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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6133 del 12/09/2022 per TARI (prot. 476 del 26.09.2022) – anno imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, notificato in data 29.09.2022 su indirizzo professionale di posta elettronica certificata Email_3, dovuta per l'immobile ubicato in Indirizzo_1
, UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo: inesistenza del classamento dello immobile/appartamento in A10, giammai posto in essere da esso contribuente, trattandosi di immobile, storicamente adibito ad uso abitazione, comunque non abitato con decorrenza ottobre 2012 e quindi libero e privo di occupazione con decorrenza gennaio 2013, essendosi esso deducente trasferito in pari data in territorio estero, come si evince da documentazione proveniente dalla medesima amministrazione/Ente impositore, formalizzando la cancellazione dalla popolazione residente ed iscrivendosi in AIRE presso il Comune di Cosenza, ultimo luogo di residenza.
Municipia non si è costituita.
Il Comune di Cosenza ha presentato controdeduzioni ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il presupposto impositivo della Tari è costituito dall'occupazione o dalla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività
e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, il che esclude che il Comune sia tenuto a conoscere delle condizioni in cui versano gli immobili anche in caso di mera denuncia di variazione priva d riscontri documentali (Cass. 16265/2024, 10216/2024 31460/20019).
Infatti, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte della obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, anche un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. civ., Sez. V, 24/02/2015, n. 3660).
Al riguardo, va ancora detto che se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.
Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali" (Cass. 9913/2023,
2623/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame il ricorrente è venuto meno all'onere di informazione su di lui gravante, atteso che non ha dimostrato di avere comunicato al Comune resistente la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esclusione dalla tassa, evidenziando altresì che il ricorrente neanche in giudizio ha dimostrato di essere iscritto all'AIRE e che l'immobile sia privo dei servizi necessari (come gli allacci alla corrente elettrica ed all'acquedotto) per essere utilizzato.
Parimenti infondata si profila la censura relativa all'erroneo classamento dell'immobile, avendo il comune dimostrato che la categoria catastale A/10 risulta dalla visura catastale, che ha debitamente allegato in atti.
Al riguardo, va rilevato che l'ente impositore soddisfa l'onere probatorio su di lui gravante anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ., 15/06/2010, n.
14420), che, nella specie, non è stata offerta dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6133 del 12/09/2022 per TARI (prot. 476 del 26.09.2022) – anno imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, notificato in data 29.09.2022 su indirizzo professionale di posta elettronica certificata Email_3, dovuta per l'immobile ubicato in Indirizzo_1
, UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo: inesistenza del classamento dello immobile/appartamento in A10, giammai posto in essere da esso contribuente, trattandosi di immobile, storicamente adibito ad uso abitazione, comunque non abitato con decorrenza ottobre 2012 e quindi libero e privo di occupazione con decorrenza gennaio 2013, essendosi esso deducente trasferito in pari data in territorio estero, come si evince da documentazione proveniente dalla medesima amministrazione/Ente impositore, formalizzando la cancellazione dalla popolazione residente ed iscrivendosi in AIRE presso il Comune di Cosenza, ultimo luogo di residenza.
Municipia non si è costituita.
Il Comune di Cosenza ha presentato controdeduzioni ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il presupposto impositivo della Tari è costituito dall'occupazione o dalla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività
e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, il che esclude che il Comune sia tenuto a conoscere delle condizioni in cui versano gli immobili anche in caso di mera denuncia di variazione priva d riscontri documentali (Cass. 16265/2024, 10216/2024 31460/20019).
Infatti, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte della obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, anche un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. civ., Sez. V, 24/02/2015, n. 3660).
Al riguardo, va ancora detto che se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.
Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali" (Cass. 9913/2023,
2623/2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame il ricorrente è venuto meno all'onere di informazione su di lui gravante, atteso che non ha dimostrato di avere comunicato al Comune resistente la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esclusione dalla tassa, evidenziando altresì che il ricorrente neanche in giudizio ha dimostrato di essere iscritto all'AIRE e che l'immobile sia privo dei servizi necessari (come gli allacci alla corrente elettrica ed all'acquedotto) per essere utilizzato.
Parimenti infondata si profila la censura relativa all'erroneo classamento dell'immobile, avendo il comune dimostrato che la categoria catastale A/10 risulta dalla visura catastale, che ha debitamente allegato in atti.
Al riguardo, va rilevato che l'ente impositore soddisfa l'onere probatorio su di lui gravante anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ., 15/06/2010, n.
14420), che, nella specie, non è stata offerta dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.