Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1053 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv. MARTELLI FRANCESCO, Parte_1
appellante
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dalla dott.ssa MELIGRANA TIZIANA ai sensi dell'art. 9 comma 2 dlgs n.149/2015,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
442/2022, pubblicata in data 27/04/2022; opposizione ordinanza ingiunzione.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 25.10.2022, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
con la quale il giudice del lavoro di ha rigettato la sua opposizione a ordinanza CP_1
ingiunzione n. 167/2010 applicativa della sanzione amministrativa di €. 4200,00 per “aver impiegato n.1 lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
lavoratore , assunzione avvenuta il 09/02/2010 per n.4 giornate lavorative”. Persona_1
1
- ha, dapprima, riportato testualmente le massime giurisprudenziali in materia di valore probatorio dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro nonché quelle in materia di riparto degli oneri probatori tra opponente e amministrazione opposta secondo cui il primo non può limitarsi a contestare la veridicità del verbale, ma deve offrire, alla valutazione del giudicante, una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai funzionari procedenti;
-ha, poi, affermato che Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.>.
ha censurato tale decisione sulla base di tre distinti motivi: Parte_2
il primo, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l' onere Parte_3
probatorio a carico di esso ricorrente, senza valutare che le risultanze istruttorie e – in particolare – la deposizione testimoniale resa dal sig. , costituiscono la prova contraria rispetto a quanto Per_1
accertato nel verbale ispettivo;
1.2.2- con il secondo motivo, ribadisce l' illegittimità della maxisanzione inflittagli, alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza del vincolo di soggezione incombente sull'Amministrazione. Ribadisce che l'applicazione della maxisanzione discende dall'errata interpretazione dell'art.36 bis comma 7 del
D.L. N.223/2006;
1.2.3- con il terzo motivo, contesta la condanna alle spese di lite per due ordini di ragioni, ossia perché ( a) il giudizio in oggetto sarebbe stato introdotto in data 07/12/2010, e, quindi, ben due anni prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata dal Tribunale in sentenza, e perché (b) la
Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021, avrebbe confermato il principio secondo cui il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico è stato difeso da un proprio funzionario.
2.L'appellato, ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
3. La Corte, disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza già fissata per la discussione con il deposito di note scritte, all'esito, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
4.L'appello va accolto.
2 5. Come, fondatamente, lamentato dall'appellante con il primo motivo, il Tribunale ha rigettato il ricorso omettendo di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento.
Si è, invero, limitato a riportare principi giurisprudenziali ed ad affermare in via generale e astratta che l'opponente non si è attenuto a quelli che regolano la distribuzione degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, senza alcuna disamina degli esiti dell'istruttoria espletata (produzione documentale e prova testimoniale).
Non vi è dubbio che si tratta di motivazione apparente, in quanto carente del giudizio di fatto (v. ex multis Cass. n.4166/2024).
6.Ciò detto e procedendo alla valutazione comparativa e di prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (Cass. n.
9251/2010 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 14628/2021, Cass.40976/21, Cass. n.
28286/2019, Cass. n. 11541/2019) ritiene la Corte che non sia stata dimostrata in giudizio l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato su cui l'ente fonda la sua pretesa sanzionatoria.
6.1-L'ordinanza impugnata trae origine dagli accertamenti ispettivi eseguiti presso l'autofficina/autolavaggio della quale è titolare Parte_1
In particolare:
- nel verbale ispettivo si da atto che il 12 febbraio 2010 il è stato visto all'interno Per_1 dell'autofficina/autolavaggio di proprietà del , in tuta da lavoro e intento a lucidare Pt_1 un'autovettura;
- nell'allegato verbale di dichiarazioni rese dal predetto in pari data, si riporta quanto dal Parte_4 medesimo riferito ossia che < sono intimo amico del signor ( )…. Mi trovo Per_2 Parte_1
qui per fare una cortesia al signor in quanto mi ha chiesto se potevo dargli una mano per Per_2
lavare la macchina di sua proprietà. Preciso che nei giorni scorsi sono venuto a dargli una mano per qualche ora al giorno. In particolare ricordo di essere venuto martedì mattina verso le 9 e fino alle 13 e ugualmente mercoledì e giovedì. Mi riferisco a martedì 9 febbraio 2010. Anche stamattina sono arrivato verso le 9 . Confermo di essere qui a titolo di cortesia e di non ricevere alcun compenso per la mia attività. Se anche il sig. mi volesse retribuire o dare qualche Pt_1
compenso, non lo prenderei per l'amicizia che ci lega. Aggiungo a quanto sopra che è stato il signor , mio amico a chiedermi se potevo venire a dargli una mano martedì e poi nei giorni Pt_1
successivi>.
3 6.2-In sede di giudizio, il ha sostanzialmente confermato tali dichiarazioni, ribadendo che Per_1
Alla data dell'accesso ispettivo stavo lucidando l'autovettura del signor Non venivo Pt_1
retribuito per il lavoro svolto nonostante il titolare volesse pagarmi.>.
Ha inoltre precisato che Non avevo un orario fisso, non lavoravo tutto il giorno. Non andavo nella ditta tutti i giorni, ma solo quando aveva bisogno. Ho aiutato il signor anche qualche Pt_1
giorno prima della ispezione> aggiungendo che < Sono stato assunto dal circa un mese Pt_1
dopo l'ispezione per 15 giorni: per questa prestazione sono stato pagato. Nel Febbraio 2010 non svolgevo alcuna attività lavorativa.>.
6.3-Sulla base di tali elementi ritiene la Corte indimostrata la natura subordinata del rapporto lavorativo per cui è controversia.
Ed invero non c'è prova:
a) dell'eterodirezione della prestazione lavorativa, non essendovi elementi per potere affermare la soggezione del lavoratore alle direttive e al controllo dell'opponente ( Cass. 26986/2009: “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”.);
b) della continuità della prestazione, atteso che il ha con costanza affermato di essere Per_1
chiamato al bisogno, rendendosi disponibile a titolo di amicizia, e non vi sono elementi per affermare un suo inserimento stabile nell'organizzazione produttiva dell'opponente (Cass.
3912/2020: “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro
4 subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” Conf. Cass. 25204/2013.);
c) dell'obbligo di rispettare un qualche orario di lavoro;
d) della commisurazione della retribuzione al tempo di lavoro.
7. In definitiva, alla stregua degli elementi raccolti, non può escludersi che il rapporto di lavoro oggetto dell'intervento sanzionatorio per cui è causa sia da ricondursi ad un contratto d'opera saltuaria e occasionale, non essendo dimostrato (e ancor prima nemmeno dedotto) che il Per_1
non fosse libero di scegliere i tempi e i modi con i quali organizzare il proprio lavoro.
Le delineate risultanze probatorie sulla natura della prestazione lavorativa a cui afferisce la sanzione comminata con l'ordinanza opposta si riflettono in danno dell'amministrazione intimante, non essendo sufficiente a sostenerne la subordinazione, in mancanza degli indicati elementi sintomatici, la mera circostanza che dopo un mese dall'ispezione il sia stato assunto per Per_1
15 giorni.
8. Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , l'ordinanza impugnata Pt_1 va annullata, in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
9.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi minimi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le cause di valore fino a euro 5.100,00 in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione/istruzione e decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 25/10/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia , giudice del lavoro,
n. 442/2022 , pubblicata in data 27/04/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta da e annulla l'ordinanza impugnata;
Parte_1
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro
1350,00 e per il secondo grado in euro 1460, oltre accessori di legge, da distrarre.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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