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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 24.9.2025, promossa da rappresentata e difesa, con mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Calò Luana
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del direttore pro tempore, con sede in Lecce viale CP_1
Marche
Resistente contumace
Oggetto: Riliquidazione del trattamento pensionistico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.11.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. IO con decorrenza dal 1 luglio 2016- esponeva che il numero di settimane di anzianità assicurativa, come calcolato nei provvedimenti dell'
(da ultimo con provvedimento di riliquidazione della pensione CP_1 del 27.1.2021) era carente per difetto;
che il numero di settimane calcolato dal 1.1.93 al 31.12.2011 e dal 1.1.2012 al 30.6.2016 era inferiore rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dell' anzianità assicurativa maturata dalla ricorrente;
che l' art 1 co 57 della legge 247/2007 prevede che l' è autorizzato a CP_1 detrarre dall' importo dell' indennità di disoccupazione un contributo pari al 9 % al fine di garantire la copertura contributiva annua di 270 giornate;
che l' aveva trattenuto il suddetto CP_1 contributo ma non aveva riconosciuto una contribuzione piena a decorrere dal 2008; che l' in particolare non aveva preso in CP_1 considerazione tutti i contributi figurativi relativi ai periodi di malattia agricola fruiti per diversi anni;
che ai fini del calcolo
270 rappresenta il numero minimo di giornate per cui moltiplicare la retribuzione giornaliera ma non costituisce un limite;
che la ricorrente aveva diritto alla riliquidazione della pensione per effetto della legge 247/2007 (contribuzione piena a decorrere dal
2008) nonché per effetto del riconoscimento dei contributi figurativi maturati per i periodi di malattia utilizzando il calcolo previsto dall' art 8 della legge 155/1981.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva accertare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell' applicazione della legge 247/2007 riconoscendo una contribuzione pari a 52 settimane annue dal 2008 nonché per effetto del riconoscimento dei contributi figurativi maturati nei periodi di malattia utilizzando il calcolo previsto dall' art 8 della legge
151/1981 e applicando il principio della sequenza più favorevole.
Condannare l' al pagamento in favore dell' istante dell' importo CP_1 ricostituito del trattamento pensionistico nonché delle connesse somme differenziali derivanti dal ricalcolo con decorrenza dal
1.7.2016 per un importo differenziale pari ad euro 35,91 mensili alla decorrenza della pensione.
L' regolarmente citato rimaneva contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n.
98/2011. Sul punto giova richiamare il recente intervento della Suprema Corte di Cassazione n. 17430/2021 che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri
(ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 9.11.2018 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
Venendo al merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero parte ricorrente rivendica il diritto al ricalcolo della pensione nell'importo maggiorato di € 35,91 alla data della decorrenza originaria, per effetto della applicazione della legge
247/2007 riconoscendo una contribuzione pari a 52 settimane annue dal 2008 nonché per effetto del riconoscimento dei contributi figurativi maturati nel periodo di malattia utilizzando il calcolo previsto dall' art 8 della legge 155/1981.
Ebbene la domanda attorea appare infondata.
Infatti, parte ricorrente arriva a quantificare le differenze pensionistiche rivendicate in ricorso sommando le giornate di malattia a 270 giornate annue e moltiplicando il risultato per la retribuzione giornaliera dell'anno; in sostanza vengono considerate
270 giornate all'anno, come se tutte le settimane fossero piene
(ovvero vi fossero effettivamente 270 giornate lavorate e/o coperte da disoccupazione) e vengono aggiunte le settimane di malattia. E tuttavia, siffatta operazione non trova fondamento in nessuna fonte normativa e, anzi, i criteri di calcolo utilizzati da parte ricorrente sono contraddetti dal disposto di cui all'art. 15, commi
3 e 4 , l. n. 153/69, ai sensi dei quali “3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. 4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Dal disposto normativo sopra riportato si evince che, in generale,
è possibile computare, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le settimane piene, anche se le giornate lavorate nell'anno sono inferiori a 270 (così al comma 3), con l'effetto che se dividendo il numero di giornate accreditate per le
52 settimane che compongono l'annualità risultano meno di 5,19231 giornate a settimana, la retribuzione agricola sarà comunque calcolata per 5,19231 giornate a settimana. Ciò non appare possibile, però, tutte le volte in cui vi sia contribuzione diversa da quella per lavoro agricolo e disoccupazione agricola, e quindi, come nel caso di specie, quando vi siano giornate di malattia agricola;
in tal caso, infatti, stante l'espressa inapplicabilità del comma 3, non potrà essere considerata la settimana piena cui aggiungere ulteriore contribuzione, e quindi dovrà essere considerata la contribuzione effettiva da lavoro e da disoccupazione, cui andranno aggiunte le giornate di malattia (cfr. in argomento anche sentenza del Tribunale di Lecce n. 2466/2022, estensore dott. Basta). Alla luce delle suesposte considerazioni, i dati utilizzati da parte ricorrente ai fini del calcolo della differenze pensionistiche non appaiono conformi alle disposizioni di legge e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, lì 25.9.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa