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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3458 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3458 del 2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1
Musto e Lucio Teson ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina, via G.B.
Vico n. 45, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, via Ulpiano n. 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Gabriele precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e chiede i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo: “ricorre alla S.V. Ill.ma affinché voglia fissare l'udienza di comparizione del ricorrente e del coniuge davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che si renderanno opportuni, rimettere le parti avanti al G.I. che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: /
Pagina 1 1) AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTI DI VISITA / Si chiede
l'affidamento congiunto del minore. / I genitori assumeranno, pertanto, di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il proprio figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue volontà. / I diritti di visita e prelievo del padre non collocatario saranno di due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle 18,00 sino all'indomani alle 8.30, le festività natalizie e pasquali alternate e 15 giorni estivi anche non consecutiv-. / 2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA
CONIUGALE / L'abitazione sita in viale Kennedy, dove la sig.ra ha trasferito la propria CP_1
residenza è abitata dalla coniuge con il figlio minore. Il sig. abita in Latina alla via Parte_1
Parigi n.26. / 3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE E DELLA CONIUGE / La soglia alimentare congrua si stima in €.400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore , e Per_1 nulla per la coniuge attualmente occupata. / L'altro figlio è maggiorenne ed autosufficiente. / Le spese scolastiche ed extrascolastiche, le spese mediche, quelle ludico-sportive, ove quest'ultime concertate tra i coniugi, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.”; conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Pancali precisa le conclusioni come in atti ad eccezione della domanda di assegno divorzile rilevando che la propria assistita si è sposata nuovamente e pertanto rinuncia alla domanda relativa all'assegno e insiste per tutte le altre domande rassegnate.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I.: “la signora conclude pertanto perchè il Tribunale : / 1) pronunci lo CP_1
scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto nei registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Sermoneta anno 2001, parte II, serie C – uff. 1 ordinando all'Ufficio dello
Stato Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
/ 2) dichiari l'affido condiviso del minore , convivente con la madre nella abitazione sita in Latina, Viale kennedy;
/ 3) Per_1
determini le modalità di frequentazione del padre con il figlio minore , secondo quanto Per_1
riterrà adeguato al rispetto del diritto del figlio minore alla bigenitorialità, aderendo alla richiesta del ricorrente di due pomeriggi a settimana anche con successivo pernotto nella casa paterna;
/ 4) determini in euro 1.200 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente, il contributo al mantenimento a favore del minore , da versarsi alla madre entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese con rivalutazione annua come per legge;
/ 5) determini a favore del coniuge
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 e successive modifiche , CP_1
l'assegno divorzile in misura non inferiore ad euro 1.000 mensili. / Con vittoria di spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale di Latina con sentenza parziale n. 300 del 2022 emessa il 9 febbraio 2022 ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e con contestuale separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
La resistente, che non si era costituita per la fase presidenziale, dopo essersi costituita davanti al
G.I., ha formulato una richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, allegando articoli di stampa che davano notizia dell'arresto del resistente, originando il sub - procedimento n.
3458 del 2019 sub 1, nel quale non si è costituito il il suddetto sub-procedimento è stato Parte_1
definito dal G.I. con un provvedimento di non luogo a provvedere, emesso a calce al verbale di udienza del 17.11.2020, avendo in quella sede il difensore dell'istante rilevato che era intervenuto provvedimento della Corte di Appello che aveva ripristinato in punto di affido e di mantenimento le statuizioni pronunciate dal Tribunale di Latina con la sentenza di separazione n. 2022 del 2017, sicché non aveva più interesse a coltivare il sub-procedimento.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato, con rinuncia della resistente alla domanda di assegno divorzile, e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO
Persona_2
Dall'unione delle parti sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...]. Anche , pertanto, che al momento del Persona_2 Per_1
deposito del ricorso era minorenne, è divenuto maggiorenne e ha acquistato la capacità di agire sicché nessuna statuizione può essere emessa dal Tribunale in punto di affido, collocamento e diritto di visita.
