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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 83/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 83/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] in C.F._1 Controparte_2 data 23.5.1948, C.F. , C.F._2 Controparte_3 nata in [...] in data [...], C.F. C.F._3
, nata in [...] in data [...], i C.F. Controparte_4
, in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._4 patria potestà delle minori , nata in Persona_1
Argentina in data 8.4.2007, C.F. C.F._5 [...]
, nato in [...] in data [...], C.F. CP_5
e , nata in C.F._6 Controparte_6
Argentina in data 19.7.2016, C.F. , C.F._7 [...]
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, solo in qualità di genitore esercente la patria C.F._8 potestà delle minori , Persona_1 [...]
e , CP_5 Controparte_6 CP_7
, nata in [...] in data [...], C.F.
[...]
, , nato in Argentina in [...] C.F._9 Controparte_8
21.3.1995, C.F. , , C.F._10 Controparte_9 nata in [...] in data [...], C.F. , C.F._11
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_10
in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._12 patria potestà delle minori , nato in Argentina in [...] Persona_2
14.5.2013, C.F. , C.F._13 Parte_3 nata in [...] in data [...], C.F. , solo in C.F._14 qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori Per_2
, , nato in [...] in data [...],
[...] Persona_3
C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._15 patria potestà delle minori , nato in Argentina in [...] Persona_4
5.11.2016, C.F. e , nato in C.F._16 Persona_3
Argentina in data 9.4.2021, C.F. , nonché C.F._17
, nata in [...] in data [...], Parte_4
C.F. solo in qualità di genitore esercente la patria C.F._18 potestà delle minori e , tutti Persona_4 Persona_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto al presente atto;
PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto ogni domanda. Con vittoria di spese”.
pag. 2/15 per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi gradatamente esposti nella presente comparsa, l'appello proposto dal avverso l'Ordinanza indicata in epigrafe e, in Parte_1 particolare:
1) dichiarare inammissibile l'avverso appello ove proposto oltre il termine di legge;
2) rigettare nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande proposte dal appellante;
Parte_1
3) per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza del Tribunale di Genova n. 2288/2023, R.G. n. 11531/2022, Giudice Dott.ssa Amoretti;
4) condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e
CPA.
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli odierni appellati adivano il
Tribunale di Genova per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_5
cittadino italiano, nato a [...], in data [...], ed emigrato in
Argentina, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Le parti ricorrenti hanno allegato e documentato quanto segue.
il 30.7.1853 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
: dalla loro unione nasceva a NT (Argentina) nel 1855
[...]
. contraeva matrimonio il Persona_7 Persona_7
04/01/1872 con , cittadino spagnolo, quindi ai sensi del Persona_8
Codice Civile del Regno d'Italia, perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro pag. 3/15 unione nasceva a NT (Argentina), in data 19.6.1877,
[...]
. aveva una relazione con Persona_9 Persona_9
dalla quale nasceva a NT (Argentina) in data Persona_10
4.9.1909, . il Controparte_10 Controparte_10
3.2.1943 contraeva matrimonio con : dalla loro Persona_11
unione nascevano in Argentina il 22.4.1945 ed il Persona_10
29.4.1951 . il 26.12.1975 Controparte_10 Persona_10
contraeva matrimonio con : dalla loro unione Controparte_2
nascevano a NT (Argentina) il 30.9.1976, Controparte_3
il 7.2.1978, il 28.10.1984 e Controparte_4 Controparte_7
, il 21.3.1995. il 14.8.2004 contraeva Controparte_8 Controparte_4
matrimonio con : dalla loro unione Parte_2
nascevano in il 8.4.2007, Persona_12 [...]
il 29.7.2009 e Controparte_5 Controparte_6
il 19.7.2016. il 6.2.1981 contraeva
[...] Controparte_10
matrimonio con , nata a [...] Controparte_9
(Argentina), in data 7.12.1958: dalla loro unione nascevano a NT
(Argentina) il 21.12.1982 e Controparte_10 Persona_3
il 17.1.1985. il 28.5.2011 contraeva
[...] Controparte_10
matrimonio con : dalla loro unione nasceva Parte_3
a NT (Argentina) il 14.5.2013 . Persona_2 Persona_3
il 7.5.2016 contraeva matrimonio con
[...] Parte_4
: dalla loro unione nascevano a NT (Argentina)
[...] Per_4
il 5.11.2016 e il 9.4.2021.
[...] Persona_3
1.2. Il si costituiva in giudizio, eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver pag. 4/15 proposto la domanda in via amministrativa, ponendo in dubbio che l'avo
, emigrato in Argentina in epoca pre-unitaria abbia mai Persona_5
acquistato la cittadinanza italiana e contestando, infine, che Parte_5
e possano acquistare la cittadinanza
[...] Controparte_11
italiana in quanto non consanguinee di avo italiano.
1.3. Con ordinanza del 13 dicembre 2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In via preliminare rigettava l'eccezione formulata dal
[...]
in ordine all'interesse ad agire affermando la propria Parte_1
competenza sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, sulla base della riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865 e in quanto la legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege.
Nel merito, evidenziava che l'avo aveva acquistato la cittadinanza italiana essendo “risultato in causa che l'avo sia deceduto dopo il 1861, né vale richiamare ipotesi di perdita della cittadinanza per comportamenti concludenti anche alla luce della recentissima Ordinanza n. 12894 del
11/05/2023 della Suprema Corte”.
Infine, rigettava l'eccezione formulata in ordine alle domande proposte da e volte al riconoscimento Parte_5 CP_9 Controparte_11
della cittadinanza iure matrimoni, avendo le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti pag. 5/15 una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultavano essere stati provati dal convenuto. Difatti, avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza – Legge n.
555/1912, articolo 10, secondo comma- stabiliva che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale
– così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
2.1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il
[...]
ha impugnato l'ordinanza affidando le proprie doglianze a tre Parte_1
motivi.
2.1.1. Con il primo motivo di appello, il impugna l'ordinanza per Parte_1
“Erronea interpretazione dell'ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della
Corte di Cassazione. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 34
Codice civile albertino del 1837; 4 e ss. in ispecie 6 et 11) Codice civile del
1865.”. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare il principio espresso dall'ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, ritenendo decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino. Difatti, il caso di specie avrebbe ad oggetto una fattispecie diversa avendo il ricorrente lasciato l'Italia presumibilmente prima dell'unità di Italia del 17 marzo
1861 e prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano (primo gennaio 1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più
pag. 6/15 ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, il impugna l'ordinanza Parte_1
per “Violazione degli artt. 702 bis c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c.”.
In particolare, l'ordinanza del Tribunale sarebbe stata assunta in violazione di legge avendo il Giudice fondato la decisione sul certificato di morte di
, documento da ritenersi irritualmente acquisito agli atti. Persona_5
Difatti, gli odierni appellati con il ricorso introduttivo, non solo non avevano provveduto a depositare il certificato di morte dell'avo, ma non avevano nemmeno allegato la circostanza di fatto del decesso del sig.
in data successiva all'Unità d'Italia, provvedendo al deposito del Per_5
suddetto documento solo a seguito di un duplice invito da parte del
Giudice.
2.1.3. Con il terzo motivo di appello, il impugna l'ordinanza per Parte_1
“Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 2, l. n. 555/1912 e del principio di ragionevolezza. Contraddittorietà della motivazione”. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere la cittadinanza italiana a e in qualità di mogli Controparte_2 Controparte_9
rispettivamente di e per effetto Persona_10 Controparte_10
dell'automatismo per il quale la cittadinanza della moglie segue indefettibilmente quella del marito previsto dall'art. 10, comma 2, l.
555/1912, ormai sotto ogni profilo sanzionato di incostituzionalità.
2.2. Con comparsa del 17/12/2024, le parti appellate eccepiscono in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di legge. Nel merito, contestano l'appello avversario in quanto infondato.
pag. 7/15 2.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività proposta dalle parti appellate: difatti l'appellante ha allegato le ricevute di consegna e accettazione attestanti la notifica via
PEC dell'atto di appello in data 19/01/2024, quindi entro il termine di trenta giorni – di cui all'art. 702 quater c.p.c. ratione temporis applicabile - dalla comunicazione dell'ordinanza avvenuta il 20/12/2023.
3.2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3.2.1. Rispetto al primo motivo di appello, si evidenzia innanzitutto che il ha correttamente prospettato l'applicazione al caso di specie Parte_1
della normativa precedente al codice civile del 1865.
Difatti, il principio a cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure – contenuto nella citata a Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema
Corte – riguarda la diversa ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine
Ottocento. Rispetto a tali fattispecie la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano pag. 8/15 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1 gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865) la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, invece, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in
Argentina prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio in data 30 luglio 1853.
La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare pag. 9/15 temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di
Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi del suddito che si Parte_1
stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
pag. 10/15 Si rileva innanzitutto che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello
Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
pag. 11/15 Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI
STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui Parte_1
afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero
Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
In conclusione, nonostante il abbia correttamente sostenuto Parte_1
l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non
è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e il primo motivo di appello deve per tale ragione essere rigettato.
3.2.2. Rispetto al secondo motivo di appello, relativo alla produzione in giudizio del certificato di morte dell'avo, si evidenzia che in materia di pag. 12/15 riconoscimento della cittadinanza italiana il principio di disponibilità della prova assume un carattere meno rigoroso. Difatti, la natura del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, non solo consente ma “impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e
l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero, senza che sia necessaria la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato” (Cass. n. 41686/2021 e Cass. n.
19428/2017). Il Giudice di prime cure, nel rispetto del principio suesposto, ha quindi correttamente invitato i ricorrenti a produrre il certificato di morte dell'avo - documento peraltro avente carattere pubblico e possibile oggetto di richiesta ex art. 213 cpc – essendo tale documento indispensabile al fine di accertare un requisito per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ovvero la morte dell'avo in data successiva all'unità di Italia.
3.2.3. Rispetto al terzo motivo di appello, relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a e Controparte_2 Controparte_9
in qualità di mogli rispettivamente di e
[...] Persona_10
si evidenzia che il Giudice di prime cure ha Controparte_10
correttamente applicato la normativa ratione temporis vigente.
Difatti, avendo le ricorrenti allegato di aver contratto matrimonio prima del
1983 - anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza in capo alla moglie di cittadino italiano per effetto della Legge
123/1983 (entrata in vigore il 27 aprile 1983) – il Giudice di prime cure ha riconosciuto la cittadinanza italiana in virtù dell'articolo 10 secondo comma della Legge n. 555/1912, ai sensi del quale “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”.
pag. 13/15 Errata è l'affermazione del secondo cui tale automatismo è stato Parte_1
sotto ogni profilo sanzionato di incostituzionalità. Difatti, la Corte
Costituzionale, con sentenza del 9 - 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale soltanto del terzo comma dell'art. 10 L. n.
555/1912, relativo alla perdita della cittadinanza italiana della donna per matrimonio con uno straniero, in particolare nella parte in cui prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana della donna indipendentemente dalla sua volontà. La dichiarazione di incostituzionalità non ha quindi riguardato l'automatismo previsto dal secondo comma dell'art. 10 L.n. 555/1912, riguardante invece l'acquisto della cittadinanza in capo alla donna straniera sposata con cittadino italiano, comma che era ed è pienamente efficace e applicabile al caso di specie.
3.3. In ragione della novità della questione trattata pare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3.4. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Genova pronunciata in data 13/12/2023, nel procedimento R.G. n.
11531/2022;
pag. 14/15 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 22/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 83/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 83/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] in C.F._1 Controparte_2 data 23.5.1948, C.F. , C.F._2 Controparte_3 nata in [...] in data [...], C.F. C.F._3
, nata in [...] in data [...], i C.F. Controparte_4
, in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._4 patria potestà delle minori , nata in Persona_1
Argentina in data 8.4.2007, C.F. C.F._5 [...]
, nato in [...] in data [...], C.F. CP_5
e , nata in C.F._6 Controparte_6
Argentina in data 19.7.2016, C.F. , C.F._7 [...]
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, solo in qualità di genitore esercente la patria C.F._8 potestà delle minori , Persona_1 [...]
e , CP_5 Controparte_6 CP_7
, nata in [...] in data [...], C.F.
[...]
, , nato in Argentina in [...] C.F._9 Controparte_8
21.3.1995, C.F. , , C.F._10 Controparte_9 nata in [...] in data [...], C.F. , C.F._11
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_10
in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._12 patria potestà delle minori , nato in Argentina in [...] Persona_2
14.5.2013, C.F. , C.F._13 Parte_3 nata in [...] in data [...], C.F. , solo in C.F._14 qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori Per_2
, , nato in [...] in data [...],
[...] Persona_3
C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._15 patria potestà delle minori , nato in Argentina in [...] Persona_4
5.11.2016, C.F. e , nato in C.F._16 Persona_3
Argentina in data 9.4.2021, C.F. , nonché C.F._17
, nata in [...] in data [...], Parte_4
C.F. solo in qualità di genitore esercente la patria C.F._18 potestà delle minori e , tutti Persona_4 Persona_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto al presente atto;
PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto ogni domanda. Con vittoria di spese”.
pag. 2/15 per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi gradatamente esposti nella presente comparsa, l'appello proposto dal avverso l'Ordinanza indicata in epigrafe e, in Parte_1 particolare:
1) dichiarare inammissibile l'avverso appello ove proposto oltre il termine di legge;
2) rigettare nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande proposte dal appellante;
Parte_1
3) per l'effetto, confermare integralmente l'Ordinanza del Tribunale di Genova n. 2288/2023, R.G. n. 11531/2022, Giudice Dott.ssa Amoretti;
4) condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e
CPA.
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli odierni appellati adivano il
Tribunale di Genova per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_5
cittadino italiano, nato a [...], in data [...], ed emigrato in
Argentina, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Le parti ricorrenti hanno allegato e documentato quanto segue.
il 30.7.1853 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
: dalla loro unione nasceva a NT (Argentina) nel 1855
[...]
. contraeva matrimonio il Persona_7 Persona_7
04/01/1872 con , cittadino spagnolo, quindi ai sensi del Persona_8
Codice Civile del Regno d'Italia, perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro pag. 3/15 unione nasceva a NT (Argentina), in data 19.6.1877,
[...]
. aveva una relazione con Persona_9 Persona_9
dalla quale nasceva a NT (Argentina) in data Persona_10
4.9.1909, . il Controparte_10 Controparte_10
3.2.1943 contraeva matrimonio con : dalla loro Persona_11
unione nascevano in Argentina il 22.4.1945 ed il Persona_10
29.4.1951 . il 26.12.1975 Controparte_10 Persona_10
contraeva matrimonio con : dalla loro unione Controparte_2
nascevano a NT (Argentina) il 30.9.1976, Controparte_3
il 7.2.1978, il 28.10.1984 e Controparte_4 Controparte_7
, il 21.3.1995. il 14.8.2004 contraeva Controparte_8 Controparte_4
matrimonio con : dalla loro unione Parte_2
nascevano in il 8.4.2007, Persona_12 [...]
il 29.7.2009 e Controparte_5 Controparte_6
il 19.7.2016. il 6.2.1981 contraeva
[...] Controparte_10
matrimonio con , nata a [...] Controparte_9
(Argentina), in data 7.12.1958: dalla loro unione nascevano a NT
(Argentina) il 21.12.1982 e Controparte_10 Persona_3
il 17.1.1985. il 28.5.2011 contraeva
[...] Controparte_10
matrimonio con : dalla loro unione nasceva Parte_3
a NT (Argentina) il 14.5.2013 . Persona_2 Persona_3
il 7.5.2016 contraeva matrimonio con
[...] Parte_4
: dalla loro unione nascevano a NT (Argentina)
[...] Per_4
il 5.11.2016 e il 9.4.2021.
