogliere, ed ho proseguito con la raccolta fino a metà luglio. Non ricordo quali operai sono andati a lavorare su questo terreno.
Preciso che lavoro su ordini già ricevuti. Quest'anno ho acquistato pesche anche da di San Ferdinando. […] Sto terreno è grande Persona_7 circa due ettari, il terreno inizia con l'uva da tavola che non acquisto e dietro ci sono le pesche. Anche su questo terreno ho fatto la diradatura, cioè si tolgono le pesche in base alla lunghezza del ramo. Il numero delle persone che ho impiegato è sempre uguale, ma non so dire i nomi. La qualità delle pesche del terreno di si inizia a lavorare verso Per_7 il 10/12 maggio con la diradatura per circa una settimana, e dopo 45 gg dalla fine della diradatura si passa alla raccolta. (omissis). Quest'anno ho acquistato pesche normali e ho pagato circa Parte_3
18.000,00 € e le ho lavorate nello stesso periodo di Nel 2020 Per_7 ho comprato pesche alla pianta in blocco solo dalle tre persone che vi ho indicato e ho già pagato tutto con bonifico. (omissis). Nel 2020 dall'inizio di settembre fino a fine ottobre ho lavorato all'uva da vino.
L'unica operazione che ho svolto è stato il taglio dell'uva da vino. Il terreno dell'uva da vino si trova alle spalle del magazzino in via Canosa, ma non ricordo da chi ho acquistato e non so ancora, dire, il quantitativo di questa partita ma ho stabilito il prezzo di 20 centesimi al kg”.
36. La dichiarazione resa dal sig. AL contiene informazioni discordanti e inspiegabilmente incomplete rispetto alle fatture acquisti esibite ed ai dati in esse contenute, specie se si tiene conto del fatto che si tratta di notizie inerenti attività recentissime, relative all'anno
2020, ed anche in corso di svolgimento. 37. In merito all'acquisto di pesche, non è emersa alcuna fattura di acquisto di pesche dal sig.
RA GA nel 2020, ma da tale proprietario il sig. AL avrebbe effettuato acquisti solo nell'anno 2019 (fatt. n. 5 del
15/10/2019), cioè lo stesso anno in cui, come già detto, AL è stato dipendente del sig. RA.
38. Non ha assolutamente citato gli acquisti di pesche effettuati da Pt_4
e di pesche ed albicocche dalla soprattutto se
[...] Parte_5 si considera che dalla società ha acquistato 600 piante di pesche CP_2
e 300 di albicocche per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a €
50,000.00 che, sulla base di quanto indicato in fattura, alla data dell'acquisizione della dichiarazione, il titolare aveva già saldato.
(fatt. n 16 del 26/05/2020 registrata in contabilità al prot. n 40/2020).
39. Analogamente dall'autofattura emessa per conto del sig. si Parte_4 evince che il sig. AL ha acquistato 200 piante di pesche per la somma di € 3.500,00 comprensiva di Iva. (fatt.n.27 del 15/07/2020).
40. Riguardo invece all'acquisto di uva da vino non è stato in grado di riferire il nominativo dell'unico venditore da cui, a suo dire, avrebbe acquistato e sul terreno del quale era in corso il taglio dell'uva al momento dell'assunzione della dichiarazione.
41. In realtà alla data del 9/10/2020 la ditta AL risultava già destinataria di n. 4 fatture di acquisto, emesse da soggetti giuridici diversi ( Tarcy Fruit srls, F. & M. Fruit srl) Persona_8 riportanti anche acquisti di uva da tavola e non solo di uva da vino, nonché terreni ubicati in agro di Trinitapoli e di Cerignola, oltre a quello di San Ferdinando dallo stesso dichiarato.
42. Nessuna di dette fatture fa riferimento al prezzo dell'uva al chilogrammo di 0,20 centesimi dallo stesso dichiarato, ma il prezzo è espresso in termini unitari. 43. Inoltre, sempre dalla documentazione contabile risulta che la ditta AL avrebbe acquistato con autofattura n.79 del 26/09/2020 pomodori San Marzano dal sig. . Parte_6
44. Sul punto si osserva che nella citata dichiarazione il sig. AL ha precisato “Dichiaro che anche negli anni precedenti ho svolto le stesse attività che vi ho descritto e non ho mai acquistato altri prodotti agricoli”, con ciò volendo intendere che le uniche attività svolte dall'azienda con impiego di manodopera concernono solo le lavorazioni e la raccolta di pesche ed uva.
45. Alla luce di quanto esposto emerge come quanto dichiarato dal sig.
AL in merito alle attività svolte non è assolutamente attendibile, nè corrispondente all'unica documentazione offerta in comunicazione.
46. Al momento dell'avvio dell'accertamento, il sig. AL aveva già registrato per il 2020, comunicandole poi all' , oltre 2200 giornate di CP_1 lavoro agricolo per 33 lavoratori, circostanza che non solo non ha riferito, ma sulla quale non è stato in grado di fornire chiarimenti, limitandosi ad affermare che hanno lavorato solo sette operai di cui peraltro non ha saputo indicare i nominativi.
47. In merito all'organizzazione della forza lavoro, il sig. AL ha dichiarato “Gli operai iniziano a lavorare alle 7:00 fino alle 13:00, sempre di mattina perché nella mia azienda non si lavora di pomeriggio.
Faccio fare dopo tre ore una pausa e gli operai si prendono un caffè e si fumano una sigaretta. Io tutte le mattine, prima dei lavori, sono al capannone per dire agli operai dove devono andare e cosa fare. Organizzo gli operai in squadre e ho un responsabile per ogni squadra: i responsabili e delle donne che Persona_9 Persona_10 Per_11 viene chiamata , che è la mamma dei . Le presenze sono Per_12 CP_2 annotate su di un registro che sono conservate nel gabbiotto che sta nel magazzino e ogni operaio la mattina, quando prende servizio, firma in corrispondenza del suo nome apponendo una croce. Conosco personalmente tutti gli operai e sono io che impartisco le direttive, recandomi in campagna quotidianamente”. Prosegue “Tutti gli operai prendono servizio verso le 5:10 / 5:20 recandosi al capannone per firmare il registro presenze di cui vi ho detto e, dal capannone raggiungono i terreni con le loro macchine”. Nel seguito aggiunge “Gli operai raggiungono i terreni anche in tre o quattro con la stessa auto e quindi qualcuno lascia parcheggiata la sua macchina all'interno del capannone. La retribuzione giornaliera è di 48€ nette e corrispondo ogni due giorni €5 per la benzina. Pago i miei dipendenti con bonifico;
qualcuno lo pago con la mia postepay ma non ricordo chi. Dall'inizio della mia attività ho pagato i dipendenti con queste modalità non ho mai pagato né con assegni néin contanti. Dall'inizio della mia attività il consulente era fino a Pt_7 cinque sei mesi fa;
da marzo/aprile di quest'anno ho revocato l'incarico al dr. e ho affidato l'incarico al dr. . Le presenze dei Pt_7 Per_2 dipendenti le ho sempre comunicate io ad entrambi. Da quest'anno gli operai ritirano la busta paga dal consulente ogni mese poiché è cambiata la legge, mentre prima si recavano dal precedente consulente alla fine del rapporto di lavoro e, solo allora, ricevevano le buste paga. Pago e, ho sempre pagato, le retribuzioni in corrispondenza del 15 e del 30 di ogni mese. L'ultimo stipendio che ho pagato è quello di settembre 2020 in quanto sono stato sempre regolare nei pagamenti delle retribuzioni.”.
48. Dall'analisi di tali affermazioni emerge una evidente contraddizione tra il sostenere di conoscere personalmente tutti i propri dipendenti e il fatto di non essere in grado di riferire il nome di nessuno.
49. In merito al pagamento delle retribuzioni sono state richieste tutte le ricevute attestanti la corresponsione delle retribuzioni, alla luce anche della precisazione effettuata dal AL sul punto. 50. Delle ricevute di pagamento richieste sono state esibite in tutto le stampe di n. 24 distinte di pagamento tramite bonifico bancario, datate tra il 22/05/2020 e il 14/10/2020, attestanti disposizioni di pagamento nei confronti di alcuni soggetti assunti alle proprie dipendenze e per una parte delle mensilità.
51. Sono stati sentiti gli asseriti lavoratori e alle persone ascoltate sono state richieste informazioni in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo meramente esemplificativo sono state chieste precisazioni in merito all' identificazione del datore di lavoro, descrizione dei luoghi di lavoro, indicazione della strada percorsa per raggiungere i luoghi di lavoro, mansioni e lavorazioni effettuate, indicazioni di eventuali colleghi di lavoro, effettuazione di visite mediche preventive, retribuzione e modalità di corresponsione della stessa.
52. Le notizie e le informazioni contenute nelle dichiarazioni sono state incrociate tra loro e con quanto dichiarato dal titolare, nonché riscontrate con le registrazioni contenute nel Libro Unico del Lavoro, nelle banche dati dell'Istituto e con la documentazione esibita nel corso dell'accertamento.
53. I soggetti ascoltati hanno rilasciato dichiarazioni lacunose, contraddittorie e non veritiere in relazione allo svolgimento del presunto rapporto di lavoro alle dipendenze del sig. AL.
54. Contraddittorie e non corrispondenti alla realtà si sono rivelate le informazioni rilasciate dai presunti braccianti in merito all'individuazione del datore di lavoro, ai periodi di lavoro, alle presenze registrate, ai luoghi di lavoro, alle lavorazioni eseguite, ai colleghi di lavoro, alla retribuzione ricevuta.
55. Le dichiarazioni rilasciate risultano anche in contraddizione con quanto dichiarato dal sig. AL UN.
56. Alcune delle persone ascoltate non sono state in grado di riferire correttamente i dati anagrafici del titolare ovvero hanno riferito una descrizione fisica e un'età anagrafica del sig. AL assolutamente non veritiera.
57. È stato richiesto di descrivere i luoghi di lavoro e le stesse hanno riferito elementi di fatto non corrispondenti alla realtà come accertata dalle scriventi e come descritta dallo stesso titolare.
58. La descrizione dei luoghi, infatti, non proveniva da un'esperienza diretta e reale di lavoro, ma probabilmente era stata riferita da terze persone.
59. Si aggiunge ancora che nel corso dell'istruttoria del procedimento ispettivo diverse persone hanno riferito di appartenere ad una stessa squadra di lavoro e di aver lavorato negli stessi periodi e sugli stessi terreni, tuttavia, hanno descritto attività e modalità organizzative del lavoro diverse.
60. Alcuni hanno riferito modalità di esecuzione della prestazione inverosimile o, non essendone a conoscenza, si sono limitati a dichiarare di aver svolto i lavori che si fanno in campagna senza essere in grado di fornire nessun'altra precisazione. 61. Le dichiarazioni acquisite sono state complessivamente valutate e che, nell'ambito della stessa dichiarazione, emergono più circostanze di fatto non corrispondenti alla realtà che sono state valutate al fine di stabilire la veridicità del rapporto di lavoro denunciato.
62. Per tutti i fatti e rilievi su illustrati, considerati in particolare i riscontri conseguiti: - dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro;
- dal confronto, poi, effettuato tra le medesime dichiarazioni rese dai lavoratori ed i fatti accertati dalle verbalizzanti in relazione all'attività aziendale;
- dal confronto, poi ancora, effettuato tra le medesime dichiarazioni rese dai lavoratori ed i dati risultati denunciati all' in loro favore, tutti i CP_1 rapporti di lavoro di cui al prospetto allegato al verbale denominato
“Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento
(totale/parziale) delle giornate denunciate” - indebitamente denunciati dalla ditta AL UN all' nel periodo da marzo 2017 a CP_1 settembre 2020 – vengono “disconosciuti” e ritenuti privi di effetti previdenziali.
Deve dunque concludersi che il disconoscimento delle giornate lavorative operato dagli ispettori sia sorretto da idonee motivazioni, basate sul riscontro di elementi oggettivi.
Orbene, non vi è chi non veda che gli elementi emersi in sede ispettiva, derivanti da un esame accurato della documentazione aziendale nonché dalle dichiarazioni rese dal titolare della ditta e dai lavoratori escussi, gettano un'evidente nube di sospetto sull'autenticità dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla medesima ditta.
Diversi, invero, sono gli elementi che fanno propendere a favore della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati, compreso quello per cui è causa.
A fronte di siffatta indagine ispettiva, le allegazioni e le prove offerte dalla odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio non esprima allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020
Corte di Appello di Bari).
Né tantomeno appare possibile attribuire valore probatorio alle distinte di pagamento versate in atti e relative a presunti pagamenti effettuati dal datore di lavoro.
Deve invero rilevarsi che dalle stesse non è dato sapere se l'accredito sia stato effettivo, circostanza questa apprezzabile solo dall'esame dell'estratto conto che tuttavia non è stato prodotto.
Ne deriva che l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Ebbene, la prova testimoniale è stata debitamente ammessa e tuttavia, il ricorrente all'udienza del 2 luglio 2024 vi ha espressamente rinunciato.
Ne consegue che la prospettazione attorea, allo stato, risulta priva di un adeguato e puntuale riscontro probatorio.
La domanda del ricorrente avente ad oggetto il diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, deve essere rigettata. Ne consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere le prestazioni temporanee in agricoltura collegate.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sono da considerarsi irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la parte proposto la domanda alla iscrizione negli elenchi bracciantili unitamente alla richiesta delle prestazioni collegate.
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la irripetibilità delle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8 ottobre 2024
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza dell'8 ottobre 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6224/2021
R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Angela Tarantino presso lo studio della quale in Cerignola (FG)
Via E. Fieramosca, 10 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1 in Roma, in data 21 luglio 2015, Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al n.19851 serie 1T , dall'Avv. Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45
resistente
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premesso di aver lavorato nell'anno 2020 e per 118 giornate, di cui 70 alle dipendenze dell'azienda agricola DU
FO ha dedotto che l' , non provvedeva all'iscrizione per dette CP_1 giornate.
Ha chiesto pertanto, all'adito Tribunale di: “1) dichiarare che il ricorrente ha diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali dei lavoratori agricoli relativi all'anno 2020 con la indicazione numerica delle totali 118 giornate lavorative e delle mansioni comunicate all'istituto dal datore di lavoro nelle forme di legge e per l'effetto condannare l'istituto convenuto alla registrazione delle predette giornate di lavoro come per legge;
2) dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare relative all'anno 2020 per totali giornate 118, come per legge, ed altresì condannare l' , per le ragioni innanzi CP_1 esposte, al relativo pagamento delle dette prestazioni in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto, ovvero svalutazione monetaria, se di maggior favore;
3) condannare l'istituto al pagamento di spese diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dell'avv. A. Tarantino, antistataria.”
L' , costituitosi tempestivamente, ha contestato l'avverso dedotto CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, rilevato che il ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testi ammessi, la causa viene decisa, acquisite le produzioni documentali versate in atti e sulla base degli scritti difensivi, mediante deposito della presente sentenza contestuale
*****
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la
Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ., Sez.
L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza
è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt.
n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Posto quanto precede, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, rinviando alla data odierna per l'escussione dei testi ammessi. Come da verbale di udienza in atti, tuttavia, il ricorrente rinunciava alla prova ammessa. Quanto al fondamento della mancata iscrizione dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il CP_1 verbale ispettivo n. 2020007998/DDL del 17.02.2021 relativo all'azienda agricola DU FO e riferito al periodo compreso tra il
1.03.2017 al 30.09.2020 e dunque relativo all'annualità oggetto del presente accertamento, dall'esame del quale si evince quanto segue:
1. La ditta DU FO, con sede legale in San Ferdinando di
Puglia, alla via Carella 12, è stata costituita in data 21/02/2008 per il dichiarato svolgimento di attività di commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli.
