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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 08/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lanusei, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 32 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 promossa da:
nata in [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliati in Tortolì, C.F._2 nel vico Umberto sn presso lo Studio dell'Avv. Bruno IA, in virtù di delega in atti attori
CONTRO
, residente in [...], , CP_1 CP_2 CP_3 CP_3 CP_4 [...]
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
(Taxedda) (Taxedda (Taxedda) , Pt_2 CP_11 Pt_2 CP_12 Pt_2 CP_13
, , , , . Controparte_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25.1.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 2.1.2019, ritualmente notificato ai convenuti, anche in rinnovazione,
e hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale tutti i Parte_1 Parte_2 soggetti indicati in epigrafe chiedendo che venisse accertato e dichiarato in loro favore l'intervenuto acquisto per usucapione, degli immobili siti in Bari Sardo come di seguito individuati: quanto a terreno nella località San Leonardo, distinto al catasto urbano del Comune di Bari Parte_1 Sardo, al F. 15, mappale 545, di are 6,97; terreno agricolo, nella località Ligius distinto al catasto urbano del Comune di Bari Sardo, al F. 33, mappale 105, di are 41.45 e 176 di aree 23.70; fabbricato nella località Santa Susanna catasto urbano del Comune di Bari Sardo al F 22, mappale
716 superficie catastale mq 47 e mappale 717 superficie catastale mq 30, utilizzato come stalla, edificato nei primi anni 60, con terreno pertinenziale, al catasto terreni distinti con i mappali 715-
718 – 720 – 630; quanto a dei seguenti immobili: terreno agricolo nella località Goleri distinto al Parte_2 catasto del Comune di Bari Sardo al F. 13 mappale 218 di are 1, ca 93, coerente a strada per due lati, e terreno agricolo, nella località Goleri F. 13 mappale Persona_1 Persona_2
220, di are 6 ca 70, con sovrastante fabbricato agricolo, distinto al catasto del Comune di Bari Sardo al F. 13 mappale 211 sub 3, di mq 145, il tutto coerente a strada, , Persona_1 [...]
, terreno agricolo, nella Località Santa Susanna distinto al catasto del Per_3 Persona_2
Comune di Bari Sardo al F 21 Mappale 323 di are 23, ca 81; terreno agricolo, nella località
Pissemonti distinto al catasto del Comune di Bari Sardo, F 18 mappale 19, di are 92, ca 20.
Gli attori a sostegno della domanda hanno esposto di aver posseduto i sopra descritti immobili, uti dominus, da oltre trent'anni, provveduto alla coltivazione, recinzione, pulizia periodica dell'area dalle erbacce e ramaglie per il pericolo di incendi, essendo alcuni dei fondi oggetto di causa ubicati nel centro abitato. Hanno, altresì, allegato di averli utilizzati come stalla, destinandoli al ricovero di maiali e coltivandoli alcuni terreni come erbaio per destinarli al pascolo di bovini.
Gli attori hanno rappresentato che detti immobili, pur essendo nel proprio possesso pacifico ed indiscusso sin da oltre trent'anni, risultano catastalmente intestati ad altre persone, come risulta dalle visure per storiche per immobile in atti.
Hanno quindi domandato all'intestato Tribunale di vedere riconosciuto e dichiarato giudizialmente il proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione in forza del possesso ultraventennale esercitato pacificamente sui beni immobili anzidetti e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute trascrizioni e volturazioni in proprio favore del titolo dominicale negli uffici competenti.
La documentazione prodotta (stati di famiglia storici e certificati di morte) è idonea a dare contezza dei rapporti parentali esistenti tra gli intestatari catastali e le persone poi citate quali contraddittori in relazione alla domanda di usucapione qui proposta e come tale deve ritenersi idonea a comprovare, secondo l'id quod plerumque accidit, la qualità di eredi e quindi di controinteressati rispetto alla domanda, dei convenuti non direttamente intestatari dei beni in oggetto.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si sono
Pag. 2 di 6 costituiti in giudizio e all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa con provvedimento del 20.10.2022 è stata rimessa al giudice titolare del ruolo per la particolare complessità della domanda.
Con provvedimento del 20.3.2023, il giudice, dott.ssa Giada Rutili, dava atto che il giudice titolare del ruolo, pur avendo assunto la riserva sui mezzi istruttori, era collocata in congedo per maternità,
e di conseguenza rimetteva alla scrivente la causa per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza in data 5.7.2023 la causa transitava davanti a questo giudice dove parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
Espletato il mezzo istruttorio con l'escussione dei testi citati da parte attrice, precisate le conclusioni, la causa, all'esito dell'udienza virtuale, in data 11.2.2025 è stata assunta in decisione sulle riferite conclusioni formulate da parte attrice.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
I presupposti utili per la pronuncia di usucapione sono risultati provati alla luce dell'istruttoria svolta, che ha evidenziato una inequivoca volontà degli attori di possedere gli immobili in oggetto Testi CP_1 Cont uti dominus. In particolare, si osserva che i testi e CP_15 Tes_1 Tes_2 Tes_4 escussi all'udienza del 21.11.2023 e del 10.1.2024, tutti abituali frequentatori dei luoghi di causa, alcuni di loro confinanti con i terreni oggetto di causa, che hanno aiutato gli attori nei lavori agricoli, hanno confermato le circostanze di prova dedotte nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2, in particolare i testi e hanno riferito di aver visto, da CP_15 Tes_1 oltre trent'anni, il utilizzare in via esclusiva il terreno sito in Bari Sardo località Pt_2
Pissemonti, precisando che lo seminava ad erbaio e vi conduceva al pascolo il bestiame. È risultato dalla prova che da oltre vent'anni, il una volta andato in pensione, ha permesso al di Pt_2 CP_15 condurvi al pascolo il gregge, e che su incarico del continua a coltivare il terreno Tes_1 Pt_2 ad erbaio e ad effettuare le operazioni di pulizia.
Come corrispettivo per l'utilizzo del terreno, il corrisponde al annualmente i CP_15 Pt_2 prodotti della sua attività quali formaggio o capretto.
Il teste trattorista, ha confermato che dal 1982 per conto del ara e pulisce il terreno Tes_1 Pt_2 de quo, confermando che vi conduce al pascolo il suo gregge. Ha precisato che il Parte_3 provvede al pagamento per il lavoro svolto nel suo interesse. Pt_2
È risultato dalla prova testimoniale che da oltre quarant'anni, possiede anche il Parte_2 terreno sito in agro di Bari Sardo, località Santa Susanna, di circa 2000 mq, arandolo con seminativo e concedendolo a terzi per il pascolo (cfr. teste ud. 21.11.2023). Tes_2
Pag. 3 di 6 Relativamente ai terreni siti in agro di Bari Sardo, località Goleri, di mq. 100 e 6000/7000 mq, i Tes_ Cont testi e hanno riferito la presenza di due fabbricati utilizzati prima come ricovero per gli animali (maiali e pecore), mentre attualmente come deposito di attrezzi e ricovero dei mezzi agricoli.
I testi e escussi all'udienza del 21.11.2023 sulle circostanze dedotte da Tes_1 Tes_2 Parte_1 riferendo sul terreno sito in località Santa Susanna, hanno confermato che quest'ultima lo ha sempre coltivato come erbaio per il pascolo del gregge e che detti lavori dal 1982 li realizza
[...]
che si occupa anche della pulizia periodica del fondo. Il teste allevatore, ha inoltre Tes_6 Tes_2
Cont riferito che la signora li permette di portare al pascolo il suo gregge.
Entrambi i testi hanno confermato la presenza nel terreno di un manufatto usato come deposito del fieno. Testi
Relativamente al terreno sito in località San Leonardo, di circa 600 mq, i testi IA e (cfr verbale udienza del 21.11.2023) hanno riferito che dagli anni coltiva piselli e Parte_1 Pt_4 fave. I testi hanno detto di averla vista occuparsi, aiutata anche dal marito, personalmente di tutti i lavori agricoli, tra cui anche dalla pulizia del terreno, utilizzando i mezzi meccanici. CP_1 Per quanto riguarda il terreno sito in località Ligius, i testi e titolari di immobili posti CP_14 nelle immediate vicinanze di quelli oggetto di indagine e - come tali - abituali frequentatori dei luoghi per cui nella presente sede processuale è giudizio, (cfr verbale udienza 10.1.2024) hanno riferito che dagli ottanta/novanta, lo ha sempre coltivato con avena, grano, orzo, Parte_1 provvedendo personalmente ad ararlo e ad effettuare il raccolto, oltre che alla pulizia periodica.
Entrambi i testi hanno confermato che dopo il raccolto, il terreno viene concesso ad un pastore che vi conduce al pascolo il gregge.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr., Cass., 25922/05; Cass.,
4807/92). Alla luce di tale principio, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della prova del possesso di un fondo, utile per l'usucapione, la sua coltivazione è di per sé manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà; pertanto, presumendosi ai sensi dell'art. 1141
c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso Pag. 4 di 6 provare che il terreno è coltivato in base ad in titolo diverso dal diritto di proprietà (cfr., Cass.,
7500/06; vedi anche Cass., 15446/07, Cass., 13002/2010).
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni di terreno possedute dagli attori, quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto hanno riferito che tutti i fondi sono recintati in parte con rete metallica, alcuni anche da muretti a secco, e con siepi. Mentre nei terreni siti in località Goleri, vi ha Parte_2 apposto in ciascuno un cancello in ferro dotato di serratura, negli altri terreni sono presenti cancelli agricoli costituiti da pezzi di rete amovibile.
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dei terreni e dei manufatti in esame (confini, superficie), che hanno riconosciuto anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito loro nel corso della prova, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti agli immobili oggetto di causa, nonché le modalità di utilizzo da parte degli attori.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Va inoltre apprezzata - quale ulteriore elemento conferente ed idoneo a supportare la domanda attorea - la condotta processuale dei convenuti che, in qualità di controinteressati all'accertamento richiesto dagli attori, sono rimasti contumaci e nulla hanno opposto ed eccepito a fronte delle deduzioni di questi ultimi.
Detto ciò, sulla base delle descritte prove orali, della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario degli immobili come identificati nell'atto di citazione, in virtù del possesso continuato per vent'anni ai sensi del combinato disposto degli artt. 1140 e 1158 c.c..
L'accoglimento integrale della domanda attorea, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti, consente dichiararsi non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara:
nata in [...] l'[...], C.F. , proprietaria esclusiva Parte_1 C.F._1 dei seguenti beni immobili:
Pag. 5 di 6 • terreno sito nel Comune di Bari Sardo distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F.
15 particella 545;
• terreno sito nel Comune di Bari Sardo distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F.
33 particella 105 e particella 176;
• fabbricato sito in Comune di Bari Sardo distinto al catasto fabbricati del Comune di Bari
Sardo F. 22 particella 716 e particella 717, con terreno pertinenziale distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F. 32 particella 715, 718, 720, 630;
nato a [...] il [...], C.F. , proprietario Parte_2 C.F._2 esclusivo per intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili:
• terreno sito nel Comune di Bari Sardo distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F.
13 particella 218;
• terreno sito nel Comune di Bari Sardo distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F.
13 particella 220, con sovrastante fabbricato distinto al catasto fabbricati del Comune di Bari
Sardo F. 13 particella 211 sub 3;
• terreno sito nel Comune di Bari Sardo distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F.
21 particella 323;
• terreno sito nel Comune di Bari Sardo distinto al catasto terreni del Comune di Bari Sardo F.
18 particella 19;
II.dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
Cagliari-Lanusei, 7 ottobre 2025
Il giudice
Iride Mura
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