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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio in data odierna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9136/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLONE Parte_1 C.F._1
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 44/A 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BILLONE MIRKO
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: previa sospensione del provvedimento impugnato, del Decreto del Questore, numero di protocollo MIPG nr. 009658972024 datato 20 maggio 2024 e notificato il 6 giugno 2024, con il quale la Questura di Bologna emetteva un provvedimento denegativo, a seguito di parere sfavorevole, datato 18.04.2024, della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Bologna, in merito all'istanza (n. 23BO033706) intesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per Protezione speciale ai sensi dell'art. 19, Comma 1.1, D.Lgs 286/98 presentata dal sig.
, per l'effetto riconoscere a favore del signor un permesso per Parte_1 Parte_1 protezione speciale per la durata di due anni e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe cittadino del Marocco, ha impugnato il decreto del Parte_1
Questore, numero di protocollo MIPG nr. 009658972024 datato 20 maggio 2024 e notificato il 6 giugno 2024, con il quale la Questura di Bologna di rigetto dell'istanza (n. 23BO033706) intesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per Protezione speciale ai sensi dell'art. 19, Comma 1.1, D.Lgs 286/98.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda di riconoscimento della protezione complementare il ricorrente ha rappresentato:
- di vivere in Italia dal 2007;
- di aver sempre prestato attività lavorativa nel periodo di titolarità del permesso di soggiorno;
- di aver intessuto relazioni amicali e sentimentali sul territorio;
- di avere in Italia la figlia , nata a [...] il [...] e concepita Persona_1 con la sig.a , nata in [...] il [...]; Persona_2
- di aver conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di Istruzione presso il CPIA Metropolitano di Bologna Centro Provinciale per l'istruzione di Bologna con votazione complessiva 7/10 (sette/decimi);
- che i suoi recedenti penali sono risalenti nel tempo e non possono essere considerati ostativi al riconoscimento della invocata protezione a tutela della vita privata e familiare.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta dei gravi e ripetuti precedenti penali CP_1 da cui il ricorrente risulta gravato.
Durante il compimento dell'istruttoria si è proceduto all'ascolto di due testimoni.
La prima, , è la ex compagna del ricorrente, la quale ha dichiarato: “ho conosciuto il Per_2 ricorrente oltre 10 anni fa. Ci siano messi insieme ed è nata la nostra figlia in data 25.4.2021. All'inizio, 2015/16 abbiamo vissuto insieme a San Lazzaro, poi mi sono dovuta spostare in una struttura sociosanitaria per dei problemi di salute legati alla schiena e vivo ancora lì, quindi ci siamo dovuti separare. La bambina è cresciuta con me 2 anni in comunità, poi io sono stata a Ferrara e lei avrebbe dovuto raggiungermi, ma non è stato così ed ora è in una comunità sotto i SS. Il papà la vede e mi dà delle notizie anche se i SS non vogliono. Con lui ci vediamo ogni tanto, so che lavoricchia, fa un po' quello che trova”.
È stato sentito anche il teste , nato a [...] il [...], insegnante di scuola Testimone_1 media, il quale ha dichiarato: icorrente in occasione delle attività dell'associazione di Perso volontariato “Spazio Pace” era il 2016 ed abbiamo avuto una richiesta di aiuto dalla signora che all'epoca conviveva con lui. In quel momento abbiamo preso in carico la signora per prima che a vuto dei problemi di alcolismo e stava molto male. Ho poi incontrato di nuovo il in carcere, dove io Pt_1 insegnavo ed ho percepito la sua volontà di rimettersi in sesto anche per la n a figlia ed Per_1 ho iniziato a seguirlo nei vari passi che ha dovuto fare per reintegrarsi. Io ho fatto da accompagnatore e ho cercato di aiutarlo ed ho visto che era molto determinato e un documento lo aiuterebbe moltissimo perché solo con la ricevuta non riesce ad organizzare altre cose (tipo la casa). Anche ora con l'associazione lo seguiamo e lo aiuteremmo più facilmente. Che io sappia non ha dipendenze, in passato ha avuto qualche problema con l'alcool.
Adesso lavora per la Agile Logistica s.p.a. nella logistica con contratti a termine . lui abita in una casa abbandonata nel comune di Bologna vicino al torrente Savena, è una vecchia casa colonica in rovina, dovrebbe abitarci con un'altra persona”.
È stata anche acquisita copiosa documentazione, tra cui le relazioni dei SS che hanno in carico la figlia minorenne del ricorrente e la documentazione penale.