2. In sede di accertamento ispettivo è risultato che presso la predetta sede non era presente alcuna attività aziendale, pertanto, si era reso necessario convocare il sig. AL UN, presso il Comando dei
Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al fine di informarlo dell'avvio del procedimento ispettivo mediante la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di esibizione della documentazione aziendale di rito e la contestuale convocazione del datore di lavoro a presentarsi in data 09/10/2020.
3. La documentazione richiesta è stata acquisita, in parte, nel corso dell'incontro con il consulente del lavoro, dr. come Persona_2 documentato dal verbale interlocutorio del 15/10/2020, e in parte con gli invii a mezzo mail del 19/10/2020 e del 12/11/2020.
4. Successivamente sono stati convocati per rendere dichiarazione i braccianti agricoli che risultano formalmente denunciati dall'impresa.
5. Il sig. AL UN ha costituito l'omonima impresa agricola a febbraio del 2008 e nel periodo di attività dal 2008 a febbraio 2017 non ha mai occupato personale dipendente.
6. La prima Denuncia Aziendale (D.A.) ex art. 5 del D.Lgs. n.375/1993 risulta inviata dall'impresa in data 10/04/2017 con un dichiarato inizio di attività dal 12/03/2017.
7. La ditta ha dichiarato all' di essere azienda senza terra, cioè CP_1 impresa che non esercita l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta e di avere un fabbisogno annuo di 200 giornate.
8. In particolare, nel quadro P della denuncia aziendale, la ditta riportava i dati del solo contraente ( ). Controparte_2 C.F._1
9. La società non veniva iscritta tuttavia, nonostante la mancata approvazione della D.A. e quindi in assenza di iscrizione, l'azienda, come emerso nel corso dell'accertamento, ha continuato ad effettuare assunzioni per tutto il 2017 e solo il 19/01/2018 ha trasmesso una nuova DA, valevole per il 2017.
10. In tale DA quale ha confermato il fabbisogno di 200 giornate, ma ha sostituito il venditore precedentemente indicato con due Controparte_2 nuovi venditori, e . Persona_3 Persona_4
11. Con la nuova DA l'impresa è stata iscritta all'archivio aziende agricole dell' con inizio attività l'1/3/2017, con l'avvertimento che CP_1 avrebbe dovuto inviare i contratti stipulati successivamente, entro il
31.12 con contestuale DA di variazione. Diversamente, l' non CP_1 avrebbe validato i dati contenuti nei Dmag in caso di mancata corrispondenza tra il fabbisogno originariamente indicato e quello risultante dai modelli Dmag.
12. L'azienda AL UN non ha mai provveduto ad aggiornare la denuncia aziendale ed ha denunciato all' , tramite modelli Dmag, un CP_1 numero di giornate bracciantili di gran lunga superiori a quelle indicate come fabbisogno nella citata DA., come da dettagliato prospetto riportato a pagina 4 del verbale di accertamento. 13. Nel corso della verifica la ditta non ha fornito nessun titolo di possesso dei terreni, né contratti di acquisto alla pianta e pertanto l'unico accertamento sulla consistenza e l'eventuale titolarità degli stessi è stato possibile solo tramite una parte delle fatture acquisto, non sempre complete di informazioni catastali. 14. Per quanto risulta dagli archivi dell' la ditta CP_1 presenta un insoluto contributivo pari al 100% per gli anni 2017, 2018 e
2019, quest'ultimo fino al mese di giugno.
15. Dall'esame di tale documentazione è stato possibile constatare che l'attività economica esercitata da AL è di varia natura.
16. Emerge che una parte considerevole degli acquisti effettuata dall'azienda concerne prodotti agricoli vari (frutta e verdura) destinati alla vendita al dettaglio.
17. Il sig. AL ha gestito, formalmente dal 3/11/2017, un negozio di frutta e verdura fresca ubicato in San Ferdinando di Puglia, alla via
Togliatti n.6.
18. L'esistenza di tale sede risulta avvalorato dalla presenza nelle fatture passive, già a partire dal mese di luglio 2017, di fatture mensili dell'Istituto di Vigilanza Privata “La Fenice” per servizio di vigilanza.
19. A questa attività di vendita al dettaglio si affianca un'altra attività di import-export di prodotti ortofrutticoli, in particolare pesche e nettarine, da e per la Grecia.
20. L'attività di acquisto in blocco dalla pianta, in quanto comporta l'impiego di manodopera bracciantile, costituisce pertanto solo una parte delle attività ricavabili dalle fatture esibite.
21. Con riferimento alle fatture di acquisto di prodotti alla pianta emergono delle incongruenze.
22. Innanzitutto, in sede di approvazione della D.A. dell'impresa, la sede di Andria, come già precisato, ha richiesto esibizione di fatture o CP_1 contratti. All'esito della richiesta il AL ha esibito fattura emessa dal sig. n.1 del 12.03.2017 per vendita in blocco di Controparte_2 pesche provenienti dai fondi alla C.da San Samuele fg. 38 CP_3
p.lla 45 (ha 00.59.48) e p.lla 65 (ha. 00.15.97) per € 3.000.
23. La fattura n.1 emessa da registrata in contabilità Controparte_2 da AL ed esibita nel corso della verifica, è un documento completamente diverso, sia nella forma che nella sostanza, da quello consegnato all' : infatti non corrispondono la data, l'indicazione dei CP_1 prodotti ed anche l'importo.
24. Inoltre è emerso come raffrontando svariate fatture di acquisto alla pianta, in cui sono dettagliati i dati catastali dei terreni, con le successive fatture emesse da AL riportanti gli stessi dati catastali, in alcune operazioni commerciali il sig. AL venderebbe ad un prezzo di poco superiore a quello corrisposto all'acquirente e, in qualche caso particolare, addirittura ad un costo inferiore, realizzando quindi operazioni antieconomiche, se si tiene conto che al prezzo pattuito va aggiunto anche il costo della manodopera agricola (pagamento delle retribuzioni e della contribuzione).
25. La documentazione contabile esibita, a causa delle molteplici incongruenze evidenziate, non ha consentito di sopperire alla mancata denuncia all' della DA di variazione che, si rimarca, per le aziende CP_1 senza terra va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno di attività.
26. Il sig. AL oltre alla conduzione della sua azienda agricola, ha avuto due rapporti di lavoro subordinato in qualità proprio di bracciante agricolo nel 2018 e nel 2019 alle dipendenze di un suo concedente
CARBONARA GAETANO.
27. In data 9 ottobre 2020 i funzionari hanno acquisito dichiarazione CP_1 dal sig. AL UN, nella sua duplice veste di titolare di impresa agricola e datore di lavoro, che ha illustrato i dati ed i fatti di maggior rilievo inerenti alla propria attività aziendale.
28. A riguardo lo stesso ha precisato: “Sono titolare di una ditta individuale che compra e vende prodotti agricoli. Ho iniziato questa attività da sette/otto anni, ma non so dire con precisione da quando. La sede della ditta è ed è sempre stata in c.da San Samuele via Canosa, Km
1800, a San Ferdinando, dove c'è un capannone all'interno del quale ci sono attrezzature di mia proprietà quali la pesa, un camion che si chiama
42 di colore bianco che si utilizza per l'uva da vino . Si tratta di un furgone scoperto con il quale trasporto l'uva da vino. Avevo anche un motore che mi hanno rubato, ho le scale per lavorare in campagna. Ho questo capannone in affitto da ma non ho sottoscritto un Persona_5 contratto, non pago nessun canone di affitto poiché il sig. è un CP_2 mio amico e per amicizia mi lascia utilizzare il capannone”.
29. In assenza quindi di documentazione probatoria in merito si è reso necessario convocare il citato proprietario dell'immobile, sig. R_
, al fine di ricontrare le informazioni ottenute.
[...]
30. Il sig. sentito in data 18/11/2020 nella duplice Persona_5 veste di bracciante agricolo assunto alle dipendenze di AL negli anni 2017, 2018 e 2019 rispettivamente con 152, 158 e 164 gg. ha affermato: “il deposito è di mia proprietà e dall'anno scorso a maggio gli ho dato la possibilità di utilizzarlo a titolo gratuito. Prima di maggio del 2019 AL non ha mai utilizzato il mio deposito, anche perché aveva un suo punto vendita con un piccolo scantinato. AL vendeva sia all'ingrosso che al dettaglio. Il deposito di mia proprietà è composto da due terreni che io ho unito e di cui uno lo gestisco da 10 anni e l'l'ho ereditato da mio nonno, quello accanto l'ho comprato da Persona_4 ma dopo il compromesso avvenuto 3 anni fa quando, avevo anche pagato l'intero prezzo pari a 14.500,00 €, la signora è deceduta e, solo a luglio di quest'anno ho concluso la procedura di compravendita. Nelle more di definizione ho condotto io il terreno e ho unite le particelle creando un piazzale perché sto iniziando un'attività di autorimessa agricola[…].
31. Il signor AL per quanto attiene l'attività svolta ha aggiunto
“Inoltre, svolgo un'attività d'importazione di prodotti dalla Grecia, che mi vengono forniti da venditori di non so dire i nomi che mi vengono segnalati da che è un mio intermediario che si reca in Controparte_2
Grecia”. (omissis). “L'attività di imballaggio la svolgo nel capannone e svolgo questa attività di importazione di pesche da gennaio 2017 per tutti gli anni di attività. L'attività di imballaggio nel capannone è svolta da uomini e donne. Nel magazzino arriva il bilico dall'estero con un carico di pesche da 180 a 220 quintali. Nei tre mesi giugno, luglio ed agosto il camion arriva tutti i giorni o a giorni alterni. Dell'intero carico di pesche che arriva una parte, la imballo il giorno stesso dell'arrivo e, se c'è una parte che non devo imballare, la metto nella cella che sta nell'agenzia dei camion per circa 3 giorni. Le pesche che conservo nelle celle frigorifere sono già destinate allavendita e non tornano nel mio magazzino. Per la cella frigorifera paga € 50 al giorno per tutto quello che conservo. Il magazzino è un piazzale dove a destra c'è la pesa, a sinistra una piccola zona che abbiamo coperto per far svolgere l'attività di imballaggio”.
