Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Francesca Bonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Roberto Serventi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.p.A., Provincia di Asti, Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte - A.R.P.A. Piemonte, Azienda Sanitaria Locale di Asti, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota della Città di Asti, Settore Patrimonio Ambiente e Reti – Servizio Ambiente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Procedimento amministrativo di bonifica: contaminazione da solventi clorurati dell'ex -OMISSIS-, via-OMISSIS-. Richiesta adeguamento MC ed AdR” ;
di ogni atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Asti e della controinteressata -OMISSIS-S.p.A.;
Vista la nota depositata il 3.03.2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. Marco ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui all’epigrafe, con cui l’Amministrazione resistente le ha prescritto, unitamente alle controinteressate -OMISSIS- S.p.A. e-OMISSIS- S.p.A, un aggiornamento condiviso del modello concettuale e dell'analisi di rischio contenuti nel documento già predisposto dalla medesima -OMISSIS-S.p.A. in esecuzione del proprio piano della caratterizzazione;
Rilevato che, con nota depositata il 3.2.2026, la società deducente:
- ha rappresentato di aver nel frattempo dato esecuzione all’atto impugnato e di aver impugnato la consequenziale approvazione dell'aggiornata analisi di rischio con motivi aggiunti proposti nell’ambito di separato giudizio (R.G. 135/2020), definito dall’intestato Tribunale con sentenza di rigetto del 11 giugno 2025 n. 956;
- per effetto di tale ultima sentenza, passata in giudicato, ha manifestato il venir meno del proprio interesse all’annullamento dell’atto qui impugnato, con conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Posto che all’udienza del 6.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente (Cons. Stato, II, 4.01.2023, n. 120).
Valutato di porre le spese di lite a carico della società deducente nella misura e ripartizione indicata in dispositivo, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, desumibile dal contenuto sfavorevole alla Società della citata sentenza di questo Tribunale n. 956/2025, attinente allo sviluppo procedimentale della vicenda qui in contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente e della controinteressata costituita, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
Marco ST, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ST | CA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.