Esaurita l'istruttoria il giudice relatore ha riferito al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento.
pagina 2 di 7 In merito alla formulata domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in questura nell'agosto del 2023 e quindi dopo l'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
pagina 3 di 7 La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_3 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito,
§ 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero Per_4 torio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, Per_5 Per_6 e altri c. Italia, § 130). Per_7
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti Per_8 non ancora leg una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § Per_9
32).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale Per_1 imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), individuato nel Per_10 settore dell'immigrazione, ad esempi necessità di preservare il sere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una Per_12 società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, Per_13 Per_14 Per_15 serie 1997-VI, JL c. Francia, § n ntisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § pagina 4 di 7 Per_1 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza Per_9 Per_1 del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c.
). Per_18
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_9
Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di ST (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di ST ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023) ha affermato la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» .
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_11 stato disciplinato consentendo l'inte statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato da una serie di precedenti penali, e segnatamente:
1) detenzione illecita di stupefacenti accertato il 16 Aprile 2008 in Bologna reclusione anni quattro e mesi due;
2) resistenza a un pubblico ufficiale commesso il 23/11/2014 reclusione mesi sei ritenute le diminuenti del giudizio abbreviato;
pagina 5 di 7 3) resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale commessi il 5 novembre 2016 reclusione anni uno e mesi due;
4) resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale commessi il 27 Aprile 2014 reclusione mesi 6.
Successivamente non risultano commessi altri reati, tanto che il certificato dei carichi pendenti, acquisito agli atti del processo, è nullo.
Risulta quindi che il reato più grave commesso dal richiedente sia senza dubbio quello relativo alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato che risale al 2008, dunque, a quasi vent'anni orsono. C'è anche da dire che il ricorrente ha scontato interamente la sua pena carceraria e che il suo comportamento carcerario è stato positivo e come tale valutato dal Tribunale di Sorveglianza quando ha escluso la possibilità di espulsione per i suoi legami familiari (cfr. ordinanza del 24.2.2022).
Pare quindi da escludersi l'attuale pericolosità del richiedente in relazione al primo reato.
Quanto gli ulteriori tre reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gli stessi paiono commessi in relazione al suo passato di persona affetta da dipendenza da alcol (si veda anche la testimonianza assunta in questa sede dal volontario che lo segue).
Il ricorrente poi ha ampiamente dimostrato la sua volontà di riscatto sociale dopo il suo periodo carcerario: egli è attualmente ospitato presso una comunità denominata Arca, sita in località San Lazzaro in provincia di Bologna;
ha conseguito un diploma di completamento del primo ciclo di studi;
è costantemente impegnato in un'attività lavorativa che si è recentemente trasformata a tempo pieno e grazie alla quale percepisce un dignitoso stipendio di oltre 1.400 € al mese;
ha contatti frequenti con la figlia minore rispetto alla quale ha manifestato un fortissimo desiderio di poter intrattenere una stabile relazione affettiva (Si vedano le relazioni dei servizi sociali del Comune di Bologna che attestano la frequenza degli incontri tra il richiedente e la minore).
A tale riguardo non possono non tenersi in conto anche l'interesse della minore della madre di lei ad avere la presenza sul territorio del richiedente, figura centrale dal punto di vista affettivo ed in futuro anche economico anche alla luce delle evidenti fragilità della figura materna (da cui la minore è stata allontanata).
In conclusione, il ricorrente, in Italia da anni ed in precedenza titolare di permesso di soggiorno, ha senza dubbio radicato in Italia la propria vita privata e familiare per cui un suo rimpatrio in Marocco, paese in cui peraltro non conserva alcun legame affettivo, comporterebbe una gravissima privazione dei suoi diritti fondamentali, primi tra tutti il diritto alla dignità (art. 1 CDFUE), alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU e 2 Cost) . Rispetto a tale esigenza quella di salvaguardia dell'ordine pubblico è del tutto recessiva anche alla luce del concreto e duraturo affievolimento della pericolosità del ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta.
***
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
*** Nulla sulle spese essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a Controparte_1
pagina 6 di 7 carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (sulla inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 in caso analogo cfr. Cass. 18583/2012; in senso difforme Cass. 5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex Parte_1 artt. 32 co.3 D.l 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile del 2025
Il Giudice rel dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Luca Minniti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio in data odierna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9136/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLONE Parte_1 C.F._1
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 44/A 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BILLONE MIRKO
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: previa sospensione del provvedimento impugnato, del Decreto del Questore, numero di protocollo MIPG nr. 009658972024 datato 20 maggio 2024 e notificato il 6 giugno 2024, con il quale la Questura di Bologna emetteva un provvedimento denegativo, a seguito di parere sfavorevole, datato 18.04.2024, della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Bologna, in merito all'istanza (n. 23BO033706) intesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per Protezione speciale ai sensi dell'art. 19, Comma 1.1, D.Lgs 286/98 presentata dal sig.
, per l'effetto riconoscere a favore del signor un permesso per Parte_1 Parte_1 protezione speciale per la durata di due anni e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe cittadino del Marocco, ha impugnato il decreto del Parte_1
Questore, numero di protocollo MIPG nr. 009658972024 datato 20 maggio 2024 e notificato il 6 giugno 2024, con il quale la Questura di Bologna di rigetto dell'istanza (n. 23BO033706) intesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per Protezione speciale ai sensi dell'art. 19, Comma 1.1, D.Lgs 286/98.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda di riconoscimento della protezione complementare il ricorrente ha rappresentato:
- di vivere in Italia dal 2007;
- di aver sempre prestato attività lavorativa nel periodo di titolarità del permesso di soggiorno;
- di aver intessuto relazioni amicali e sentimentali sul territorio;
- di avere in Italia la figlia , nata a [...] il [...] e concepita Persona_1 con la sig.a , nata in [...] il [...]; Persona_2
- di aver conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di Istruzione presso il CPIA Metropolitano di Bologna Centro Provinciale per l'istruzione di Bologna con votazione complessiva 7/10 (sette/decimi);
- che i suoi recedenti penali sono risalenti nel tempo e non possono essere considerati ostativi al riconoscimento della invocata protezione a tutela della vita privata e familiare.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta dei gravi e ripetuti precedenti penali CP_1 da cui il ricorrente risulta gravato.
Durante il compimento dell'istruttoria si è proceduto all'ascolto di due testimoni.
La prima, , è la ex compagna del ricorrente, la quale ha dichiarato: “ho conosciuto il Per_2 ricorrente oltre 10 anni fa. Ci siano messi insieme ed è nata la nostra figlia in data 25.4.2021. All'inizio, 2015/16 abbiamo vissuto insieme a San Lazzaro, poi mi sono dovuta spostare in una struttura sociosanitaria per dei problemi di salute legati alla schiena e vivo ancora lì, quindi ci siamo dovuti separare. La bambina è cresciuta con me 2 anni in comunità, poi io sono stata a Ferrara e lei avrebbe dovuto raggiungermi, ma non è stato così ed ora è in una comunità sotto i SS. Il papà la vede e mi dà delle notizie anche se i SS non vogliono. Con lui ci vediamo ogni tanto, so che lavoricchia, fa un po' quello che trova”.
È stato sentito anche il teste , nato a [...] il [...], insegnante di scuola Testimone_1 media, il quale ha dichiarato: icorrente in occasione delle attività dell'associazione di Perso volontariato “Spazio Pace” era il 2016 ed abbiamo avuto una richiesta di aiuto dalla signora che all'epoca conviveva con lui. In quel momento abbiamo preso in carico la signora per prima che a vuto dei problemi di alcolismo e stava molto male. Ho poi incontrato di nuovo il in carcere, dove io Pt_1 insegnavo ed ho percepito la sua volontà di rimettersi in sesto anche per la n a figlia ed Per_1 ho iniziato a seguirlo nei vari passi che ha dovuto fare per reintegrarsi. Io ho fatto da accompagnatore e ho cercato di aiutarlo ed ho visto che era molto determinato e un documento lo aiuterebbe moltissimo perché solo con la ricevuta non riesce ad organizzare altre cose (tipo la casa). Anche ora con l'associazione lo seguiamo e lo aiuteremmo più facilmente. Che io sappia non ha dipendenze, in passato ha avuto qualche problema con l'alcool.
Adesso lavora per la Agile Logistica s.p.a. nella logistica con contratti a termine . lui abita in una casa abbandonata nel comune di Bologna vicino al torrente Savena, è una vecchia casa colonica in rovina, dovrebbe abitarci con un'altra persona”.
È stata anche acquisita copiosa documentazione, tra cui le relazioni dei SS che hanno in carico la figlia minorenne del ricorrente e la documentazione penale.
