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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3212/2023 promossa da:
(C.F. CPF. ), nato in [...], il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], 297, Quintono Facci I, Riberao Preto (SP);
[...]
(C.F. CPF. ), nato in [...], il [...], e ivi residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Anibaldo Wilner Junior, 297, Quintono Facci I, Riberao Preto (SP); , (C.F. Controparte_2
CPF. ), nato in [...], il [...], e ivi residente in [...], C.F._3
100, AP 81 Residencial Jardim Palmares, Riberao Preto, (SP); (C.F. CPF. Controparte_3
), nato in [...], il [...], e ivi residente in [...], Monteiro Lobato, 692, Vila C.F._4
Virginia, Riberao Preto (SP), in proprio e per conto, unitamente alla sig.ra CP_4 Parte_2
(C.F. CPF. 44), nata in Brasile, il [...], in [...] genitori esercenti la
[...] C.F._5 potestà genitoriale sulla minore (C.F. CPF. ), nata in Persona_1 C.F._6
Brasile, il 18.01.2008, e ivi residente in [...], Vila Virginia, Riberao Preto, (SP);
, (C.F. CPF. 439.603.268-40), nata in [...], il [...], e residente in Controparte_5
Est Antonia Mugnato Marincek, 2205, torre 4, blocco A. Ap. 24, Riberao Controparte_6
Preto, (SP); (C.F. CPF. ), nata in [...], il [...], e ivi residente CP_7 C.F._7 in Rua Rubem Ubida, 200, Apto 163, Jardim Botanico, Riberao Preto (SP); Controparte_8
(C.F. CPF. 11), nata in [...], il [...], e ivi residente in [...]
[...] C.F._8
Ubida, 200, Apto 163, Jardim Botanico,Riberao Preto, (SP), Brasile.
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato La Malfa Maria Stella, del Foro di
1 Palermo, (C.F. - Fax 091.6473908 - PEC: ), C.F._9 Email_1 come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato, sito in Palermo, alla via r.l. 24, n. 8.
Ai fini di cui agli artt. 136/3°, 170 e 176 c.p.c., numero di fax 091.765668;
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_9 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_9 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(ovvero ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 ovvero ovvero ovvero ovvero Persona_6 Persona_4 Parte_3 Parte_4 cittadino italiano), nato a [...], il [...], figlio e , Persona_7 Persona_8 come risultante dal certificato di nascita (doc.3). Il cittadino aveva contratto matrimonio, in data
20.11.1881, in Melicuccà (RC), con (doc. 5) ed era emigrato successivamente in CP_10
Brasile. Dalla già menzionata unione matrimoniale era nato, in data 28.02.1903, Persona_9
(doc. 6).
L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_9
- In data 03.11.1923, aveva contratto matrimonio con , Persona_9 Persona_10
(doc. 7). Dall'anzidetta unione coniugale erano nati: in data 15.08.1939, Persona_11
(doc. 8) e in data 03.07.1946, (doc. 14); Persona_12
con riferimento alla discendenza di Persona_11
2 - In data 20.05.1978, contraeva matrimonio con (doc. Persona_11 Persona_13
9), dalla cui unione era nato: in data 06.12.1980, odierno ricorrente Controparte_3
(doc. 10);
con riferimento alla discendenza di Controparte_3
- In data 20.01.2017, contraeva matrimonio con Controparte_3 Persona_14
(doc. 11), dalla cui unione erano nati: in data 18.01.2008,
[...] Persona_1
odierna ricorrente, per il tramite dei genitori (doc. 12) e in data 08.04.2012,
[...] [...]
(doc. 13); Persona_15
con riferimento alla discendenza di Persona_16
- in data 06.12.1962, aveva contratto matrimonio con Persona_16 Persona_17
(doc. 15), dall'unione era passata a chiamarsi ed
[...] Persona_18 era nata, in data 19.09.1963, , odierna ricorrente (doc. 16). Controparte_8
Quest'ultima, in data 16.02.1993, aveva contratto matrimonio con MI Soff, assumendo il nome di (doc. 17). Dalla predetta unione era nata, in data Controparte_8 CP_8
05.09.1993, odierna ricorrente (doc. 18). CP_7
in data 05.10.1974, aveva contratto matrimonio con Persona_16 Persona_19 assumendo il nome di , (doc. 19). Dall'unione erano nati: in data Persona_20
05.10.1975, (doc. 20), in data 10.10.1977, (doc. 2 4) Persona_21 Controparte_11
e in data 11.11.1978, (doc. 28); Controparte_2
con riferimento alla discendenza di : Persona_21
- Ella, in data 07.10.1995, aveva contratto matrimonio con Persona_22
(doc. 21). Dall'unione erano nati: in data 16.03.1996, (doc. 22) Parte_1
e in data 10.12.2000, (doc. 23). Entrambi odierni ricorrenti;
Controparte_1
con riferimento alla discendenza di Controparte_11
- Dall'unione tra e era nata, in data Controparte_11 Persona_23
21.04.1996, , odierna ricorrente (doc. 25); Controparte_5
con riferimento alla discendenza di : Controparte_5
- Dall'unione tra e erano nati: in data 13.09.2015, Controparte_5 Persona_24
(doc. 26) e in data 03.07.2018, (doc. 27); Persona_25 Persona_26
con riferimento alla discendenza di Controparte_2
- in data 29.11.2005, aveva contratto matrimonio con UN LO Controparte_2
3 , (doc. 29), poi divorziato (doc. 30). In data 03.03.2017, aveva contratto matrimonio Per_27 con , (doc. 31), poi divorziato (doc. 32). Dall'unione era nato, in data Persona_28
30.08.2013, (doc. 33). Persona_29
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_9 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
16/12/2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19 dicembre 2024, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv.
Croce' Giovanna, per delega dell'avv. La Malfa Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava al ricorso introduttivo, impugnava e contestava la comparsa del e segnalava che permaneva l'interesse ad agire, in quanto erano stati effettuati CP_9 altri tentativi di accesso al sistema di prenotazione, senza alcuna disponibilità di posti segnalata dal
San Paolo. Segnalava che, in data 18 dicembre 2024, era stata depositata una memoria Parte_5 contenente controdeduzioni alla comparsa del , con la quale erano stati depositati ulteriori CP_9 tentativi di accesso alla piattaforma per dimostrare l'interesse ad agire e ulteriore documentazione;
tuttavia, il sistema di PCT non era accessibile.
Si riportava alla memoria e al ricorso introduttivo e alle conclusioni in esso riportate e insisteva per l'accoglimento e per il rigetto delle contrarie eccezioni con vittoria di spese e competenze e chiedeva che la causa venisse decisa.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di
Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento
4 della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_9 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
5 Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempla passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Nello merito, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 03.10.2023, il Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Migrazioni, ha certificato che: “Non risulta, fino alla presente data nessun, registro di naturalizzazione in nome di o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
o o o o , nato in [...], il
[...] Persona_6 Persona_4 Parte_3 Parte_4
17 /03/1854” (doc. 21).
Per tale condizione, l'emigrato italiano (ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 ovvero ovvero ovvero Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_4 ovvero ovvero , cittadino italiano), ha trasmesso la cittadinanza italiana Parte_3 Parte_4
“iure sanguinis” al proprio figlio nato in data [...], il quale a sua volta l'ha Persona_9 trasmessa ai propri discendenti;
e così è stato da genitore in figlio, senza interruzioni, per le generazioni seguenti, sino agli odierni ricorrenti.
Orbene, i medesimi, hanno dimostrato di aver tentato più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo, attraverso la piattaforma “Prenot@mi” (cfr. screenshot della pagina web del consolato depositati in data 12.12.2023 -doc.34- e del 18.12.2024) ed hanno provato l'incertezza circa la propria posizione, nonché la lungaggine nell'espletamento della pratica (doc. 35), fatto, peraltro, non contestato dal Ministero resistente.
Gli stessi denunciano di non poter contare sulla tempestiva evasione della richiesta nel termine di
6 legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Difatti, dal sito istituzionale del , emerge che sono in corso di convocazione coloro i quali Parte_5 hanno presentato la richiesta nell'anno 2011 (ovvero ben 11 anni dopo la richiesta). Secondo gli attori, la portata del fenomeno di sostanziale stallo in cui versa il a San Paolo si Parte_6 comprende maggiormente riportando i numeri progressivi delle liste di attesa per ciascun anno nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021 (doc.35). Dimostrando il ritardo in cui versa il Consolato generale d'Italia a San Paolo.
Inoltre, per quanto attiene alla emigrazione di cittadini italiani, in Brasile, in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da
7 parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_9 Parte_7 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1 nato in [...], il [...], nato in [...], il [...], Controparte_1 [...]
, nato in [...], il [...], nato in [...], il [...], Controparte_2 Controparte_3 in proprio e per conto, unitamente alla sig.ra nata in [...], il Parte_8
07.06.1985, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
nata in [...], il [...], , nata in [...], il [...],
[...] Controparte_5
nata in [...], il [...], nata in [...], il CP_7 Controparte_8
19.09.1963, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.01.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3212/2023 promossa da:
(C.F. CPF. ), nato in [...], il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], 297, Quintono Facci I, Riberao Preto (SP);
[...]
(C.F. CPF. ), nato in [...], il [...], e ivi residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Anibaldo Wilner Junior, 297, Quintono Facci I, Riberao Preto (SP); , (C.F. Controparte_2
CPF. ), nato in [...], il [...], e ivi residente in [...], C.F._3
100, AP 81 Residencial Jardim Palmares, Riberao Preto, (SP); (C.F. CPF. Controparte_3
), nato in [...], il [...], e ivi residente in [...], Monteiro Lobato, 692, Vila C.F._4
Virginia, Riberao Preto (SP), in proprio e per conto, unitamente alla sig.ra CP_4 Parte_2
(C.F. CPF. 44), nata in Brasile, il [...], in [...] genitori esercenti la
[...] C.F._5 potestà genitoriale sulla minore (C.F. CPF. ), nata in Persona_1 C.F._6
Brasile, il 18.01.2008, e ivi residente in [...], Vila Virginia, Riberao Preto, (SP);
, (C.F. CPF. 439.603.268-40), nata in [...], il [...], e residente in Controparte_5
Est Antonia Mugnato Marincek, 2205, torre 4, blocco A. Ap. 24, Riberao Controparte_6
Preto, (SP); (C.F. CPF. ), nata in [...], il [...], e ivi residente CP_7 C.F._7 in Rua Rubem Ubida, 200, Apto 163, Jardim Botanico, Riberao Preto (SP); Controparte_8
(C.F. CPF. 11), nata in [...], il [...], e ivi residente in [...]
[...] C.F._8
Ubida, 200, Apto 163, Jardim Botanico,Riberao Preto, (SP), Brasile.
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato La Malfa Maria Stella, del Foro di
1 Palermo, (C.F. - Fax 091.6473908 - PEC: ), C.F._9 Email_1 come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato, sito in Palermo, alla via r.l. 24, n. 8.
Ai fini di cui agli artt. 136/3°, 170 e 176 c.p.c., numero di fax 091.765668;
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_9 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_9 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(ovvero ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 ovvero ovvero ovvero ovvero Persona_6 Persona_4 Parte_3 Parte_4 cittadino italiano), nato a [...], il [...], figlio e , Persona_7 Persona_8 come risultante dal certificato di nascita (doc.3). Il cittadino aveva contratto matrimonio, in data
20.11.1881, in Melicuccà (RC), con (doc. 5) ed era emigrato successivamente in CP_10
Brasile. Dalla già menzionata unione matrimoniale era nato, in data 28.02.1903, Persona_9
(doc. 6).
L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_9
- In data 03.11.1923, aveva contratto matrimonio con , Persona_9 Persona_10
(doc. 7). Dall'anzidetta unione coniugale erano nati: in data 15.08.1939, Persona_11
(doc. 8) e in data 03.07.1946, (doc. 14); Persona_12
con riferimento alla discendenza di Persona_11
2 - In data 20.05.1978, contraeva matrimonio con (doc. Persona_11 Persona_13
9), dalla cui unione era nato: in data 06.12.1980, odierno ricorrente Controparte_3
(doc. 10);
con riferimento alla discendenza di Controparte_3
- In data 20.01.2017, contraeva matrimonio con Controparte_3 Persona_14
(doc. 11), dalla cui unione erano nati: in data 18.01.2008,
[...] Persona_1
odierna ricorrente, per il tramite dei genitori (doc. 12) e in data 08.04.2012,
[...] [...]