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO IL FIGLIO
[...]
Per_2
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito
Pagina 3 dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, è pacifico inter partes che pur maggiorenne, non sia Persona_2
economicamente indipendente.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto, in conformità a quanto chiesto nel ricorso introduttivo, l'obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di mantenimento per il figlio
, € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche, mediche e ludico Per_1 sportive, quest'ultime concertate tra i coniugi.
Successivamente, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale dall'odierna resistente, ha confermato le statuizioni, in punto di affido e mantenimento di figlio e coniuge, contenute nella sentenza di separazione n. 2022/2017 emessa dal
Tribunale di Latina e, dunque anche l'obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di mantenimento per il figlio , € 700,00 mensili oltre al 70% delle spese mediche, scolastiche e sportive. Per_1
Va considerato, in merito alle condizioni economiche delle parti, che parte ricorrente ha prodotto, su ordine di esibizione del Presidente f.f., in allegato alla nota di deposito del 14 ottobre 2019, una dichiarazione, non meglio qualificata, datata 9 ottobre 2019, sottoscritta personalmente con cui ha dichiarato di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio e gli estratti conto relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e ai primi due trimestri 2019 del conto corrente di corrispondenza n. 000400447334 acceso presso UniCredit e a lui intestato con saldo al 30 giugno
2019 di € 784,46 dalla cui lettura risultano, per quel che più rileva, versamenti di denaro contante a cadenza mensile, salve rare eccezioni.
Parte resistente, invece, per quel che più rileva, ha prodotto, in allegato alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I., in relazione alle proprie condizioni economiche, un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017) in forza del quale è stata assunta dalla Vista con la qualifica di “commesso di negozio”; ha prodotto poi una CP_2
visura CCIAA aggiornata al 3 marzo 2020 relativa alla Ingrosso Frutta s.n.c. di NI AR
e BO RB, da cui risultava lo stato di perdurante attività della società e il fatto che il ricorrente fosse amministratore della società.
Pagina 4 Ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. documentazione volta a comprovare gli esborsi da lei sostenuti per i figli;
gli estratti del conto corrente di corrispondenza n.
000400345936 acceso presso UniCredit e a lei cointestato insieme a , a decorrere Parte_2 dall'ultimo trimestre del 2016 al secondo semestre del 2020 con saldo al 30 giugno 2020 di €
424,91. Dall'allegato 6 alla suddetta memoria istruttoria, relativo a riepilogo di bonifici di € 100,00, effettuati dalla resistente a beneficio del figlio risultava un altro conto corrente Controparte_3
di corrispondenza, il n. 000400451239, intestato alla sola resistente, acceso presso UniCredit, di cui non erano stati depositati gli estratti conto.
Ciò premesso, il Collegio, con l'ordinanza di rimessione sul ruolo, “stante la lacunosa documentazione delle condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti e le contestazioni mosse da parte resistente, nonché viste le vicende penalmente rilevanti in cui è incappato il ricorrente dedotte da parte resistente e non contestate da parte ricorrente”, ha disposto indagine tributaria su entrambe le parti, rispetto alla quale le parti non hanno formulato osservazioni.
Dalla relazione della G.d.F. (per mero errore materiale nella stessa il ricorrente è indicato quale ma l'indagine è stata ritualmente espletata sul ricorrente, come risulta dal C.F. indicato e Pt_1 dalle lettura degli allegati) è emerso che il ricorrente nell'anno d' imposta 2019 ha percepito un reddito di € 6.265,00, per l'anno di imposta 2020 di € 6.360,00 e per l'anno di imposta 2021 di €
17.674,00, mentre, per quanto attiene alla resistente, quest'ultima, risulta aver percepito per l'anno di imposta 2019 un reddito di € 17.372,00, per l'anno di imposta 2020 di € 19.944,00 e per l'anno di imposta 2021 di € 28.228,00; entrambe le parti risultano avere proprietà immobiliari come indicato nella relazione della G.d.F.; il ricorrente risulta dall'all. 4 alla relazione socio amministratore della Ingrosso Frutta S.n.c. di NI AR e BO RB, avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, nonché amministratore e socio unico della PLC s.r.l.s., avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
la resistente non risulta avere quote sociali;
il ricorrente, dalla visura Aci allegata effettuata il 16 marzo 2023, risulta che a quella data era intestatario dal 1° giugno 2019 di una Fiat 500 Abarth, acquistata usata, essendo la data di prima immatricolazione quella del 28 febbraio 2011, che, tuttavia, risulta oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., e, dal 15 ottobre 2022, di un autoveicolo di cui, tuttavia, non viene indicato il modello, ma che risulta essere stato acquistato usato, atteso che la data di prima immatricolazione è quella del 21 ottobre 2015; la resistente, invece, dalla medesima visura risultava intestataria dal 20 dicembre 2022 di un veicolo, di cui non è indicato il modello, acquistato usato, essendo la data di prima immatricolazione il 23 novembre 2018. La ricorrente risulta aver acquistato l'autoveicolo nel 2022 facendo ricorso ad un finanziamento con , per l'importo di € 10.846,80. CP_4
Pagina 5 Dalla relazione è emerso che il ricorrente ha stipulato una polizza assicurativa sulla vita, non sono emersi conti correnti di corrispondenza a lui intestati o alla Controparte_5
attivi e non estinti, risulta aver intrattenuto con un
[...] Controparte_6
rapporto contrattuale in qualità di titolare effettivo della Pesco s.r.l.s.
Per quanto riguarda alla resistente, anche la suddetta risulta aver sottoscritto varie polizze assicurative;
è risultata intestataria di un conto corrente e cointestataria di un corrente con Pt_2
presso Unicredit s.p.a.; risulta inoltre essere titolare di un conto corrente presso
[...]
cui è associato un dossier titoli, entrambi accessi il 31 maggio 2021. Risulta CP_7
intestataria di fondi comuni d'investimento di diritto irlandese.
Risultano operazioni extraconto effettuate dalle parti come da allegati alla relazione, operazioni, tuttavia, che non appaiono particolarmente significative.
Alla luce dell'indagine tributaria espletata, si evince che la condizione reddituale della resistente è di molto migliorata rispetto ai tempi della separazione, quando la suddetta era priva di reddito.
Peraltro, il difensore ha dedotto anche in sede di pc. che la resistente si è sposata, circostanza che, del tutto verosimilmente, ha comportato un risparmio di spesa alla luce della condivisione di spese comuni.
L'indagine tributaria è apparsa poco utile, invece, per approfondire la verifica delle condizioni economiche di parte ricorrente, il quale, peraltro, non ha coltivato il giudizio, omettendo di depositare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le memorie ex art. 190 c.p.c.; nulla è stato documentato anche sull'esito del procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente e che, a parte gli articoli di stampa, trova riscontro dalla trascrizione del sequestro preventivo.
Alla luce di quanto era stato accertato nella sentenza di separazione, passata in giudicato, della documentazione prodotta dalle parti, nonché in ragione di quanto emerso dalla relazione della
G.d.F., considerato che il figlio delle parti, da quanto dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, non ha alcuna frequentazione con il padre, si ritiene di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della resistente a titolo di mantenimento del figlio in € 500,00 con decorrenza dalla Per_1
domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ad ogni modo, considerato il dictum delle S.U.
Cass. 32914 del 2022, non essendo emersa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ma trattandosi di una mera rivalutazione al ribasso dell'assegno provvisoriamente disposto dalla Corte di Appello, ed essendo comunque l'assegno di € 700,00 di entità tale da poter essere “ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressochè tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione”, si ritiene che debbano ritenersi irripetibili le maggiori somme eventualmente effettivamente percepite per il mantenimento del figlio dalla Per_1
resistente, in virtù dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Pagina 6 Per quanto attiene alle spese straordinarie, le stesse vanno considerate alla stregua di quanto previsto nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del
C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: “A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_8
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi
Pagina 7 premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”
3. SULL'ASSEGNO DIVORZILE.
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, senza circostanziare la rinuncia ad un determinato periodo.
Pertanto, va revocato l'assegno provvisoriamente disposto dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Già in sede di sentenza di separazione, passata in giudicato, il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità della domanda inerente all'assegnazione alla dell'immobile sito in CP_1
Latina, Viale Kennedy, in comproprietà dei coniugi, “atteso che il provvedimento di assegnazione può avere ad oggetto esclusivamente la casa in concreto adibita a residenza familiare e nella quale si svolgeva la vita della famiglia allorchè era unita e che abbia perciò costituito il centro di
Pagina 8 aggregazione durante la convivenza (vedi, tra le altre, Cass. civ. 4816/09, 14553/11, 1198/06, mentre nel caso di specie è pacifico che nella casa di via Kennedy il nucleo familiare costituito dai coniugi e dai due figli non ha mai abitato, essendovisi trasferiti solo la madre con i due figli, dopo aver lasciato la casa in cui da ultimo aveva vissuto la famiglia prima di disgregarsi”, così disponendo “l'immobile di via Kennedy rimane assoggettato all'ordinario regime privatistico, al pari del mutuo sullo stesso gravante”.
La domanda, pertanto, è inammissibile, anche in sede di divorzio, stante quanto acclarato dal
Tribunale in sede di separazione, dovendo applicarsi l'ordinaria normativa privatistica, ragione per cui è irrilevante anche quanto da ultimo dichiarato dalla difesa di parte resistente sulla contrazione di nuove nozze da parte della CP_1
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza reciproca delle parti, e lo svolgimento del processo, di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3458 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che entro il 5 di ogni mese versi, con decorrenza dalla domanda, a Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 500,00, con Controparte_1 Persona_2 rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, e che siano a carico di il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, Parte_1 salva l'irripetibilità delle eventuali maggiori somme a tale titolo effettivamente percepite dalla resistente in virtù dei provvedimenti temporanei e urgenti disposti dalla Corte di Appello.
2. Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3458 del 2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1
Musto e Lucio Teson ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina, via G.B.
Vico n. 45, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, via Ulpiano n. 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Gabriele precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e chiede i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo: “ricorre alla S.V. Ill.ma affinché voglia fissare l'udienza di comparizione del ricorrente e del coniuge davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che si renderanno opportuni, rimettere le parti avanti al G.I. che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: /
Pagina 1 1) AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTI DI VISITA / Si chiede
l'affidamento congiunto del minore. / I genitori assumeranno, pertanto, di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il proprio figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue volontà. / I diritti di visita e prelievo del padre non collocatario saranno di due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle 18,00 sino all'indomani alle 8.30, le festività natalizie e pasquali alternate e 15 giorni estivi anche non consecutiv-. / 2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA
CONIUGALE / L'abitazione sita in viale Kennedy, dove la sig.ra ha trasferito la propria CP_1
residenza è abitata dalla coniuge con il figlio minore. Il sig. abita in Latina alla via Parte_1
Parigi n.26. / 3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE E DELLA CONIUGE / La soglia alimentare congrua si stima in €.400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore , e Per_1 nulla per la coniuge attualmente occupata. / L'altro figlio è maggiorenne ed autosufficiente. / Le spese scolastiche ed extrascolastiche, le spese mediche, quelle ludico-sportive, ove quest'ultime concertate tra i coniugi, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.”; conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Pancali precisa le conclusioni come in atti ad eccezione della domanda di assegno divorzile rilevando che la propria assistita si è sposata nuovamente e pertanto rinuncia alla domanda relativa all'assegno e insiste per tutte le altre domande rassegnate.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I.: “la signora conclude pertanto perchè il Tribunale : / 1) pronunci lo CP_1
scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto nei registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Sermoneta anno 2001, parte II, serie C – uff. 1 ordinando all'Ufficio dello
Stato Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
/ 2) dichiari l'affido condiviso del minore , convivente con la madre nella abitazione sita in Latina, Viale kennedy;
/ 3) Per_1
determini le modalità di frequentazione del padre con il figlio minore , secondo quanto Per_1
riterrà adeguato al rispetto del diritto del figlio minore alla bigenitorialità, aderendo alla richiesta del ricorrente di due pomeriggi a settimana anche con successivo pernotto nella casa paterna;
/ 4) determini in euro 1.200 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente, il contributo al mantenimento a favore del minore , da versarsi alla madre entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese con rivalutazione annua come per legge;
/ 5) determini a favore del coniuge
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 e successive modifiche , CP_1
l'assegno divorzile in misura non inferiore ad euro 1.000 mensili. / Con vittoria di spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale di Latina con sentenza parziale n. 300 del 2022 emessa il 9 febbraio 2022 ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e con contestuale separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
La resistente, che non si era costituita per la fase presidenziale, dopo essersi costituita davanti al
G.I., ha formulato una richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, allegando articoli di stampa che davano notizia dell'arresto del resistente, originando il sub - procedimento n.
3458 del 2019 sub 1, nel quale non si è costituito il il suddetto sub-procedimento è stato Parte_1
definito dal G.I. con un provvedimento di non luogo a provvedere, emesso a calce al verbale di udienza del 17.11.2020, avendo in quella sede il difensore dell'istante rilevato che era intervenuto provvedimento della Corte di Appello che aveva ripristinato in punto di affido e di mantenimento le statuizioni pronunciate dal Tribunale di Latina con la sentenza di separazione n. 2022 del 2017, sicché non aveva più interesse a coltivare il sub-procedimento.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato, con rinuncia della resistente alla domanda di assegno divorzile, e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO
Persona_2
Dall'unione delle parti sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...]. Anche , pertanto, che al momento del Persona_2 Per_1
deposito del ricorso era minorenne, è divenuto maggiorenne e ha acquistato la capacità di agire sicché nessuna statuizione può essere emessa dal Tribunale in punto di affido, collocamento e diritto di visita.
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO IL FIGLIO
[...]
Per_2
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito
Pagina 3 dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, è pacifico inter partes che pur maggiorenne, non sia Persona_2
economicamente indipendente.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto, in conformità a quanto chiesto nel ricorso introduttivo, l'obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di mantenimento per il figlio
, € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche, mediche e ludico Per_1 sportive, quest'ultime concertate tra i coniugi.
Successivamente, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale dall'odierna resistente, ha confermato le statuizioni, in punto di affido e mantenimento di figlio e coniuge, contenute nella sentenza di separazione n. 2022/2017 emessa dal
Tribunale di Latina e, dunque anche l'obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di mantenimento per il figlio , € 700,00 mensili oltre al 70% delle spese mediche, scolastiche e sportive. Per_1
Va considerato, in merito alle condizioni economiche delle parti, che parte ricorrente ha prodotto, su ordine di esibizione del Presidente f.f., in allegato alla nota di deposito del 14 ottobre 2019, una dichiarazione, non meglio qualificata, datata 9 ottobre 2019, sottoscritta personalmente con cui ha dichiarato di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio e gli estratti conto relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e ai primi due trimestri 2019 del conto corrente di corrispondenza n. 000400447334 acceso presso UniCredit e a lui intestato con saldo al 30 giugno
2019 di € 784,46 dalla cui lettura risultano, per quel che più rileva, versamenti di denaro contante a cadenza mensile, salve rare eccezioni.
Parte resistente, invece, per quel che più rileva, ha prodotto, in allegato alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I., in relazione alle proprie condizioni economiche, un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017) in forza del quale è stata assunta dalla Vista con la qualifica di “commesso di negozio”; ha prodotto poi una CP_2
visura CCIAA aggiornata al 3 marzo 2020 relativa alla Ingrosso Frutta s.n.c. di NI AR
e BO RB, da cui risultava lo stato di perdurante attività della società e il fatto che il ricorrente fosse amministratore della società.
Pagina 4 Ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. documentazione volta a comprovare gli esborsi da lei sostenuti per i figli;
gli estratti del conto corrente di corrispondenza n.
000400345936 acceso presso UniCredit e a lei cointestato insieme a , a decorrere Parte_2 dall'ultimo trimestre del 2016 al secondo semestre del 2020 con saldo al 30 giugno 2020 di €
424,91. Dall'allegato 6 alla suddetta memoria istruttoria, relativo a riepilogo di bonifici di € 100,00, effettuati dalla resistente a beneficio del figlio risultava un altro conto corrente Controparte_3
di corrispondenza, il n. 000400451239, intestato alla sola resistente, acceso presso UniCredit, di cui non erano stati depositati gli estratti conto.
Ciò premesso, il Collegio, con l'ordinanza di rimessione sul ruolo, “stante la lacunosa documentazione delle condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti e le contestazioni mosse da parte resistente, nonché viste le vicende penalmente rilevanti in cui è incappato il ricorrente dedotte da parte resistente e non contestate da parte ricorrente”, ha disposto indagine tributaria su entrambe le parti, rispetto alla quale le parti non hanno formulato osservazioni.
Dalla relazione della G.d.F. (per mero errore materiale nella stessa il ricorrente è indicato quale ma l'indagine è stata ritualmente espletata sul ricorrente, come risulta dal C.F. indicato e Pt_1 dalle lettura degli allegati) è emerso che il ricorrente nell'anno d' imposta 2019 ha percepito un reddito di € 6.265,00, per l'anno di imposta 2020 di € 6.360,00 e per l'anno di imposta 2021 di €
17.674,00, mentre, per quanto attiene alla resistente, quest'ultima, risulta aver percepito per l'anno di imposta 2019 un reddito di € 17.372,00, per l'anno di imposta 2020 di € 19.944,00 e per l'anno di imposta 2021 di € 28.228,00; entrambe le parti risultano avere proprietà immobiliari come indicato nella relazione della G.d.F.; il ricorrente risulta dall'all. 4 alla relazione socio amministratore della Ingrosso Frutta S.n.c. di NI AR e BO RB, avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, nonché amministratore e socio unico della PLC s.r.l.s., avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
la resistente non risulta avere quote sociali;
il ricorrente, dalla visura Aci allegata effettuata il 16 marzo 2023, risulta che a quella data era intestatario dal 1° giugno 2019 di una Fiat 500 Abarth, acquistata usata, essendo la data di prima immatricolazione quella del 28 febbraio 2011, che, tuttavia, risulta oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., e, dal 15 ottobre 2022, di un autoveicolo di cui, tuttavia, non viene indicato il modello, ma che risulta essere stato acquistato usato, atteso che la data di prima immatricolazione è quella del 21 ottobre 2015; la resistente, invece, dalla medesima visura risultava intestataria dal 20 dicembre 2022 di un veicolo, di cui non è indicato il modello, acquistato usato, essendo la data di prima immatricolazione il 23 novembre 2018. La ricorrente risulta aver acquistato l'autoveicolo nel 2022 facendo ricorso ad un finanziamento con , per l'importo di € 10.846,80. CP_4
Pagina 5 Dalla relazione è emerso che il ricorrente ha stipulato una polizza assicurativa sulla vita, non sono emersi conti correnti di corrispondenza a lui intestati o alla Controparte_5
attivi e non estinti, risulta aver intrattenuto con un
[...] Controparte_6
rapporto contrattuale in qualità di titolare effettivo della Pesco s.r.l.s.
Per quanto riguarda alla resistente, anche la suddetta risulta aver sottoscritto varie polizze assicurative;
è risultata intestataria di un conto corrente e cointestataria di un corrente con Pt_2
presso Unicredit s.p.a.; risulta inoltre essere titolare di un conto corrente presso
[...]
cui è associato un dossier titoli, entrambi accessi il 31 maggio 2021. Risulta CP_7
intestataria di fondi comuni d'investimento di diritto irlandese.
Risultano operazioni extraconto effettuate dalle parti come da allegati alla relazione, operazioni, tuttavia, che non appaiono particolarmente significative.
Alla luce dell'indagine tributaria espletata, si evince che la condizione reddituale della resistente è di molto migliorata rispetto ai tempi della separazione, quando la suddetta era priva di reddito.
Peraltro, il difensore ha dedotto anche in sede di pc. che la resistente si è sposata, circostanza che, del tutto verosimilmente, ha comportato un risparmio di spesa alla luce della condivisione di spese comuni.
L'indagine tributaria è apparsa poco utile, invece, per approfondire la verifica delle condizioni economiche di parte ricorrente, il quale, peraltro, non ha coltivato il giudizio, omettendo di depositare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le memorie ex art. 190 c.p.c.; nulla è stato documentato anche sull'esito del procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente e che, a parte gli articoli di stampa, trova riscontro dalla trascrizione del sequestro preventivo.
Alla luce di quanto era stato accertato nella sentenza di separazione, passata in giudicato, della documentazione prodotta dalle parti, nonché in ragione di quanto emerso dalla relazione della
G.d.F., considerato che il figlio delle parti, da quanto dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, non ha alcuna frequentazione con il padre, si ritiene di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della resistente a titolo di mantenimento del figlio in € 500,00 con decorrenza dalla Per_1
domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ad ogni modo, considerato il dictum delle S.U.
Cass. 32914 del 2022, non essendo emersa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ma trattandosi di una mera rivalutazione al ribasso dell'assegno provvisoriamente disposto dalla Corte di Appello, ed essendo comunque l'assegno di € 700,00 di entità tale da poter essere “ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressochè tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione”, si ritiene che debbano ritenersi irripetibili le maggiori somme eventualmente effettivamente percepite per il mantenimento del figlio dalla Per_1
resistente, in virtù dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Pagina 6 Per quanto attiene alle spese straordinarie, le stesse vanno considerate alla stregua di quanto previsto nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del
C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: “A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_8
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi
Pagina 7 premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.”
3. SULL'ASSEGNO DIVORZILE.
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, senza circostanziare la rinuncia ad un determinato periodo.
Pertanto, va revocato l'assegno provvisoriamente disposto dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Già in sede di sentenza di separazione, passata in giudicato, il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità della domanda inerente all'assegnazione alla dell'immobile sito in CP_1
Latina, Viale Kennedy, in comproprietà dei coniugi, “atteso che il provvedimento di assegnazione può avere ad oggetto esclusivamente la casa in concreto adibita a residenza familiare e nella quale si svolgeva la vita della famiglia allorchè era unita e che abbia perciò costituito il centro di
Pagina 8 aggregazione durante la convivenza (vedi, tra le altre, Cass. civ. 4816/09, 14553/11, 1198/06, mentre nel caso di specie è pacifico che nella casa di via Kennedy il nucleo familiare costituito dai coniugi e dai due figli non ha mai abitato, essendovisi trasferiti solo la madre con i due figli, dopo aver lasciato la casa in cui da ultimo aveva vissuto la famiglia prima di disgregarsi”, così disponendo “l'immobile di via Kennedy rimane assoggettato all'ordinario regime privatistico, al pari del mutuo sullo stesso gravante”.
La domanda, pertanto, è inammissibile, anche in sede di divorzio, stante quanto acclarato dal
Tribunale in sede di separazione, dovendo applicarsi l'ordinaria normativa privatistica, ragione per cui è irrilevante anche quanto da ultimo dichiarato dalla difesa di parte resistente sulla contrazione di nuove nozze da parte della CP_1
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza reciproca delle parti, e lo svolgimento del processo, di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3458 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che entro il 5 di ogni mese versi, con decorrenza dalla domanda, a Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 500,00, con Controparte_1 Persona_2 rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, e che siano a carico di il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, Parte_1 salva l'irripetibilità delle eventuali maggiori somme a tale titolo effettivamente percepite dalla resistente in virtù dei provvedimenti temporanei e urgenti disposti dalla Corte di Appello.
2. Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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