Esaurita l'istruttoria il giudice relatore ha riferito al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento.
pagina 2 di 7 In merito alla formulata domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 con le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in questura nell'agosto del 2023 e quindi dopo l'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19, co. 1, T.U.I. né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1, primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine), nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era, quindi, ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021). Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema Corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU. L'art. 8 CEDU prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui).
pagina 3 di 7 La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, § 29), incluse Per_3 quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito,
§ 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero Per_4 torio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, Per_5 Per_6 e altri c. Italia, § 130). Per_7
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti Per_8 non ancora leg una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § Per_9
32).
Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale Per_1 imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), individuato nel Per_10 settore dell'immigrazione, ad esempi necessità di preservare il sere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una Per_12 società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, , e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, Per_13 Per_14 Per_15 serie 1997-VI, JL c. Francia, § n ntisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § pagina 4 di 7 Per_1 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza Per_9 Per_1 del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c.
). Per_18
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_9
Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di ST (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di ST ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023) ha affermato la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» .
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_11 stato disciplinato consentendo l'inte statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato da una serie di precedenti penali, e segnatamente:
1) detenzione illecita di stupefacenti accertato il 16 Aprile 2008 in Bologna reclusione anni quattro e mesi due;
2) resistenza a un pubblico ufficiale commesso il 23/11/2014 reclusione mesi sei ritenute le diminuenti del giudizio abbreviato;
pagina 5 di 7 3) resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale commessi il 5 novembre 2016 reclusione anni uno e mesi due;
4) resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale commessi il 27 Aprile 2014 reclusione mesi 6.
Successivamente non risultano commessi altri reati, tanto che il certificato dei carichi pendenti, acquisito agli atti del processo, è nullo.
Risulta quindi che il reato più grave commesso dal richiedente sia senza dubbio quello relativo alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato che risale al 2008, dunque, a quasi vent'anni orsono. C'è anche da dire che il ricorrente ha scontato interamente la sua pena carceraria e che il suo comportamento carcerario è stato positivo e come tale valutato dal Tribunale di Sorveglianza quando ha escluso la possibilità di espulsione per i suoi legami familiari (cfr. ordinanza del 24.2.2022).
Pare quindi da escludersi l'attuale pericolosità del richiedente in relazione al primo reato.
Quanto gli ulteriori tre reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gli stessi paiono commessi in relazione al suo passato di persona affetta da dipendenza da alcol (si veda anche la testimonianza assunta in questa sede dal volontario che lo segue).
Il ricorrente poi ha ampiamente dimostrato la sua volontà di riscatto sociale dopo il suo periodo carcerario: egli è attualmente ospitato presso una comunità denominata Arca, sita in località San Lazzaro in provincia di Bologna;
ha conseguito un diploma di completamento del primo ciclo di studi;
è costantemente impegnato in un'attività lavorativa che si è recentemente trasformata a tempo pieno e grazie alla quale percepisce un dignitoso stipendio di oltre 1.400 € al mese;
ha contatti frequenti con la figlia minore rispetto alla quale ha manifestato un fortissimo desiderio di poter intrattenere una stabile relazione affettiva (Si vedano le relazioni dei servizi sociali del Comune di Bologna che attestano la frequenza degli incontri tra il richiedente e la minore).
A tale riguardo non possono non tenersi in conto anche l'interesse della minore della madre di lei ad avere la presenza sul territorio del richiedente, figura centrale dal punto di vista affettivo ed in futuro anche economico anche alla luce delle evidenti fragilità della figura materna (da cui la minore è stata allontanata).
In conclusione, il ricorrente, in Italia da anni ed in precedenza titolare di permesso di soggiorno, ha senza dubbio radicato in Italia la propria vita privata e familiare per cui un suo rimpatrio in Marocco, paese in cui peraltro non conserva alcun legame affettivo, comporterebbe una gravissima privazione dei suoi diritti fondamentali, primi tra tutti il diritto alla dignità (art. 1 CDFUE), alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU e 2 Cost) . Rispetto a tale esigenza quella di salvaguardia dell'ordine pubblico è del tutto recessiva anche alla luce del concreto e duraturo affievolimento della pericolosità del ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta.
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Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
*** Nulla sulle spese essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a Controparte_1
pagina 6 di 7 carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (sulla inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 in caso analogo cfr. Cass. 18583/2012; in senso difforme Cass. 5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta in capo a il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex Parte_1 artt. 32 co.3 D.l 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile del 2025
Il Giudice rel dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
dott. Luca Minniti
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