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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di NO, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in OGGETTO
Vittime sostituzione del GdL dott. R. Gibboni, ha pronunciato la seguente del dovere
TE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0417/2023 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 0417/23 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 30.09.2025, avente ad oggetto: “Vittime del dovere”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra rappresentato e difeso dagli avv.ti M.M. Guerra e
[...]Parte_1
N. _______________ P. Guerra in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente n. 107/2025 R.B. Lav.
domiciliato preso lo studio del difensore in Tolentino (Mc), Galleria
Europa, n. 14; Discusso nel termine del 30.09.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente Deposito minuta domiciliata presso la sede distrettuale dell'Avvocatura in NO, _________________
Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.01.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di NO, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: “In data 11.04.2014, alle ore 21:49, all'epoca Capo Parte_1
Squadra Esperto (C.S.E.) in forza al Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di NO, durante un'operazione di spegnimento di un incendio divampato in un capannone ad Eboli (SA), veniva improvvisamente travolto da un grosso portone metallico, che sganciandosi dai binari superiori gli piombava violentemente addosso (v. relazione del funzionario del Comando e dichiarazione testimoniale - doc. 2).
L'odierno ricorrente dopo essere stato liberato da quell'enorme peso, veniva affidato alle cure del personale paramedico intervenuto sul posto, che ne disponevano il trasporto immediato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, dove i medici gli diagnosticavano: “Frattura scomposta di radio ed ulna a sinistra” e il giorno seguente (12.4.2014) “frattura biossea avambraccio sinistro;
contusione escoriata ginocchio sin” (docc. 3-4).
Per tale motivo, in data 16.04.2014 veniva sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi presso il Reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San
Giovanni di Dio e Ruggeri d'Aragona” di NO (doc. 5).
Gli esiti delle lesioni subite in conseguenza dell'attività operativa di soccorso, diagnosticate in “Frattura biossea dell'avambraccio sin.
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 trattata con osteosintesi a placca e viti;
contusione escoriata ginocchio sin. con versamento post-traumatico, trattato con drenaggio chirurgico, pregressa ecchimosi regione lombare” venivano giudicate Sì dipendenti da causa di servizio con Modello C n. 69 del 31.7.2014 (doc. 6) contenente anche la dichiarazione di lesione traumatica del Dirigente del Servizio Sanitario e la relazione del Comandante del Corpo, cui faceva seguito, a conferma, anche il decreto del n. Controparte_1
3632 del 7.10.2014 (doc. 7).
In data 09.12.2014, a causa del mancato consolidamento della frattura ulnare con evoluzione in pseudoartrosi e del contestuale cedimento dei mezzi di sintesi, il Cap. Rep. veniva sottoposto a un nuovo Pt_1
intervento chirurgico per la sostituzione del mezzo di sintesi ulnare ed innesto osseo prelevato dal bacino presso l'Ospedale “Hesperia”
Hospital di OD (doc. 8).
In data 3.2.2016 l'odierno ricorrente era costretto a subire l'ennesimo intervento, questa volta di meniscectomia laterale selettiva in artroscopia del ginocchio sinistro presso l'Unità di Ortopedia
Chirurgica Artroscopica e Miniinvasiva presso Campolongo Hospital
Spa div. NO (doc. 9).
Il giorno 20.9.2016 subiva un ulteriore intervento chirurgico Pt_1
ancora una volta presso l'Ospedale “Hesperia” Hospital di OD per
“debridement con rimozione del tessuto devitalizzato e del sistema di sintesi ulnare”.
Il Controparte_3
(di seguito, ) con processo verbale
[...] CP_4
BL/B n. 1080 del 5.5.2016 posta diagnosi di “Frattura biossea dell'avambraccio sin. trattata con osteosintesi a placca e viti;
contusione escoriata ginocchio sin. con versamento post-traumatico, trattato con drenaggio chirurgico, pregressa ecchimosi regione lombare.
