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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO OL RE, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1846/2020 e 1815/23 riunite R.G., promosse da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in C.F._1 atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo e indebito DS
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/06/2020 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2015 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “Il Darifoglio”.
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli per l'anno 2015.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1 suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1 effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con successivo ricorso iscritto in data 5/6/2023, parte ricorrente adiva questo Giudice del
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2015 e nel
2018 per 102 giornate annue, e nel 2016 per 51 giornate, alle dipendenze della ditta “Il Darifoglio”. Lamentava che l' , con tre note del 9/11/2022, aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1 indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016 e 2018.
Affermava di aver lavorato come bracciante agricolo in dette annualità e solo in via subordnata chiedeva di provare il rapporto lavorativo. Insisteva per l'annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva nei suddetti giudizi eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava CP_1 nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Le cause, previa riunione, venivano istruite documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2015 alle dipendenze della ditta Il Darifoglio.
Va preliminarmente rilevato che non vi sono problemi in ordine alla tempestività del ricorso, dal momento risultano rispettati i termini decadenziali da parte del ricorrente.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta Il Darifoglio al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 28.03.2019, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e . CP_1 Persona_1 Persona_2
In esito a tale attività ispettiva, pertanto, si è provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta Il Darifoglio. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della parte ricorrente, sono stati sentiti in corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro, sent. n. 176/2017).
I testi e hanno entrambi dichiarato di avere analogo ricorso Testimone_1 Testimone_2 pendente nei confronti dell' , ma di non aver indicato il ricorrente quale testimone a loro favore. CP_1
Tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste ha un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno appellante, tale per cui le dichiarazioni rese vanno sottoposte ad una valutazione prudenziale.
Andando al merito delle dichiarazioni, si evidenzia come entrambi i testi abbiano dichiarato di aver seguito le direttive del Sig. o di un suo delegato, e di aver ricevuto la Persona_3 retribuzione in contanti sui luoghi di lavoro direttamente dallo stesso “Venivamo pagati dal Per_3 con euro: 50,00 al giorno in contanti. Ci pagava a fine mese, sul posto di lavoro e Persona_3 ci dava la busta paga. Chiamava per questo uno per uno tutti noi lavoratori.”
Orbene, ciò si pone in contrasto con quanto invece dichiarato dallo stesso in sede di Per_3 accertamento ispettivo, così come riportato nel verbale versato in atti dall' : CP_1 “Il Sig. si occupa dell'assunzione del personale. Io gestisco le fatture e la Pt_2 contabilità e l'affitto dei terreni. Lo scorso anno non ricordo quanto personale è stato assunto in quanto è mio cognato che si occupa dell'assunzione e della gestione del Parte_3 personale….Per il pagamento degli operai agricoli dell'azienda Darifoglio è sempre mio cognato ad occuparsi delle paghe. Non so quanto mio cognato erogasse per i predetti pagamenti” (vedasi
Verbale ispettivo).
Alla luce delle superiori circostanze, a giudizio di questo decidente, le deposizioni dei testi non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (Unilav e buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Pertanto, la domanda volta al riconoscimento dell'attività lavorativa prestata per 102 giornate annue nel 2015 alle dipendenze della ditta il Darifoglio deve essere rigettata.
agisce altresì per l'accertamento negativo del diritto Parte_1 dell' a ripetere l'indennità di disoccupazione agricola relativa al 2015, 2016 e 2018. CP_1
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente CP_1 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_1
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richiesta dall' a titolo di DS agricola. CP_1
L' , dal canto suo, non ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato CP_1 il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento degli impugnati provvedimenti di indebito per DS agricola anni 2015, 2016 e 2018 e condanna dell' a restituire quanto CP_1 eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
In virtù della reciproca soccombenza, sussistono fondate ed obiettive ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorsi depositato il 10/06/2020 e 5/6/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio;
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati e ogni atto presupposto o consequenziale, con condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei CP_1 suddetti provvedimenti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 04/12/2025.
Il Giudice
RO OL RE