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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 6516/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
AN RA Presidente
IR NF Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06/08/2021 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del 13.6.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PETRACCA Parte_1 C.F._1
ELENA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FORTUNA CP_1 C.F._2
SABRINA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11.6.2025; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.6.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.1.2004 in Marocco e dalla loro unione sono nati i figli:
in data 16.04.2005; in data 01.06.2012 e in data 10.03.2015, ora di anni 20, Per_1 Per_2 Per_3
13 e 10.
Tutti e tre i figli vivono con la madre in una casa di proprietà della stessa.
Competenza giurisdizionale e legge applicabile
In relazione alla nazionalità marocchina delle parti, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di affido e disciplina delle visite con i minori in base all'art. 7 reg. UE 2019/1111 e la legge applicabile è quella italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile dei figli oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Allo stesso modo con riferimento alla richiesta di un contributo al mantenimento per la ricorrente.
Pregressi provvedimenti giudiziali
Con sentenza non definitiva n. 118/2023 depositata in data 20.1.2023 dal Tribunale di Verona è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con sentenza n. 1173/2020 depositata in data 29.7.2020 dal Tribunale di Verona è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni: affido esclusivo dei figli alla madre;
diritto – dovere di visita del padre, qualora vi dimostri interesse, previo accordo con la madre;
euro
750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, già comprensive anche di spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico sanitarie ed in ogni caso di quelle imponderabili e imprevedibili da ripartire invece fra i genitori al 50% (pari a euro 250,00 per ciascun figlio) ed euro
100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Fatti sopravvenuti allegati dalle parti Parte ricorrente, allega che da subito il padre si è totalmente disinteressato dei figli, non contattandoli mai, non esercitando il proprio diritto dovere di visita e non contribuendo al loro mantenimento, con conseguente totale carico in capo alla madre.
Documenta la mancata contribuzione paterna al mantenimento dei figli depositando decreto di citazione diretta in giudizio per il reato di cui alla norma dell'art. 570 bis cp depositato in data
23.11.2022 (cfr. doc. 18 ricorrente).
Parte resistente, riconosce di aver visto poco i figli e di non aver versato il mantenimento previsto, ma attribuisce tale mancanza non a disinteresse, ma a oggettive difficoltà economiche anche legate alla necessità di dover fare frequenti viaggi in Marocco.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
Sull'affidamento dei figli minori: affidare i figli minori (nato il [...]) e Persona_4
(nata il [...]) in via super esclusiva alla madre, che ne curerà l'educazione, Persona_5
l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, assumendo autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse dei figli minori relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari, autorizzare altresì la sig.ra a richiedere ogni documentazione inerente i minori, Parte_1 incluso il rinnovo e/o rilascio dei passaporti anche in assenza del consenso del padre.
Sul mantenimento: dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di €850,00 di cui €750,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, già comprensive anche di spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico sanitarie ed in ogni caso di quelle relative all'istruzione universitaria dei figli, nonché di quelle imponderabili e imprevedibili da ripartire invece fra i genitori al 50% (€250,00 per ciascun figlio) ed
€100,00 a titolo di contributo per al mantenimento della moglie, con rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Sugli assegni familiari: disporre che gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare siano riconosciuti e corrisposti direttamente ed esclusivamente alla ricorrente sig.ra quale Parte_1 genitore affidatario in via esclusiva dei minori;
Sul diritto di visita: il sig. , qualora abbia reale interesse, potrà fare visita ai figli e CP_1 Per_2 ogni 15 giorni, previa comunicazione ed assenso degli stessi, per trascorrere qualche ora Per_3 assieme condividendo momenti ed attività ludiche dei minori. Parte resistente chiede:
Nel merito:
1) riconoscere e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti con conseguente esclusione di qualsivoglia assegno di mantenimento a carico del resistente, sig. , ed a favore della ricorrente, sig.ra CP_1 Parte_1
2) affidare i figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in Persona_4 Persona_5 via esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione della stessa, disciplinando le modalità di visita del padre, e cioè durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre,
e con facoltà di tenerli con sé, a fine settimana alternati dal sabato dopo pranzo e sino alla domenica, quando li riporterà presso la casa materna prima di cena;
disporre la possibilità di permanenza presso il padre anche per periodi più lunghi per le festività natalizie, pasquali ed il periodo estivo;
la figlia
(nata il [...]), è maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_6
3) dichiarare che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei due figli minori conviventi e collocati con la madre, un assegno mensile di € 260,00 omnia (pari ad € 130,00 ciascuno), cioè già comprensivo anche di spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico-sanitarie, da condividere previamente tra i genitori, e quelle relative all'eventuale istruzione universitaria che saranno ripartire tra i genitori per la giusta metà, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare siano riconosciuti e corrisposti direttamente ed esclusivamente alla madre, sig.ra quale genitore affidatario in via Parte_1 esclusiva dei figli minori;
5) non autorizzare la sig.ra a richiedere ogni documentazione inerente i minori, incluso Parte_1 il rinnovo e/o il rilascio dei passaporti, senza il consenso del padre, sig. ; CP_1
6) rifusione delle spese di lite, in caso di opposizione. in via istruttoria:
Ci si riporta a quanto già prodotto e dedotto in atti nel corso del giudizio, ciò con particolare riferimento al contenuto della memoria n. 2 ex art. 183, VI° comma, cpc del 06/07/2023..
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 43, all'inizio del procedimento ha documentato un rapporto di lavoro come operaia agricola assunta con contratto a tempo determinato con una retribuzione media netta mensile di circa euro 650,00 (cfr. doc. 14 e 15 ricorrente).
Nel corso del procedimento ha perso il lavoro, con conseguente percezione di indennità di disoccupazione. Percepisce l'assegno unico per i figli ammontante ad oggi ad euro 403,00 mensili. Di recente ha reperito nuova occupazione stagionale come per le campagne di Natale e Pasqua della
Industria Dolciaria Borsari srl di AD OL (RO) di cui allo stato non ha documentato la reddittività.
È proprietaria della casa in cui vive con i figli, acquistata secondo le sue allegazioni all'asta grazie all'aiuto di amici, per cui non sostiene spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 54, svolge la professione di autotrasportatore dipendente e ha cambiato vari posti di lavoro nel corso del procedimento e da ultimo ha reperito un contratto a tempo indeterminato
(cfr. doc. 24 resistente).
Ha documentato un reddito annuo netto nel corso dell'anno d'imposta 2024 di euro 21.877,00 pari ad una disponibilità mensile media per 12 mensilità di euro 1.823,00 mensili netti (cfr. doc. 25 resistente
CU 2025).
Vive ospite a casa della sorella e non ha documentato spese fisse abitative.
Decisione in ordine all'affido dei minori
Entrambe le parti chiedono l'affido esclusivo alla madre dei figli minori, differendo solo la richiesta della ricorrente per l'affido esclusivo rafforzato.
In ordine a tali domande la causa è stata istruita conferendo inizialmente indagine socio ambientale ai Servizi sociali che nella loro relazione depositata in data 24.4.2025 hanno appurato, sentendo le parti e i loro figli, che il padre non ha più visto i figli dal 2017 e che solo in un'occasione nel gennaio
2024 ha cercato la figlia maggiore. Inoltre, è emersa una piena adeguatezza materna nell'esercizio delle competenze genitoriali, anche preservando, nonostante tutto, l'immagine paterna. Al contrario, rispetto al padre, i Servizi muovono serie perplessità legate in primo luogo all'assoluta mancanza di riconoscimento del ruolo genitoriale esercitato dalla signora e della cura elargite ai figli con il fermo diniego a qualunque incontro congiunto, arrivando ad ipotizzare di rinunciare di vedere i figli piuttosto di doversi interfacciare con la loro madre. Inoltre, il padre si è dimostrato assolutamente ignaro del percorso scolastico dei figli, a cominciare dalla classe frequentata e, secondo i Servizi, assolutamente autocentrato e incapace di tener conto dello stato emotivo dei figli e a riconoscerne i bisogni al punto che gli stessi sembrano non occupare uno spazio nella sua mente.
A fronte di ciò i Servizi hanno indicato la necessità di un percorso presso di loro di riavvicinamento tra i minori e il padre.
