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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6695/2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio G. Lodeserto (C.F.: ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fontana CP_1 C.F._3
(Cod. Fisc. ), C.F._4
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
10.05.1999 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giarre (CT), Atto n.5 p.II serie A tra e Parte_1 CP_1
pagina 1 di 19 2) in relazione ai provvedimenti provvisori assunti in data 1.5.23 dal Giudice Delegato dott. Conti:
a)confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
b)revocare l'assegno di mantenimento in favore della resistente, nulla disponendo quanto a quello divorzile;
c)confermare nella somma non superiore ad €.200,00 il contributo mensile di mantenimento per fino a quando continuerà proficuamente il percorso di studi;
Persona_1
d)revocare il contributo di mantenimento in favore di che vanta regolare contratto di Persona_2 lavoro e che vive nell'abitazione dei genitori assegnata a CP_1
e) disporre che l'Assegno Unico sia percepito da Parte_1
f) disporre a carico di il rimborso delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e Parte_1 sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della sola previamente concordate e Persona_1
alle condizioni di cui al punto c), esclusivamente dietro esibizione dei relativi giustificativi fiscali nella misura del 50%.-
In ogni caso .-
Spese di causa integralmente rifuse ovvero quantomeno compensate”
Conclusioni della resistente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la IG.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, di comproprietà tra i coniugi e sita in Sarego (VI) - Via Fabio Filzi n.
20/A, alla IG.ra , essendo allo stato i figli con lei conviventi e seppur maggiorenni, non CP_1
economicamente autosufficienti essendo entrambi ancora studenti, unitamente ai beni mobili di arredo ivi esistenti;
Per_ c) disporre che il SI. versi mensilmente alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei figli, e , la somma mensile di Euro 400,00, oltre al il 75% delle spese Per_2 Per_1
straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni, libri di testo e materiale di corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, doposcuola, gite, mensa scolastica, trasporti, corsi di sostegno ed integrativi es. lingua anche all'estero, personal computer, strumenti informatici, se richiesti dalla scuola, assicurazioni, tasse universitarie, centri estivi e centri vacanza etc.), medico specialistiche non coperte dal SSN, purché prescritte dal medico di base o da diverso professionista al quale i genitori concordassero di rivolgersi (spese dentistiche, farmaci debitamente prescritti dal medico o specialista, escluse le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana - a titolo esemplificativo antipiretici,
pagina 2 di 19 sciroppi e altri medicinali da banco -, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, lenti a contatto) e dei relativi tickets, nonché sportivo-ricreative (iscrizione, vestiario ed attrezzatura per le attività sportive praticate) dai figli nonché le future spese di patente. Il rimborso avverrà mensilmente dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa sulle coordinate bancarie note.
d) riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio CP_1 dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a carico del IG. . Parte_1
e) disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, SI.ra , come peraltro CP_1
concordato dai coniugi con scrittura privata sottoscritta in data 29.07.2021 (doc. all. n. 23);
f) rigettarsi ogni altra domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
g) in ogni caso, spese e compensi di lite rifusi.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM chiede l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 20.10.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto il 15.5.1999 matrimonio concordatario con la resistente in Giarre (CT), che dall'unione erano nati i figli (17.4.2003) e Per_2
(6.7.2004) entrambi maggiorenni ma non autosufficienti, deduceva che i coniugi si erano Per_1
separati a seguito di comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza del 9.6.2020, udienza nel corso della quale le parti addivenivano ad un accordo consensuale sulle condizioni di separazione, poi omologato con decreto del 26.6.2020. Con quest'ultimo provvedimento la separazione veniva omologata alle seguenti condizioni: affido condiviso e collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione familiare;
diritto di visita nel padre nel fine settimana, infrasettimanale e durante le vacanze;
contributo al mantenimento dei figli da parte del padre nella misura di € 200,00 per figlio;
Per_ spese straordinarie al 75% a carico del padre;
corresponsione da parte dello di un assegno di mantenimento in favore della moglie, per € 200,00 mensili;
assegni familiari in favore del marito.
Deduceva che da allora la convivenza non era ripresa, atteso il venir meno dell'affectio maritalis e che non era stato possibile raggiungere una soluzione consensuale circa le condizioni economiche.
Deduceva al proposito di aver percepito nel 2020 e nel 2021 una retribuzione media di ca. 2.000,00 € mensili e di aver potuto far fronte all'impegno assunto in sede di separazione a seguito di lavoro “matto
e disperatissimo” con ore di straordinari impossibile da garantire in futuro, sia per eccessivo stress, sia per politiche aziendali;
deduceva che di contro la moglie, sgravata dalla necessità di accudire i figli, ormai maggiorenni, avrebbe potuto integrare le proprie capacità reddituali, anche considerato che il ricorrente, continuando a pagare la quota di mutuo, le avrebbe consentito di continuare a godere dell'unico bene presente nel patrimonio familiare.
pagina 3 di 19 Concludeva chiedendo, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare il mantenimento per i figli in misura non superiore ad € 200,00 a figlio oltre al rimborso spese straordinarie (da porsi, diversamente da quanto concordato in sede di separazione, nella misura del 50% per ciascun coniuge) e nulla riconoscersi per il “mantenimento della convenuta” sia in ragione del Per_ pagamento da parte dello di metà del mutuo, sia per aver questi acquistato l'auto Fiat Punto, rimasta in uso alla moglie.
Fissata l'udienza dell'11.4.2023, si costituiva la con comparsa del 13.4.2023, nulla opponendo CP_1
alla richiesta di scioglimento del matrimonio. Evidenziava che i figli fossero ancora non autosufficienti.
Fermo il contributo ordinario di € 200,00, contestava la richiesta di ripartire diversamente le spese Per_ straordinarie. Evidenziava infatti che la capacità reddituale dello – pur opaca, non avendo il ricorrente prodotto buste paghe aggiornate – fosse ancora nettamente superiore alla sua, percependo la attrice uno stipendio variabile di ca. € 400,00, il che non le consentirebbe di far fronte alle spese straordinarie al 50%: evidenziava sul punto che essa resistente si sarebbe dovuta far carico anche di quota delle spese straordinarie del padre, che spesso non avrebbe rimborsato quanto dovuto.
Chiedeva poi il riconoscimento di un assegno divorzile, nella misura di € 200,00 al mese;
a supporto della richiesta, evidenziava il divario esistente tra la sua posizione e quella del marito, dovendo far fronte a varie spese (quota del mutuo ipotecario, vitto e alloggio suo e dei figli e, di fatto, il 100% delle spese straordinarie, stante l'inottemperanza del marito), deducendo di essere priva di mezzi adeguati ed essere impossibilitata a procurarseli: evidenziava che la decisione di non reperire un lavoro part time dipendesse dalla necessità di dover dedicare tempo ai figli (stante anche le problematiche psicologiche
Per_ di , causate anche dall'aggressività dello nel rapportarsi con lei). Rappresentava che la Per_1
sperequazione della situazione economico-patrimoniale dipendesse dalle scelte di vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, avendo la rinunciato ad essere economicamente indipendente per dedicarsi – d'intesa CP_1
col marito – ai figli e alla gestione del menage familiare (cura della casa, faccende domestiche) Per_ consentendo pertanto allo di raggiungere una buona posizione lavorativa con un buon reddito.
Rappresentava altresì di non poter dedicare troppe ore ad una attività lavorativa, essendo affetta da
Cervicodorsalgia meccanica. , con forti dolori che le impedirebbero di lavorare 8 Controparte_2
ore a settimana.
Per_ Quanto all'acquisto della Fiat Punto, negava che la avesse comprata con soldi propri. Concludeva come in epigrafe (salvo che per la conclusione sub. e, essendosi la limitata a chiedere di disporsi CP_1 il percepimento dell'assegno unico al 100% da parte di essa resistente, senza motivarne le ragioni).
All'esito dell'udienza dell'11.4.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il GD riserva di provvedere;
pagina 4 di 19 con ordinanza del 12.4.2023 il GD disponeva che le parti producessero entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento le dichiarazioni reddittuali per l'ultimo triennio e la documentazione circa il soggetto percettore dell'assegno unico. Prodotta la documentazione, il GD con ordinanza dell'1.5.2023, provvedendo in via provvisoria ed urgente ex art. 4 comma 8 l. 898/1970, revocava i provvedimenti riguardanti affido e collocamento dei figli, maggiorenni e, considerato che “rispetto Per_ all'epoca della separazione, il SI. ha visto aumentare i propri redditi, pur tuttavia lo stesso deve corrispondere le rate del finanziamento auto per € 268 mensili ed € 350 di canone di locazione (oltre alla metà della rata del mutuo per la casa ex coniugale), mentre la SI.ra percepisce, CP_1
differentemente dalle condizioni di separazione e per accordo delle parti, la totalità dell'assegno unico per € 254,52” e che “la SI.ra ben potrebbe aumentare il proprio part-time (al 25%) essendo CP_1
ormai i figli maggiorenni, in quanto i propri problemi di salute documentati non conducano, allo stato,
a dimostrate diminuzioni della capacità lavorativa”, riduceva il mantenimento ad € 150 mensili e la quota di straordinarie per i figli a carico del ricorrente al 60%.
Il GD fissava quindi udienza per la comparizione delle parti al 17.10.2023, assegnava termine fino a 30
Per_ giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa per lo e per parte resistente fino a
10 giorni prima per la costituzione, atti depositati da entrambe le parti;
nel proprio scritto la CP_1 deduceva, tra l'altro, che il ricorrente avesse cessato di farsi carico delle rate di mutuo, versate integralmente dalla All'udienza del 17.10.2023 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 CP_1
c.p.c., rinviandosi la causa per decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 17.2.2024, trattata ex art. 127ter c.p.c.; nella seconda memoria la allegava di aver trovato un ulteriore lavoro presso CP_1
una farmacia.
Per_ Nelle note d'udienza del 15.2.2024 dava atto che il figlio avesse iniziato a lavorare, a Per_2
partire dal dicembre 2023, riservandosi di documentare la circostanza. Con ordinanza del 18.2.2024 venivano ammesse alcune richieste di prova per testi della resistente, rigettate le altre istanze istruttorie e disposto che le parti depositassero la documentazione reddituale aggiornata, comprensiva per il ricorrente di sei buste paga, entro 30 giorni. All'udienza dell'11.7.2024 veniva escussa davanti a GOP delegato la madre della resistente, . Con nota del 17.7.2024 il difensore del ricorrente Testimone_1
produceva, oltre alle buste paga, copia del contratto di lavoro del figlio. Con ordinanza del 18.7.2024 la causa veniva rinviata per p.c. all'11.12.2024, udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c. Pervenuto il giudizio all'attuale relatore, con provvedimento dell'11.12.2024 reso ai sensi della predetta norma, si dava atto del deposito delle note in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., mandando gli atti al PM, che pure concludeva come in epigrafe.
pagina 5 di 19 2. Deve anzitutto evidenziarsi che la ha allegato a conclusionale e replica copiosa CP_1
documentazione (doc. da 54 a 80); la produzione è tuttavia irrituale ed inammissibile, posto che al più la avrebbe potuto produrre detta documentazione entro l'udienza di p.c. (per i documenti CP_1
successivi alle preclusioni istruttorie e precedenti a detta udienza) o chiedere la rimessione sul ruolo, per consentire la produzione (per i documenti di formazione successiva), richiesta non articolata dalla
CP_1
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente– cui la resistente si è associata – è meritevole di accoglimento.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusasi con la sentenza summenzionata, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel corso del giudizio è emerso che le parti non convivono ormai da tempo e le difese svolte dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Deve pure essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare – cui non si è opposto il ricorrente – essendo pacifico e non contestato che la vi abiti con la IA , CP_1 Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente (quanto al figlio si dirà). Per_2
5. La residua materia del contendere attiene ai profili economici, quindi alla determinazione del contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento dei figli e alla richiesta della di un assegno CP_1
divorzile.
6. Quanto alla questione del mantenimento di va anzitutto ricordato che la valutazione delle Per_2
circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 4108 del 1993, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883 del
2018, Cass. n. 17183 del 2020).
I criteri dell'accertamento sono necessariamente relativi, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria pagina 6 di 19 formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr.
Cass. n. 1830 del 2011).
È stato puntualizzato, inoltre, che la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 12477 del 2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. Cass. n. 4108 del 1993, in motivazione;
concetto ripreso, poi, tra le altre, da Cass. n. 12952 del 2016). Si è quindi affermata una stretta correlazione tra diritto all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis, comma 1, cod. civ., "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, come è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Dunque, si è concluso che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. 22 giugno 2016, n. 12952 del 2016, richiamate da Cass. n. 17183 del 2020). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014; nello stesso senso, ex multis, n. 10207 del
2019). È ormai acquisita, allora, la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Nessun rilievo, invece, ha la situazione economico patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato
(cfr. Cass. n. 22314 del 2017). Tra le situazioni che sicuramente possono escludere (o farne modificare l'entità, ove già riconosciuto) il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali eSIenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano pagina 7 di 19 inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo, la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (cfr. Cass. n.
12952 del 2016), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 5088 del
2018). In sostanza, è eSIibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
In questo contesto è intervenuta Cass. n. 17183 del 2020. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, discostandosi dal proprio costante orientamento, hanno statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, tra le evenienze che comportano il sorgere (ma altrettanto è a dirsi quanto alla permanenza) del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di pagina 8 di 19 studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
In conseguenza di tale innovativa impostazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. In particolare, l'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Questi princìpi, sono stati sostanzialmente confermati, poi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n. 29264 del 2022; Cass. n. 38366 del 2021; Cass. n. 18608 del 2021; cfr. in tal senso, in punto onere della prova Cass. Sez. I, sent. n. 26875 del 20/9/2023). Per_ in corso di causa ha allegato che il figlio avrebbe trovato lavoro, con contratto di apprendistato professionalizzante in data 28.3.2023, della durata di 30 mesi (fino all'1.6.2026), chiedendo revocarsi l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio.
La ha contrastato tale richiesta (conclusionale, pagg. 19-20), sul rilievo che trattandosi di un CP_1
contratto di apprendistato, il mantenimento del figlio rimarrebbe a carico dei genitori finché non sia esaurita, in un congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, sicché non andrebbe esclusa la contribuzione genitoriale in favore del figlio assunto con contratto di apprendistato, essendo, nella fattispecie, tale progressione ancora in corso;
sul punto la resistente ha menzionato Cass.
pagina 9 di 19 Sez. I, sent. n. 35494/2023 del 19.12.2023 (non massimata). In memoria di replica ha ulteriormente Per_ ribadito la sua posizione – posto che in conclusionale ha “stimato” il possibile reddito del figlio, sulla base dei contratti collettivi di categoria – evidenziando l'irrilevanza di quest'ultima allegazione.
I rilievi della non persuadono. CP_1
Anzitutto, il precedente menzionato dalla resistente risulta reso in procedimento per la modifica per le condizioni di divorzio, sicché in quel caso era onere di colui che chiedeva modificarsi la disposizione in punto mantenimento, provare il raggiungimento dell'autosufficienza da parte del figlio;
dall'esame per esteso della motivazione consta che esso si fondi sul rilievo che, in tale vicenda, la parte richiedente la modifica delle condizioni si fosse limitata ad allegare il contratto di lavoro, senza tuttavia dimostrare, tra l'altro, la durata del rapporto, precludendo ogni valutazione sulla sua idoneità ad assicurare la sua autosufficienza.
Non può di contro dirsi che il solo fatto che il figlio maggiorenne sia assunto con contratto d'apprendistato comporti in automatico che lo stesso non possa dirsi autosufficiente, dovendo la Co circostanza valutarsi caso per caso, avendo la pure osservato che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass. Sez. I, ord. n. 40282 del 15/12/2021). Per_ Nel caso di specie, ha in effetti dimostrato che il figlio è stato assunto, con contratto di apprendistato del 28.3.2024, con termine del periodo di formazione all'1.6.2024, decurtati quattro mesi,
Per_ a conferma delle allegazioni di per cui il rapporto di lavoro del figlio si sarebbe avviato nel Per_ dicembre 2023 (cfr. contratto allegato a note del 17.7.2024). Anche se non ha dimostrato l'ammontare dello stipendio percepito dal figlio (né lo stesso può essere desunto dai contratti collettivi di categoria, per altro non prodotti dal ricorrente), va osservato che era onere della madre – in questo contesto, il soggetto richiedente il contributo al mantenimento – provare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di detto contributo.
Il rapporto di lavoro è iniziato quando aveva quasi 21 anni e terminerà ai suoi ventitre anni. Per_2
Non consta, né la lo ha dimostrato, che il figlio abbia seguito un percorso di studio universitario CP_1
o di specializzazione, per cui avrebbe comunque diritto al mantenimento, ma può anzi dirsi dimostrato pagina 10 di 19 che il contratto di apprendistato (peraltro di ampia durata) dimostri l'entrata nel mondo del lavoro del ragazzo. Non avendo la provato i presupposti per il riconoscimento di un contributo per il CP_1
mantenimento in favore del figlio, lo stesso dovrà essere revocato a far data dal gennaio 2024 (prima mensilità in cui risulta essere stato occupato, in forza del menzionato contratto). Parte_1
7. Quanto alla IA , le parti concordano sul mantenimento ordinario, dissentendo sulla Per_1
Per_ ripartizione delle quote di straordinario, che vorrebbe suddividere al 50%, in parziale modifica di quanto già disposto in sede di separazione;
la vorrebbe confermare invece la quota del 75% a CP_1 carico dell'ex marito, prevista in detta sede.
La decisione su tale questione – così come dell'ulteriore ed ultimo profilo controverso, quello dell'assegno divorzile - deve muovere anzitutto dalla ricognizione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per come ricostruita in corso di causa.
Per_ Quanto ai redditi, ha prodotto i modelli 730 2022 (per il 2021), 2021 (per il 2020), 2020 (per il
2019), tuttavia privi delle pagine in cui è calcolata l'imposta netta, potendo dunque indicarsi solo i redditi imponibili: per il 2021 € 36.762; per il 2020 € 30.522; per il 2019 € 25.171.
La resistente ha invece percepito i seguenti redditi netti: nel 2021 € 5.615; anno 2020 € 5.144; anno
2019 € 7.485. Per_ In corso di causa, dipendente metalmeccanico per , su richiesta del Giudice, ha prodotto Pt_2
6 buste paga (agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024), riportanti una retribuzione netta di € 2.084,00, € 2.301,00, € 2.330,00, € 1.780,00, € 2.066, € 2.045,00).
La diversità negli importi è data dal fatto che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente in corso di causa – vedi buste paga settembre/ottobre – risultano essere stati eseguiti degli straordinari, sicché può
Per_ dirsi che la retribuzione media dello ammonti a circa € 2.100,00 ca. mese. Per_ è proprietario solamente dell'immobile costituito dall'ex casa coniugale, unitamente alla moglie;
tra le spese mensili allega un finanziamento auto € 350,00 tra locazione e condominio per l'immobile ove abita e un finanziamento per spese dentistiche (doc. 17), per € 273,87, con l'ultima rata in scadenza tuttavia a marzo/aprile 2026.
Non tutti gli esborsi allegati possono dirsi provate: in particolare le rate per l'acquisto di una automobile, pur valorizzate nei provvedimenti in corso di causa non risultano provate nella loro
Per_ consistenza ( si è limitato a provare sub. 5 il pagamento di una rata, senza meglio documentare in corso di causa per quanto proseguirà il finanziamento, avendo omesso di produrre il contratto). Tra gli
Per_ esborsi a carico dello va considerata anche la rata del mutuo, per € 263,86. Per_ In corso di causa la ha diffusamente dedotto che dal luglio 2023 avrebbe cessato di pagare CP_1
le sue rate di mutuo, obbligando la a farvi fronte. La situazione non è rilevante in questa sede: la CP_1
pagina 11 di 19 Per_ quota parte di mutuo è comunque un debito gravante a carico di (nei confronti dell'istituto mutuatario e nei confronti della moglie, nella parte in cui questa se ne è fatta carico, posto che la resistente potrà in ogni caso chiederne la restituzione all'ex marito, eventualmente in separat sede), sicché deve essere considerata nel valutare il complessivo assetto patrimoniale della parte (quale posta debitoria per il marito).
La invece all'attualità percepisce redditi netti per complessivi € 600,00, frutto di due CP_1
occupazioni: collabora, quale lavapiatti, preso una pizzeria in Montecchio Maggiore, ove lavora dalle
12.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e il martedì e il sabato dalle 19.00 alle 22.00, da cui percepisce ca. 400 € netti al mese e, in corso di causa ha trovato un'ulteriore occupazione, quale addetta alle pulizie in una farmacia, per 5 ore settimanali, da cui percepisce ulteriori 200 € netti al mese.
Per_ Nessuna delle parti ha prodotto degli estratti conti completi: ha prodotto degli estratti incompleti sia dal lato temporale, sia perché privi del saldo conto (doc. 13) sicché non è dato comprendere se sia provvisto o meno di liquidità; la ha prodotto degli estratti conto parziali, ma con saldo conto CP_1
(docc. 16, 49, prossimi allo zero) da cui emerge un equilibrio risicato tra entrate ed uscite;
ha pure allegato e provato di aver ricevuto bonifici da alcuni parenti, in particolare la madre (doc. 27). Per_ ha ribadito, da ultimo in conclusionale, che la potrebbe integrare le proprie capacità CP_1
reddituali. La resistente ha evidenziato, negli scritti conclusivi, che le proprie condizioni di salute non le consentirebbero di estendere l'orario di lavoro e che comunque persisterebbe uno squilibrio tra la situazione reddituale dei coniugi.
Il rilievo è solo in parte condivisibile.
Non può dirsi provato che le condizioni di salute della le possano impedire di lavorare per un CP_1
orario più esteso: non è infatti documentato che le patologie da cui la sarebbe affetta ne CP_1
compromettano in qualche misura la capacità lavorativa, né può dirsi che essa debba dedicarsi alla cura dei figli, ormai maggiorenni;
sicché può ipotizzarsi che la può ulteriormente incrementare la CP_1
possibilità di produrre reddito, tramite attività in ogni caso similari a quelle attualmente praticate. Per_ Considerato tuttavia – sul punto si tornerà – che per scelte condivise con lo la non può CP_1
spendere una professionalità diversa da quella su indicata, anche a considerare che la resistente possa estendere il suo orario da part time a full time, stante la tipologia di lavori che potrebbe svolgere (in assenza di una specializzazione o professionalità specifica) i redditi percepibili potrebbero, comunque ammontare al più ad un importo tra gli € 1.100,00/1.200,00 ca.
Per_ Ulteriore fattore su cui si concentrano le parti, è l'assegno Unico. ha dedotto che in base agli accordi in sede di separazione lo avrebbe dovuto percepire al 100% (da qui la diversa ripartizione delle spese straordinarie, concordata in tale sede); è pacifico che lo stesso sia poi stato percepito interamente pagina 12 di 19 Per_ dalla resistente, facendo perno su una dichiarazione di assenso dello (cfr. doc. 23 ; questi ha CP_1
sostanzialmente dedotto che in realtà la pattuizione, risalente al luglio 2021, avrebbe avuto ad oggetto solo l'assegno familiare. Per quanto qui rileva può evidenziarsi che comunque tale beneficio avrà durata limitatissima, perché cesserà nel luglio 2025 con i 21 anni della IA e che in effetti, Per_1
nell'accordo omologato, si prevedeva che l'assegno avrebbe dovuto esser percepito dal padre.
I dati sopra riportati evidenziano comunque un'apprezzabile sperequazione economica tra le parti in favore del ricorrente il cui reddito (pur considerata la possibilità per la moglie di ampliare ulteriormente il proprio orario di lavoro) sono evidentemente maggiori di quelli della anche in ragione della CP_1
circostanza che la IA convive ed è a carico della madre. Per_1
Va rammentato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole ex art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 5252 del 28/2/2024).
Tutto ciò considerato, tenuto delle presumibili eSIenze della IA correlata alla sua età, del fatto che risulta collocata anche presso la madre, in ragione del principio di proporzionalità, eseguita valutazione comparata dei redditi e patrimoni dei genitori e considerate le eSIenze attuali della IA e il tenore di vita da questa goduta (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 4145 del 10/2/2023) si ritiene di confermare (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei Per_ provvedimenti provvisori) in euro 200,00 mensili il contributo dovuto dallo per il mantenimento della IA , oltre al 60% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza.
8. Quanto all'assegno unico, non possono accogliersi le contrapposte richieste delle parti di disporre che questo venga percepito in via esclusiva dall'una o dall'altra parte: in assenza di comune volontà delle parti (non chiaramente evincibile dal doc. 23 stante la non univoca indicazione della CP_1
tipologia di beneficio contenuta in detta scrittura) o di un provvedimento di affido esclusivo (nel caso di specie non ipotizzabile, stante la maggiore età dei figli) la ripartizione dell'assegno seguirà, per il pagina 13 di 19 residuo periodo in cui è spetterà, i criteri legali.
9. Si procede quindi all'esame della domanda di assegno divorzile. Sul punto, non si può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017.
Le SS.UU. sulla base della considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Le Su fondano tale conclusione sulla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “[…] dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio […]”.
Le SU hanno superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, affermando che “[…] il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza […].”.
Pa Sulla base di detti principi la le , pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, hanno sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “[…] colloca il principio di
pagina 14 di 19 autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo […]” rilevando che “[…] l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi
l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ […]” precisando che “[…] la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale […]”.
Per questi motivi
la Su ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Svolto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
Tanto maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita pagina 15 di 19 l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico- sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Avendo le SU affermato che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “[…] un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente […]” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e avendo le SU sottolineato che “[…] è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi […]” e che “[…] la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale […]”.
Più recente la SC ha chiarito che “[…] al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione sez. I, ord. n. 11178 del 23/4/2019).
pagina 16 di 19 Per_ 10. Applicando nel caso di specie i predetti principi, le parti si sono sposate il 10.5.1999, quando aveva 30 anni, l'attrice 21; il matrimonio è durato per oltre 25 anni e non risulta che la separazione sia addebitabile ad uno dei due coniugi.
Si è su riportata la consistenza patrimoniale e reddituale, all'attualità delle parti. Non particolarmente SInificativa, nel valutare l'assetto patrimoniale delle parti, l'ulteriore circostanza che la CP_1
Per_ utilizzerebbe una Fiat Punto intestata allo e asseritamente pagata da questi, non essendo stato dimostrato il valore di detto mezzo in rapporto alle condizioni patrimoniali dei coniugi.
Come su chiarito, sussiste indubbiamente uno squilibrio tra l'attuale situazione economica delle parti: Per_ percepisce redditi pari comunque a circa il doppio di quelli che la potrebbe percepire, CP_1
massimizzando la propria capacità reddituale.
Per_ Ancora, può osservarsi (la circostanza emerge dalle stesse buste paga dello che avendo questi potuto dedicarsi al lavoro a tempo pieno, abbia maturato un TFR comunque SInificativo, considerata la globale situazione delle parti (pari a ca. 21.000,00 €, cfr. busta paga dicembre;
nelle buste paga di Per_ gennaio e febbraio 2024 il TFR cala ad € 14.000,00, ma come detto l'opaca allegazione di circa i suoi conti correnti non consente di capire se lo stesso sia stato prelevato e dove sia stato destinato).
Di contro, la non ha dimostrato di aver avuto particolari percorsi di studio o specializzazioni;
è CP_1
tuttavia provato che dopo il trasferimento della coppia nel vicentino, la resistente si fosse dedicata a reperire delle occupazioni come apprendista e operaia/magazziniera – cfr. doc. 35 e doc. 36, contratto di lavoro con MCS s.r.l. – occupazione che l'attrice ha dedotto di aver dovuto abbandonare, per curare i figli e su sollecitazione del marito, nel 2005 (e per cui le ultime buste paga erano pari ad € 1.500,00 ca, cfr. doc. 38).
Può dirsi provato dunque che in effetti la non si sia mai rifiutata di lavorare, ma abbia dovuto CP_1 lasciare il lavoro per dedicarsi alla cura dei figli e all'attività domestica. Tanto può dirsi dimostrato non solo grazie alla testimonianza della madre della resistente, ma anche in base alle stesse dichiarazioni
Per_ del convenuto (cfr. doc. 47 messaggio del 15.9.2023 inviato dallo alla moglie in cui tra le CP_1 altre cose questi scrive “(…) Ti ripeto non sono il figlio di vai a lavorare 8 ore che i ragazzi CP_4
sono grandi non cercare scuse quando erano piccoli la decisione che tu stavi a casa l'abbiamo presa insieme era normale purtroppo quindi non scaricare sempre le colpe agli altri (…)”.
Lo squilibrio tra l'attuale situazione economica degli ex coniugi discende, indubbiamente, dalla decisione assunta dalla unitamente all'allora marito, di lasciare l'attività di operaia che le CP_1
avrebbe garantito un reddito comunque maggiore a quello che potrebbe percepire massimando la capacità lavorativa e comunque più stabile, nonché l'accesso ad un trattamento pensionistico certamente migliore rispetto a quello che forse le verrà riconosciuto al raggiungimento dell'età prevista pagina 17 di 19 per legge.
Può dirsi provato che le parti abbiano concordato che la moglie sacrificasse la sua professionalità per dedicarsi alla famiglia, consentendo al marito (il quale percepiva un reddito più che sufficiente a far fronte alle eSIenze del nucleo familiare) di dedicarsi a tempo pieno alla sua propria professione.
Considerato dunque il dato previdenziale (emerso solo in corso di causa, a seguito della produzione Per_ delle buste paga dello e tenuto anche conto che il ricorrente, rispetto alla separazione, non è più gravato del mantenimento del figlio appare equo e congruo al Collegio stabilire in favore di Per_2
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno divorzile di euro CP_1
200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
11. Stante la reciproca soccombenza delle parti (viene accolta la domanda di assegno divorzile, revocato il mantenimento in favore di e la distribuzione delle spese straordinarie per Per_2 Per_1
è stata determinata in maniera difforme dalle domande di entrambe le parti), sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 15.5.1999, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Giarre (CT) CP_1
(registro degli Atti di Matrimonio n. 5 parte II, Serie A, uff. 2, reg. 2 Anno 1999):
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5 parte II, Serie A, uff. 2, reg. 2 Anno 1999;
iii) assegna a l'abitazione familiare sita in Sarego (Vi), via Fabio Filzi, n. 20/A; CP_1
iv) dispone che nulla sia dovuto, a far data dal mese di gennaio 2024, compreso, da
[...]
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Parte_1 Persona_2
v) fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 di contribuire al mantenimento della IA con la somma di € 200,00, annualmente Per_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a entro il giorno 20 di ogni mese e di CP_1
farsi carico del 60% delle spese straordinarie relative al figlio come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
vi) fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 di versare a entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € CP_1
200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT
pagina 18 di 19 vii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6695/2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio G. Lodeserto (C.F.: ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fontana CP_1 C.F._3
(Cod. Fisc. ), C.F._4
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
10.05.1999 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giarre (CT), Atto n.5 p.II serie A tra e Parte_1 CP_1
pagina 1 di 19 2) in relazione ai provvedimenti provvisori assunti in data 1.5.23 dal Giudice Delegato dott. Conti:
a)confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
b)revocare l'assegno di mantenimento in favore della resistente, nulla disponendo quanto a quello divorzile;
c)confermare nella somma non superiore ad €.200,00 il contributo mensile di mantenimento per fino a quando continuerà proficuamente il percorso di studi;
Persona_1
d)revocare il contributo di mantenimento in favore di che vanta regolare contratto di Persona_2 lavoro e che vive nell'abitazione dei genitori assegnata a CP_1
e) disporre che l'Assegno Unico sia percepito da Parte_1
f) disporre a carico di il rimborso delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e Parte_1 sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della sola previamente concordate e Persona_1
alle condizioni di cui al punto c), esclusivamente dietro esibizione dei relativi giustificativi fiscali nella misura del 50%.-
In ogni caso .-
Spese di causa integralmente rifuse ovvero quantomeno compensate”
Conclusioni della resistente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la IG.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, di comproprietà tra i coniugi e sita in Sarego (VI) - Via Fabio Filzi n.
20/A, alla IG.ra , essendo allo stato i figli con lei conviventi e seppur maggiorenni, non CP_1
economicamente autosufficienti essendo entrambi ancora studenti, unitamente ai beni mobili di arredo ivi esistenti;
Per_ c) disporre che il SI. versi mensilmente alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei figli, e , la somma mensile di Euro 400,00, oltre al il 75% delle spese Per_2 Per_1
straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni, libri di testo e materiale di corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, doposcuola, gite, mensa scolastica, trasporti, corsi di sostegno ed integrativi es. lingua anche all'estero, personal computer, strumenti informatici, se richiesti dalla scuola, assicurazioni, tasse universitarie, centri estivi e centri vacanza etc.), medico specialistiche non coperte dal SSN, purché prescritte dal medico di base o da diverso professionista al quale i genitori concordassero di rivolgersi (spese dentistiche, farmaci debitamente prescritti dal medico o specialista, escluse le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana - a titolo esemplificativo antipiretici,
pagina 2 di 19 sciroppi e altri medicinali da banco -, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, lenti a contatto) e dei relativi tickets, nonché sportivo-ricreative (iscrizione, vestiario ed attrezzatura per le attività sportive praticate) dai figli nonché le future spese di patente. Il rimborso avverrà mensilmente dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa sulle coordinate bancarie note.
d) riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio CP_1 dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a carico del IG. . Parte_1
e) disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, SI.ra , come peraltro CP_1
concordato dai coniugi con scrittura privata sottoscritta in data 29.07.2021 (doc. all. n. 23);
f) rigettarsi ogni altra domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
g) in ogni caso, spese e compensi di lite rifusi.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM chiede l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 20.10.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto il 15.5.1999 matrimonio concordatario con la resistente in Giarre (CT), che dall'unione erano nati i figli (17.4.2003) e Per_2
(6.7.2004) entrambi maggiorenni ma non autosufficienti, deduceva che i coniugi si erano Per_1
separati a seguito di comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza del 9.6.2020, udienza nel corso della quale le parti addivenivano ad un accordo consensuale sulle condizioni di separazione, poi omologato con decreto del 26.6.2020. Con quest'ultimo provvedimento la separazione veniva omologata alle seguenti condizioni: affido condiviso e collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione familiare;
diritto di visita nel padre nel fine settimana, infrasettimanale e durante le vacanze;
contributo al mantenimento dei figli da parte del padre nella misura di € 200,00 per figlio;
Per_ spese straordinarie al 75% a carico del padre;
corresponsione da parte dello di un assegno di mantenimento in favore della moglie, per € 200,00 mensili;
assegni familiari in favore del marito.
Deduceva che da allora la convivenza non era ripresa, atteso il venir meno dell'affectio maritalis e che non era stato possibile raggiungere una soluzione consensuale circa le condizioni economiche.
Deduceva al proposito di aver percepito nel 2020 e nel 2021 una retribuzione media di ca. 2.000,00 € mensili e di aver potuto far fronte all'impegno assunto in sede di separazione a seguito di lavoro “matto
e disperatissimo” con ore di straordinari impossibile da garantire in futuro, sia per eccessivo stress, sia per politiche aziendali;
deduceva che di contro la moglie, sgravata dalla necessità di accudire i figli, ormai maggiorenni, avrebbe potuto integrare le proprie capacità reddituali, anche considerato che il ricorrente, continuando a pagare la quota di mutuo, le avrebbe consentito di continuare a godere dell'unico bene presente nel patrimonio familiare.
pagina 3 di 19 Concludeva chiedendo, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare il mantenimento per i figli in misura non superiore ad € 200,00 a figlio oltre al rimborso spese straordinarie (da porsi, diversamente da quanto concordato in sede di separazione, nella misura del 50% per ciascun coniuge) e nulla riconoscersi per il “mantenimento della convenuta” sia in ragione del Per_ pagamento da parte dello di metà del mutuo, sia per aver questi acquistato l'auto Fiat Punto, rimasta in uso alla moglie.
Fissata l'udienza dell'11.4.2023, si costituiva la con comparsa del 13.4.2023, nulla opponendo CP_1
alla richiesta di scioglimento del matrimonio. Evidenziava che i figli fossero ancora non autosufficienti.
Fermo il contributo ordinario di € 200,00, contestava la richiesta di ripartire diversamente le spese Per_ straordinarie. Evidenziava infatti che la capacità reddituale dello – pur opaca, non avendo il ricorrente prodotto buste paghe aggiornate – fosse ancora nettamente superiore alla sua, percependo la attrice uno stipendio variabile di ca. € 400,00, il che non le consentirebbe di far fronte alle spese straordinarie al 50%: evidenziava sul punto che essa resistente si sarebbe dovuta far carico anche di quota delle spese straordinarie del padre, che spesso non avrebbe rimborsato quanto dovuto.
Chiedeva poi il riconoscimento di un assegno divorzile, nella misura di € 200,00 al mese;
a supporto della richiesta, evidenziava il divario esistente tra la sua posizione e quella del marito, dovendo far fronte a varie spese (quota del mutuo ipotecario, vitto e alloggio suo e dei figli e, di fatto, il 100% delle spese straordinarie, stante l'inottemperanza del marito), deducendo di essere priva di mezzi adeguati ed essere impossibilitata a procurarseli: evidenziava che la decisione di non reperire un lavoro part time dipendesse dalla necessità di dover dedicare tempo ai figli (stante anche le problematiche psicologiche
Per_ di , causate anche dall'aggressività dello nel rapportarsi con lei). Rappresentava che la Per_1
sperequazione della situazione economico-patrimoniale dipendesse dalle scelte di vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, avendo la rinunciato ad essere economicamente indipendente per dedicarsi – d'intesa CP_1
col marito – ai figli e alla gestione del menage familiare (cura della casa, faccende domestiche) Per_ consentendo pertanto allo di raggiungere una buona posizione lavorativa con un buon reddito.
Rappresentava altresì di non poter dedicare troppe ore ad una attività lavorativa, essendo affetta da
Cervicodorsalgia meccanica. , con forti dolori che le impedirebbero di lavorare 8 Controparte_2
ore a settimana.
Per_ Quanto all'acquisto della Fiat Punto, negava che la avesse comprata con soldi propri. Concludeva come in epigrafe (salvo che per la conclusione sub. e, essendosi la limitata a chiedere di disporsi CP_1 il percepimento dell'assegno unico al 100% da parte di essa resistente, senza motivarne le ragioni).
All'esito dell'udienza dell'11.4.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il GD riserva di provvedere;
pagina 4 di 19 con ordinanza del 12.4.2023 il GD disponeva che le parti producessero entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento le dichiarazioni reddittuali per l'ultimo triennio e la documentazione circa il soggetto percettore dell'assegno unico. Prodotta la documentazione, il GD con ordinanza dell'1.5.2023, provvedendo in via provvisoria ed urgente ex art. 4 comma 8 l. 898/1970, revocava i provvedimenti riguardanti affido e collocamento dei figli, maggiorenni e, considerato che “rispetto Per_ all'epoca della separazione, il SI. ha visto aumentare i propri redditi, pur tuttavia lo stesso deve corrispondere le rate del finanziamento auto per € 268 mensili ed € 350 di canone di locazione (oltre alla metà della rata del mutuo per la casa ex coniugale), mentre la SI.ra percepisce, CP_1
differentemente dalle condizioni di separazione e per accordo delle parti, la totalità dell'assegno unico per € 254,52” e che “la SI.ra ben potrebbe aumentare il proprio part-time (al 25%) essendo CP_1
ormai i figli maggiorenni, in quanto i propri problemi di salute documentati non conducano, allo stato,
a dimostrate diminuzioni della capacità lavorativa”, riduceva il mantenimento ad € 150 mensili e la quota di straordinarie per i figli a carico del ricorrente al 60%.
Il GD fissava quindi udienza per la comparizione delle parti al 17.10.2023, assegnava termine fino a 30
Per_ giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa per lo e per parte resistente fino a
10 giorni prima per la costituzione, atti depositati da entrambe le parti;
nel proprio scritto la CP_1 deduceva, tra l'altro, che il ricorrente avesse cessato di farsi carico delle rate di mutuo, versate integralmente dalla All'udienza del 17.10.2023 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 CP_1
c.p.c., rinviandosi la causa per decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 17.2.2024, trattata ex art. 127ter c.p.c.; nella seconda memoria la allegava di aver trovato un ulteriore lavoro presso CP_1
una farmacia.
Per_ Nelle note d'udienza del 15.2.2024 dava atto che il figlio avesse iniziato a lavorare, a Per_2
partire dal dicembre 2023, riservandosi di documentare la circostanza. Con ordinanza del 18.2.2024 venivano ammesse alcune richieste di prova per testi della resistente, rigettate le altre istanze istruttorie e disposto che le parti depositassero la documentazione reddituale aggiornata, comprensiva per il ricorrente di sei buste paga, entro 30 giorni. All'udienza dell'11.7.2024 veniva escussa davanti a GOP delegato la madre della resistente, . Con nota del 17.7.2024 il difensore del ricorrente Testimone_1
produceva, oltre alle buste paga, copia del contratto di lavoro del figlio. Con ordinanza del 18.7.2024 la causa veniva rinviata per p.c. all'11.12.2024, udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c. Pervenuto il giudizio all'attuale relatore, con provvedimento dell'11.12.2024 reso ai sensi della predetta norma, si dava atto del deposito delle note in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., mandando gli atti al PM, che pure concludeva come in epigrafe.
pagina 5 di 19 2. Deve anzitutto evidenziarsi che la ha allegato a conclusionale e replica copiosa CP_1
documentazione (doc. da 54 a 80); la produzione è tuttavia irrituale ed inammissibile, posto che al più la avrebbe potuto produrre detta documentazione entro l'udienza di p.c. (per i documenti CP_1
successivi alle preclusioni istruttorie e precedenti a detta udienza) o chiedere la rimessione sul ruolo, per consentire la produzione (per i documenti di formazione successiva), richiesta non articolata dalla
CP_1
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente– cui la resistente si è associata – è meritevole di accoglimento.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusasi con la sentenza summenzionata, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel corso del giudizio è emerso che le parti non convivono ormai da tempo e le difese svolte dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Deve pure essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare – cui non si è opposto il ricorrente – essendo pacifico e non contestato che la vi abiti con la IA , CP_1 Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente (quanto al figlio si dirà). Per_2
5. La residua materia del contendere attiene ai profili economici, quindi alla determinazione del contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento dei figli e alla richiesta della di un assegno CP_1
divorzile.
6. Quanto alla questione del mantenimento di va anzitutto ricordato che la valutazione delle Per_2
circostanze giustificative del permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 4108 del 1993, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883 del
2018, Cass. n. 17183 del 2020).
I criteri dell'accertamento sono necessariamente relativi, in quanto ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria pagina 6 di 19 formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr.
Cass. n. 1830 del 2011).
È stato puntualizzato, inoltre, che la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(cfr. Cass. n. 12952 del 2016; Cass. n. 12477 del 2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. Cass. n. 4108 del 1993, in motivazione;
concetto ripreso, poi, tra le altre, da Cass. n. 12952 del 2016). Si è quindi affermata una stretta correlazione tra diritto all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis, comma 1, cod. civ., "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, come è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Dunque, si è concluso che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. 22 giugno 2016, n. 12952 del 2016, richiamate da Cass. n. 17183 del 2020). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr. Cass. n. 18076 del 2014; nello stesso senso, ex multis, n. 10207 del
2019). È ormai acquisita, allora, la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Nessun rilievo, invece, ha la situazione economico patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato
(cfr. Cass. n. 22314 del 2017). Tra le situazioni che sicuramente possono escludere (o farne modificare l'entità, ove già riconosciuto) il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali eSIenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano pagina 7 di 19 inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. Sotto questo profilo, la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (cfr. Cass. n.
12952 del 2016), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. n. 5088 del
2018). In sostanza, è eSIibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
In questo contesto è intervenuta Cass. n. 17183 del 2020. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, discostandosi dal proprio costante orientamento, hanno statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies cod. civ. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. In particolare, tra le evenienze che comportano il sorgere (ma altrettanto è a dirsi quanto alla permanenza) del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di pagina 8 di 19 studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
In conseguenza di tale innovativa impostazione, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. In particolare, l'onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Di contro, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l'ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d'età, costui non può indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Questi princìpi, sono stati sostanzialmente confermati, poi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n. 29264 del 2022; Cass. n. 38366 del 2021; Cass. n. 18608 del 2021; cfr. in tal senso, in punto onere della prova Cass. Sez. I, sent. n. 26875 del 20/9/2023). Per_ in corso di causa ha allegato che il figlio avrebbe trovato lavoro, con contratto di apprendistato professionalizzante in data 28.3.2023, della durata di 30 mesi (fino all'1.6.2026), chiedendo revocarsi l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio.
La ha contrastato tale richiesta (conclusionale, pagg. 19-20), sul rilievo che trattandosi di un CP_1
contratto di apprendistato, il mantenimento del figlio rimarrebbe a carico dei genitori finché non sia esaurita, in un congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, sicché non andrebbe esclusa la contribuzione genitoriale in favore del figlio assunto con contratto di apprendistato, essendo, nella fattispecie, tale progressione ancora in corso;
sul punto la resistente ha menzionato Cass.
pagina 9 di 19 Sez. I, sent. n. 35494/2023 del 19.12.2023 (non massimata). In memoria di replica ha ulteriormente Per_ ribadito la sua posizione – posto che in conclusionale ha “stimato” il possibile reddito del figlio, sulla base dei contratti collettivi di categoria – evidenziando l'irrilevanza di quest'ultima allegazione.
I rilievi della non persuadono. CP_1
Anzitutto, il precedente menzionato dalla resistente risulta reso in procedimento per la modifica per le condizioni di divorzio, sicché in quel caso era onere di colui che chiedeva modificarsi la disposizione in punto mantenimento, provare il raggiungimento dell'autosufficienza da parte del figlio;
dall'esame per esteso della motivazione consta che esso si fondi sul rilievo che, in tale vicenda, la parte richiedente la modifica delle condizioni si fosse limitata ad allegare il contratto di lavoro, senza tuttavia dimostrare, tra l'altro, la durata del rapporto, precludendo ogni valutazione sulla sua idoneità ad assicurare la sua autosufficienza.
Non può di contro dirsi che il solo fatto che il figlio maggiorenne sia assunto con contratto d'apprendistato comporti in automatico che lo stesso non possa dirsi autosufficiente, dovendo la Co circostanza valutarsi caso per caso, avendo la pure osservato che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass. Sez. I, ord. n. 40282 del 15/12/2021). Per_ Nel caso di specie, ha in effetti dimostrato che il figlio è stato assunto, con contratto di apprendistato del 28.3.2024, con termine del periodo di formazione all'1.6.2024, decurtati quattro mesi,
Per_ a conferma delle allegazioni di per cui il rapporto di lavoro del figlio si sarebbe avviato nel Per_ dicembre 2023 (cfr. contratto allegato a note del 17.7.2024). Anche se non ha dimostrato l'ammontare dello stipendio percepito dal figlio (né lo stesso può essere desunto dai contratti collettivi di categoria, per altro non prodotti dal ricorrente), va osservato che era onere della madre – in questo contesto, il soggetto richiedente il contributo al mantenimento – provare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di detto contributo.
Il rapporto di lavoro è iniziato quando aveva quasi 21 anni e terminerà ai suoi ventitre anni. Per_2
Non consta, né la lo ha dimostrato, che il figlio abbia seguito un percorso di studio universitario CP_1
o di specializzazione, per cui avrebbe comunque diritto al mantenimento, ma può anzi dirsi dimostrato pagina 10 di 19 che il contratto di apprendistato (peraltro di ampia durata) dimostri l'entrata nel mondo del lavoro del ragazzo. Non avendo la provato i presupposti per il riconoscimento di un contributo per il CP_1
mantenimento in favore del figlio, lo stesso dovrà essere revocato a far data dal gennaio 2024 (prima mensilità in cui risulta essere stato occupato, in forza del menzionato contratto). Parte_1
7. Quanto alla IA , le parti concordano sul mantenimento ordinario, dissentendo sulla Per_1
Per_ ripartizione delle quote di straordinario, che vorrebbe suddividere al 50%, in parziale modifica di quanto già disposto in sede di separazione;
la vorrebbe confermare invece la quota del 75% a CP_1 carico dell'ex marito, prevista in detta sede.
La decisione su tale questione – così come dell'ulteriore ed ultimo profilo controverso, quello dell'assegno divorzile - deve muovere anzitutto dalla ricognizione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per come ricostruita in corso di causa.
Per_ Quanto ai redditi, ha prodotto i modelli 730 2022 (per il 2021), 2021 (per il 2020), 2020 (per il
2019), tuttavia privi delle pagine in cui è calcolata l'imposta netta, potendo dunque indicarsi solo i redditi imponibili: per il 2021 € 36.762; per il 2020 € 30.522; per il 2019 € 25.171.
La resistente ha invece percepito i seguenti redditi netti: nel 2021 € 5.615; anno 2020 € 5.144; anno
2019 € 7.485. Per_ In corso di causa, dipendente metalmeccanico per , su richiesta del Giudice, ha prodotto Pt_2
6 buste paga (agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024), riportanti una retribuzione netta di € 2.084,00, € 2.301,00, € 2.330,00, € 1.780,00, € 2.066, € 2.045,00).
La diversità negli importi è data dal fatto che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente in corso di causa – vedi buste paga settembre/ottobre – risultano essere stati eseguiti degli straordinari, sicché può
Per_ dirsi che la retribuzione media dello ammonti a circa € 2.100,00 ca. mese. Per_ è proprietario solamente dell'immobile costituito dall'ex casa coniugale, unitamente alla moglie;
tra le spese mensili allega un finanziamento auto € 350,00 tra locazione e condominio per l'immobile ove abita e un finanziamento per spese dentistiche (doc. 17), per € 273,87, con l'ultima rata in scadenza tuttavia a marzo/aprile 2026.
Non tutti gli esborsi allegati possono dirsi provate: in particolare le rate per l'acquisto di una automobile, pur valorizzate nei provvedimenti in corso di causa non risultano provate nella loro
Per_ consistenza ( si è limitato a provare sub. 5 il pagamento di una rata, senza meglio documentare in corso di causa per quanto proseguirà il finanziamento, avendo omesso di produrre il contratto). Tra gli
Per_ esborsi a carico dello va considerata anche la rata del mutuo, per € 263,86. Per_ In corso di causa la ha diffusamente dedotto che dal luglio 2023 avrebbe cessato di pagare CP_1
le sue rate di mutuo, obbligando la a farvi fronte. La situazione non è rilevante in questa sede: la CP_1
pagina 11 di 19 Per_ quota parte di mutuo è comunque un debito gravante a carico di (nei confronti dell'istituto mutuatario e nei confronti della moglie, nella parte in cui questa se ne è fatta carico, posto che la resistente potrà in ogni caso chiederne la restituzione all'ex marito, eventualmente in separat sede), sicché deve essere considerata nel valutare il complessivo assetto patrimoniale della parte (quale posta debitoria per il marito).
La invece all'attualità percepisce redditi netti per complessivi € 600,00, frutto di due CP_1
occupazioni: collabora, quale lavapiatti, preso una pizzeria in Montecchio Maggiore, ove lavora dalle
12.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e il martedì e il sabato dalle 19.00 alle 22.00, da cui percepisce ca. 400 € netti al mese e, in corso di causa ha trovato un'ulteriore occupazione, quale addetta alle pulizie in una farmacia, per 5 ore settimanali, da cui percepisce ulteriori 200 € netti al mese.
Per_ Nessuna delle parti ha prodotto degli estratti conti completi: ha prodotto degli estratti incompleti sia dal lato temporale, sia perché privi del saldo conto (doc. 13) sicché non è dato comprendere se sia provvisto o meno di liquidità; la ha prodotto degli estratti conto parziali, ma con saldo conto CP_1
(docc. 16, 49, prossimi allo zero) da cui emerge un equilibrio risicato tra entrate ed uscite;
ha pure allegato e provato di aver ricevuto bonifici da alcuni parenti, in particolare la madre (doc. 27). Per_ ha ribadito, da ultimo in conclusionale, che la potrebbe integrare le proprie capacità CP_1
reddituali. La resistente ha evidenziato, negli scritti conclusivi, che le proprie condizioni di salute non le consentirebbero di estendere l'orario di lavoro e che comunque persisterebbe uno squilibrio tra la situazione reddituale dei coniugi.
Il rilievo è solo in parte condivisibile.
Non può dirsi provato che le condizioni di salute della le possano impedire di lavorare per un CP_1
orario più esteso: non è infatti documentato che le patologie da cui la sarebbe affetta ne CP_1
compromettano in qualche misura la capacità lavorativa, né può dirsi che essa debba dedicarsi alla cura dei figli, ormai maggiorenni;
sicché può ipotizzarsi che la può ulteriormente incrementare la CP_1
possibilità di produrre reddito, tramite attività in ogni caso similari a quelle attualmente praticate. Per_ Considerato tuttavia – sul punto si tornerà – che per scelte condivise con lo la non può CP_1
spendere una professionalità diversa da quella su indicata, anche a considerare che la resistente possa estendere il suo orario da part time a full time, stante la tipologia di lavori che potrebbe svolgere (in assenza di una specializzazione o professionalità specifica) i redditi percepibili potrebbero, comunque ammontare al più ad un importo tra gli € 1.100,00/1.200,00 ca.
Per_ Ulteriore fattore su cui si concentrano le parti, è l'assegno Unico. ha dedotto che in base agli accordi in sede di separazione lo avrebbe dovuto percepire al 100% (da qui la diversa ripartizione delle spese straordinarie, concordata in tale sede); è pacifico che lo stesso sia poi stato percepito interamente pagina 12 di 19 Per_ dalla resistente, facendo perno su una dichiarazione di assenso dello (cfr. doc. 23 ; questi ha CP_1
sostanzialmente dedotto che in realtà la pattuizione, risalente al luglio 2021, avrebbe avuto ad oggetto solo l'assegno familiare. Per quanto qui rileva può evidenziarsi che comunque tale beneficio avrà durata limitatissima, perché cesserà nel luglio 2025 con i 21 anni della IA e che in effetti, Per_1
nell'accordo omologato, si prevedeva che l'assegno avrebbe dovuto esser percepito dal padre.
I dati sopra riportati evidenziano comunque un'apprezzabile sperequazione economica tra le parti in favore del ricorrente il cui reddito (pur considerata la possibilità per la moglie di ampliare ulteriormente il proprio orario di lavoro) sono evidentemente maggiori di quelli della anche in ragione della CP_1
circostanza che la IA convive ed è a carico della madre. Per_1
Va rammentato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole ex art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 5252 del 28/2/2024).
Tutto ciò considerato, tenuto delle presumibili eSIenze della IA correlata alla sua età, del fatto che risulta collocata anche presso la madre, in ragione del principio di proporzionalità, eseguita valutazione comparata dei redditi e patrimoni dei genitori e considerate le eSIenze attuali della IA e il tenore di vita da questa goduta (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 4145 del 10/2/2023) si ritiene di confermare (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei Per_ provvedimenti provvisori) in euro 200,00 mensili il contributo dovuto dallo per il mantenimento della IA , oltre al 60% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza.
8. Quanto all'assegno unico, non possono accogliersi le contrapposte richieste delle parti di disporre che questo venga percepito in via esclusiva dall'una o dall'altra parte: in assenza di comune volontà delle parti (non chiaramente evincibile dal doc. 23 stante la non univoca indicazione della CP_1
tipologia di beneficio contenuta in detta scrittura) o di un provvedimento di affido esclusivo (nel caso di specie non ipotizzabile, stante la maggiore età dei figli) la ripartizione dell'assegno seguirà, per il pagina 13 di 19 residuo periodo in cui è spetterà, i criteri legali.
9. Si procede quindi all'esame della domanda di assegno divorzile. Sul punto, non si può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017.
Le SS.UU. sulla base della considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Le Su fondano tale conclusione sulla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “[…] dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio […]”.
Le SU hanno superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, affermando che “[…] il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza […].”.
Pa Sulla base di detti principi la le , pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, hanno sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “[…] colloca il principio di
pagina 14 di 19 autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo […]” rilevando che “[…] l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi
l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ […]” precisando che “[…] la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale […]”.
Per questi motivi
la Su ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Svolto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
Tanto maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita pagina 15 di 19 l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico- sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Avendo le SU affermato che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “[…] un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente […]” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e avendo le SU sottolineato che “[…] è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi […]” e che “[…] la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale […]”.
Più recente la SC ha chiarito che “[…] al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione sez. I, ord. n. 11178 del 23/4/2019).
pagina 16 di 19 Per_ 10. Applicando nel caso di specie i predetti principi, le parti si sono sposate il 10.5.1999, quando aveva 30 anni, l'attrice 21; il matrimonio è durato per oltre 25 anni e non risulta che la separazione sia addebitabile ad uno dei due coniugi.
Si è su riportata la consistenza patrimoniale e reddituale, all'attualità delle parti. Non particolarmente SInificativa, nel valutare l'assetto patrimoniale delle parti, l'ulteriore circostanza che la CP_1
Per_ utilizzerebbe una Fiat Punto intestata allo e asseritamente pagata da questi, non essendo stato dimostrato il valore di detto mezzo in rapporto alle condizioni patrimoniali dei coniugi.
Come su chiarito, sussiste indubbiamente uno squilibrio tra l'attuale situazione economica delle parti: Per_ percepisce redditi pari comunque a circa il doppio di quelli che la potrebbe percepire, CP_1
massimizzando la propria capacità reddituale.
Per_ Ancora, può osservarsi (la circostanza emerge dalle stesse buste paga dello che avendo questi potuto dedicarsi al lavoro a tempo pieno, abbia maturato un TFR comunque SInificativo, considerata la globale situazione delle parti (pari a ca. 21.000,00 €, cfr. busta paga dicembre;
nelle buste paga di Per_ gennaio e febbraio 2024 il TFR cala ad € 14.000,00, ma come detto l'opaca allegazione di circa i suoi conti correnti non consente di capire se lo stesso sia stato prelevato e dove sia stato destinato).
Di contro, la non ha dimostrato di aver avuto particolari percorsi di studio o specializzazioni;
è CP_1
tuttavia provato che dopo il trasferimento della coppia nel vicentino, la resistente si fosse dedicata a reperire delle occupazioni come apprendista e operaia/magazziniera – cfr. doc. 35 e doc. 36, contratto di lavoro con MCS s.r.l. – occupazione che l'attrice ha dedotto di aver dovuto abbandonare, per curare i figli e su sollecitazione del marito, nel 2005 (e per cui le ultime buste paga erano pari ad € 1.500,00 ca, cfr. doc. 38).
Può dirsi provato dunque che in effetti la non si sia mai rifiutata di lavorare, ma abbia dovuto CP_1 lasciare il lavoro per dedicarsi alla cura dei figli e all'attività domestica. Tanto può dirsi dimostrato non solo grazie alla testimonianza della madre della resistente, ma anche in base alle stesse dichiarazioni
Per_ del convenuto (cfr. doc. 47 messaggio del 15.9.2023 inviato dallo alla moglie in cui tra le CP_1 altre cose questi scrive “(…) Ti ripeto non sono il figlio di vai a lavorare 8 ore che i ragazzi CP_4
sono grandi non cercare scuse quando erano piccoli la decisione che tu stavi a casa l'abbiamo presa insieme era normale purtroppo quindi non scaricare sempre le colpe agli altri (…)”.
Lo squilibrio tra l'attuale situazione economica degli ex coniugi discende, indubbiamente, dalla decisione assunta dalla unitamente all'allora marito, di lasciare l'attività di operaia che le CP_1
avrebbe garantito un reddito comunque maggiore a quello che potrebbe percepire massimando la capacità lavorativa e comunque più stabile, nonché l'accesso ad un trattamento pensionistico certamente migliore rispetto a quello che forse le verrà riconosciuto al raggiungimento dell'età prevista pagina 17 di 19 per legge.
Può dirsi provato che le parti abbiano concordato che la moglie sacrificasse la sua professionalità per dedicarsi alla famiglia, consentendo al marito (il quale percepiva un reddito più che sufficiente a far fronte alle eSIenze del nucleo familiare) di dedicarsi a tempo pieno alla sua propria professione.
Considerato dunque il dato previdenziale (emerso solo in corso di causa, a seguito della produzione Per_ delle buste paga dello e tenuto anche conto che il ricorrente, rispetto alla separazione, non è più gravato del mantenimento del figlio appare equo e congruo al Collegio stabilire in favore di Per_2
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno divorzile di euro CP_1
200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
11. Stante la reciproca soccombenza delle parti (viene accolta la domanda di assegno divorzile, revocato il mantenimento in favore di e la distribuzione delle spese straordinarie per Per_2 Per_1
è stata determinata in maniera difforme dalle domande di entrambe le parti), sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92 c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 15.5.1999, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Giarre (CT) CP_1
(registro degli Atti di Matrimonio n. 5 parte II, Serie A, uff. 2, reg. 2 Anno 1999):
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5 parte II, Serie A, uff. 2, reg. 2 Anno 1999;
iii) assegna a l'abitazione familiare sita in Sarego (Vi), via Fabio Filzi, n. 20/A; CP_1
iv) dispone che nulla sia dovuto, a far data dal mese di gennaio 2024, compreso, da
[...]
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Parte_1 Persona_2
v) fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 di contribuire al mantenimento della IA con la somma di € 200,00, annualmente Per_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a entro il giorno 20 di ogni mese e di CP_1
farsi carico del 60% delle spese straordinarie relative al figlio come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
vi) fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 di versare a entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € CP_1
200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT
pagina 18 di 19 vii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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