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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2022 promossa da:
(c.f ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'AVV. FRANCESCO CAREDDU e dell'AVV. C.F._2
FRANCESCA DE AMBROSIS, elettivamente domiciliati in VIA XX SETTEMBRE 14 NUORO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'AVV. GIACOMO DETTORI, elettivamente Controparte_2 domiciliata in VIA ENZO 5 SASSARI
PARTE CONVENUTA
e CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno proposto appello avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 66/2022 emessa dal Giudice di Pace di NU, depositata il 3.2.2022, con cui è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice chiedendo in via istruttoria il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio o, in via subordinata, la convocazione del ctu a chiarimenti sulla fuoriuscita del pneumatico in fase di sterzata rispetto alla sagoma del veicolo;
nel merito, accertare pagina 1 di 7 e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro occorso CP_3 in data 26.10.2016 e per l'effetto condannare l' e per essa, in qualità di Controparte_5 mandataria, la in solido con e , al Controparte_1 Controparte_4 CP_3 pagamento della somma di € 8.400,00 in favore degli attori, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'attore ha dedotto che il Giudice di Pace ha errato nell'aderire alle conclusioni del C.T.U., omettendo di valutare in modo critico l'elaborato peritale;
che le conclusioni cui è pervenuto l'Ing. nella Consulenza Tecnica d'Ufficio del 15 aprile 2020 sono errate in quanto il Persona_1 consulente ha omesso di fornire al Giudice ed alle parti dati obiettivi, quali l'altezza dei veicoli coinvolti e l'altezza dei danni, ovvero il loro posizionamento rispetto alla carrozzeria e, con riguardo al secondo urto, l'altezza del guard-rail, dati che costituiscono elementi sostanziali per l'accertamento della compatibilità del sinistro con i danni riportati dai veicoli;
che non è stata indicata nessuna misura circa le dimensioni della strada dove si è verificato l'incidente; che è stata omessa una ricostruzione quantomeno in termini di verosimiglianza della velocità dei veicoli al momento dell'impatto; che il ctu ha escluso la compatibilità dei danni rilevati "... in considerazione della discontinuità dei segni d'urto sulla fiancata della GE OL "; che tale conclusione, fatta propria dal Giudice nella sentenza impugnata, è errata perché, a fronte di un urto di tipo
"radente", la discontinuità dei danni (abrasioni alla carrozzeria), tutti collocati e rilevati pacificamente alla stessa altezza della fiancata di sinistra della OL, si spiega per il fatto che sono risultate interessate dall'urto parti della sagoma più o meno prominenti e/o più o meno rigide, ovvero, in grado di "reagire" all'impatto in modo diverso in termini di resistenza all'urto; che non sono presenti tracce d'urto nel passaruota anteriore di sinistra del veicolo VW OL perché in fase di sterzata a sinistra lo pneumatico anteriore di sinistra fuoriesce in misura apprezzabile dalla sagoma del veicolo, specialmente quando si tratti di cerchi di una certa misura (come quelli in dotazione al veicolo VW OL coinvolto nel sinistro); che il giudice, nonostante le contestazioni della parte attrice, non ha convocato il ctu a chiarimenti;
che in relazione all'urto con il guard-rail il ctu si contraddice là dove sostiene che dalle immagini non sarebbero rinvenibili “chiari segni d'urto”, per poi procedere ad una sommaria elencazione degli stessi danni visibili sulla carrozzeria del veicolo;
che il ctu non spiega per quale motivo i danni riscontrati non si conciliano con il tipo d'urto radente.
Con comparsa depositata il 16.01.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale mandataria dell' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
pagina 2 di 7 e sono rimasti contumaci. Controparte_4 CP_3
Richiamato il ctu a chiarimenti, all'udienza del 30.01.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 23.06.2024 il giudice ha disposto il rinnovo della ctu e ha rimesso la causa sul ruolo.
Svolta la ctu, all'udienza dell'1.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello è fondato e va accolto.
Secondo ciò che risulta dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti, in data 26.10.2016
l'autocarro Mitsubishi L 200 tg. CL 970 AF condotto da , di proprietà di CP_3 [...]
mentre percorreva la S.P. NU SO ha invaso la corsia opposta e ha urtato il CP_4 veicolo GE OL tg. FA678BB condotto da , di proprietà di , Parte_1 Parte_2 sul lato sinistro. In conseguenza dell'urto il veicolo ha sbattuto con il muso sul guard-rail.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha respinto la domanda risarcitoria fondando il suo convincimento sulle risultanze della ctu, da cui è emersa una discontinuità di segni sulla fiancata della OL, tanto da reputare la non compatibilità con la dinamica descritta dalla parte attrice, nonché la risibilità dei segni presenti sul lato destro del veicolo dell'attore (limitati ai soli perni del paraurti e leggera abrasione di esso). In particolare l'ing. ha evidenziato che “il contatto sembrerebbe avere inizio nella parte posteriore del Per_1 parafango anteriore. Vengono lamentati anche dei danni nella parte laterale del paraurti anteriore, dei quali però non si rileva continuità sul passaruota. Il danneggiamento del parafango è una leggera abrasione priva di introflessione diretta o di consenso sui lamierati contigui. Nella parte anteriore della porta anteriore non si notano segni d'urto, le abrasioni ricompaiono quindi a metà della porta anteriore sino alla parte iniziale della porta posteriore per poi scomparire nuovamente.
(…) I segni d'urto sono assenti per 2/3 circa della lunghezza della porta posteriore per poi ricomparire nella porta posteriore” (rel. ctu ing. pag. 5). Per_1
In seguito al rinnovo della consulenza, svolta nel corso del presente giudizio, il ctu ha accertato, a differenza di quanto sostenuto dal precedente consulente, la compatibilità dei danni pagina 3 di 7 riportati sui lati sinistro e destro della OL, per entità e conformazione, con il primo urto con la
Mitsubishi L200 e, successivamente, con un urto con la barriera guard-rail: l'ing. ha accertato Per_2 che i danni riportati dalla GE di proprietà di sono localizzati nella parte Parte_2 posteriore del parafango anteriore sinistro, nella porta anteriore sinistra e nella porta posteriore sinistra, con segni di abrasione superficiale. Dall'analisi delle fotografie si evince che i segni sono compresi fra i 60 e i 75 cm. Guardando le foto si nota che non esiste continuità dei segni visibili.
Inoltre, dall'esame della perizia svolta da , perito dell'assicurazione, si desume la Persona_3 presenza di danni sul proiettore anteriore sinistro. I danni riportati dalla Mitsubishi L200 condotta dal signor sono sulla parte sinistra del paraurti anteriore, ma in tutto il veicolo sono presenti CP_3 danni non riconducibili al sinistro per cui è causa.
Il consulente ha evidenziato che le quote dove sono stati riscontrati i segni sulla OL, sono compatibili con un urto con il Mitsubishi L200, come del resto evidenziato anche dall'ing. Per_1 nella precedente consulenza: “eventuali piccole differenze fra le quote possono essere giustificabili da un eventuale abbassamento dell'avantreno della Mitsubishi e/o della fiancata sinistra della berlina teutonica, dovuto al beccheggio per il pick-up nipponico e al rollio per il mezzo di produzione tedesca, in seguito ad una frenata improvvisa, anche in considerazione del fatto che, trovandosi il signor in corrispondenza di una curva, non poteva avere una velocità sostenuta. CP_3
Inoltre, in corrispondenza della presunta zona d'urto, la strada ha una bassa pendenza e non vi sono delle buche che avrebbero potuto far abbassare ulteriormente le quote dei veicoli. Tenendo conto anche di un'eventuale manovra di emergenza posta in essere dai due conducenti per cercare di evitare l'urto, con repentino scarto verso le rispettive destre, esse potrebbero portare ad una piccola variazione delle quote da terra”. Con riferimento alla mancata continuità riscontrabile nei segni presenti sulla VW OL, il ctu ha rilevato che tale discontinuità avviene in corrispondenza della ruota anteriore sinistra. Durante la manovra di svolta a sinistra la berlina tedesca ha la gomma che fuoriesce dalla sagoma del parafango anteriore per una quota che si può stimare in circa 10 cm, visto il raggio di curvatura della curva, per cui lo pneumatico sporgente è potuto venire a contatto con il mezzo condotto dal signor , determinando una discontinuità nei segni rinvenuti nella CP_3 fiancata sinistra della GE OL (v. fotografia 21 ctu). Nel rispondere alle osservazioni del consulente della società di assicurazioni, il ctu ha rilevato che l'urto tra i due veicoli è avvenuto per strisciamento e che la mancanza di danni evidenti nella parte della fiancata sinistra indicata dal consulente dipende dalla conformazione della stessa, in quanto alcune parti sono più sporgenti di altre, come evidenziato nella figura 23 della relazione (pagina 56 ctu). pagina 4 di 7 Non può escludersi la compatibilità per il fatto che l'urto con il paraurti anteriore della
Mitsubishi avrebbe dovuto lasciare dei segni neri sulla fiancata sinistra della berlina condotta dal signor “considerando il fatto che il mezzo condotto dal signor è piuttosto datato, Pt_1 CP_3 all'epoca dei fatti aveva oltre 22 anni di vita, e che, visto l'uso intensivo all'aria aperta, con conseguente azione degli agenti atmosferici, il componente aveva sicuramente perso la sua originale elasticità, tale affermazione non è certamente corretta” (v. rel. ctu pagina 45).
Per quanto concerne l'urto con il guard-rail, il consulente ha rilevato che i danni subiti dal veicolo sono riscontrabili nella griglia anteriore, nel paraurti anteriore, nel proiettore anteriore destro e nel parafango anteriore destro;
dall'analisi della perizia depositata dalla società convenuta, si evince la presenza di danni anche nel proiettore anteriore destro e nella griglia del paraurti.
Analizzando attentamente il luogo del sinistro con la misurazione delle quote delle barriere guard rail, la compatibilità con i segni presenti sulla VW OL va dai 37 ai 67 cm. Dal confronto tra i segni individuati sulla fiancata destra della berlina di produzione tedesca e le quote del guard rail emerge la compatibilità dei danni con l'urto sul guard rail (v. figura n. 17 pagina 44 relazione ctu).
Il consulente ha evidenziato che “un urto con strisciamento, così come dichiarato da parte attrice, con un urto prevalentemente di tipo tangenziale prevede esclusivamente dei segni con andamento orizzontale, che sono, infatti, riscontrabili analizzando le fotografie presenti in atti. I segni poco profondi sono dovuti alle basse velocità in gioco e all'elasticità del paraurti per sua stessa conformazione”. In particolare non sussiste quello che il ctp della Controparte_1 definisce come “impronta da effetto stampaggio” in quanto la barriera è stata urtata principalmente dal paraurti anteriore del veicolo condotto dal signor che per sua stessa conformazione, se Pt_1
l'urto non è troppo intenso, come nel caso di cui si tratta, tende a non avere deformazioni residue.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la compatibilità dei danni subiti dai veicoli con le modalità del sinistro descritto dalle parti nel modulo CAI.
Considerato che l'assicuratore, sul quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova contraria che i fatti si siano svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate sul modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro (v. Cass., n. 29146/2017; Cass., n. 15431/2024), deve ritenersi che la dinamica dell'incidente sia quella descritta dalle parti e ritenuta dal ctu ing. compatibile con i danni Per_2 riportati dai veicoli.
Ciò premesso va evidenziato che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa pagina 5 di 7 concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., n. 477/2003; Cass., n. 3543/2013; Cass., n. 33483/2024). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente: “la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha” (Cass., n.
19115/2020).
Nel caso di specie, considerata la conformazione della carreggiata, costituita da un piano viabile largo complessivamente metri 5,60, la larghezza della corsia percorsa dal pari a Pt_1
2,72 metri, la velocità bassa tenuta dall'attore, risultante dall'entità ridotta dei danni riportati dai veicoli, il tipo di urto per strisciamento con il Mitsubishi, deve ritenersi che il sinistro sia stato causato esclusivamente dall'invasione della corsia da parte di , non sussistendo CP_3 alcun elemento idoneo a ritenere che il avrebbe potuto tenere una condotta diversa e che la Pt_1 stessa avrebbe potuto evitare il sinistro.
Per quanto concerne i danni subiti, il giudice non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del ctu, che ha quantificato i costi per la riparazione del veicolo condotto dal signor nella Pt_1 somma di € 6.138,05, IVA compresa. In particolare il consulente ha rilevato la genericità della fattura emessa dall'Autocarrozzeria di CO AG nei confronti di . Parte_1
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro CP_3
pagina 6 di 7 e per l'effetto i convenuti devono essere condannati in solido a corrispondere a favore della parte attrice la somma di € 6.138,05, da considerarsi al valore attuale della moneta.
2) Il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio segue il criterio della soccombenza, così come quelle della ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla parte attrice, accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro occorso in data 26.10.2016 e per l'effetto CP_3 condanna i convenuti in solido a corrispondere a favore della parte attrice la somma di € 6.138,05, da considerarsi al valore attuale della moneta.
- condanna la parte convenuta costituita al pagamento a favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 1.046,00 per compensi, in € 264,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali per quanto riguarda il giudizio di primo grado, e in € 2.540,00 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali per quanto concerne il presente giudizio;
- pone le spese delle ctu a carico della parte convenuta costituita.
Così deciso in NU, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2022 promossa da:
(c.f ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'AVV. FRANCESCO CAREDDU e dell'AVV. C.F._2
FRANCESCA DE AMBROSIS, elettivamente domiciliati in VIA XX SETTEMBRE 14 NUORO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'AVV. GIACOMO DETTORI, elettivamente Controparte_2 domiciliata in VIA ENZO 5 SASSARI
PARTE CONVENUTA
e CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno proposto appello avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 66/2022 emessa dal Giudice di Pace di NU, depositata il 3.2.2022, con cui è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice chiedendo in via istruttoria il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio o, in via subordinata, la convocazione del ctu a chiarimenti sulla fuoriuscita del pneumatico in fase di sterzata rispetto alla sagoma del veicolo;
nel merito, accertare pagina 1 di 7 e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro occorso CP_3 in data 26.10.2016 e per l'effetto condannare l' e per essa, in qualità di Controparte_5 mandataria, la in solido con e , al Controparte_1 Controparte_4 CP_3 pagamento della somma di € 8.400,00 in favore degli attori, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'attore ha dedotto che il Giudice di Pace ha errato nell'aderire alle conclusioni del C.T.U., omettendo di valutare in modo critico l'elaborato peritale;
che le conclusioni cui è pervenuto l'Ing. nella Consulenza Tecnica d'Ufficio del 15 aprile 2020 sono errate in quanto il Persona_1 consulente ha omesso di fornire al Giudice ed alle parti dati obiettivi, quali l'altezza dei veicoli coinvolti e l'altezza dei danni, ovvero il loro posizionamento rispetto alla carrozzeria e, con riguardo al secondo urto, l'altezza del guard-rail, dati che costituiscono elementi sostanziali per l'accertamento della compatibilità del sinistro con i danni riportati dai veicoli;
che non è stata indicata nessuna misura circa le dimensioni della strada dove si è verificato l'incidente; che è stata omessa una ricostruzione quantomeno in termini di verosimiglianza della velocità dei veicoli al momento dell'impatto; che il ctu ha escluso la compatibilità dei danni rilevati "... in considerazione della discontinuità dei segni d'urto sulla fiancata della GE OL "; che tale conclusione, fatta propria dal Giudice nella sentenza impugnata, è errata perché, a fronte di un urto di tipo
"radente", la discontinuità dei danni (abrasioni alla carrozzeria), tutti collocati e rilevati pacificamente alla stessa altezza della fiancata di sinistra della OL, si spiega per il fatto che sono risultate interessate dall'urto parti della sagoma più o meno prominenti e/o più o meno rigide, ovvero, in grado di "reagire" all'impatto in modo diverso in termini di resistenza all'urto; che non sono presenti tracce d'urto nel passaruota anteriore di sinistra del veicolo VW OL perché in fase di sterzata a sinistra lo pneumatico anteriore di sinistra fuoriesce in misura apprezzabile dalla sagoma del veicolo, specialmente quando si tratti di cerchi di una certa misura (come quelli in dotazione al veicolo VW OL coinvolto nel sinistro); che il giudice, nonostante le contestazioni della parte attrice, non ha convocato il ctu a chiarimenti;
che in relazione all'urto con il guard-rail il ctu si contraddice là dove sostiene che dalle immagini non sarebbero rinvenibili “chiari segni d'urto”, per poi procedere ad una sommaria elencazione degli stessi danni visibili sulla carrozzeria del veicolo;
che il ctu non spiega per quale motivo i danni riscontrati non si conciliano con il tipo d'urto radente.
Con comparsa depositata il 16.01.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale mandataria dell' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
pagina 2 di 7 e sono rimasti contumaci. Controparte_4 CP_3
Richiamato il ctu a chiarimenti, all'udienza del 30.01.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 23.06.2024 il giudice ha disposto il rinnovo della ctu e ha rimesso la causa sul ruolo.
Svolta la ctu, all'udienza dell'1.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello è fondato e va accolto.
Secondo ciò che risulta dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti, in data 26.10.2016
l'autocarro Mitsubishi L 200 tg. CL 970 AF condotto da , di proprietà di CP_3 [...]
mentre percorreva la S.P. NU SO ha invaso la corsia opposta e ha urtato il CP_4 veicolo GE OL tg. FA678BB condotto da , di proprietà di , Parte_1 Parte_2 sul lato sinistro. In conseguenza dell'urto il veicolo ha sbattuto con il muso sul guard-rail.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha respinto la domanda risarcitoria fondando il suo convincimento sulle risultanze della ctu, da cui è emersa una discontinuità di segni sulla fiancata della OL, tanto da reputare la non compatibilità con la dinamica descritta dalla parte attrice, nonché la risibilità dei segni presenti sul lato destro del veicolo dell'attore (limitati ai soli perni del paraurti e leggera abrasione di esso). In particolare l'ing. ha evidenziato che “il contatto sembrerebbe avere inizio nella parte posteriore del Per_1 parafango anteriore. Vengono lamentati anche dei danni nella parte laterale del paraurti anteriore, dei quali però non si rileva continuità sul passaruota. Il danneggiamento del parafango è una leggera abrasione priva di introflessione diretta o di consenso sui lamierati contigui. Nella parte anteriore della porta anteriore non si notano segni d'urto, le abrasioni ricompaiono quindi a metà della porta anteriore sino alla parte iniziale della porta posteriore per poi scomparire nuovamente.
(…) I segni d'urto sono assenti per 2/3 circa della lunghezza della porta posteriore per poi ricomparire nella porta posteriore” (rel. ctu ing. pag. 5). Per_1
In seguito al rinnovo della consulenza, svolta nel corso del presente giudizio, il ctu ha accertato, a differenza di quanto sostenuto dal precedente consulente, la compatibilità dei danni pagina 3 di 7 riportati sui lati sinistro e destro della OL, per entità e conformazione, con il primo urto con la
Mitsubishi L200 e, successivamente, con un urto con la barriera guard-rail: l'ing. ha accertato Per_2 che i danni riportati dalla GE di proprietà di sono localizzati nella parte Parte_2 posteriore del parafango anteriore sinistro, nella porta anteriore sinistra e nella porta posteriore sinistra, con segni di abrasione superficiale. Dall'analisi delle fotografie si evince che i segni sono compresi fra i 60 e i 75 cm. Guardando le foto si nota che non esiste continuità dei segni visibili.
Inoltre, dall'esame della perizia svolta da , perito dell'assicurazione, si desume la Persona_3 presenza di danni sul proiettore anteriore sinistro. I danni riportati dalla Mitsubishi L200 condotta dal signor sono sulla parte sinistra del paraurti anteriore, ma in tutto il veicolo sono presenti CP_3 danni non riconducibili al sinistro per cui è causa.
Il consulente ha evidenziato che le quote dove sono stati riscontrati i segni sulla OL, sono compatibili con un urto con il Mitsubishi L200, come del resto evidenziato anche dall'ing. Per_1 nella precedente consulenza: “eventuali piccole differenze fra le quote possono essere giustificabili da un eventuale abbassamento dell'avantreno della Mitsubishi e/o della fiancata sinistra della berlina teutonica, dovuto al beccheggio per il pick-up nipponico e al rollio per il mezzo di produzione tedesca, in seguito ad una frenata improvvisa, anche in considerazione del fatto che, trovandosi il signor in corrispondenza di una curva, non poteva avere una velocità sostenuta. CP_3
Inoltre, in corrispondenza della presunta zona d'urto, la strada ha una bassa pendenza e non vi sono delle buche che avrebbero potuto far abbassare ulteriormente le quote dei veicoli. Tenendo conto anche di un'eventuale manovra di emergenza posta in essere dai due conducenti per cercare di evitare l'urto, con repentino scarto verso le rispettive destre, esse potrebbero portare ad una piccola variazione delle quote da terra”. Con riferimento alla mancata continuità riscontrabile nei segni presenti sulla VW OL, il ctu ha rilevato che tale discontinuità avviene in corrispondenza della ruota anteriore sinistra. Durante la manovra di svolta a sinistra la berlina tedesca ha la gomma che fuoriesce dalla sagoma del parafango anteriore per una quota che si può stimare in circa 10 cm, visto il raggio di curvatura della curva, per cui lo pneumatico sporgente è potuto venire a contatto con il mezzo condotto dal signor , determinando una discontinuità nei segni rinvenuti nella CP_3 fiancata sinistra della GE OL (v. fotografia 21 ctu). Nel rispondere alle osservazioni del consulente della società di assicurazioni, il ctu ha rilevato che l'urto tra i due veicoli è avvenuto per strisciamento e che la mancanza di danni evidenti nella parte della fiancata sinistra indicata dal consulente dipende dalla conformazione della stessa, in quanto alcune parti sono più sporgenti di altre, come evidenziato nella figura 23 della relazione (pagina 56 ctu). pagina 4 di 7 Non può escludersi la compatibilità per il fatto che l'urto con il paraurti anteriore della
Mitsubishi avrebbe dovuto lasciare dei segni neri sulla fiancata sinistra della berlina condotta dal signor “considerando il fatto che il mezzo condotto dal signor è piuttosto datato, Pt_1 CP_3 all'epoca dei fatti aveva oltre 22 anni di vita, e che, visto l'uso intensivo all'aria aperta, con conseguente azione degli agenti atmosferici, il componente aveva sicuramente perso la sua originale elasticità, tale affermazione non è certamente corretta” (v. rel. ctu pagina 45).
Per quanto concerne l'urto con il guard-rail, il consulente ha rilevato che i danni subiti dal veicolo sono riscontrabili nella griglia anteriore, nel paraurti anteriore, nel proiettore anteriore destro e nel parafango anteriore destro;
dall'analisi della perizia depositata dalla società convenuta, si evince la presenza di danni anche nel proiettore anteriore destro e nella griglia del paraurti.
Analizzando attentamente il luogo del sinistro con la misurazione delle quote delle barriere guard rail, la compatibilità con i segni presenti sulla VW OL va dai 37 ai 67 cm. Dal confronto tra i segni individuati sulla fiancata destra della berlina di produzione tedesca e le quote del guard rail emerge la compatibilità dei danni con l'urto sul guard rail (v. figura n. 17 pagina 44 relazione ctu).
Il consulente ha evidenziato che “un urto con strisciamento, così come dichiarato da parte attrice, con un urto prevalentemente di tipo tangenziale prevede esclusivamente dei segni con andamento orizzontale, che sono, infatti, riscontrabili analizzando le fotografie presenti in atti. I segni poco profondi sono dovuti alle basse velocità in gioco e all'elasticità del paraurti per sua stessa conformazione”. In particolare non sussiste quello che il ctp della Controparte_1 definisce come “impronta da effetto stampaggio” in quanto la barriera è stata urtata principalmente dal paraurti anteriore del veicolo condotto dal signor che per sua stessa conformazione, se Pt_1
l'urto non è troppo intenso, come nel caso di cui si tratta, tende a non avere deformazioni residue.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la compatibilità dei danni subiti dai veicoli con le modalità del sinistro descritto dalle parti nel modulo CAI.
Considerato che l'assicuratore, sul quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova contraria che i fatti si siano svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate sul modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro (v. Cass., n. 29146/2017; Cass., n. 15431/2024), deve ritenersi che la dinamica dell'incidente sia quella descritta dalle parti e ritenuta dal ctu ing. compatibile con i danni Per_2 riportati dai veicoli.
Ciò premesso va evidenziato che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa pagina 5 di 7 concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., n. 477/2003; Cass., n. 3543/2013; Cass., n. 33483/2024). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente: “la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha” (Cass., n.
19115/2020).
Nel caso di specie, considerata la conformazione della carreggiata, costituita da un piano viabile largo complessivamente metri 5,60, la larghezza della corsia percorsa dal pari a Pt_1
2,72 metri, la velocità bassa tenuta dall'attore, risultante dall'entità ridotta dei danni riportati dai veicoli, il tipo di urto per strisciamento con il Mitsubishi, deve ritenersi che il sinistro sia stato causato esclusivamente dall'invasione della corsia da parte di , non sussistendo CP_3 alcun elemento idoneo a ritenere che il avrebbe potuto tenere una condotta diversa e che la Pt_1 stessa avrebbe potuto evitare il sinistro.
Per quanto concerne i danni subiti, il giudice non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del ctu, che ha quantificato i costi per la riparazione del veicolo condotto dal signor nella Pt_1 somma di € 6.138,05, IVA compresa. In particolare il consulente ha rilevato la genericità della fattura emessa dall'Autocarrozzeria di CO AG nei confronti di . Parte_1
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro CP_3
pagina 6 di 7 e per l'effetto i convenuti devono essere condannati in solido a corrispondere a favore della parte attrice la somma di € 6.138,05, da considerarsi al valore attuale della moneta.
2) Il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio segue il criterio della soccombenza, così come quelle della ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla parte attrice, accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro occorso in data 26.10.2016 e per l'effetto CP_3 condanna i convenuti in solido a corrispondere a favore della parte attrice la somma di € 6.138,05, da considerarsi al valore attuale della moneta.
- condanna la parte convenuta costituita al pagamento a favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 1.046,00 per compensi, in € 264,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali per quanto riguarda il giudizio di primo grado, e in € 2.540,00 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali per quanto concerne il presente giudizio;
- pone le spese delle ctu a carico della parte convenuta costituita.
Così deciso in NU, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Tiziana Longu
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