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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDELLI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. CARUSO FILIPPO ( ) VIA ANTONIO C.F._1
KRAMER, 22 20129 MILANO;
( ) VIA Parte_1 C.F._2
ANTONIO KRAMER 22 20129 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA KRAMER,22 20129 MILANO presso il difensore avv. PRANDELLI GIORGIO
ATTORE/I contro
Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come segue:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- nel merito
Accertare e dichiarare il diritto di credito della società 4.0 per le ragioni esposte in CP_1
narrativa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al pagamento delle spettanze dovute, pari ad Euro 57.625,24 oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle ulteriori spettanze che risulteranno dovute come emergenti in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di
Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
CP_ La soc.
4.0 ha citato in giudizio la soc. , di cui è CP_1 Controparte_4
stata dichiarata la contumacia a seguito dell'omessa comparizione una volta verificata la regolarità della notifica perfezionatasi in data 13.5.24 (cfr doc. depositati in data 13.6.24).
La società attrice ha riferito di occuparsi, nel settore immobiliare, di pianificazione e marketing oltre che di sviluppo di catene retail. Nel corso dell'attività la soc. ha cominciato una CP_1
collaborazione commerciale con la soc. stipulavano pertanto un accordo transattivo del CP_2
3.8.22 (doc.3) e si trattava di accordo che riguardava diversi altri aspetti oltre a quelli oggetto di causa. Per quanto qui di interesse le parti oggi in causa avevano pattuito all'art. 8 un patto relativo alle c.d. Introduction fee per il fatturato maturato dal 1/6/22, contratatto che richiama l'allegato P;
dalla lettura dell'allegato emerge, all'art. 2.3., il riconoscimento da parte di della provvigione di cui all'art. 5 pari al 20% +iva degli importi fatturati da al CP_2 CP_2
Cliente. In base all'art.
5.5. avrebbe dovuto inviare un resoconto mensile. CP_2
Il doc. 8 è costituito dall'insieme di fatture emessa da in relazione alle quali deve essere CP_2
determinata la provvigione pari al 2% del fatturato. pagina 2 di 3 Dall'esame della documentazione depositata emerge il titolo (contratto) posto alla base della richiesta di pagamento, nonché le fatture emesse da a favore dei propri clienti e sulle CP_2
quali calcolare l'entità della provvigione spettante. Si tratta di fatture fatte valere non dall'emittente, che pertanto sono in grado di palesare sia l'an che il quantum degli affari conclusi da e sui quali va calcolata la percentuale dovuto a titolo di provvigione pari al CP_2
20%. L'omessa costituzione della convenuta non permette una diversa lettura dei documenti in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria tenuto conto della peculiarità del rito caratterizzato dall'assenza di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento di euro 57.625,24 oltre Parte_2
interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Condanna altresì la parte soccombente al pagamento CP_2 Parte_2
delle spese di lite che liquida in euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 15 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDELLI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. CARUSO FILIPPO ( ) VIA ANTONIO C.F._1
KRAMER, 22 20129 MILANO;
( ) VIA Parte_1 C.F._2
ANTONIO KRAMER 22 20129 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA KRAMER,22 20129 MILANO presso il difensore avv. PRANDELLI GIORGIO
ATTORE/I contro
Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come segue:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- nel merito
Accertare e dichiarare il diritto di credito della società 4.0 per le ragioni esposte in CP_1
narrativa e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al pagamento delle spettanze dovute, pari ad Euro 57.625,24 oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle ulteriori spettanze che risulteranno dovute come emergenti in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di
Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
CP_ La soc.
4.0 ha citato in giudizio la soc. , di cui è CP_1 Controparte_4
stata dichiarata la contumacia a seguito dell'omessa comparizione una volta verificata la regolarità della notifica perfezionatasi in data 13.5.24 (cfr doc. depositati in data 13.6.24).
La società attrice ha riferito di occuparsi, nel settore immobiliare, di pianificazione e marketing oltre che di sviluppo di catene retail. Nel corso dell'attività la soc. ha cominciato una CP_1
collaborazione commerciale con la soc. stipulavano pertanto un accordo transattivo del CP_2
3.8.22 (doc.3) e si trattava di accordo che riguardava diversi altri aspetti oltre a quelli oggetto di causa. Per quanto qui di interesse le parti oggi in causa avevano pattuito all'art. 8 un patto relativo alle c.d. Introduction fee per il fatturato maturato dal 1/6/22, contratatto che richiama l'allegato P;
dalla lettura dell'allegato emerge, all'art. 2.3., il riconoscimento da parte di della provvigione di cui all'art. 5 pari al 20% +iva degli importi fatturati da al CP_2 CP_2
Cliente. In base all'art.
5.5. avrebbe dovuto inviare un resoconto mensile. CP_2
Il doc. 8 è costituito dall'insieme di fatture emessa da in relazione alle quali deve essere CP_2
determinata la provvigione pari al 2% del fatturato. pagina 2 di 3 Dall'esame della documentazione depositata emerge il titolo (contratto) posto alla base della richiesta di pagamento, nonché le fatture emesse da a favore dei propri clienti e sulle CP_2
quali calcolare l'entità della provvigione spettante. Si tratta di fatture fatte valere non dall'emittente, che pertanto sono in grado di palesare sia l'an che il quantum degli affari conclusi da e sui quali va calcolata la percentuale dovuto a titolo di provvigione pari al CP_2
20%. L'omessa costituzione della convenuta non permette una diversa lettura dei documenti in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria tenuto conto della peculiarità del rito caratterizzato dall'assenza di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento di euro 57.625,24 oltre Parte_2
interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Condanna altresì la parte soccombente al pagamento CP_2 Parte_2
delle spese di lite che liquida in euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 15 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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