(doc. 13); Persona_15
con riferimento alla discendenza di Persona_16
- in data 06.12.1962, aveva contratto matrimonio con Persona_16 Persona_17
(doc. 15), dall'unione era passata a chiamarsi ed
[...] Persona_18 era nata, in data 19.09.1963, , odierna ricorrente (doc. 16). Controparte_8
Quest'ultima, in data 16.02.1993, aveva contratto matrimonio con MI Soff, assumendo il nome di (doc. 17). Dalla predetta unione era nata, in data Controparte_8 CP_8
05.09.1993, odierna ricorrente (doc. 18). CP_7
in data 05.10.1974, aveva contratto matrimonio con Persona_16 Persona_19 assumendo il nome di , (doc. 19). Dall'unione erano nati: in data Persona_20
05.10.1975, (doc. 20), in data 10.10.1977, (doc. 2 4) Persona_21 Controparte_11
e in data 11.11.1978, (doc. 28); Controparte_2
con riferimento alla discendenza di : Persona_21
- Ella, in data 07.10.1995, aveva contratto matrimonio con Persona_22
(doc. 21). Dall'unione erano nati: in data 16.03.1996, (doc. 22) Parte_1
e in data 10.12.2000, (doc. 23). Entrambi odierni ricorrenti;
Controparte_1
con riferimento alla discendenza di Controparte_11
- Dall'unione tra e era nata, in data Controparte_11 Persona_23
21.04.1996, , odierna ricorrente (doc. 25); Controparte_5
con riferimento alla discendenza di : Controparte_5
- Dall'unione tra e erano nati: in data 13.09.2015, Controparte_5 Persona_24
(doc. 26) e in data 03.07.2018, (doc. 27); Persona_25 Persona_26
con riferimento alla discendenza di Controparte_2
- in data 29.11.2005, aveva contratto matrimonio con UN LO Controparte_2
3 , (doc. 29), poi divorziato (doc. 30). In data 03.03.2017, aveva contratto matrimonio Per_27 con , (doc. 31), poi divorziato (doc. 32). Dall'unione era nato, in data Persona_28
30.08.2013, (doc. 33). Persona_29
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_9 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
16/12/2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19 dicembre 2024, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv.
Croce' Giovanna, per delega dell'avv. La Malfa Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava al ricorso introduttivo, impugnava e contestava la comparsa del e segnalava che permaneva l'interesse ad agire, in quanto erano stati effettuati CP_9 altri tentativi di accesso al sistema di prenotazione, senza alcuna disponibilità di posti segnalata dal
San Paolo. Segnalava che, in data 18 dicembre 2024, era stata depositata una memoria Parte_5 contenente controdeduzioni alla comparsa del , con la quale erano stati depositati ulteriori CP_9 tentativi di accesso alla piattaforma per dimostrare l'interesse ad agire e ulteriore documentazione;
tuttavia, il sistema di PCT non era accessibile.
Si riportava alla memoria e al ricorso introduttivo e alle conclusioni in esso riportate e insisteva per l'accoglimento e per il rigetto delle contrarie eccezioni con vittoria di spese e competenze e chiedeva che la causa venisse decisa.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di
Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento
4 della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_9 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
5 Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempla passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Nello merito, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 03.10.2023, il Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Migrazioni, ha certificato che: “Non risulta, fino alla presente data nessun, registro di naturalizzazione in nome di o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
o o o o , nato in [...], il
[...] Persona_6 Persona_4 Parte_3 Parte_4
17 /03/1854” (doc. 21).
Per tale condizione, l'emigrato italiano (ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 ovvero ovvero ovvero Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_4 ovvero ovvero , cittadino italiano), ha trasmesso la cittadinanza italiana Parte_3 Parte_4
“iure sanguinis” al proprio figlio nato in data [...], il quale a sua volta l'ha Persona_9 trasmessa ai propri discendenti;
e così è stato da genitore in figlio, senza interruzioni, per le generazioni seguenti, sino agli odierni ricorrenti.
Orbene, i medesimi, hanno dimostrato di aver tentato più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo, attraverso la piattaforma “Prenot@mi” (cfr. screenshot della pagina web del consolato depositati in data 12.12.2023 -doc.34- e del 18.12.2024) ed hanno provato l'incertezza circa la propria posizione, nonché la lungaggine nell'espletamento della pratica (doc. 35), fatto, peraltro, non contestato dal Ministero resistente.
Gli stessi denunciano di non poter contare sulla tempestiva evasione della richiesta nel termine di
6 legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Difatti, dal sito istituzionale del , emerge che sono in corso di convocazione coloro i quali Parte_5 hanno presentato la richiesta nell'anno 2011 (ovvero ben 11 anni dopo la richiesta). Secondo gli attori, la portata del fenomeno di sostanziale stallo in cui versa il a San Paolo si Parte_6 comprende maggiormente riportando i numeri progressivi delle liste di attesa per ciascun anno nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021 (doc.35). Dimostrando il ritardo in cui versa il Consolato generale d'Italia a San Paolo.
Inoltre, per quanto attiene alla emigrazione di cittadini italiani, in Brasile, in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da
7 parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_9 Parte_7 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1 nato in [...], il [...], nato in [...], il [...], Controparte_1 [...]
, nato in [...], il [...], nato in [...], il [...], Controparte_2 Controparte_3 in proprio e per conto, unitamente alla sig.ra nata in [...], il Parte_8
07.06.1985, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
nata in [...], il [...], , nata in [...], il [...],
[...] Controparte_5
nata in [...], il [...], nata in [...], il CP_7 Controparte_8
19.09.1963, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.01.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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