[...] Persona_3
1.2. Il si costituiva in giudizio, eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver pag. 4/15 proposto la domanda in via amministrativa, ponendo in dubbio che l'avo
, emigrato in Argentina in epoca pre-unitaria abbia mai Persona_5
acquistato la cittadinanza italiana e contestando, infine, che Parte_5
e possano acquistare la cittadinanza
[...] Controparte_11
italiana in quanto non consanguinee di avo italiano.
1.3. Con ordinanza del 13 dicembre 2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In via preliminare rigettava l'eccezione formulata dal
[...]
in ordine all'interesse ad agire affermando la propria Parte_1
competenza sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, sulla base della riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865 e in quanto la legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege.
Nel merito, evidenziava che l'avo aveva acquistato la cittadinanza italiana essendo “risultato in causa che l'avo sia deceduto dopo il 1861, né vale richiamare ipotesi di perdita della cittadinanza per comportamenti concludenti anche alla luce della recentissima Ordinanza n. 12894 del
11/05/2023 della Suprema Corte”.
Infine, rigettava l'eccezione formulata in ordine alle domande proposte da e volte al riconoscimento Parte_5 CP_9 Controparte_11
della cittadinanza iure matrimoni, avendo le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti pag. 5/15 una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultavano essere stati provati dal convenuto. Difatti, avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza – Legge n.
555/1912, articolo 10, secondo comma- stabiliva che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale
– così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
2.1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il
[...]
ha impugnato l'ordinanza affidando le proprie doglianze a tre Parte_1
motivi.
2.1.1. Con il primo motivo di appello, il impugna l'ordinanza per Parte_1
“Erronea interpretazione dell'ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della
Corte di Cassazione. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 34
Codice civile albertino del 1837; 4 e ss. in ispecie 6 et 11) Codice civile del
1865.”. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare il principio espresso dall'ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, ritenendo decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino. Difatti, il caso di specie avrebbe ad oggetto una fattispecie diversa avendo il ricorrente lasciato l'Italia presumibilmente prima dell'unità di Italia del 17 marzo
1861 e prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano (primo gennaio 1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più
pag. 6/15 ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, il impugna l'ordinanza Parte_1
per “Violazione degli artt. 702 bis c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c.”.
In particolare, l'ordinanza del Tribunale sarebbe stata assunta in violazione di legge avendo il Giudice fondato la decisione sul certificato di morte di
, documento da ritenersi irritualmente acquisito agli atti. Persona_5
Difatti, gli odierni appellati con il ricorso introduttivo, non solo non avevano provveduto a depositare il certificato di morte dell'avo, ma non avevano nemmeno allegato la circostanza di fatto del decesso del sig.
in data successiva all'Unità d'Italia, provvedendo al deposito del Per_5
suddetto documento solo a seguito di un duplice invito da parte del
Giudice.
2.1.3. Con il terzo motivo di appello, il impugna l'ordinanza per Parte_1
“Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 2, l. n. 555/1912 e del principio di ragionevolezza. Contraddittorietà della motivazione”. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere la cittadinanza italiana a e in qualità di mogli Controparte_2 Controparte_9
rispettivamente di e per effetto Persona_10 Controparte_10
dell'automatismo per il quale la cittadinanza della moglie segue indefettibilmente quella del marito previsto dall'art. 10, comma 2, l.
555/1912, ormai sotto ogni profilo sanzionato di incostituzionalità.
2.2. Con comparsa del 17/12/2024, le parti appellate eccepiscono in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di legge. Nel merito, contestano l'appello avversario in quanto infondato.
pag. 7/15 2.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività proposta dalle parti appellate: difatti l'appellante ha allegato le ricevute di consegna e accettazione attestanti la notifica via
PEC dell'atto di appello in data 19/01/2024, quindi entro il termine di trenta giorni – di cui all'art. 702 quater c.p.c. ratione temporis applicabile - dalla comunicazione dell'ordinanza avvenuta il 20/12/2023.
3.2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3.2.1. Rispetto al primo motivo di appello, si evidenzia innanzitutto che il ha correttamente prospettato l'applicazione al caso di specie Parte_1
della normativa precedente al codice civile del 1865.
Difatti, il principio a cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure – contenuto nella citata a Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema
Corte – riguarda la diversa ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine
Ottocento. Rispetto a tali fattispecie la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano pag. 8/15 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1 gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865) la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, invece, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in
Argentina prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio in data 30 luglio 1853.
La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare pag. 9/15 temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di
Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi del suddito che si Parte_1
stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
pag. 10/15 Si rileva innanzitutto che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello
Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
pag. 11/15 Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI
STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui Parte_1
afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero
Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
In conclusione, nonostante il abbia correttamente sostenuto Parte_1
l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non
è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e il primo motivo di appello deve per tale ragione essere rigettato.
3.2.2. Rispetto al secondo motivo di appello, relativo alla produzione in giudizio del certificato di morte dell'avo, si evidenzia che in materia di pag. 12/15 riconoscimento della cittadinanza italiana il principio di disponibilità della prova assume un carattere meno rigoroso. Difatti, la natura del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, non solo consente ma “impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e
l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero, senza che sia necessaria la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato” (Cass. n. 41686/2021 e Cass. n.
19428/2017). Il Giudice di prime cure, nel rispetto del principio suesposto, ha quindi correttamente invitato i ricorrenti a produrre il certificato di morte dell'avo - documento peraltro avente carattere pubblico e possibile oggetto di richiesta ex art. 213 cpc – essendo tale documento indispensabile al fine di accertare un requisito per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ovvero la morte dell'avo in data successiva all'unità di Italia.
3.2.3. Rispetto al terzo motivo di appello, relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a e Controparte_2 Controparte_9
in qualità di mogli rispettivamente di e
[...] Persona_10
si evidenzia che il Giudice di prime cure ha Controparte_10
correttamente applicato la normativa ratione temporis vigente.
Difatti, avendo le ricorrenti allegato di aver contratto matrimonio prima del
1983 - anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza in capo alla moglie di cittadino italiano per effetto della Legge
123/1983 (entrata in vigore il 27 aprile 1983) – il Giudice di prime cure ha riconosciuto la cittadinanza italiana in virtù dell'articolo 10 secondo comma della Legge n. 555/1912, ai sensi del quale “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”.
pag. 13/15 Errata è l'affermazione del secondo cui tale automatismo è stato Parte_1
sotto ogni profilo sanzionato di incostituzionalità. Difatti, la Corte
Costituzionale, con sentenza del 9 - 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale soltanto del terzo comma dell'art. 10 L. n.
555/1912, relativo alla perdita della cittadinanza italiana della donna per matrimonio con uno straniero, in particolare nella parte in cui prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana della donna indipendentemente dalla sua volontà. La dichiarazione di incostituzionalità non ha quindi riguardato l'automatismo previsto dal secondo comma dell'art. 10 L.n. 555/1912, riguardante invece l'acquisto della cittadinanza in capo alla donna straniera sposata con cittadino italiano, comma che era ed è pienamente efficace e applicabile al caso di specie.
3.3. In ragione della novità della questione trattata pare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3.4. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Genova pronunciata in data 13/12/2023, nel procedimento R.G. n.
11531/2022;
pag. 14/15 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 22/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 15/15