32. Il signor AL, pur essendo l'unico titolare e gestore della propria attività non è stato in grado di riferire dati precisi in merito a fornitori dei materiali di imballaggio, non conoscendo neanche prezzo e quantità degli stessi. Difatti, non vi è traccia nelle fatture passive esibite dell'acquisto di tali prodotti da alcun fornitore, nemmeno dalla citata di TT per la quale AL addirittura Parte_2 riferisce di effettuare ordini telefonicamente rappresentando, pertanto, un rapporto commerciale continuativo e consolidato. Inoltre, non vi è traccia nella documentazione esibita del pagamento inerente all'affitto di una eventuale cella frigorifera per la quale il titolare sostiene di pagare un canone giornaliero di € 50,00. 33. Anche con riferimento all'attività di importazione dei prodotti provenienti dalla Grecia che, pur costituisce attività economica consistente, non è in grado di riferire l'organizzazione dell'attività e i nomi dei fornitori.
34. Il sig. AL in ordine all'esercizio della sua attività aziendale riferisce, informazioni superficiali, contraddittorie e che non trovano riscontro nella documentazione contabile esibita in sede ispettiva
35. In merito alla consistenza dei terreni relativi alla conduzione dei terreni agricoli ed alle lavorazioni effettuate a cui ricondurre l'assunzione di manodopera bracciantile il sig. AL, nell'ambito della medesima dichiarazione, ha precisato “Nel 2020 ho acquistato da una partita di pesche nettarine ma non so riferire Persona_6 dove si trova il terreno, ora ricordo che è verso via Cerignola.[…] Il terreno è grande circa due ettari e mezzo. Ho iniziato a lavorare su questo terreno a maggio, intorno al 27 di quest'anno, con la diradatura, e ho impiegato per questa attività 8 persone per una settimana. Quindi ho terminato verso il 4/5 giugno, dopo la diradatura devono passare circa 50 gg per poter raccogliere, ed ho proseguito con la raccolta fino a metà luglio. Non ricordo quali operai sono andati a lavorare su questo terreno.
Preciso che lavoro su ordini già ricevuti. Quest'anno ho acquistato pesche anche da di San Ferdinando. […] Sto terreno è grande Persona_7 circa due ettari, il terreno inizia con l'uva da tavola che non acquisto e dietro ci sono le pesche. Anche su questo terreno ho fatto la diradatura, cioè si tolgono le pesche in base alla lunghezza del ramo. Il numero delle persone che ho impiegato è sempre uguale, ma non so dire i nomi. La qualità delle pesche del terreno di si inizia a lavorare verso Per_7 il 10/12 maggio con la diradatura per circa una settimana, e dopo 45 gg dalla fine della diradatura si passa alla raccolta. (omissis). Quest'anno ho acquistato pesche normali e ho pagato circa Parte_3
18.000,00 € e le ho lavorate nello stesso periodo di Nel 2020 Per_7 ho comprato pesche alla pianta in blocco solo dalle tre persone che vi ho indicato e ho già pagato tutto con bonifico. (omissis). Nel 2020 dall'inizio di settembre fino a fine ottobre ho lavorato all'uva da vino.
L'unica operazione che ho svolto è stato il taglio dell'uva da vino. Il terreno dell'uva da vino si trova alle spalle del magazzino in via Canosa, ma non ricordo da chi ho acquistato e non so ancora, dire, il quantitativo di questa partita ma ho stabilito il prezzo di 20 centesimi al kg”.
36. La dichiarazione resa dal sig. AL contiene informazioni discordanti e inspiegabilmente incomplete rispetto alle fatture acquisti esibite ed ai dati in esse contenute, specie se si tiene conto del fatto che si tratta di notizie inerenti attività recentissime, relative all'anno
2020, ed anche in corso di svolgimento. 37. In merito all'acquisto di pesche, non è emersa alcuna fattura di acquisto di pesche dal sig.
RA GA nel 2020, ma da tale proprietario il sig. AL avrebbe effettuato acquisti solo nell'anno 2019 (fatt. n. 5 del
15/10/2019), cioè lo stesso anno in cui, come già detto, AL è stato dipendente del sig. RA.
38. Non ha assolutamente citato gli acquisti di pesche effettuati da Pt_4
e di pesche ed albicocche dalla soprattutto se
[...] Parte_5 si considera che dalla società ha acquistato 600 piante di pesche CP_2
e 300 di albicocche per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a €
50,000.00 che, sulla base di quanto indicato in fattura, alla data dell'acquisizione della dichiarazione, il titolare aveva già saldato.
(fatt. n 16 del 26/05/2020 registrata in contabilità al prot. n 40/2020).
39. Analogamente dall'autofattura emessa per conto del sig. si Parte_4 evince che il sig. AL ha acquistato 200 piante di pesche per la somma di € 3.500,00 comprensiva di Iva. (fatt.n.27 del 15/07/2020).
40. Riguardo invece all'acquisto di uva da vino non è stato in grado di riferire il nominativo dell'unico venditore da cui, a suo dire, avrebbe acquistato e sul terreno del quale era in corso il taglio dell'uva al momento dell'assunzione della dichiarazione.
41. In realtà alla data del 9/10/2020 la ditta AL risultava già destinataria di n. 4 fatture di acquisto, emesse da soggetti giuridici diversi ( Tarcy Fruit srls, F. & M. Fruit srl) Persona_8 riportanti anche acquisti di uva da tavola e non solo di uva da vino, nonché terreni ubicati in agro di Trinitapoli e di Cerignola, oltre a quello di San Ferdinando dallo stesso dichiarato.
42. Nessuna di dette fatture fa riferimento al prezzo dell'uva al chilogrammo di 0,20 centesimi dallo stesso dichiarato, ma il prezzo è espresso in termini unitari. 43. Inoltre, sempre dalla documentazione contabile risulta che la ditta AL avrebbe acquistato con autofattura n.79 del 26/09/2020 pomodori San Marzano dal sig. . Parte_6
44. Sul punto si osserva che nella citata dichiarazione il sig. AL ha precisato “Dichiaro che anche negli anni precedenti ho svolto le stesse attività che vi ho descritto e non ho mai acquistato altri prodotti agricoli”, con ciò volendo intendere che le uniche attività svolte dall'azienda con impiego di manodopera concernono solo le lavorazioni e la raccolta di pesche ed uva.
45. Alla luce di quanto esposto emerge come quanto dichiarato dal sig.
AL in merito alle attività svolte non è assolutamente attendibile, nè corrispondente all'unica documentazione offerta in comunicazione.
46. Al momento dell'avvio dell'accertamento, il sig. AL aveva già registrato per il 2020, comunicandole poi all' , oltre 2200 giornate di CP_1 lavoro agricolo per 33 lavoratori, circostanza che non solo non ha riferito, ma sulla quale non è stato in grado di fornire chiarimenti, limitandosi ad affermare che hanno lavorato solo sette operai di cui peraltro non ha saputo indicare i nominativi.
47. In merito all'organizzazione della forza lavoro, il sig. AL ha dichiarato “Gli operai iniziano a lavorare alle 7:00 fino alle 13:00, sempre di mattina perché nella mia azienda non si lavora di pomeriggio.
Faccio fare dopo tre ore una pausa e gli operai si prendono un caffè e si fumano una sigaretta. Io tutte le mattine, prima dei lavori, sono al capannone per dire agli operai dove devono andare e cosa fare. Organizzo gli operai in squadre e ho un responsabile per ogni squadra: i responsabili e delle donne che Persona_9 Persona_10 Per_11 viene chiamata , che è la mamma dei . Le presenze sono Per_12 CP_2 annotate su di un registro che sono conservate nel gabbiotto che sta nel magazzino e ogni operaio la mattina, quando prende servizio, firma in corrispondenza del suo nome apponendo una croce. Conosco personalmente tutti gli operai e sono io che impartisco le direttive, recandomi in campagna quotidianamente”. Prosegue “Tutti gli operai prendono servizio verso le 5:10 / 5:20 recandosi al capannone per firmare il registro presenze di cui vi ho detto e, dal capannone raggiungono i terreni con le loro macchine”. Nel seguito aggiunge “Gli operai raggiungono i terreni anche in tre o quattro con la stessa auto e quindi qualcuno lascia parcheggiata la sua macchina all'interno del capannone. La retribuzione giornaliera è di 48€ nette e corrispondo ogni due giorni €5 per la benzina. Pago i miei dipendenti con bonifico;
qualcuno lo pago con la mia postepay ma non ricordo chi. Dall'inizio della mia attività ho pagato i dipendenti con queste modalità non ho mai pagato né con assegni néin contanti. Dall'inizio della mia attività il consulente era fino a Pt_7 cinque sei mesi fa;
da marzo/aprile di quest'anno ho revocato l'incarico al dr. e ho affidato l'incarico al dr. . Le presenze dei Pt_7 Per_2 dipendenti le ho sempre comunicate io ad entrambi. Da quest'anno gli operai ritirano la busta paga dal consulente ogni mese poiché è cambiata la legge, mentre prima si recavano dal precedente consulente alla fine del rapporto di lavoro e, solo allora, ricevevano le buste paga. Pago e, ho sempre pagato, le retribuzioni in corrispondenza del 15 e del 30 di ogni mese. L'ultimo stipendio che ho pagato è quello di settembre 2020 in quanto sono stato sempre regolare nei pagamenti delle retribuzioni.”.
48. Dall'analisi di tali affermazioni emerge una evidente contraddizione tra il sostenere di conoscere personalmente tutti i propri dipendenti e il fatto di non essere in grado di riferire il nome di nessuno.
49. In merito al pagamento delle retribuzioni sono state richieste tutte le ricevute attestanti la corresponsione delle retribuzioni, alla luce anche della precisazione effettuata dal AL sul punto. 50. Delle ricevute di pagamento richieste sono state esibite in tutto le stampe di n. 24 distinte di pagamento tramite bonifico bancario, datate tra il 22/05/2020 e il 14/10/2020, attestanti disposizioni di pagamento nei confronti di alcuni soggetti assunti alle proprie dipendenze e per una parte delle mensilità.
