Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 867/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 09/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], (Albania), C.F. Parte_1 Pt_2
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. SILVIO FOGLIATI, C.F._1 P.IVA_1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE -
- 1 -
Bernardinis, 115; - in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del provvedimento impugnato per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, restituire gli atti alla Questura di per l'ulteriore CP_1 corso del procedimento;
- in via subordinata, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ingiusto e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1 D.Lgs. Parte_1
286/1998 (protezione speciale), dando alla Questura di le disposizioni opportune per il rilascio;
CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario”; conclusioni di parte resistente: “voglia l'adito Tribunale di Torino, in via principale e nel merito: - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni meglio indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 10/03/2023, ha chiesto al Questore di Cuneo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante Cat.A12 n. 147/2023/Imm., reso in data 11/08/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 17/12/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 10/08/2023, prot. nr. 0145527, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 14/01/2024 e depositato il giorno 16/01/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 15 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza collegiale depositata in data 15/02/2024, è stata accolta, previa rituale instaurazione del contradditorio, la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 27/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 7 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
- 2 - – è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 09/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura della Provincia di dopo aver premesso che l'odierno ricorrente è CP_1 entrato per la prima volta nel T.N. nel 2012 con visto per motivi di lavoro stagionale e che la precedente istanza di rilascio del titolo di soggiorno per motivi di famiglia presentata in data 30/10/2018 è stata oggetto del decreto di rigetto n. 65/2020 emesso dal Questore di Udine, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che «non [sono] adeguatamente soddisfatti i requisiti di legge che giustificano il riconoscimento dell'istante a mantenere il suo diritto alla vita privata e familiare in Italia, alla luce del fatto che non convive e non ha accertata dipendenza economica o affettiva con la figlia coniugata in Italia. I contratti di lavoro a tempo determinato presentati non implicano in sé una significativa integrazione sul territorio italiano». Ha inoltre precisato di aver valutato «la durata della presenza sul T.N., i legami familiari in Italia e all'estero, l'inserimento sociale e lavorativo» e di aver «ritenuto che da tali presupposti, considerati in un'ottica complessiva di bilanciamento, non conseguono elementi da cui inferire la possibilità di rilasciare altre tipologie di soggiorno ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/98 o cause di inespellibilità applicabili ex art. 19 d.lgs 286/98». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla
“forza del diritto UE nell'interpretazione delle norme interne” (pagg.
3-7 del ricorso); b) alla
“violazione di legge ex art. 21 bis comma 1 l. 241/1990 ed art. 137 comma 2 c.p.c. in relazione all'inesistenza e/o nullità del decreto del Questore di Cuneo di rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per avere la polizia di frontiera di Bari notificato al ricorrente copia informe” (pagg. 7-9); c) alla “violazione di legge in relazione all'art. 5 commi 5, 6, 9 ed all'art. 19 commi 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998; all'art. 8 CEDU;
agli artt. 10 comma 1 e 117 comma 1 Cost. per avere la Questura di rigettato la richiesta di permesso di soggiorno sulla base dell'assunta assenza e/o inadeguatezza dei CP_1 legami personali e/o familiari in Italia del sig. e dell'inadeguatezza dei contratti di lavoro prodotti, Pt_1
a dimostrare la sussistenza di un legame significativo con il territorio italiano” (pagg.
9-14 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha rappresentato che «il ricorrente è entrato in Italia in data 18/07/2010, munito di visto ordinario rilasciato dall'Ambasciata italiana in Albania per motivi di lavoro stagionale ed ottenendo un primo permesso di soggiorno allo stesso titolo per la durata di sei mesi, oggetto di successivi rinnovi fino alla conversione del medesimo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario nel 2013. L'ultimo titolo di soggiorno di cui è stato titolare il Sig. rilasciato Pt_1 dalla Questura di per attesa occupazione, risulta scaduto in data 03/11/2018. Il ricorrente si CP_1
- 3 - [è] trasferi[to] quindi nella provincia di Udine e [ha] presenta[to] presso la Questura di competenza un'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto asseritamente convivente con la propria figlia, nata in [...] il [...]. In merito alla suddetta istanza, Persona_1 il Questore di Udine [ha] adotta[to] in data 15/04/2020 il decreto di rigetto Cat. A. 12/20/1) v1M. Prot. N. 65/2020 Rig. Rinn. Pse. Il successivo 10/03/2023 il ricorrente [ha] presenta[to] presso la Questura di un'istanza di protezione speciale ex art. 19, c. 1.2, D. Lgs. 286/1998, in merito CP_1 alla quale la competente Commissione territoriale di Torino [ha espresso] parere negativo per insussistenza dei presupposti normativi di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 T.U.I. Il Questore di Cuneo
[ha] adottato quindi nei confronti del richiedente il decreto di rigetto Cat.A12 NO 147/2023/1mm., che costituisce oggetto del presente ricorso» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 27/05/2024). Ha sostenuto, dunque, alla luce delle modalità con cui è stata effettuata la notifica del provvedimento impugnato, di non aver leso il diritto di difesa del ricorrente né di aver arrecato altro pregiudizio per la decisione finale, potendosi, al più, rilevare una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (pagg.
2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 27/05/2024). Ha rimarcato, poi, che labile è il legame che avvince l'odierno ricorrente alla figlia residente in Italia e che la documentazione lavorativa prodotta è inidonea a certificare un percorso di stabile ed effettiva integrazione sul territorio dello Stato italiano (pagg.
3-7 della comparsa di costituzione depositata in data 27/05/2024). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso
- 4 - costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. La p.a. ha esaminato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 (v. allegati nn. 20 e 22 depositati unitamente al ricorso), che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella
- 5 - Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, – pur avendo Parte_1 percepito redditi bassi, ma in tendenziale aumento, quantomeno nell'ultimo biennio – ha svolto attività lavorativa negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; ha svolto attività lavorativa anche nel periodo maggio-dicembre 2024 (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 7-19, unitamente al ricorso nonché allegati nn. 26-30 depositati in data 03/06/2024). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, non ha svolto alcuna specifica contestazione e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta. Si rileva, inoltre, che il ricorrente vive autonomamente in un immobile con regolare contratto di locazione di cui è intestatario (v. documentazione prodotta, sub n. 6, unitamente al ricorso). Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
- 6 - Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Si precisa, infine, per mera completezza espositiva, che non si è potuto operare alcuna valutazione in ordine ai legami familiari del ricorrente in Italia, non essendo stata dimostrata alcuna comunanza di vita con la figlia, con il genero e con i nipoti, essendo emerso, per contro, ex actis, che l'odierno ricorrente vive in diversa regione rispetto a quella di residenza dei parenti presenti sul T.N. ed avendo il ricorrente ammesso di trascorrere le vacanze in Albania e non con i congiunti de quibus.
4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha provato di aver consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il [...] a Parte_1
Rragam, Shkoder (Albania), C.F. , C.U.I. , volta al C.F._1 P.IVA_1 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 13/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 7 -