Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al N.R.G. 5401/2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ex art. 47 c.c. in Torre del greco alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a presso lo studio dell'avv. EMANUELE IMPROTA (C.F.: , che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso in opposizione;
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO
(C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._3 [...]
in ROMA rep. N. 80974 del 21/07/2015 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Per_1
Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha depositato atto di dissenso avverso le conclusioni rese dal ctu nell'ambito del procedimento promosso per ATP ex art 445 bis c.p.c., proponendo ricorso ex 445 bis comma 6 al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento della prestazione previdenziale della pensione di inabilità
prestazione dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva accertata.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha posto, da un lato, l'inadeguata valutazione da parte
CTU, dell'incidenza delle patologie certificate sulle effettive capacità lavorative;
dall'altro, la contraddittorietà della stessa laddove, in relazione alla medesima periziata, si è attestata l'impossibilità di deambulare della per il periodo della prestazione richiesta ma , poi, Parte_1
non si è ritenuto che la stessa avesse una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto della domanda. CP_1
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, previa rinnovazione di CTU, la causa
è stata decisa con sentenza
Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015).
Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla” (cfr. Cass. CP_1
13550/2015).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del
2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
Il ctu nominato in sede di opposizione dott. ha accertato le seguenti affezioni: Persona_2 “ L'assicurata è affetta da:
ESITI DI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA GAMBA SINISTRA COMPLICATA DA
NECROSI TESSUTALE OPERATA CON FISSATORI ESTERNI E SUCCESSIVA
RIMOZIONE E PLASTICA. ESITI DI PREGRESSA FRATTURA OMERALE SINISTRA.
REMOTA RIFERITA ISTEROANNESSIECTOMIA. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
IPOACUSIA PROTESIZZATA. DONNA DI ANNI 66, GIA' COLLABORATRICE
FAMILIARE.
2. L'assicurata sitrovònella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della L.222/84, limitatamente al periodo compreso tra il Gennaio
Duemiladiciannove ed Agosto Duemilaventi”.
Alla luce della complessiva documentazione, pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
L'opposizione, pertanto, va accolta, e va rilevato che l'istante ha presentato una minorazione della capacità lavorativa di 2/3 idonea, per il periodo richiesto, al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex L.222/84.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegno di inabilità ex L. 222/84 dal 1° gennaio
2019 al 31 agosto 2020;
- Condanna l' alla refusione delle spese che si liquidano in Euro_2.000,00 oltre iva e cpa da CP_1
distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da separati decreti. CP_1
Napoli, 27-02-2025. Il GL
(dott.ssa Simona D'Auria)