In atto: Esiti di frattura radio ed ulna sinistra trattata chirurgicamente e pseudoartrosi di ulna sinistra trattata con innesto osseo e placca ed esiti
Giudizio n. 0417/23 R.G. Marmo c/o pag. 3 Controparte_1 reintervento di meniscectomia laterale e selettiva artroscopica”, ascriveva il complesso invalidante alla 8^ categoria tabella A ai fini dell'equo indennizzo, con data di stabilizzazione al 10.3.2016 (doc. 10).
Considerato che le suddette invalidità erano derivate in conseguenza delle lesioni subite in “operazione di soccorso”, Parte_1
presentava domanda al ai sensi dell'art. 1, Controparte_1
comma 563, L 266/2005 per rivendicare lo status di vittima del dovere e ogni connesso beneficio di legge.
L'Amministrazione dava corso alla procedura incaricando il DMML-
CMO di di accertare e quantificare la percentuale invalidante, CP_3
parametro indispensabile per determinare i benefici di legge da erogargli quale vittima del dovere.
Il DMML - CMO 1^ di Bari, con processo verbale modello BL/G n. 2224 del 24.11.2016, sulla scorta della documentazione acquisita e fedelmente annotata nella sezione “Esame obiettivo e accertamenti clinici e strumentali (interni ed esterni)”, formulata diagnosi di “Frattura biossea avambraccio sinistro trattata con ostesintesi a placca e viti;
contusione escoriata ginocchio sinistro con versamento post-traumatico trattato con drenaggio chirurgico, pregressa ecchimosi regione lombare.
In atto: Esiti di frattura radio e ulna sinistra trattata chirurgicamente e pseudoartrosi di ulna sinistra trattata con innesto osseo e placca, poi rimossa ed esiti reintervento di meniscectomia laterale e selettiva artroscopica”, in applicazione degli anacronistici criteri medicolegali previsti dall'art. 5, dPR 243/06, da tempo integrati e superati dai nuovi dettati dal dPR 181/09, esprimeva le seguenti valutazioni: 1) NESSO
CAUSALE – l'infermità al giudizio diagnostico è SÌ conseguenza dell'evento in occasione di servizio del 11.04.2014; 2) VALUTAZIONE
DEL DANNO – invalidità Permanente (IP) = 20% (ventipercento) –
Danno Biologico (DB) = 10% ( diecipercento); 3) ALTRE
INDICAZIONI -Invalidità Complessiva (IC) secondo la formula IC= DB
+(IP-DB) = 20% (ventipercento) -essendo stata valutata la
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 menomazione permanente dell'integrità psico fisica in misura inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa non si indica la data di stabilizzazione – la data di conoscibilità dell'evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell'integrità indennizzabile è riconducibile al 11.04.2014
(evento traumatico)” (doc. 11).
Di conseguenza, in ragione della riduttiva percentuale di invalidità del
20% assegnata dal DMML-CMO di Bari nel richiamato verbale del
2016, il con il decreto gravato in parte qua riconosceva CP_1
“vittima del dovere” liquidandogli la sola speciale Parte_1
elargizione (cfr. doc. 1).
Va aggiunto, che di recente il DMML di Bari con verbale mod. BL/B n.
BA121001550 del 14.09.2021, ha confermato per la medesima infermità
l'ascrizione alla 8^ categoria tab A ai fini dell'Equo indennizzo (doc.
12)”.
Tanto premesso, la parte ricorrente, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) in parziale disapplicazione del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
2) riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 37% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di riliquidare al ricorrente CP_1
quanto ancora dovuto a tale titolo, maggiorato della rivalutazione monetaria;
3) riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione mensile dell'assegno vitalizio di € 500,00 e dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 a decorrere dal 10.3.2016, o da altra data che verrà indicata dal ctu, ma salvo gravame, entrambi debitamente perequati ed esentasse, con liquidazione degli importi a tali titoli maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 interessi legali”.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, disposta l'applicazione del sottoscritto GdL in sostituzione del GdL titolare dott. R. Gibboni per l'odierna udienza
(decreto del Sig. Presidente del Tribunale n. 183/25, emesso in data
15.07.2025), nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda del ricorrente di riconoscimento della speciale elargizione, comprensiva del danno morale, e dei relativi assegni vitalizi. Invero, a seguito della visita presso la competente di Pt_2
sono stati emanati i relativi decreti in data 12.03.2024 e in data CP_3
23.04.2024 (cfr. allegati alle note scritte del resistente , CP_1
depositate in data 26.03.2024 e in data 06.07.2024), con conseguente corresponsione dei relativi ratei dalle date ivi indicate.
III. La domanda proposta da per il riconoscimento Parte_1
dell'ulteriore rivalutazione monetaria e degli ulteriori interessi è fondata e, pertanto, va accolta.
In proposito, ad avviso del Tribunale adito, sono pienamente condivisibili le analitiche argomentazioni svolte dalla parte ricorrente
(ivi con richiamo di condivisibile giurisprudenza di merito) e le stesse possono essere poste a base della decisione, sotto tale profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU.
n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_1 di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice
è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Ebbene, nelle note scritte la parte ricorrente ha giustamente rilevato quanto segue: “………………il resistente, con note di CP_1
trattazione scritta depositate in data 14.11.2024, ha confermato che con decreto n. 124/24/S.E. del 12.3.2024, nel rideterminare quanto dovuto per speciale elargizione, ha rivalutato il valore nominale di € 2.000,00 per punto percentuale soltanto a decorrere dal 26.8.2004 (ancorché nel decreto risulti dall'1.12.2007), e che con decreto n. 206/24/A.V. emesso in data 23.4.2024, nel concedere al ricorrente l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio dal 10.3.2016, gli ha negato gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sulle rate mensili corrisposte in ritardo,
Giudizio n. 0417/23 R.G. Marmo c/o pag. 7 Controparte_1 eccependo che per legge sono già soggetti a perequazione automatica.
Sul dies a quo della rivalutazione monetaria sulla speciale elargizione.
Con l'art. 1, L 302/90, rubricato “casi di elargizione”, viene previsto che “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico…è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale...”.
Con l'art. 8, L 302/90 viene stabilito che “1.Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”.
L'art. 8 della legge 302/90, delinea il meccanismo per l'automatica rivalutazione monetaria dell'importo del valore nominale fissato per la speciale elargizione che dovrà essere “in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente”.
Con l'art. 2, comma 1, DL n. 337/2003, entrato in vigore in data
29.11.2003 (il giorno dopo la sua pubblicazione in GU, avvenuta il
28.11.2003) e convertito in Legge n. 369/2003, il valore nominale dovuto per speciale elargizione è stato ulteriormente incrementato: “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro
200.000”.
Il Legislatore, immediatamente accortosi della ingiustificata disparità di
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Controparte_1 trattamento che si sarebbe venuta a creare tra vittime del terrorismo per eventi successivi all'1.1.2003 e quelle rimaste invalide o decedute prima di tale data, poneva subito rimedio con l'art. 5, commi 1 e 5, L
206/2004, estendendo a tutte le vittime lo stesso valore nominale per la speciale elargizione, già fissato in € 2.000,00 per punto percentuale dal
DL 337/2003, convertito in L 369/2003, e sempre soggetto alla rivalutazione monetaria secondo i meccanismi previsti dall'art. 8, L
302/90.
Prevede infatti l'art. 5, comma 1, L 206/2004 che “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale” e al successivo comma 5 che
“L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma
3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro...”.
Dalla sopra richiamata normativa ne deriva che per tutte le vittime del terrorismo (e i familiari superstiti), per eventi ante o post 2003, il
Legislatore ha voluto mantenere invariato il potere di acquisto dell'importo stabilito per speciale elargizione nel DL n. 337/2003 entrato in vigore il 29.11.2003, convertito in Legge n. 369/2003 (€
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per un massimo di €
200.000,00), soggetto a rivalutazione monetaria dall'1.1.2003 secondo i meccanismi previsti dall'art. 8, L 302/90 (“in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente”), al fine di consentire ai beneficiari di godere di un pari trattamento assistenziale a prescindere dal momento della liquidazione della somma loro spettante.
Pertanto, l'importo nominale della speciale elargizione fissato dal
Legislatore in data 29.11.2003 in € 2.000,00 per punto percentuale fino a un massimo di € 200.000,00, e in forza di quanto previsto dall'art. 8, L
Giudizio n. 0417/23 R.G. Marmo c/o pag. 9 Controparte_1 302/90 deve essere rivalutato dall'1.1.2003 fino alla data di effettiva corresponsione.
La stessa normativa relativa alla speciale elargizione già prevista per le vittime del terrorismo è stata successivamente “estesa” alle vittime della criminalità organizzata, del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti.
Infatti, l'art. 34, DL 159/2007 convertito in L 222/2007, prevede che:
“Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo
1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004,
n. 206”.
Come sopra ricordato, l'art. 5, commi 1 e 5, L 206/2004 disciplina l'importo del beneficio con espresso rinvio a quanto indicato agli articoli 1 (invalidi) e 4 (superstiti) della legge n. 302 del 1990 (1,5 milioni di lire per punto percentuale fino a un massimo di 150.000.000 di lire), come modificati dal DL 337/2003 convertito in L 369/2003 (€
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per un massimo di €
200.000,00 dall'1.1.2003).
Ne deriva che anche le vittime del dovere e gli equiparati hanno diritto alla speciale elargizione rivalutata dall'1.1.2003.
Su casi analoghi si sono già pronunciati la Corte di Appello di Roma
Sezione Lavoro con sentenza n. 583/2024, la Corte di Appello di
Milano Sezione Lavoro n. 388/2023 e la Corte di Appello di Brescia
Sezione Lavoro n. 263/2023 (All.ti A-B-C alle presenti note).
In fattispecie, il intervenendo in autotutela nelle Controparte_1
more del presente giudizio, con decreto n. 124/24/S.E. del 12.3.2024, nel corrispondere le differenze dovute per speciale elargizione in ragione della IC del 26% rispetto al 20% in precedenza riconosciuto, ha rivalutato l'importo base di € 2.000,00, dall'1.12.2007 al febbraio 2024
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Controparte_1 (mese antecedente l'emissione del suddetto decreto), e in applicazione del coefficiente 1,331 ne è derivato un valore di € 2.662,00, per un importo finale di € 15.972,00 (6x2.662=15.972) (all.1).
Al contrario, se il predetto Dicastero avesse correttamente rivalutato il valore base di € 2.000,00, a decorrere dall'1.1.2003 fino a febbraio
2024, applicando il coefficiente di 1,467, avrebbe dovuto corrispondere per ogni punto percentuale un importo di € 2.934,00, per una somma complessiva di € 17.604,00 (6x2934=17.604) (all.2).
Per quanto sopra, l'odierno ricorrente ha diritto alla riliquidazione della speciale elargizione comprensiva della esatta rivalutazione monetaria, per una differenza di € 1.632,00, quale risultante tra quanto dovuto e quanto ricevuto (€ 17.604-15.972 = 1.632).
Sul diritto agli accessori di legge per ritardato pagamento.
Con l'art. 2, L 407/98 e s.m.i. e l'art. 5, commi 3 e 4, L 206/2004
(successivamente estesi alle vittime del dovere rispettivamente con l'art. 4, comma 1, lett. b) n. 1 dPR 243/06 e l'art. 2, comma 105, L 244/2007) il Legislatore ha espressamente previsto sia per l'assegno vitalizio sia per lo speciale assegno vitalizio l'adeguamento automatico annuale al costo della vita, utile per mantenere invariato il loro potere d'acquisto.
La perequazione automatica opera all'interno del credito assistenziale, divenendone componente inscindibile per mantenerlo costantemente adeguato nella sua funzione primaria di sostentamento del beneficiario.
Essa, quindi, ha la finalità di attualizzare gli importi nominativi per assicurare la conservazione dello stesso valore alla somma che era stata ritenuta giusta dal Legislatore al momento della loro costituzione.
Gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria) sono invece dovuti a ristoro del ritardo con cui le somme per assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, debitamente perequate, vengono poste in riscossione.
È evidente, dunque, che in materia non si può discutere del divieto di cumulo, come erroneamente eccepito da controparte, in quanto la perequazione automatica degli assegni costituisce essa stessa la sorte
Giudizio n. 0417/23 R.G. Marmo c/o pag. 11 Controparte_1 capitale.
Ne consegue che sulle somme dovute per gli indicati titoli maturano accessori di legge dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino al soddisfo (interessi legali ovvero, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore, la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991).
Per la speciale elargizione, invece, essendo un'indennità una tantum soggetta a rivalutazione monetaria, il problema degli accessori di legge non si pone, venendo rivalutato l'importo base nominale di € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità complessiva dall'1.1.2003 fino alla data di effettiva liquidazione (ex artt. 8, L 302/90, 2, comma 1, DL n.
337/2003, convertito in L. n. 369/2003, 5, commi 1 e 5, L 206/2004).
Sulla conferma della sopra riferita corretta interpretazione normativa hanno già avuto modo di pronunciarsi la Corte di Appello di Milano Sez.
Lavoro con sent. n. 749/2023 e la Corte di Appello di Brescia Sez.
Lavoro con sent. n. 263/2023 (cfr. All. C), confermative delle decisioni del Tribunale di Monza Sez. Lavoro n. 128/2023 e del Tribunale di
Cremona, Sez. Lavoro n. 76/2023 (All.ti D-E-F alle presenti note).
Per quanto sopra, la scrivente difesa contesta la richiesta di controparte di totale cessazione della materia del contendere e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, in particolare, per la riliquidazione di quanto ancora dovuto per rivalutazione monetaria sulla speciale elargizione a decorrere dall'1.1.2003, per una differenza di € 1.632,00, nonché per il riconoscimento del diritto agli interessi legali maturati e maturandi per il ritardato pagamento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, da contabilizzarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile debitamente perequato, a principiare dal 10.3.2016, fino all'effettivo integrale soddisfo.
Si producono le sentenze richiamate nel presente atto, contraddistinte
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 12 Pt_1 Controparte_1 come all.ti da A a F, nonché i conteggi della rivalutazione monetaria dall'1.12.2007 all'1.2.2024 e dall'1.1.2003 all'1.2.2024 (docc.
1-2 al presente atto) (cfr. le note scritte e i relativi allegati e conteggi, depositate in data 20.11.2024).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, la domanda di riconoscimento dell'ulteriore rivalutazione monetaria e degli ulteriori interessi risulta fondata e, pertanto, va accolta, nei termini sopra indicati.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, causa di valore indeterminabile rilevante in materia previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di NO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del , con ricorso depositato Pt_1 Controparte_1
in data 24.01.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda proposta dal ricorrente di riconoscimento della speciale elargizione per le Vittime del Dovere e dei relativi assegni vitalizi;
2) Accoglie il ricorso relativamente all'ulteriore rivalutazione monetaria e agli ulteriori interessi;
e, per l'effetto:
3) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di euro 1.632,00 per ulteriore rivalutazione monetaria dal giorno 01.01.2003, nonché degli interessi legali per il ritardato pagamento degli assegni vitalizi, dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile perequato, a partire dal giorno 10.03.2026 e fino all'effettivo soddisfo;
Giudizio n. 0417/23 R.G. Marmo c/o pag. 13 Controparte_1 4) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in NO in data 30.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0417/23 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 Controparte_1