Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 530/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 530/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
01/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), quale legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
tempore della , rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Giuliana Romualdi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, via Garibaldi, n. 19, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca
[...] C.F._3
Brancadoro e Chiara Tortorella, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Roma, via Borgognona, n. 47, risultano elettivamente domiciliati;
- CONVENUTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._4
Antonio Ruggiero, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Varese, piazza
Monte Grappa, n. 6, risulta elettivamente domiciliato;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Mediazione.
Conclusioni: all'udienza del 01/10/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., quale legale rappresentante pro Parte_1
tempore dell' , agiva in giudizio nei confronti di Parte_2
e di Controparte_1 Controparte_4
La ricorrente esponeva in fatto che: nell'anno 2016 i resistenti contattarono la SI.ra
, quale titolare dell'agenzia Immobiliare Toscana, per l'acquisto di una Parte_1
villetta unifamiliare, situata in Orbetello (GR), via di Cameretta, n. 4; il prezzo iniziale della vendita, così come pubblicato sul sito Immobiliare.it, era pari ad € 1.650.000,00; dato il forte interessamento dei SI.ri e , contattava CP_4 CP_1 Parte_1
l'agenzia immobiliare Punto Verde, la quale aveva ricevuto il mandato di vendita da parte del proprietario, SI. , al fine di organizzare le visite sul posto;
durante Controparte_3
la lunga trattativa intercorsa tra le parti, i convenuti presentavano più proposte tramite l'Agenzia Immobiliare Toscana;
la prima proposta veniva sottoscritta dalla SI.ra in data 01.02.2016, per un importo pari ad € 1.250.000,00, accompagnata da un CP_4 assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, la quale non veniva accettata dal proprietario;
la seconda proposta veniva sottoscritta dal SI. , in data CP_1
23.03.2016, per € 1.150.000,00, accompagnata da un assegno di € 20.000,00 a firma della SI.ra quest'ultima veniva poi incrementata ad € 1.200.000,00, senza il mobilio CP_4 esistente o ad € 1.250.000,00, compreso il mobilio, come da comunicazione dei convenuti datata 06.04.2016; in data 13.07.2016 la SI.ra comunicava ai SI.ri e Pt_1 CP_4
che il SI. era disponibile ad un incontro in data 16.07.2016, per la CP_1 CP_3
redazione del contratto preliminare;
a quel punto il SI. rispondeva scrivendo CP_1 di non voler più contatti con l'agente immobiliare, motivo per il quale la SI.ra Pt_1
rispondeva stupita del comportamento dei convenuti, posto che il SI. aveva CP_3
accettato l'offerta di € 1.250.000,00 e che la titolare dell'Agenzia Punto Verde, AB
Parri, chiedeva la disponibilità per fissare la redazione del contratto preliminare;
le trattative tra le parti proseguivano, fino a che in data 14.06.2017 i SI.ri e CP_1
acquistavano dal SI. l'immobile di cui sopra;
nel contratto di CP_4 CP_3
compravendita le parti dichiaravano di essersi avvalse dell'attività di mediazione
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dell'agenzia Captain CO di CI CC, estromettendo i due agenti immobiliari,
e AB Parri;
con raccomandata del 19.07.2017 la SI.ra Parte_1 [...]
chiedeva ai convenuti il pagamento della provvigione alla stessa spettante per Pt_1
l'attività di mediazione svolta in loro favore per un ammontare pari ad € 43.920,00, senza esito positivo.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta i SI.ri
[...]
e chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte CP_1 Controparte_2
ricorrente.
I convenuti esponevano in fatto che: maturavano l'intenzione di acquistare un immobile nella zona del Monte Argentario, motivo per il quale individuavano su Immobiliare.it la villetta unifamiliare situata in Orbetello (GR), alla Via di Cameretta, n. 4, di proprietà del SI. ; si mettevano in contatto con la SI.ra , titolare Controparte_3 Parte_1 dell' per prendere appuntamento al fine di visionare l'immobile; Parte_2
all'appuntamento si presentava la SI.ra AB Parri, titolare dell'Agenzia Immobiliare
Punto Verde, che si qualificava come incaricata dal venditore all'alienazione dell'immobile; in nessuna sede veniva dato atto della sussistenza di problemi urbanistico- catastali, né veniva fornita la documentazione necessaria;
in data 01.02.2016 e 16.04.2016
i resistenti sottoscrivevano, tramite la ricorrente, due proposte irrevocabili per un prezzo pari ad € 1.250.000,00, le quali non venivano accettate dal proprietario;
prima della seconda proposta i resistenti concordavano con la SI.ra che la provvigione da Pt_1
corrisponderle, in caso di esito positivo della trattativa, sarebbe stata pari ad € 20.000,00; una volta ricevuta la documentazione richiesta i convenuti riscontravano criticità da un punto di vista urbanistico-catastale, motivo per il quale preso atto del fallimento delle trattative e della mala fede della ricorrente interrompevano ogni rapporto con l' nel dicembre 2016 si rivolgevano ad altra agenzia immobiliare, la Parte_2
Captain CO di CI CC & C. s.n.c., la quale, tra i vari immobili, proponeva per l'acquisto anche quello di cui sopra;
la CC rassicurava i convenuti sulla sopravvenuta assenza di irregolarità, essendo state, nelle more, ottenute le necessarie sanatorie e autorizzazioni;
nell'aprile del 2017 stipulavano il contratto preliminare di compravendita con il SI. , poi seguito dal definitivo, pagando quale CP_3
corrispettivo la somma di € 1.200.000,00; nonostante ciò, la SI.ra faceva Pt_1
pervenire ai resistenti la fattura relativa alle sue prestazioni professionali.
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Per tutti questi motivi, parte resistente chiedeva, previa conversione del procedimento in rito ordinario, la chiamata in causa del SI. , oltre che il rigetto delle Controparte_3
domande proposte da parte ricorrente.
All'udienza del 04.07.2018 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, il terzo chiamato in causa, SI. , il quale aderiva agli assunti e alle deduzioni in Controparte_3
fatto e in diritto svolte dai resistenti.
Lo stesso chiariva, inoltre, che: non aveva conferito alcun mandato alla titolare dell' ribadendo che la compravendita dell'immobile si era conclusa Parte_2
unicamente grazie all'attività di mediazione dell'agenzia immobiliare Captain CO di
CI CC e C. s.n.c.; il SI. si era impegnato irrevocabilmente CP_1
all'acquisto per il tramite della Captain CO, sottoscrivendo la proposta in data
18.02.2017, poi trasmessa al SI. ; in caso di accoglimento della domanda, solo i CP_3
resistenti dovevano essere condannati al pagamento della provvigione nei confronti della SI.ra . Pt_1
All'udienza del 06.11.2018 il giudice disponeva la conversione in rito ordinario di cognizione.
All'udienza del 26.02.2019 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 25.02.2020 e del 07.10.2020 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La fattispecie concreta.
Passando all'esame del merito della domanda proposta da parte attrice, valgono le ragioni che seguono.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, risultano incontestate tra le parti una serie di circostanze.
In particolare, in data 01.02.2016, per il tramite dell' Parte_2
, veniva presentata una proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dalla SI.ra
[...]
per un importo pari ad € 1.250.000,00, accompagnata dalla consegna di un CP_4
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assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, la quale non veniva accettata dal proprietario (doc. 2, 3 e 3 bis di parte attrice).
Successivamente, in data 23.03.2016, sempre per il tramite di parte attrice, veniva presentata una seconda proposta di acquisto, questa volta sottoscritta dal SI. , CP_1 per € 1.130.000,00, accompagnata dalla consegna di un assegno di € 20.000,00, a firma della SI.ra (doc. 4), offerta che poi veniva aumentata ad € 1.200.000,00 senza il CP_4 mobilio esistente o ad € 1.250.000,00 compreso il mobilio, come da comunicazione e- mail dei convenuti (doc. 5).
Il 05.05.2016 i convenuti, tramite e-mail, contestavano il comportamento poco professionale all'odierna attrice, avendo riscontrato, dopo l'esame della documentazione amministrativa, problemi urbanistici e catastali legati all'immobile; ragion per cui decidevano di interrompere ogni rapporto con la SI.ra (doc. 4 di parte Parte_1
convenuta). Alla stessa parte attrice rispondeva contestando quanto affermato dai convenuti (doc. 5)
In data 13.07.2016, la SI.ra comunicava ai convenuti che il proprietario, SI. Pt_1
, era disponibile a fissare un incontro per il compromesso (doc. 6 di Controparte_3
parte attrice).
Tuttavia, nella medesima data, il SI. comunicava all'attrice di non volere CP_1
avere più ulteriori contatti con la stessa (doc. 7).
A quest'ultima comunicazione rispondeva la SI.ra stupita del Parte_1
comportamento di parte convenuta, affermando che il SI. aveva accettato la CP_3 proposta di € 1.250.000,00 e che la titolare dell'Agenzia Punto Verde, AB Parri, chiedeva la disponibilità per fissare la stipula del contratto preliminare (doc. 8).
In data 06.04.2017 i SI.ri e stipulavano con il SI. il CP_1 CP_4 CP_3
contratto preliminare di compravendita (doc. 7 di parte convenuta) della villa, sita in
Orbetello (GR), via di Cameretta, n. 4, poi seguita dal definitivo, concluso il 14.06.2017
(doc. 10 di parte attrice).
Nel suddetto contratto le parti contraenti dichiaravano di essersi avvalse solo dell'attività di mediazione dell'agenzia Captain CO di CI CC.
Qualificazione giuridica della fattispecie.
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Com'è noto, “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (art. 1754 c.c.) e lo stesso “ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento” (art. 1755
c.c.).
Il diritto alla provvigione presuppone la sussistenza di una molteplicità di condizioni: la conclusione dell'affare, la circostanza che tale conclusione sia ricollegabile all'opera del mediatore (nesso di causalità) e, a seguito dell'entrata in vigore della L. 39/1989 la necessità che il mediatore sia iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito presso ciascuna Camera di Commercio.
La nozione di affare deve intendersi riferita non solo ai contratti, ma ad ogni operazione generatrice di obbligazioni, ad ogni rapporto giuridico che abbia carattere vincolante e che riceva tutela dall'ordinamento. Per conclusione dell'affare deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. Civ., Sez. II, del
26.01.2023, la n. 2385).
Per il sorgere del diritto alla provvigione non basta la conclusione dell'affare ma occorre che tra questa e l'attività svolta dal mediatore via sia un vero e proprio nesso di causalità.
L'attività del mediatore non deve essere esclusiva o sufficiente per la conclusione dell'affare ma deve concretizzarsi in una concausa determinante della conclusione, nel senso che senza di essa l'affare non avrebbe avuto esito positivo.
La giurisprudenza di legittimità sostiene che, pur non essendo necessario un nesso eziologico ed esclusivo, è essenziale che la messa in relazione da parte del mediatore costituisca l'antecedente necessario per giungere alla conclusione dell'affare; quindi,
l'intervento dello stesso non deve sussistere in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo ma può anche consistere nel garantire il contatto tra le parti contraenti (Cass.
Civ. Sez. II, del 08.04.2022, la n. 11443; Cass. Civ. Sez. II, del 16.01.2018, la n. 869;
Cass. Civ. Sez. II, del 05.12.2014, la n. 25799).
Inoltre, per quanto rileva nel caso di specie, una volta concluso l'affare non assume rilevanza assoluta l'identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente e con l'intervento di altro mediatore, non essendo elementi
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idonei ad interrompere il nesso causale tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso.
Ed infatti, “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare” (Cass. Civ. Sez. II, del 02.02.2023, la n.
3165).
Pertanto, non possono interrompere il nesso di causalità né l'intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative, né l'intervento di un secondo mediatore
(Cass. Civ. Sez. II, del 21.11.2000, la n. 15014; Cass. Civ. Sez. II, del 02.02.2023, la n.
3165).
Elementi che possono interrompere il nesso di causalità possono concretizzarsi nella circostanza della ripresa delle trattative per effetto di iniziative del tutto nuove e non ricollegabili alle precedenti, a distanza di un lungo arco temporale e in presenza di una notevole variazione delle condizioni dell'affare (Cass. Civ. Sez. III, del 02.08.2001, la n.
10606).
Tuttavia, “Siccome per aversi mediazione non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l'opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.); quando il mediatore allega che l'affare concluso è frutto del suo intervento presso le parti;
per negare che ne sia stata raggiunta la prova, non si deve dare rilievo ad elementi di contorno afferenti ai comportamenti delle parti, ma al dato oggettivo costituito da ciò, che l'affare concluso non si presenta riconducibile per le sue caratteristiche economiche
a quello originariamente intermediato” (Cass. Civ. Sez. III, del 05.03.2009, la n. 5339).
Pertanto, è evidente che un breve intervallo di tempo e la variazione di prezzo non sono idonee ad interrompere il nesso causale, quando le parti, già messe in contatto, si accordino ad un prezzo differente, poiché non può superarsi che la messa in relazione dei contraenti era avvenuta grazie all'intervento del primo mediatore. La variazione del prezzo, infatti, è una fisiologica evenienza del normale svolgersi delle trattative, ove le
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parti aspiranti acquirenti tentano, con più proposte di acquisto, di giungere ad un accordo con il venditore sul corrispettivo.
Inoltre, bisogna specificare che “l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 c.c., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza. Tuttavia, anche secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176
c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico” (Cass. Civ. Sez. II, del 05.04.2017, la n. 8849).
Dunque, la configurabilità di una responsabilità in capo al mediatore per la violazione dell'obbligo di corretta informazione secondo il criterio della diligenza professionale ex art. 1759 c.c., non si verifica in caso di mancanza di conformità edilizia del bene, sicché il diritto del mediatore alla provvigione va riconosciuto anche in caso di contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile non regolare sul piano urbanistico-catastale.
L'operato di . Parte_2
Ebbene, ciò che bisogna mettere in evidenza è la circostanza che i convenuti non negano di essersi rivolti all' , per l'acquisto della villetta Parte_2
sita in Orbetello, ma negano che l'attività dell'attrice abbia avuto un'incidenza causale nella conclusione dell'affare.
Ed infatti, i SI.ri e sostengono che l'unico operato che ha avuto CP_1 CP_4
efficienza causale nella stipulazione del contratto di compravendita è quello dell'agenzia
Captain CO, che avrebbe favorito la ripresa dei rapporti tra le parte acquirente e la parte venditrice, essendosi occupata anche delle pratiche amministrative e urbanistico-catastali dell'immobile e organizzato tutte le attività propedeutiche, sino alla conclusione del contratto definitivo di compravendita.
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Secondo la prospettazione di parte convenuta l'operato dell'agenzia Captain CO, quindi, si concretizzava in delle iniziative del tutto nuove e slegate dalle precedenti, dell' motivo per il quale ritiene interrotto il nesso causale rispetto Parte_2
all'operato di parte attrice, avviato dal febbraio 2016 e ritiene di non dover versare alcunché nei confronti della stessa a titolo di provvigione.
In realtà, dall'analisi dei fatti, emerge che il contatto iniziale tra gli aspiranti acquirenti e il venditore fu favorito dall'attività dell' , posto Parte_2
che tramite la medesima agenzia furono presentate ben due proposte di acquisto irrevocabili, l'una del febbraio 2016 e l'altra del marzo-aprile 2016. Pertanto, se i convenuti non avessero interrotto i rapporti con la parte attrice, con ogni probabilità, avrebbero concluso l'affare, avvenuto poi nell'aprile 2017, data del preliminare, per il tramite dell'agenzia Captain CO. Inoltre, anche considerando il valore dell'immobile, non può ignorarsi la velocità della nuova trattativa, potendo quindi ritenere come ciò sia ascrivile anche all'attività dell'attrice.
La rilevanza causale dell'attività dell' si ritiene accertata anche se la Parte_2
vendita è avvenuta poi a condizioni parzialmente diverse da quelle originariamente previste, ossia per un corrispettivo minore di € 50.000,00, trattandosi di un elemento che non elide l'operato dell'attrice volto a mettere in contatto le parti contraenti.
Né tantomeno può assumere rilevanza la circostanza relativa ai problemi urbanistico- catastali attinenti all'immobile, posto che gli stessi venivano risolti in così breve tempo, che lo stesso sarebbe avvenuto anche se le trattative fossero continuate attraverso l'operato dell' Parte_2
Pertanto, è evidente che il contatto con il venditore fu garantito ai SI.ri e CP_1
dall' circostanza che comunque CP_4 Parte_2
consentì ai convenuti di continuare ad interessarsi dell'immobile e di acquistarlo dopo poco più di un anno, per il tramite, però, della seconda agenzia immobiliare.
Alcuna rilevanza dirimente ai fini della decisione rivestono le dichiarazioni rese dai testimoni.
Dunque, può constatarsi come le parti valutarono e negoziarono l'acquisto del bene, ricorrendo alle due agenzie immobiliari.
Provvigione.
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Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1758 c.c., il quale prevede che “se
l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione”.
La norma trova applicazione sia nell'ipotesi in cui un soggetto si serva congiuntamente di più mediatori, i quali agiscono in cooperazione tra di loro ed in esecuzione dello stesso incarico, sia, com'è nel caso in esame, nell'ipotesi di intervento distinto di più mediatori sia esso simultaneo, sia successivo, sia autonomo, in base allo stesso o più incarichi (“Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell' art. 1758
c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo”, Cass. Civ. Sez. II, del 21.06.2000, la n. 8443).
La giurisprudenza di legittimità ritiene che il compenso debba essere ripartito tra i vari mediatori in proporzione dell'entità e dell'importanza della loro rispettiva opera (Cass.
Civ. del 08.10.1974, la n. 2657).
Vista l'attività prestata dall'attrice che ha messo in relazione le parti e favorito l'avvio della trattativa e quella prestata da Captain CO, che ha proseguito l'affare, conducendo i soggetti coinvolti alla stipula della compravendita, si ritiene che l'attrice abbia diritto al
50% del compenso.
In merito alla determinazione del compenso, qualora non sia pattuito tra le parti, vengono in rilievo gli usi, ovvero in mancanza di prova degli stessi, provvede il giudice secondo equità tenuto conto del valore reale dell'affare (art. 1755, comma 2, c.c.).
Non può ritenersi sussistente un accordo tra le parti in merito alla determinazione della provvigione, posto che i convenuti producevano un'e-mail trasmessa alla SI.ra Pt_1
ove unilateralmente fissavano il compenso in € 20.000,00 (doc. 3 di parte convenuta), contestato, infatti, da quest'ultima con successiva e-mail (doc. 5).
Pertanto, dovendo farsi riferimento ai criteri sussidiari di cui all'art. 1755, comma 2, c.c. e non essendo state prodotte né tariffe professionali, né risultando la prova circa l'esistenza di usi, va fatto ricorso al criterio dell'equità.
Orbene, tenuto conto del prezzo indicati nell'atto di compravendita (€ 1.200.000,00) e visto che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti in misura
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generalmente del 3%, si quantifica la somma dovuta dai convenuti, ridotta del 50% in ragione dell'operato dei due mediatori, in € 18.000,00, oltre interessi legali.
Non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti del SI. , non essendo emersa la prova che lo stesso avesse Controparte_3
conferito alcun tipo di incarico all'odierna attrice, Parte_2 Parte_2
.
[...]
Tutte le altre eccezioni e domande proposte dalle parti si intendono assorbite.
Spese di lite.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n°
147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_2
condanna ed al pagamento, in solido, nei confronti Controparte_1 Controparte_4
di parte attrice della somma pari ad € 18.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento al saldo;
b) Rigetta la domanda di manleva proposta da ed nei Controparte_1 Controparte_4
confronti di;
Controparte_3
c) Condanna ed al pagamento, in solido, in favore di Controparte_1 Controparte_4
, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 Parte_2
per compensi, e € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
d) Condanna ed al pagamento, in solido, in favore di Controparte_1 Controparte_4
, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_3
rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto il 24.01.2025
Il Giudice
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Dott.ssa Silvia Leone
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