51. Sono stati sentiti gli asseriti lavoratori e alle persone ascoltate sono state richieste informazioni in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo meramente esemplificativo sono state chieste precisazioni in merito all' identificazione del datore di lavoro, descrizione dei luoghi di lavoro, indicazione della strada percorsa per raggiungere i luoghi di lavoro, mansioni e lavorazioni effettuate, indicazioni di eventuali colleghi di lavoro, effettuazione di visite mediche preventive, retribuzione e modalità di corresponsione della stessa.
52. Le notizie e le informazioni contenute nelle dichiarazioni sono state incrociate tra loro e con quanto dichiarato dal titolare, nonché riscontrate con le registrazioni contenute nel Libro Unico del Lavoro, nelle banche dati dell'Istituto e con la documentazione esibita nel corso dell'accertamento.
53. I soggetti ascoltati hanno rilasciato dichiarazioni lacunose, contraddittorie e non veritiere in relazione allo svolgimento del presunto rapporto di lavoro alle dipendenze del sig. AL.
54. Contraddittorie e non corrispondenti alla realtà si sono rivelate le informazioni rilasciate dai presunti braccianti in merito all'individuazione del datore di lavoro, ai periodi di lavoro, alle presenze registrate, ai luoghi di lavoro, alle lavorazioni eseguite, ai colleghi di lavoro, alla retribuzione ricevuta.
55. Le dichiarazioni rilasciate risultano anche in contraddizione con quanto dichiarato dal sig. AL UN.
56. Alcune delle persone ascoltate non sono state in grado di riferire correttamente i dati anagrafici del titolare ovvero hanno riferito una descrizione fisica e un'età anagrafica del sig. AL assolutamente non veritiera.
57. È stato richiesto di descrivere i luoghi di lavoro e le stesse hanno riferito elementi di fatto non corrispondenti alla realtà come accertata dalle scriventi e come descritta dallo stesso titolare.
58. La descrizione dei luoghi, infatti, non proveniva da un'esperienza diretta e reale di lavoro, ma probabilmente era stata riferita da terze persone.
59. Si aggiunge ancora che nel corso dell'istruttoria del procedimento ispettivo diverse persone hanno riferito di appartenere ad una stessa squadra di lavoro e di aver lavorato negli stessi periodi e sugli stessi terreni, tuttavia, hanno descritto attività e modalità organizzative del lavoro diverse.
60. Alcuni hanno riferito modalità di esecuzione della prestazione inverosimile o, non essendone a conoscenza, si sono limitati a dichiarare di aver svolto i lavori che si fanno in campagna senza essere in grado di fornire nessun'altra precisazione. 61. Le dichiarazioni acquisite sono state complessivamente valutate e che, nell'ambito della stessa dichiarazione, emergono più circostanze di fatto non corrispondenti alla realtà che sono state valutate al fine di stabilire la veridicità del rapporto di lavoro denunciato.
62. Per tutti i fatti e rilievi su illustrati, considerati in particolare i riscontri conseguiti: - dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro;
- dal confronto, poi, effettuato tra le medesime dichiarazioni rese dai lavoratori ed i fatti accertati dalle verbalizzanti in relazione all'attività aziendale;
- dal confronto, poi ancora, effettuato tra le medesime dichiarazioni rese dai lavoratori ed i dati risultati denunciati all' in loro favore, tutti i CP_1 rapporti di lavoro di cui al prospetto allegato al verbale denominato
“Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento
(totale/parziale) delle giornate denunciate” - indebitamente denunciati dalla ditta AL UN all' nel periodo da marzo 2017 a CP_1 settembre 2020 – vengono “disconosciuti” e ritenuti privi di effetti previdenziali.
Deve dunque concludersi che il disconoscimento delle giornate lavorative operato dagli ispettori sia sorretto da idonee motivazioni, basate sul riscontro di elementi oggettivi.
Orbene, non vi è chi non veda che gli elementi emersi in sede ispettiva, derivanti da un esame accurato della documentazione aziendale nonché dalle dichiarazioni rese dal titolare della ditta e dai lavoratori escussi, gettano un'evidente nube di sospetto sull'autenticità dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla medesima ditta.
Diversi, invero, sono gli elementi che fanno propendere a favore della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati, compreso quello per cui è causa.
A fronte di siffatta indagine ispettiva, le allegazioni e le prove offerte dalla odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio non esprima allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020
Corte di Appello di Bari).
Né tantomeno appare possibile attribuire valore probatorio alle distinte di pagamento versate in atti e relative a presunti pagamenti effettuati dal datore di lavoro.
Deve invero rilevarsi che dalle stesse non è dato sapere se l'accredito sia stato effettivo, circostanza questa apprezzabile solo dall'esame dell'estratto conto che tuttavia non è stato prodotto.
Ne deriva che l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Ebbene, la prova testimoniale è stata debitamente ammessa e tuttavia, il ricorrente all'udienza del 2 luglio 2024 vi ha espressamente rinunciato.
Ne consegue che la prospettazione attorea, allo stato, risulta priva di un adeguato e puntuale riscontro probatorio.
La domanda del ricorrente avente ad oggetto il diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, deve essere rigettata. Ne consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere le prestazioni temporanee in agricoltura collegate.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sono da considerarsi irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la parte proposto la domanda alla iscrizione negli elenchi bracciantili unitamente alla richiesta delle prestazioni collegate.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la irripetibilità delle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8 ottobre 2024
Il Giudice
Caterina Napolitano