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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17305/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025006553506200 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 0712025006553506200, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico della Regione
Campania, recante il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019, notificata in data 26/06/2025.
La ricorrente deduceva, in sintesi:
1. Prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/1982, per decorso del termine triennale senza atti interruttivi;
2. Nullità della cartella per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, per mancata indicazione degli elementi essenziali e dei presupposti di fatto e di diritto.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella e la dichiarazione di non debenza, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo:
Difetto di legittimazione passiva per i vizi propri della riscossione, imputabili all'agente;
Nel merito, l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'avviso di accertamento n. 964203106309 era stato notificato al contribuente in data 14/09/2022 (compiuta giacenza 22/10/2022), entro il termine triennale, e non impugnato, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Rilevava, inoltre, che la prescrizione non era maturata, essendo intervenuti atti interruttivi idonei.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti, con condanna alle spese.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale:
Eccepiva carenza di legittimazione passiva sulle questioni di merito (prescrizione e motivazione), attinenti all'ente impositore;
Precisava che il ruolo n. 2025/002475 era stato reso esecutivo il 27/01/2025, preso in carico il 10/02/2025
e notificato il 26/06/2025, nel rispetto dei termini di legge;
Contestava la dedotta nullità per difetto di motivazione, rilevando che eventuali vizi sono imputabili all'ente impositore e che la cartella riproduce il ruolo, conforme alla normativa.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta prescrizione del credito tributario
Il motivo è infondato.
Per la tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, stabilisce la prescrizione triennaledecorrente dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso in esame, l'avviso di accertamentoper il 2019 è stato validamente notificato (spedizione
14/09/2022; compiuta giacenza 22/10/2022) entro il termine triennale e ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio per la riscossione. La successiva cartella notificata il 26/06/2025 rientra nel periodo di efficacia dell'interruzione; pertanto non si è verificata la prescrizione.
La Cassazione ha affermato costantemente che la notifica dell'avviso di accertamento costituisce atto interruttivo della prescrizione (Cass. 24595/2022; Cass. 37259/2021).
2. Sulla dedotta nullità della cartella per difetto di motivazione Il motivo è infondato.
L'art. 7 della L. 212/2000 impone l'obbligo di motivazione agli atti dell'Amministrazione finanziaria;
la cartella dell'agente della riscossione riproduce il ruolo formato dall'ente impositore. Nel caso in esame, la cartella indica tributo, anno, numero dell'avviso presupposto, soddisfacendo i requisiti essenziali. Eventuali vizi di motivazione attengono all'atto presupposto (avviso) e non all'atto di riscossione (Cass., SS.UU.,
11722/2010). Inoltre, la ricorrente ha dimostrato conoscenza dei presupposti, avendoli contestati, sicché non sussiste lesione del diritto di difesa (Cass. 3707/2016).
3. Sulla definitività della pretesa tributaria
Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento notificato nel 2022 non è stato impugnato nei termini, con conseguente definitività della pretesa. Ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, l'impugnazione della cartella può riguardare solo vizi propri dell'atto di riscossione e non il meritodella pretesa ormai consolidata.
4. Sulla regolarità della notifica diretta a mezzo posta e sulla non necessità della CAD
Il motivo è infondato.
Quando la notifica degli atti di accertamento/riscossione è eseguita direttamente dall'ente/concessionario a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 602/1973, trova applicazione il regime del servizio postale ordinario e non la L. 890/1982 (che riguarda le notifiche eseguite a ministero dell'ufficiale giudiziario). In tale schema non è richiesto l'invio della CAD (comunicazione di avvenuto deposito): la notifica si perfeziona al ritiro del plico oppure per compiuta giacenza secondo i termini postali (10 giorni dall'immissione dell'avviso di giacenza) (Cass. 12470/2020).
La giurisprudenza recente ha reiterato la legittimità della notifica diretta ex art. 26 anche nei casi di temporanea assenza del destinatario, escludendo l'obbligo di CAD e adottando un regime probatorio semplificato (Cass.
18880/2025, in massime e commenti).
Diversamente, l'obbligo di CAD (e della prova dell'AR della CAD) opera quando la notifica avviene ex art. 140 c.p.c./L. 890/1982(irreperibilità relativa a ministero dell'ufficiale giudiziario), come chiarito dalle Sezioni
Unite n. 10012/2021.
Nel caso in esame, l'avviso risulta spedito il 14/09/2022 e perfezionato per compiuta giacenza il 22/10/2022; sequenza del tutto coerente con la notifica diretta. Non è dunque necessario produrre l'AR della CAD e la censura sulla sua mancanza è inaccoglibile. La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 111,20 omnicomprensive in favore di Regione Campania ed € 139,00 omnicomprensive in favore di ADER.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di giudizio liquidate in €111,20 onnicomprensive in favore di Regione Campania ed
€139,00 onnicompresive in favore di AdE-Riscossione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17305/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025006553506200 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 0712025006553506200, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico della Regione
Campania, recante il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019, notificata in data 26/06/2025.
La ricorrente deduceva, in sintesi:
1. Prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/1982, per decorso del termine triennale senza atti interruttivi;
2. Nullità della cartella per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, per mancata indicazione degli elementi essenziali e dei presupposti di fatto e di diritto.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella e la dichiarazione di non debenza, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo:
Difetto di legittimazione passiva per i vizi propri della riscossione, imputabili all'agente;
Nel merito, l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'avviso di accertamento n. 964203106309 era stato notificato al contribuente in data 14/09/2022 (compiuta giacenza 22/10/2022), entro il termine triennale, e non impugnato, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Rilevava, inoltre, che la prescrizione non era maturata, essendo intervenuti atti interruttivi idonei.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti, con condanna alle spese.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale:
Eccepiva carenza di legittimazione passiva sulle questioni di merito (prescrizione e motivazione), attinenti all'ente impositore;
Precisava che il ruolo n. 2025/002475 era stato reso esecutivo il 27/01/2025, preso in carico il 10/02/2025
e notificato il 26/06/2025, nel rispetto dei termini di legge;
Contestava la dedotta nullità per difetto di motivazione, rilevando che eventuali vizi sono imputabili all'ente impositore e che la cartella riproduce il ruolo, conforme alla normativa.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta prescrizione del credito tributario
Il motivo è infondato.
Per la tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, stabilisce la prescrizione triennaledecorrente dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso in esame, l'avviso di accertamentoper il 2019 è stato validamente notificato (spedizione
14/09/2022; compiuta giacenza 22/10/2022) entro il termine triennale e ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio per la riscossione. La successiva cartella notificata il 26/06/2025 rientra nel periodo di efficacia dell'interruzione; pertanto non si è verificata la prescrizione.
La Cassazione ha affermato costantemente che la notifica dell'avviso di accertamento costituisce atto interruttivo della prescrizione (Cass. 24595/2022; Cass. 37259/2021).
2. Sulla dedotta nullità della cartella per difetto di motivazione Il motivo è infondato.
L'art. 7 della L. 212/2000 impone l'obbligo di motivazione agli atti dell'Amministrazione finanziaria;
la cartella dell'agente della riscossione riproduce il ruolo formato dall'ente impositore. Nel caso in esame, la cartella indica tributo, anno, numero dell'avviso presupposto, soddisfacendo i requisiti essenziali. Eventuali vizi di motivazione attengono all'atto presupposto (avviso) e non all'atto di riscossione (Cass., SS.UU.,
11722/2010). Inoltre, la ricorrente ha dimostrato conoscenza dei presupposti, avendoli contestati, sicché non sussiste lesione del diritto di difesa (Cass. 3707/2016).
3. Sulla definitività della pretesa tributaria
Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento notificato nel 2022 non è stato impugnato nei termini, con conseguente definitività della pretesa. Ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, l'impugnazione della cartella può riguardare solo vizi propri dell'atto di riscossione e non il meritodella pretesa ormai consolidata.
4. Sulla regolarità della notifica diretta a mezzo posta e sulla non necessità della CAD
Il motivo è infondato.
Quando la notifica degli atti di accertamento/riscossione è eseguita direttamente dall'ente/concessionario a mezzo posta ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 602/1973, trova applicazione il regime del servizio postale ordinario e non la L. 890/1982 (che riguarda le notifiche eseguite a ministero dell'ufficiale giudiziario). In tale schema non è richiesto l'invio della CAD (comunicazione di avvenuto deposito): la notifica si perfeziona al ritiro del plico oppure per compiuta giacenza secondo i termini postali (10 giorni dall'immissione dell'avviso di giacenza) (Cass. 12470/2020).
La giurisprudenza recente ha reiterato la legittimità della notifica diretta ex art. 26 anche nei casi di temporanea assenza del destinatario, escludendo l'obbligo di CAD e adottando un regime probatorio semplificato (Cass.
18880/2025, in massime e commenti).
Diversamente, l'obbligo di CAD (e della prova dell'AR della CAD) opera quando la notifica avviene ex art. 140 c.p.c./L. 890/1982(irreperibilità relativa a ministero dell'ufficiale giudiziario), come chiarito dalle Sezioni
Unite n. 10012/2021.
Nel caso in esame, l'avviso risulta spedito il 14/09/2022 e perfezionato per compiuta giacenza il 22/10/2022; sequenza del tutto coerente con la notifica diretta. Non è dunque necessario produrre l'AR della CAD e la censura sulla sua mancanza è inaccoglibile. La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 111,20 omnicomprensive in favore di Regione Campania ed € 139,00 omnicomprensive in favore di ADER.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di giudizio liquidate in €111,20 onnicomprensive in favore di Regione Campania ed
€139,00 onnicompresive in favore di AdE-Riscossione.