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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 239/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice
- Dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 239 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2025, vertente
TRA
( ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Lisciani
( ), domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Via Monsignor C.F._2
Bagnoli, n.118, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
( ), nata in [...], il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI come da ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente in data 06.03.2024:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Disporre che la sig.ra nulla verserà al sig. per il proprio mantenimento CP_1 Parte_1 avendo questo espresso formale rinuncia;
3) La dimora coniugale, in locazione, resti alla resistente la quale sarà libera di trasferirsi con i suoi figli ove meglio crede;
4) Nominare il Giudice Istruttore per la trattazione del merito per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle predette condizioni, ed emanare ogni altro provvedimento conseguente;
5) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite.” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte ai sensi dell'art. 140 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra
[...] CP_1
in Avezzano (AQ), il 28.05.2019, ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Nel ricorso introduttivo, infatti, il ricorrente ha riferito che il rapporto matrimoniale era divenuto irrecuperabile a causa di gravi incompatibilità di carattere, che avevano determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente ha precisato di essere disoccupato ed attualmente detenuto presso la casa circondariale di Avezzano.
All'udienza celebrata in data 05.06.2025, valutata la regolarità della notifica, il giudice designato ha dichiarato la contumacia di parte resistente.
In tal sede, il ricorrente, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, né atti istruttori da compiere, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione senza concessione dei termini per memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Di talché, il giudice designato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso e venendo alla domanda per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, deve osservarsi che in base alle allegazioni dell'unica parte costituita, la prosecuzione della convivenza coniugale risulta essere divenuta in effetti intollerabile.
Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
Nulla in più si dispone di quanto previsto nel ricorso introduttivo, non essendovi alcuna ulteriore domanda. Ed invero, nel caso di specie, la stessa circostanza che la resistente non si sia costituita in giudizio rappresenta serio indice, unitamente alla presentazione del ricorso ad opera del ricorrente, della disaffezione di entrambe le parti e della conseguente intollerabilità della convivenza ex art. 151 comma 1 c.c.
Nulla sulle spese, non avendo la resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (anno 2019, al numero 18, parte I);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice
- Dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 239 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2025, vertente
TRA
( ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Lisciani
( ), domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Via Monsignor C.F._2
Bagnoli, n.118, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
( ), nata in [...], il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI come da ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente in data 06.03.2024:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Disporre che la sig.ra nulla verserà al sig. per il proprio mantenimento CP_1 Parte_1 avendo questo espresso formale rinuncia;
3) La dimora coniugale, in locazione, resti alla resistente la quale sarà libera di trasferirsi con i suoi figli ove meglio crede;
4) Nominare il Giudice Istruttore per la trattazione del merito per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle predette condizioni, ed emanare ogni altro provvedimento conseguente;
5) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite.” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte ai sensi dell'art. 140 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra
[...] CP_1
in Avezzano (AQ), il 28.05.2019, ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Nel ricorso introduttivo, infatti, il ricorrente ha riferito che il rapporto matrimoniale era divenuto irrecuperabile a causa di gravi incompatibilità di carattere, che avevano determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente ha precisato di essere disoccupato ed attualmente detenuto presso la casa circondariale di Avezzano.
All'udienza celebrata in data 05.06.2025, valutata la regolarità della notifica, il giudice designato ha dichiarato la contumacia di parte resistente.
In tal sede, il ricorrente, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, né atti istruttori da compiere, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione senza concessione dei termini per memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Di talché, il giudice designato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso e venendo alla domanda per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, deve osservarsi che in base alle allegazioni dell'unica parte costituita, la prosecuzione della convivenza coniugale risulta essere divenuta in effetti intollerabile.
Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
Nulla in più si dispone di quanto previsto nel ricorso introduttivo, non essendovi alcuna ulteriore domanda. Ed invero, nel caso di specie, la stessa circostanza che la resistente non si sia costituita in giudizio rappresenta serio indice, unitamente alla presentazione del ricorso ad opera del ricorrente, della disaffezione di entrambe le parti e della conseguente intollerabilità della convivenza ex art. 151 comma 1 c.c.
Nulla sulle spese, non avendo la resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (anno 2019, al numero 18, parte I);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo