Articolo 4 della Legge 18 giugno 1952, n. 704
Articolo 3
Versione
22 luglio 1952
Art. 4.
La destinazione dell'avanzo finale della liquidazione sara' disposta d'intesa fra i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.

Entrata in vigore il 22 luglio 1952