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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351/2023 R.G. promossa da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
CORIANI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE Controparte_1 P.IVA_1
DE LUCA RESISTENTE e contro
, C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BIFFI P.IVA_2
RESISTENTE
e contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NA LL RESISTENTE
.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento notificata in data 14.01.2025, per i vizi sopra esposti. CP_
2. Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali e , ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. CP_5
335/1995. 3. Annullare la pretesa dell'ente resistente e ogni conseguente iscrizione a ruolo relativa ai crediti contestati.
4. Condannare le parti resistenti alla refusione degli onorari e delle spese di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario, il quale, all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
1. IN VIA PRELIMINARE e CAUTELARE: CP_
-dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell' e per tardiva presentazione dell'opposizione oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24 Dl.gs 46/99 (per l'opposizione nel merito) e dall'art. 617 Cpc (per l'opposizione per motivi formali).
2. IN SUBORDINE, NEL MERITO: rigettare il ricorso e la correlata istanza di sospensione perchè infondato in fatto e in diritto.
3. Spese e competenze integralmente refuse.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_5
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, accertare la tardività dell'opposizione avversaria con ogni consequenziale statuizione così dichiarando inammissibile l'opposizione avversaria;
in ogni caso, accertare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine agli asseriti (ed indimostrati) CP_5 vizi della riscossione;
nel merito, condannare parte opponente al pagamento delle somme di cui alle cartelle opposte ovvero della diversa somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_6
Codesto Ill.mo Giudice Voglia:
- in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione di efficacia esecutiva dell'atto impugnato mancando i presupposti;
dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda relativi ai vizi formali formulati oltre i 20 giorni previsti ex art. 617 c.p.c.;
- nel merito, rigettare il ricorso introduttivo per i motivi sopra esposti;
- con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda limitare la dichiarazione di nullità dell'intimazione agli atti oggetto della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposta all'intimazione n. n. Parte_1
06820249056396502000 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 44.692,51, relativa a molteplici cartelle e avvisi di addebito, tutti richiamati nell'atto. CP_ L'opposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente crediti per contributi e premi , sui quali è CP_5 competente a conoscere questo tribunale in funzione di giudice del lavoro. La ricorrente richiede la dichiarazione di nullità dell'intimazione per vizi formali della stessa e chiede altresì che i crediti degli istituti resistenti richiamati nel ricorso siano dichiarati prescritti.
, in via preliminare, eccepisce la tardività dell'opposizione con riguardo ai vizi formali dedotti e, nel CP_6 merito, contesta la fondatezza del ricorso. CP_
eccepisce la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. L.vo n. 46/1999 e in via subordinata domanda il rigetto nel merito del ricorso. Anche eccepisce la tardività dell'opposizione; nega, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva CP_5 con riguardo ad asseriti vizi della riscossione e chiede la condanna della ricorrente al pagamento di quanto previsto a proprio favore nella cartella contestata.
2. Le eccezioni di tardività del ricorso.
Sono fondate le eccezioni di tardività del ricorso per ciò che attiene i vizi formali dell'intimazione opposta. Quest'ultima, infatti, è stata notificata all'opponente il 9 gennaio 2025 (v. doc. 8 ) e il ricorso è stato CP_6 depositato il 6 marzo 2025. Ne deriva che risultano ampiamente trascorsi i 20 giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. per la contestazione della regolarità formale del titolo. Viceversa, non sono fondate le eccezioni di tardività con riferimento al merito delle pretese creditorie, in quanto l'opposizione riguardante questi profili deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non prevede termini di decadenza. Né risulta pertinente il richiamo all'art. 24 del D. L.vo n. 46/1999, che riguarda esclusivamente il termine per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, mentre nel caso che ci occupa la ricorrente chiede l'accertamento di fatti estintivi dei crediti successivi alle iscrizioni a ruolo e, in particolare chiede che sia accertata l'estinzione dei crediti a seguito del maturare dei termini di prescrizione.
3. L'infondatezza nel merito del ricorso.
I crediti che parte ricorrente assume essersi estinti per decorso del termine di prescrizione sono i seguenti (v. pag. 2 del ricorso):
- cartella esattoriale n. 06820160094481061000, relativa a premi per gli anni 2015 e 2016, per CP_5 complessivi € 164,43; CP_
- avviso di addebito n. 36820160002919623000, relativo a contributi previdenziali per l'anno 2015, per complessivi € 2.790,12; CP_
- avviso di addebito n. 36820180007531674000 relativo a contributi previdenziali per l'anno 2017, per complessivi € 4.181,99; CP_
- avviso di addebito n. 36820180022660552000 relativo a contributi previdenziali per gli anni 2017 e 2018, per complessivi € 2.800,83.
L'eccezione di prescrizione dei crediti, come formulata nel ricorso, riguarda esclusivamente il periodo intercorso tra la notifica della cartella e degli avvisi e il momento dell'intimazione qui opposta. In ogni caso, anche volendo considerare il quinquennio decorrente dalle date in cui sono sorti i singoli crediti, l'eccezione non risulta fondata. Invero, ha depositato la prova della notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione. CP_6 In particolare, dai documenti da n. 3 a n. 7 risulta che sono state notificate una cartella di pagamento e quattro ingiunzioni di pagamento;
le notifiche delle ingiunzioni sono state tutte personalmente ritirate dalla ricorrente o da suoi familiari;
la notifica della cartella di pagamento risulta correttamente avvenuta secondo il procedimento allora previsto, non essendo andati a buon fine l'invio della pec e la ricerca della ricorrente nel luogo della sua residenza. Tenendo conto del contenuto della cartella e delle ingiunzioni, risulta più volte interrotto il termine di prescrizione. In particolare, quanto al credito , relativo al premio per l'anno 2015, si osserva che la notifica della CP_5 cartella risulta avvenuta il 3 ottobre 2016 (doc. 3 di ) e la prescrizione è stata interrotta con le intimazioni CP_6 notificate il 15 ottobre 2018, il 20 novembre 2018, l'11 ottobre 2022 e il 10 gennaio 2024 (doc. 4, 5, 6 e 7 della stessa parte). Le medesime intimazioni e le medesime notifiche devono essere richiamate anche con riferimento ai contributi CP_
dell'anno 2015. Quanto, infine, ai contributi previdenziali per gli anni 2016 e 2017, deve in primo luogo osservarsi che gli avvisi di addebito sono stati notificati nelle date indicate nell'intimazione qui opposta, e dunque il 20 luglio 2018 e il CP_ 24 dicembre 2018 (v. docc. depositati da ); vengono poi in considerazione le intimazioni di pagamento notificate l'11 ottobre 2022 e il 10 gennaio 2024 (citati docc. 6 e 7 di ). CP_6
Ne deriva che nessun termine quinquennale risulta compiuto e pertanto il ricorso, per ciò che riguarda la dedotta estinzione dei crediti risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
4. Le spese di lite.
Secondo il criterio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rifondere alle resistenti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata decisa dopo attività istruttoria meramente documentale, con la celebrazione di una sola udienza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 con ricorso depositato il 6 marzo 2025:
1) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo ai dedotti vizi formali dell'intimazione opposta;
2) respinge per resto il ricorso;
CP_
3) condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, CP_5 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
5) condanna parte ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per CP_6 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come d r legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
6) si riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 26 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351/2023 R.G. promossa da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
CORIANI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE Controparte_1 P.IVA_1
DE LUCA RESISTENTE e contro
, C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BIFFI P.IVA_2
RESISTENTE
e contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NA LL RESISTENTE
.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento notificata in data 14.01.2025, per i vizi sopra esposti. CP_
2. Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali e , ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. CP_5
335/1995. 3. Annullare la pretesa dell'ente resistente e ogni conseguente iscrizione a ruolo relativa ai crediti contestati.
4. Condannare le parti resistenti alla refusione degli onorari e delle spese di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario, il quale, all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
1. IN VIA PRELIMINARE e CAUTELARE: CP_
-dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell' e per tardiva presentazione dell'opposizione oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24 Dl.gs 46/99 (per l'opposizione nel merito) e dall'art. 617 Cpc (per l'opposizione per motivi formali).
2. IN SUBORDINE, NEL MERITO: rigettare il ricorso e la correlata istanza di sospensione perchè infondato in fatto e in diritto.
3. Spese e competenze integralmente refuse.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_5
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, accertare la tardività dell'opposizione avversaria con ogni consequenziale statuizione così dichiarando inammissibile l'opposizione avversaria;
in ogni caso, accertare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine agli asseriti (ed indimostrati) CP_5 vizi della riscossione;
nel merito, condannare parte opponente al pagamento delle somme di cui alle cartelle opposte ovvero della diversa somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_6
Codesto Ill.mo Giudice Voglia:
- in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione di efficacia esecutiva dell'atto impugnato mancando i presupposti;
dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda relativi ai vizi formali formulati oltre i 20 giorni previsti ex art. 617 c.p.c.;
- nel merito, rigettare il ricorso introduttivo per i motivi sopra esposti;
- con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda limitare la dichiarazione di nullità dell'intimazione agli atti oggetto della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposta all'intimazione n. n. Parte_1
06820249056396502000 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 44.692,51, relativa a molteplici cartelle e avvisi di addebito, tutti richiamati nell'atto. CP_ L'opposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente crediti per contributi e premi , sui quali è CP_5 competente a conoscere questo tribunale in funzione di giudice del lavoro. La ricorrente richiede la dichiarazione di nullità dell'intimazione per vizi formali della stessa e chiede altresì che i crediti degli istituti resistenti richiamati nel ricorso siano dichiarati prescritti.
