Art. 8.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire direttamente nelle forme previste all' art. 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 , e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarita' di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.
Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilita' del locale, dove la rivendita e' ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonche' di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire direttamente nelle forme previste all' art. 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 , e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarita' di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.
Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilita' del locale, dove la rivendita e' ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonche' di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.