Va segnalato a questo proposito, come la figlia maggiore abbia rifiutato di vedere il padre e i due più piccoli abbiano inizialmente faticato ad accettare l'idea per poi comunque aderire al percorso, percorso poi abbandonato a seguito della discontinuità tenuta dal padre che non si è più presentato agli incontri, con ciò ulteriormente frustrando le aspettative dei minori circa un suo rientro nella loro vita.
Alla luce di ciò, e dell'accertato punto di riferimento materno per i minori, non si è proceduto all'ascolto dei minori nel presente procedimento, trattandosi di incombente manifestamente superfluo alla luce del palese disinteresse paterno manifestato con la sua assenza per anni prima dell'instaurazione del procedimento e tenuta successivamente nel corso del procedimento, dal procedimento penale per mancata contribuzione al loro mantenimento e dalla stessa richiesta paterna di affido esclusivo alla madre dei minori. A tal proposito va considerato che il resistente è stato condannato nel procedimento penale per omessa contribuzione al mantenimento con sentenza n. 910 depositata in data 17.1.2025 a mesi 4 di reclusione e euro 400,00 di multa (cfr. doc. 23 ricorrente).
Applicando, pertanto il secondo comma della norma dell'art. 473 bis n. 4 cpc si è deciso di non procedere all'ascolto dei minori, già abbastanza coinvolti nel procedimento con il programma di visite protette poi abbandonato per il disinteresse paterno.
Alla luce di tali elementi deve trovare accoglimento la richiesta di affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, con conseguente possibilità per la stessa di assumere qualsiasi decisione nell'interesse dei minori, anche di straordinaria amministrazione, in autonomia, con il solo obbligo di comunicarla a posteriori al padre.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per gli stessi motivi sopra illustrati e soprattutto in ragione dell'interruzione paterna al percorso di riavvicinamento apprestato dai Servizi sociali sopra indicato, le visite padre figli vanno sospese, salva la loro riattivazione solo in contesto protetto tramite i Servizi sociali e Unità operativa semplice età evolutiva, necessari per monitorare i riflessi di un'eventuale ripresa delle stesse sul benessere dei minori.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età dei figli (20,13 e 10 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 750,00 omnicomprensivo, (pari a euro 250,00 a figlio) escluso solo il 50% delle spese mediche con carattere di straordinarietà, rivalutabili Istat, da versarsi – entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente. Infatti, tale misura del contributo, già fissata così in sede di separazione, tiene conto delle oggettive difficoltà per la madre di relazionarsi con il padre che ha ammesso di soggiornare in Marocco per lunghi periodi ogni anno, in tal modo sollevando la ricorrente della necessità di richiedere l'approvazione del resistente per ogni spesa straordinaria da sostenere per i figli.
Prive di riscontro, invero, appaiono le allegazioni del resistente – peraltro mai esplicite, ma solo insite nella richiesta di contributo al mantenimento solo per i due figli minori – di autosufficienza economica della figlia maggiorenne. Infatti tale circostanza appare sconfessata dall'indagine sociale svolta, dalla giovane età della stessa (20 anni), dal percorso di studi intrapreso e non appare, per il vero, contraddetta dall'esigenza, dalla stessa avvertita anche per colmare in parte il disinteresse paterno, di aiutare la madre svolgendo lavori saltuari per contribuire al ménage famigliare in adempimento del principio previsto dalla norma dell'art. 315 bis comma 4 cc.
In conseguenza del regime di affido, l'assegno unico per i figli spetterà in via integrale alla ricorrente.
Decisione sull'assegno divorzile
Con riferimento alla richiesta di assegno divorzile per la ricorrente nella stessa misura ottenuta a titolo di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione, la stessa non può trovare accoglimento per la totale assenza di allegazione in ordine agli specifici presupposti dell'assegno divorzile e di successiva prova degli stessi.
È, infatti, pacifica la diversità di presupposti tra l'assegno di mantenimento in separazione, che presuppone la persistenza della maggioranza dei doveri nascenti dal matrimonio, non incidendo la separazione sul vincolo e sullo status, rispetto all'assegno divorzile che elide il vincolo matrimoniale con i relativi obblighi, residuando solo una solidarietà a titolo di assegno divorzile in presenza dei presupposti di legge elaborati dalla Giurisprudenza sull'art. 5 comma 6 l. 898/1970 afferenti alla funzione perequativo compensativa e/o assistenziale.
In relazione a tali funzioni, in ogni caso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
E, con riferimento all'altra funzione dell'assegno divorzile, la Suprema Corte ha riconosciuto da tempo che “la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n.
32354 del 13/12/2024).
In ogni caso, pertanto, era onere di parte ricorrente quello di allegare prima e di fornire la prova dopo dei presupposti del contributo fornito durante il matrimonio a cui ancorare il proprio diritto alla percezione di un assegno divorzile anche solo con funzione assistenziale.
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023).
La totale assenza di ogni allegazione sul punto impedisce di accogliere la relativa domanda.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite vanno compensate per metà ex art. 92 comma 2 cpc. Il residuo, invece, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, va invece posto a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1269 del 21/01/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido esclusivo rafforzato alla madre dei minori nato in data [...] Per_2
e nata in data [...], con conseguente possibilità per la stessa di assumere Per_3 qualsiasi decisione nell'interesse dei minori, anche di straordinaria amministrazione, in autonomia, con il solo obbligo di comunicarla a posteriori al padre.
2. Dispone che il diritto dovere di visita del padre sia sospeso, salva l'eventuale riattivazione delle visite paterne, su impulso del padre, solo in contesto protetto tramite i Servizi sociali e
Unità operativa semplice età evolutiva, necessari per monitorare i riflessi di un'eventuale ripresa delle stesse sul benessere dei minori.
3. Pone a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con CP_1 il versamento dell'importo mensile omnicomprensivo di euro 750,00 omnicomprensivo (pari a euro 250,00 a figlio), rivalutabili Istat, escluso solo il 50% delle spese mediche con carattere di straordinarietà, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
4. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito dalla sola madre.
5. Rigetta la domanda di assegno divorzile, con revoca del relativo importo con decorrenza dal mese di ottobre 2025.
6. Compensa per metà le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 3.082,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 6.10.2025
La Giudice est.
IR NF
La Presidente
AN RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
AN RA Presidente
IR NF Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06/08/2021 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del 13.6.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PETRACCA Parte_1 C.F._1
ELENA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FORTUNA CP_1 C.F._2
SABRINA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11.6.2025; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.6.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.1.2004 in Marocco e dalla loro unione sono nati i figli:
in data 16.04.2005; in data 01.06.2012 e in data 10.03.2015, ora di anni 20, Per_1 Per_2 Per_3
13 e 10.
Tutti e tre i figli vivono con la madre in una casa di proprietà della stessa.
Competenza giurisdizionale e legge applicabile
In relazione alla nazionalità marocchina delle parti, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di affido e disciplina delle visite con i minori in base all'art. 7 reg. UE 2019/1111 e la legge applicabile è quella italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile dei figli oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Allo stesso modo con riferimento alla richiesta di un contributo al mantenimento per la ricorrente.
Pregressi provvedimenti giudiziali
Con sentenza non definitiva n. 118/2023 depositata in data 20.1.2023 dal Tribunale di Verona è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con sentenza n. 1173/2020 depositata in data 29.7.2020 dal Tribunale di Verona è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni: affido esclusivo dei figli alla madre;
diritto – dovere di visita del padre, qualora vi dimostri interesse, previo accordo con la madre;
euro
750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, già comprensive anche di spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico sanitarie ed in ogni caso di quelle imponderabili e imprevedibili da ripartire invece fra i genitori al 50% (pari a euro 250,00 per ciascun figlio) ed euro
100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Fatti sopravvenuti allegati dalle parti Parte ricorrente, allega che da subito il padre si è totalmente disinteressato dei figli, non contattandoli mai, non esercitando il proprio diritto dovere di visita e non contribuendo al loro mantenimento, con conseguente totale carico in capo alla madre.
Documenta la mancata contribuzione paterna al mantenimento dei figli depositando decreto di citazione diretta in giudizio per il reato di cui alla norma dell'art. 570 bis cp depositato in data
23.11.2022 (cfr. doc. 18 ricorrente).
Parte resistente, riconosce di aver visto poco i figli e di non aver versato il mantenimento previsto, ma attribuisce tale mancanza non a disinteresse, ma a oggettive difficoltà economiche anche legate alla necessità di dover fare frequenti viaggi in Marocco.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
Sull'affidamento dei figli minori: affidare i figli minori (nato il [...]) e Persona_4
(nata il [...]) in via super esclusiva alla madre, che ne curerà l'educazione, Persona_5
l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, assumendo autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse dei figli minori relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari, autorizzare altresì la sig.ra a richiedere ogni documentazione inerente i minori, Parte_1 incluso il rinnovo e/o rilascio dei passaporti anche in assenza del consenso del padre.
Sul mantenimento: dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di €850,00 di cui €750,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, già comprensive anche di spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico sanitarie ed in ogni caso di quelle relative all'istruzione universitaria dei figli, nonché di quelle imponderabili e imprevedibili da ripartire invece fra i genitori al 50% (€250,00 per ciascun figlio) ed
€100,00 a titolo di contributo per al mantenimento della moglie, con rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Sugli assegni familiari: disporre che gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare siano riconosciuti e corrisposti direttamente ed esclusivamente alla ricorrente sig.ra quale Parte_1 genitore affidatario in via esclusiva dei minori;
Sul diritto di visita: il sig. , qualora abbia reale interesse, potrà fare visita ai figli e CP_1 Per_2 ogni 15 giorni, previa comunicazione ed assenso degli stessi, per trascorrere qualche ora Per_3 assieme condividendo momenti ed attività ludiche dei minori. Parte resistente chiede:
Nel merito:
1) riconoscere e dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti con conseguente esclusione di qualsivoglia assegno di mantenimento a carico del resistente, sig. , ed a favore della ricorrente, sig.ra CP_1 Parte_1
2) affidare i figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in Persona_4 Persona_5 via esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione della stessa, disciplinando le modalità di visita del padre, e cioè durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre,
e con facoltà di tenerli con sé, a fine settimana alternati dal sabato dopo pranzo e sino alla domenica, quando li riporterà presso la casa materna prima di cena;
disporre la possibilità di permanenza presso il padre anche per periodi più lunghi per le festività natalizie, pasquali ed il periodo estivo;
la figlia
(nata il [...]), è maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_6
3) dichiarare che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei due figli minori conviventi e collocati con la madre, un assegno mensile di € 260,00 omnia (pari ad € 130,00 ciascuno), cioè già comprensivo anche di spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico-sanitarie, da condividere previamente tra i genitori, e quelle relative all'eventuale istruzione universitaria che saranno ripartire tra i genitori per la giusta metà, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare siano riconosciuti e corrisposti direttamente ed esclusivamente alla madre, sig.ra quale genitore affidatario in via Parte_1 esclusiva dei figli minori;
5) non autorizzare la sig.ra a richiedere ogni documentazione inerente i minori, incluso Parte_1 il rinnovo e/o il rilascio dei passaporti, senza il consenso del padre, sig. ; CP_1
6) rifusione delle spese di lite, in caso di opposizione. in via istruttoria:
Ci si riporta a quanto già prodotto e dedotto in atti nel corso del giudizio, ciò con particolare riferimento al contenuto della memoria n. 2 ex art. 183, VI° comma, cpc del 06/07/2023..
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 43, all'inizio del procedimento ha documentato un rapporto di lavoro come operaia agricola assunta con contratto a tempo determinato con una retribuzione media netta mensile di circa euro 650,00 (cfr. doc. 14 e 15 ricorrente).
Nel corso del procedimento ha perso il lavoro, con conseguente percezione di indennità di disoccupazione. Percepisce l'assegno unico per i figli ammontante ad oggi ad euro 403,00 mensili. Di recente ha reperito nuova occupazione stagionale come per le campagne di Natale e Pasqua della
Industria Dolciaria Borsari srl di AD OL (RO) di cui allo stato non ha documentato la reddittività.
È proprietaria della casa in cui vive con i figli, acquistata secondo le sue allegazioni all'asta grazie all'aiuto di amici, per cui non sostiene spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 54, svolge la professione di autotrasportatore dipendente e ha cambiato vari posti di lavoro nel corso del procedimento e da ultimo ha reperito un contratto a tempo indeterminato
(cfr. doc. 24 resistente).
Ha documentato un reddito annuo netto nel corso dell'anno d'imposta 2024 di euro 21.877,00 pari ad una disponibilità mensile media per 12 mensilità di euro 1.823,00 mensili netti (cfr. doc. 25 resistente
CU 2025).
Vive ospite a casa della sorella e non ha documentato spese fisse abitative.
Decisione in ordine all'affido dei minori
Entrambe le parti chiedono l'affido esclusivo alla madre dei figli minori, differendo solo la richiesta della ricorrente per l'affido esclusivo rafforzato.
In ordine a tali domande la causa è stata istruita conferendo inizialmente indagine socio ambientale ai Servizi sociali che nella loro relazione depositata in data 24.4.2025 hanno appurato, sentendo le parti e i loro figli, che il padre non ha più visto i figli dal 2017 e che solo in un'occasione nel gennaio
2024 ha cercato la figlia maggiore. Inoltre, è emersa una piena adeguatezza materna nell'esercizio delle competenze genitoriali, anche preservando, nonostante tutto, l'immagine paterna. Al contrario, rispetto al padre, i Servizi muovono serie perplessità legate in primo luogo all'assoluta mancanza di riconoscimento del ruolo genitoriale esercitato dalla signora e della cura elargite ai figli con il fermo diniego a qualunque incontro congiunto, arrivando ad ipotizzare di rinunciare di vedere i figli piuttosto di doversi interfacciare con la loro madre. Inoltre, il padre si è dimostrato assolutamente ignaro del percorso scolastico dei figli, a cominciare dalla classe frequentata e, secondo i Servizi, assolutamente autocentrato e incapace di tener conto dello stato emotivo dei figli e a riconoscerne i bisogni al punto che gli stessi sembrano non occupare uno spazio nella sua mente.
A fronte di ciò i Servizi hanno indicato la necessità di un percorso presso di loro di riavvicinamento tra i minori e il padre.
Va segnalato a questo proposito, come la figlia maggiore abbia rifiutato di vedere il padre e i due più piccoli abbiano inizialmente faticato ad accettare l'idea per poi comunque aderire al percorso, percorso poi abbandonato a seguito della discontinuità tenuta dal padre che non si è più presentato agli incontri, con ciò ulteriormente frustrando le aspettative dei minori circa un suo rientro nella loro vita.
Alla luce di ciò, e dell'accertato punto di riferimento materno per i minori, non si è proceduto all'ascolto dei minori nel presente procedimento, trattandosi di incombente manifestamente superfluo alla luce del palese disinteresse paterno manifestato con la sua assenza per anni prima dell'instaurazione del procedimento e tenuta successivamente nel corso del procedimento, dal procedimento penale per mancata contribuzione al loro mantenimento e dalla stessa richiesta paterna di affido esclusivo alla madre dei minori. A tal proposito va considerato che il resistente è stato condannato nel procedimento penale per omessa contribuzione al mantenimento con sentenza n. 910 depositata in data 17.1.2025 a mesi 4 di reclusione e euro 400,00 di multa (cfr. doc. 23 ricorrente).
Applicando, pertanto il secondo comma della norma dell'art. 473 bis n. 4 cpc si è deciso di non procedere all'ascolto dei minori, già abbastanza coinvolti nel procedimento con il programma di visite protette poi abbandonato per il disinteresse paterno.
Alla luce di tali elementi deve trovare accoglimento la richiesta di affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, con conseguente possibilità per la stessa di assumere qualsiasi decisione nell'interesse dei minori, anche di straordinaria amministrazione, in autonomia, con il solo obbligo di comunicarla a posteriori al padre.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per gli stessi motivi sopra illustrati e soprattutto in ragione dell'interruzione paterna al percorso di riavvicinamento apprestato dai Servizi sociali sopra indicato, le visite padre figli vanno sospese, salva la loro riattivazione solo in contesto protetto tramite i Servizi sociali e Unità operativa semplice età evolutiva, necessari per monitorare i riflessi di un'eventuale ripresa delle stesse sul benessere dei minori.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età dei figli (20,13 e 10 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 750,00 omnicomprensivo, (pari a euro 250,00 a figlio) escluso solo il 50% delle spese mediche con carattere di straordinarietà, rivalutabili Istat, da versarsi – entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente. Infatti, tale misura del contributo, già fissata così in sede di separazione, tiene conto delle oggettive difficoltà per la madre di relazionarsi con il padre che ha ammesso di soggiornare in Marocco per lunghi periodi ogni anno, in tal modo sollevando la ricorrente della necessità di richiedere l'approvazione del resistente per ogni spesa straordinaria da sostenere per i figli.
Prive di riscontro, invero, appaiono le allegazioni del resistente – peraltro mai esplicite, ma solo insite nella richiesta di contributo al mantenimento solo per i due figli minori – di autosufficienza economica della figlia maggiorenne. Infatti tale circostanza appare sconfessata dall'indagine sociale svolta, dalla giovane età della stessa (20 anni), dal percorso di studi intrapreso e non appare, per il vero, contraddetta dall'esigenza, dalla stessa avvertita anche per colmare in parte il disinteresse paterno, di aiutare la madre svolgendo lavori saltuari per contribuire al ménage famigliare in adempimento del principio previsto dalla norma dell'art. 315 bis comma 4 cc.
In conseguenza del regime di affido, l'assegno unico per i figli spetterà in via integrale alla ricorrente.
Decisione sull'assegno divorzile
Con riferimento alla richiesta di assegno divorzile per la ricorrente nella stessa misura ottenuta a titolo di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione, la stessa non può trovare accoglimento per la totale assenza di allegazione in ordine agli specifici presupposti dell'assegno divorzile e di successiva prova degli stessi.
È, infatti, pacifica la diversità di presupposti tra l'assegno di mantenimento in separazione, che presuppone la persistenza della maggioranza dei doveri nascenti dal matrimonio, non incidendo la separazione sul vincolo e sullo status, rispetto all'assegno divorzile che elide il vincolo matrimoniale con i relativi obblighi, residuando solo una solidarietà a titolo di assegno divorzile in presenza dei presupposti di legge elaborati dalla Giurisprudenza sull'art. 5 comma 6 l. 898/1970 afferenti alla funzione perequativo compensativa e/o assistenziale.
In relazione a tali funzioni, in ogni caso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
E, con riferimento all'altra funzione dell'assegno divorzile, la Suprema Corte ha riconosciuto da tempo che “la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n.
32354 del 13/12/2024).
In ogni caso, pertanto, era onere di parte ricorrente quello di allegare prima e di fornire la prova dopo dei presupposti del contributo fornito durante il matrimonio a cui ancorare il proprio diritto alla percezione di un assegno divorzile anche solo con funzione assistenziale.
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023).
La totale assenza di ogni allegazione sul punto impedisce di accogliere la relativa domanda.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite vanno compensate per metà ex art. 92 comma 2 cpc. Il residuo, invece, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, va invece posto a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1269 del 21/01/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido esclusivo rafforzato alla madre dei minori nato in data [...] Per_2
e nata in data [...], con conseguente possibilità per la stessa di assumere Per_3 qualsiasi decisione nell'interesse dei minori, anche di straordinaria amministrazione, in autonomia, con il solo obbligo di comunicarla a posteriori al padre.
2. Dispone che il diritto dovere di visita del padre sia sospeso, salva l'eventuale riattivazione delle visite paterne, su impulso del padre, solo in contesto protetto tramite i Servizi sociali e
Unità operativa semplice età evolutiva, necessari per monitorare i riflessi di un'eventuale ripresa delle stesse sul benessere dei minori.
3. Pone a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con CP_1 il versamento dell'importo mensile omnicomprensivo di euro 750,00 omnicomprensivo (pari a euro 250,00 a figlio), rivalutabili Istat, escluso solo il 50% delle spese mediche con carattere di straordinarietà, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
4. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito dalla sola madre.
5. Rigetta la domanda di assegno divorzile, con revoca del relativo importo con decorrenza dal mese di ottobre 2025.
6. Compensa per metà le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 3.082,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 6.10.2025
La Giudice est.
IR NF
La Presidente
AN RA