, in via preliminare, eccepisce la tardività dell'opposizione con riguardo ai vizi formali dedotti e, nel CP_6 merito, contesta la fondatezza del ricorso. CP_
eccepisce la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. L.vo n. 46/1999 e in via subordinata domanda il rigetto nel merito del ricorso. Anche eccepisce la tardività dell'opposizione; nega, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva CP_5 con riguardo ad asseriti vizi della riscossione e chiede la condanna della ricorrente al pagamento di quanto previsto a proprio favore nella cartella contestata.
2. Le eccezioni di tardività del ricorso.
Sono fondate le eccezioni di tardività del ricorso per ciò che attiene i vizi formali dell'intimazione opposta. Quest'ultima, infatti, è stata notificata all'opponente il 9 gennaio 2025 (v. doc. 8 ) e il ricorso è stato CP_6 depositato il 6 marzo 2025. Ne deriva che risultano ampiamente trascorsi i 20 giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. per la contestazione della regolarità formale del titolo. Viceversa, non sono fondate le eccezioni di tardività con riferimento al merito delle pretese creditorie, in quanto l'opposizione riguardante questi profili deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non prevede termini di decadenza. Né risulta pertinente il richiamo all'art. 24 del D. L.vo n. 46/1999, che riguarda esclusivamente il termine per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, mentre nel caso che ci occupa la ricorrente chiede l'accertamento di fatti estintivi dei crediti successivi alle iscrizioni a ruolo e, in particolare chiede che sia accertata l'estinzione dei crediti a seguito del maturare dei termini di prescrizione.
3. L'infondatezza nel merito del ricorso.
I crediti che parte ricorrente assume essersi estinti per decorso del termine di prescrizione sono i seguenti (v. pag. 2 del ricorso):
- cartella esattoriale n. 06820160094481061000, relativa a premi per gli anni 2015 e 2016, per CP_5 complessivi € 164,43; CP_
- avviso di addebito n. 36820160002919623000, relativo a contributi previdenziali per l'anno 2015, per complessivi € 2.790,12; CP_
- avviso di addebito n. 36820180007531674000 relativo a contributi previdenziali per l'anno 2017, per complessivi € 4.181,99; CP_
- avviso di addebito n. 36820180022660552000 relativo a contributi previdenziali per gli anni 2017 e 2018, per complessivi € 2.800,83.
L'eccezione di prescrizione dei crediti, come formulata nel ricorso, riguarda esclusivamente il periodo intercorso tra la notifica della cartella e degli avvisi e il momento dell'intimazione qui opposta. In ogni caso, anche volendo considerare il quinquennio decorrente dalle date in cui sono sorti i singoli crediti, l'eccezione non risulta fondata. Invero, ha depositato la prova della notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione. CP_6 In particolare, dai documenti da n. 3 a n. 7 risulta che sono state notificate una cartella di pagamento e quattro ingiunzioni di pagamento;
le notifiche delle ingiunzioni sono state tutte personalmente ritirate dalla ricorrente o da suoi familiari;
la notifica della cartella di pagamento risulta correttamente avvenuta secondo il procedimento allora previsto, non essendo andati a buon fine l'invio della pec e la ricerca della ricorrente nel luogo della sua residenza. Tenendo conto del contenuto della cartella e delle ingiunzioni, risulta più volte interrotto il termine di prescrizione. In particolare, quanto al credito , relativo al premio per l'anno 2015, si osserva che la notifica della CP_5 cartella risulta avvenuta il 3 ottobre 2016 (doc. 3 di ) e la prescrizione è stata interrotta con le intimazioni CP_6 notificate il 15 ottobre 2018, il 20 novembre 2018, l'11 ottobre 2022 e il 10 gennaio 2024 (doc. 4, 5, 6 e 7 della stessa parte). Le medesime intimazioni e le medesime notifiche devono essere richiamate anche con riferimento ai contributi CP_
dell'anno 2015. Quanto, infine, ai contributi previdenziali per gli anni 2016 e 2017, deve in primo luogo osservarsi che gli avvisi di addebito sono stati notificati nelle date indicate nell'intimazione qui opposta, e dunque il 20 luglio 2018 e il CP_ 24 dicembre 2018 (v. docc. depositati da ); vengono poi in considerazione le intimazioni di pagamento notificate l'11 ottobre 2022 e il 10 gennaio 2024 (citati docc. 6 e 7 di ). CP_6
Ne deriva che nessun termine quinquennale risulta compiuto e pertanto il ricorso, per ciò che riguarda la dedotta estinzione dei crediti risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
4. Le spese di lite.
Secondo il criterio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rifondere alle resistenti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata decisa dopo attività istruttoria meramente documentale, con la celebrazione di una sola udienza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 con ricorso depositato il 6 marzo 2025:
1) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo ai dedotti vizi formali dell'intimazione opposta;
2) respinge per resto il ricorso;
CP_
3) condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, CP_5 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
5) condanna parte ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per CP_6 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come d r legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
6) si riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 26 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani