Articolo 101 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 100Articolo 102
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15 gennaio 1976
Art. 101.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1976, il limite di impegno di lire 20.000.000.000, ai sensi dell' articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7 , per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976