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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2024, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Valeria DI STEFANO Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Augusta (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Anna Maria Balsamo;
appellante contro
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempo- P.IVA_1
re, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza;
e nei confronti di
, già Controparte_2 Controparte_3
c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gullo;
appellati 2
La causa veniva posta in decisione in data 2 maggio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2542 del 14 luglio 2020, il tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione av- verso l'intimazione di pagamento n. 293 2069010163884 e i sottostanti avvi- si di addebito n. 593 2011 2000646719 000 e n. 593 2011 20002689989 000 per contributi IVS fondando la propria pronuncia sulla Parte_2
tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (per i vizi di forma) e art. 24 D.
Lgs. n. 46/1999 (per i vizi di merito), siccome accertata sulla scorta della produzione , attestante la notifica di ciascun titolo. CP_1
Dichiarava, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione (quale opposizione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine decadenziale) per non essere decorso – alla data di notifica dell'intimazione opposta – il quinquennio di legge decorrente dalla notifica degli avvisi.
Appellava la sentenza il contribuente soccombente con atto depositato il 14 gennaio 2021.
Instavano e per il rigetto del gravame. CP_1 CP_4
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 2 maggio 2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e il secondo motivo di gravame, l'appellante propone impu- gnazione per non avere il primo giudice tenuto conto che lo stesso, ormai pensionato, aveva cessato la propria attività (nel 2009) in epoca anteriore a quella a cui si riferiscono i contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011 con gli avvisi di addebito opposti, siccome comprovato dalla documentazione 3
versata in atti. Peraltro, anche moglie di Testimone_1 Parte_1
cui – in memoria di costituzione – l aveva precisato si riferissero i CP_1
contributi pretesi quale unità attiva del nucleo CD, era in pensione ancor prima del marito già dal 2008.
Tanto deporrebbe per l'infondatezza della pretesa creditoria, non supportata da prove di segno contrario, che sarebbe stato onere dell offrire ex CP_1
art. 2697 c.c.
1.1. Con la sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricor- so, il giudice del lavoro avrebbe invece omesso di esaminare la domanda per intero e di statuire in ordine alle eccezioni relative al difetto dei presup- posti dell'attività impositiva.
2. Altro motivo di censura attiene alla errata qualificazione del ricorso intro- duttivo da parte del primo giudice quale opposizione a ruolo ex art. 24 D.
Lgs. n. 46/1999 anziché opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in con- siderazione dell'eccepita cancellazione della propria attività, quale fatto estintivo della pretesa contributiva intervenuto dopo la notifica degli avvisi di addebito de quibus.
3. Inoltre, quanto all'asserita notifica dei titoli sottostanti l'intimazione op- posta, l'appellante evidenzia che gli avvisi di ricevimento prodotti dal-
l non sarebbero riconducibili agli AVA in questione per mancanza di CP_1
qualsiasi elemento che li colleghi tra di loro: sicché la notifica degli stessi non potrebbe dirsi provata e i crediti ivi portati dovrebbero quindi ritenersi prescritti, non potendo il termine quinquennale essere interrotto dal ricorso giudiziario proposto dal debitore, ma da una domanda da parte del creditore.
4. Parte appellante ripropone, infine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le do- mande ed eccezioni formulate in ricorso, attinenti sia a vizi di forma che di merito (prescrizione). 4
5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, in via preliminare, occorre esami- nare la questione relativa alla legittimazione passiva di nel presente CP_4
giudizio.
Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, con- solidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'en- te impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legitti- mazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamen- to della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamen- to, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass.
n. 25781/ 2023; Cass. n. 17208/2023).
Il giudicato sulle legittimazione non è tuttavia configurabile nella fattispecie
– come quella qui in esame – cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motiva- zione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (in ter- mini Cass. n. 41019/2021). 5
Orbene, il presente giudizio riguarda il merito della pretesa creditoria CP_1
sottesa all'opposta intimazione di pagamento: ne consegue, per quanto sopra, il difetto di legittimazione passiva di CP_4
6. Sempre in via preliminare, quanto alle censure qui reiterate in ordine ai vizi formali degli avvisi di addebito, la sentenza del tribunale, che ha quali- ficato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandone la tar- dività, deve ritenersi inappellabile ex art. 618, ultimo comma, c.p.c., potendo essere solo gravata dal ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
7. Tanto premesso, l'appello va rigettato, non ravvisando il collegio fondate ragioni per discostarsi dalla pronuncia del tribunale.
6.1. Dalla documentazione in atti, emerge infatti che l'addebito n. 593 2011
2000646719 000 è stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario il 27 ottobre 2011 a mani della moglie e l'avviso di ricevimento è ricollega- bile all'avviso di addebito tramite il numero della raccomandata riportato in alto a sinistra nella lettera accompagnatoria e sempre a sinistra nella cartolina di ricevimento.
Analoghe considerazioni valgono per l'avviso di addebito n. 593 2011 20002
689989 000, notificato il 14 agosto 2012 sempre a mani della moglie del destinatario Ne discende che, non opposti nei termini di Parte_1
legge dalla comprovata rituale notifica degli avvisi di addebito, i crediti por- tati da entrambi i titoli sono diventati definitivi e incontrovertibili (Cass. SS.
UU. n. 23397/ 2016).
Tale dichiarazione, pertanto, assorbe e travolge l'esame di ogni altra questio- ne nel merito della controversia.
6.2. Né appare fondata o comunque accoglibile la censura di parte appellante sull'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, qualificando la domanda come opposizione a ruolo, anziché opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.
p.c. in considerazione della cancellazione dell'azienda dell'appellante quale fatto sopravvenuto estintivo del credito. 6
Invero, deve ritenersi che il giudice del lavoro abbia correttamente qualifi- cato la domanda come opposizione a ruolo, trattandosi – in ipotesi – di una circostanza (cessazione dell'attività – v. ricevuta della domanda di cancella- zione del 2 ottobre 2009) comunque già verificatasi all'epoca della notifica degli avvisi di addebito (avvenuta nel 2011 e nel 2012) e relativa, quindi, al merito della pretesa contributiva, diventata tuttavia incontestabile per i moti- vi di cui al punto 6.1.
6.3. Quanto infine alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, resta confermato che, dalla data di notifica di ciascun titolo (27 ottobre 2011 e 14 agosto 2012), il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione opposta (25 ottobre 2016), ciò contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante: “in ogni caso, ammesso e non concesso che i suddetti atti siano stati notificati alla data indicata, non sono stati mai compiuti atti interruttivi” – v. pag. 5 ricorso introduttivo).
7. In definitiva, l'appello va rigettato con la conseguente conferma della sen- tenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liqui- dano in favore dell come da dispositivo secondo i parametri di cui al CP_1
D.M. n. 147/2022.
Vanno invece compensate le spese processuali del presente grado nei con- fronti di in considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha re- CP_4
so necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposi- zione del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 51/2021 R.G.: 7
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese pro- CP_1
cessuali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00, oltre il rimborso forfe- tario delle spese generali al 15%.
Compensa le spese nei confronti di CP_4
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, al-
l'esito dell'udienza del 2 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Valeria Di Stefano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Valeria DI STEFANO Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Augusta (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Anna Maria Balsamo;
appellante contro
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempo- P.IVA_1
re, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza;
e nei confronti di
, già Controparte_2 Controparte_3
c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gullo;
appellati 2
La causa veniva posta in decisione in data 2 maggio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2542 del 14 luglio 2020, il tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione av- verso l'intimazione di pagamento n. 293 2069010163884 e i sottostanti avvi- si di addebito n. 593 2011 2000646719 000 e n. 593 2011 20002689989 000 per contributi IVS fondando la propria pronuncia sulla Parte_2
tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (per i vizi di forma) e art. 24 D.
Lgs. n. 46/1999 (per i vizi di merito), siccome accertata sulla scorta della produzione , attestante la notifica di ciascun titolo. CP_1
Dichiarava, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione (quale opposizione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine decadenziale) per non essere decorso – alla data di notifica dell'intimazione opposta – il quinquennio di legge decorrente dalla notifica degli avvisi.
Appellava la sentenza il contribuente soccombente con atto depositato il 14 gennaio 2021.
Instavano e per il rigetto del gravame. CP_1 CP_4
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 2 maggio 2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e il secondo motivo di gravame, l'appellante propone impu- gnazione per non avere il primo giudice tenuto conto che lo stesso, ormai pensionato, aveva cessato la propria attività (nel 2009) in epoca anteriore a quella a cui si riferiscono i contributi richiesti per gli anni 2010 e 2011 con gli avvisi di addebito opposti, siccome comprovato dalla documentazione 3
versata in atti. Peraltro, anche moglie di Testimone_1 Parte_1
cui – in memoria di costituzione – l aveva precisato si riferissero i CP_1
contributi pretesi quale unità attiva del nucleo CD, era in pensione ancor prima del marito già dal 2008.
Tanto deporrebbe per l'infondatezza della pretesa creditoria, non supportata da prove di segno contrario, che sarebbe stato onere dell offrire ex CP_1
art. 2697 c.c.
1.1. Con la sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricor- so, il giudice del lavoro avrebbe invece omesso di esaminare la domanda per intero e di statuire in ordine alle eccezioni relative al difetto dei presup- posti dell'attività impositiva.
2. Altro motivo di censura attiene alla errata qualificazione del ricorso intro- duttivo da parte del primo giudice quale opposizione a ruolo ex art. 24 D.
Lgs. n. 46/1999 anziché opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in con- siderazione dell'eccepita cancellazione della propria attività, quale fatto estintivo della pretesa contributiva intervenuto dopo la notifica degli avvisi di addebito de quibus.
3. Inoltre, quanto all'asserita notifica dei titoli sottostanti l'intimazione op- posta, l'appellante evidenzia che gli avvisi di ricevimento prodotti dal-
l non sarebbero riconducibili agli AVA in questione per mancanza di CP_1
qualsiasi elemento che li colleghi tra di loro: sicché la notifica degli stessi non potrebbe dirsi provata e i crediti ivi portati dovrebbero quindi ritenersi prescritti, non potendo il termine quinquennale essere interrotto dal ricorso giudiziario proposto dal debitore, ma da una domanda da parte del creditore.
4. Parte appellante ripropone, infine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le do- mande ed eccezioni formulate in ricorso, attinenti sia a vizi di forma che di merito (prescrizione). 4
5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, in via preliminare, occorre esami- nare la questione relativa alla legittimazione passiva di nel presente CP_4
giudizio.
Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, con- solidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale in cui non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'en- te impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legitti- mazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamen- to della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamen- to, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass.
n. 25781/ 2023; Cass. n. 17208/2023).
Il giudicato sulle legittimazione non è tuttavia configurabile nella fattispecie
– come quella qui in esame – cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motiva- zione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (in ter- mini Cass. n. 41019/2021). 5
Orbene, il presente giudizio riguarda il merito della pretesa creditoria CP_1
sottesa all'opposta intimazione di pagamento: ne consegue, per quanto sopra, il difetto di legittimazione passiva di CP_4
6. Sempre in via preliminare, quanto alle censure qui reiterate in ordine ai vizi formali degli avvisi di addebito, la sentenza del tribunale, che ha quali- ficato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandone la tar- dività, deve ritenersi inappellabile ex art. 618, ultimo comma, c.p.c., potendo essere solo gravata dal ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
7. Tanto premesso, l'appello va rigettato, non ravvisando il collegio fondate ragioni per discostarsi dalla pronuncia del tribunale.
6.1. Dalla documentazione in atti, emerge infatti che l'addebito n. 593 2011
2000646719 000 è stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario il 27 ottobre 2011 a mani della moglie e l'avviso di ricevimento è ricollega- bile all'avviso di addebito tramite il numero della raccomandata riportato in alto a sinistra nella lettera accompagnatoria e sempre a sinistra nella cartolina di ricevimento.
Analoghe considerazioni valgono per l'avviso di addebito n. 593 2011 20002
689989 000, notificato il 14 agosto 2012 sempre a mani della moglie del destinatario Ne discende che, non opposti nei termini di Parte_1
legge dalla comprovata rituale notifica degli avvisi di addebito, i crediti por- tati da entrambi i titoli sono diventati definitivi e incontrovertibili (Cass. SS.
UU. n. 23397/ 2016).
Tale dichiarazione, pertanto, assorbe e travolge l'esame di ogni altra questio- ne nel merito della controversia.
6.2. Né appare fondata o comunque accoglibile la censura di parte appellante sull'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, qualificando la domanda come opposizione a ruolo, anziché opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.
p.c. in considerazione della cancellazione dell'azienda dell'appellante quale fatto sopravvenuto estintivo del credito. 6
Invero, deve ritenersi che il giudice del lavoro abbia correttamente qualifi- cato la domanda come opposizione a ruolo, trattandosi – in ipotesi – di una circostanza (cessazione dell'attività – v. ricevuta della domanda di cancella- zione del 2 ottobre 2009) comunque già verificatasi all'epoca della notifica degli avvisi di addebito (avvenuta nel 2011 e nel 2012) e relativa, quindi, al merito della pretesa contributiva, diventata tuttavia incontestabile per i moti- vi di cui al punto 6.1.
6.3. Quanto infine alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, resta confermato che, dalla data di notifica di ciascun titolo (27 ottobre 2011 e 14 agosto 2012), il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione opposta (25 ottobre 2016), ciò contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante: “in ogni caso, ammesso e non concesso che i suddetti atti siano stati notificati alla data indicata, non sono stati mai compiuti atti interruttivi” – v. pag. 5 ricorso introduttivo).
7. In definitiva, l'appello va rigettato con la conseguente conferma della sen- tenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liqui- dano in favore dell come da dispositivo secondo i parametri di cui al CP_1
D.M. n. 147/2022.
Vanno invece compensate le spese processuali del presente grado nei con- fronti di in considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha re- CP_4
so necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposi- zione del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 51/2021 R.G.: 7
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese pro- CP_1
cessuali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00, oltre il rimborso forfe- tario delle spese generali al 15%.
Compensa le spese nei confronti di CP_4
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, al-
l'esito dell'udienza del 2 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Valeria Di Stefano