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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/09/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2244/2021 RG vertente
TRA
Parte
[da ora in poi in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Craia del foro di Massa Carrara;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Nicola Gentini ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
APPELLATA
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente
1 la sentenza n. 1393/21 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21/05/21 e per l'effetto
Accertare e dichiarare: a) il diritto soggettivo di Parte_2
all'integrale mantenimento del contributo concesso ed erogato con
[...]
decreto dirigenziale n. 10172/2016 come modificato dal decreto dirigenziale n.
12325/2019, pari all'importo di € 28.492,00, per il progetto “A2B” identificato con
CUP 1540.22032016.092000259 e per l'effetto: b) l'illegittimità del D.D. di revoca di detto contributo n. 6215 del 21/04/2020 e di tutti gli eventuali provvedimenti precedenti e successivi aventi effetti pregiudizievoli;
c) che la Controparte_1
non ha diritto ad ottenere da la restituzione della somma di € Parte_1
28.492,00 corrisposta a titolo contributivo con D.D. n. 10172/2016, né di reclamare il rimborso delle spese di istruttoria pari ad € 2.646,00, né degli interessi di legge;
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.>>.
Per la : <voglia l'ecc.ma corte di appello firenze, - in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2244/2021 RG vertente
TRA
Parte
[da ora in poi in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Craia del foro di Massa Carrara;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Nicola Gentini ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
APPELLATA
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente
1 la sentenza n. 1393/21 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21/05/21 e per l'effetto
Accertare e dichiarare: a) il diritto soggettivo di Parte_2
all'integrale mantenimento del contributo concesso ed erogato con
[...]
decreto dirigenziale n. 10172/2016 come modificato dal decreto dirigenziale n.
12325/2019, pari all'importo di € 28.492,00, per il progetto “A2B” identificato con
CUP 1540.22032016.092000259 e per l'effetto: b) l'illegittimità del D.D. di revoca di detto contributo n. 6215 del 21/04/2020 e di tutti gli eventuali provvedimenti precedenti e successivi aventi effetti pregiudizievoli;
c) che la Controparte_1
non ha diritto ad ottenere da la restituzione della somma di € Parte_1
28.492,00 corrisposta a titolo contributivo con D.D. n. 10172/2016, né di reclamare il rimborso delle spese di istruttoria pari ad € 2.646,00, né degli interessi di legge;
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.>>.
Per la :Controparte_1
respinta ogni eccezione e deduzione contraria, rigettare l'appello cui si resiste in quanto inammissibile o infondato nel merito e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1393/2021, pubblicata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., il
20.5.2021, il Tribunale di Firenze:
a) ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di accertamento della illegittimità della revoca del contributo di € 28.492 erogato
Parte a dalla per il progetto “A2B” in esito all'approvazione del Controparte_1
bando “POR FESR 2014-2020 LdA 3.4.2.” ed alla stipula del contratto tra la
Parte
e per la realizzazione del progetto in questione;
Controparte_1
Parte
b) rilevato che in esito a successivi controlli la riscontrava che CP_1
era in stato di liquidazione volontaria a decorrere dal 15.10.2019;
2 Parte
c) ritenuto che pertanto aveva violato l'art. 4 del contratto che, al punto 13, disponeva l'obbligo per la beneficiaria di mantenere, per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'istanza di erogazione a saldo, la qualità di impresa attiva, ossia di non essere in stato di liquidazione volontaria, fallimento o concordato, ovvero di qualsiasi altra procedura che avesse comportato la distrazione del bene o del progetto oggetto di agevolazione. Mentre, al punto 15,
il medesimo articolo 4 del contratto prevedeva tra gli obblighi del beneficiario quello di mantenere, per tutta la durata del progetto e per i tre anni successivi alla rendicontazione, i requisiti di cui alle lett. i) e l) del punto 13, e stabiliva altresì
che il beneficiario non poteva alienare, cedere o distrarre i beni acquistati o realizzati con l'operazione agevolata per tutto il triennio successivo alla rendicontazione;
d) ritenuta pertanto la legittimità della revoca del contributo in base all'art. 13 del contratto ed in conformità al bando, così statuiva: <rigetta la domanda
proposta da proposta avverso la Parte_2 Controparte_1
liquida in favore di parte convenuta la somma di € 1.500 per compenso professionale …>>.
Parte
Con citazione notificata in data 20.12.2021 proponeva appello per un unico articolato motivo col quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'inadempimento, erroneamente interpretando l'art. 4 del contratto, il quale prevedeva che il beneficiario: a) non fosse entrato in stato in liquidazione volontaria prima di aver presentato l'istanza di erogazione a saldo);
b) non avesse alienato, ceduto o distratto dall'uso previsto i beni acquistati o realizzati grazie all'agevolazione ricevuta, limitando però tale obbligo alle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nell'attivo dello stato
Parte patrimoniale. Ribadiva che aveva presentato l'istanza di erogazione a saldo il 29.12.2017 ed era entrata in liquidazione volontaria quasi due anni dopo per cui non era concretamente prospettabile la violazione del n. 13 dell'art. 4 del
3 Parte contratto. Inoltre, non aveva alienato, ceduto né distratto alcunché dall'uso previsto, né diversamente avrebbe potuto, perché il contributo era stato erogato in conto esercizio ed utilizzato per sostenere le spese di internazionalizzazione e non era stata iscritta in bilancio alcuna immobilizzazione suscettibile di essere alienata, ceduta o distratta, per cui neppure sotto il profilo di cui all'art. 4, n. 15
del contratto era prospettabile alcun inadempimento della beneficiaria. Illustrava
che lo stato di liquidazione della società, peraltro, non precludeva alla stessa di portare a termine i contratti in essere. Contestava quindi i presupposti della revoca ed insisteva nell'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità della revoca del contributo erogato e dell'addebito delle relative spese di istruttoria pari a € 2.646,00.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di jus postulandi, in quanto la procura
Parte rilasciata da al difensore era valida solo per il giudizio di primo grado. Nel
merito chiedeva il rigetto dell'appello, posto che la messa in liquidazione della società costituiva la modalità ordinaria di cessazione dell'attività e comportava l'alienazione, la cessione ovvero la distrazione dei beni acquisiti o realizzati con l'operazione agevolativa, posta in essere prima del decorso dei tre anni dalla rendicontazione del progetto finanziato, determinando il venir meno dei requisiti richiesti dal punto 15 dell'art. 4 del contratto anche in relazione alle lett. i) e l) del punto 13 del medesimo art. 4, correttamente interpretati in base al regolamento unionale n. 1303/2013.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione dell'inammissibilità
dell'appello per difetto di jus postulandi.
L'eccezione è infondata.
Parte ha proposto appello con la medesima procura, datata 30.6.2020, con la quale la causa è stata promossa in primo grado.
Parte Con detta procura alle liti ha delegato l'avv. Gianluca Craia: <a
rappresentarlo e difenderlo nella causa civile contro la e eventuali altri Controparte_1
Enti, ove legittimati, avanti il Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto l'accertamento
del diritto di all'integrale mantenimento del Parte_2
contributo concesso ed erogato con decreto dirigenziale n. 10176/2016 ed ogni altra
domanda connessa o conseguente, in ogni suo grado e fase>>.
L'art. 86, quarto comma, cod. proc. civ. prevede che: <la procura speciale si
presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è
espressa volontà diversa>>.
Reputa questa Corte che l'espressione utilizzata nella procura <in ogni suo
grado e fase>> consenta di superare la presunzione di cui alla citata disposizione normativa e di ritenere che il mandato alle liti comprenda anche il presente giudizio di appello.
Nel merito l'appello è infondato.
Il contributo regionale oggetto di revoca è stato erogato dalla CP_1
nell'ambito del POR Creo FERS 2014-2020, azione 3.4.2. “incentivi
[...]
all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI per la
concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei
settori del manufatturiero (sub azione a) e a sostegno della promozione sui mercati esteri
del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b) ed in attuazione dei regolamenti
UE n. 1301/2013 e 1303/2013, come richiamati nel bando in atti.
5 L'art. 4 del contratto stipulato dalle parti prevede, per quanto qui rileva,
che il progetto/investimento per il quale è stato erogato il contributo oggetto di causa doveva essere completato entro il 19.10.2017 (art. 2) e che il beneficiario era tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 4, il cui mancato adempimento comportava la risoluzione del contratto e la revoca del contributo, con diritto per la di ottenerne l'immediata Controparte_1
restituzione (art. 13).
L'art. 4 pone a carico del beneficiario, tra gli altri, i seguenti obblighi:
<n. 13) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'istanza
di erogazione a saldo i seguenti requisiti (ad eccezione del requisito dimensionale) e in
particolare:
- … (omissis) …-
g) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA
territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale,
rispettivamente destinatarie dell'intervento, un codice ATECO ammissibile a bando
secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al
Registro delle Imprese del codice ATECO al momento della domanda);
- … (omissis) …
i) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato
preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla
legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti distrazione del bene o del progetto
dell'agevolazione>>;
l) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di
agevolazione, in (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale) …; CP_1
- … (omissis) …
6 15) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento, nonché per i tre anni
successivi alla rendicontazione del progetto/investimento, i seguenti requisiti:
a) i requisiti di cui al punto 13 lett. g) e l);
b) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati
con l'operazione agevolata (in riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali
presenti nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa)>>.
Parte Non è controverso in atti che ha completato il progetto oggetto di agevolazione il 29.12.2017 e, in pari data, ha presentato la richiesta di saldo del contributo cui era stata ammessa (€ 28.492).
Parte Come si legge nella visura camerale in atti, il 15.10.2019 deliberava lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società e tale evento era iscritto nel registro delle imprese il 28.10.2019 con la causale “perdita o riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale”.
Parte Da ciò si ricava che, sino al momento dell'erogazione del saldo, era ancora “impresa attiva”.
Parte Va, invece, negato che abbia mantenuto la qualità di impresa attiva per tutto il triennio successivo alla rendicontazione del progetto/investimento,
avendo deliberato la messa in liquidazione volontaria della società meno di due anni dopo la rendicontazione delle spese e la presentazione dell'istanza di erogazione a saldo.
Si tratta ora di stabilire se il requisito richiesto dall'art. 4, n. 15, in relazione ai tre anni successivi alla rendicontazione del progetto/investimento possa reputarsi sussistente nel caso di specie ovvero se esso sia venuto meno a seguito della messa in liquidazione volontaria della società.
Al riguardo, l'appellante assume che non sia prospettabile alcun inadempimento a proprio carico, posto che il divieto di alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati o realizzati con l'operazione agevolata
7 andava considerato con esclusivo riferimento alle immobilizzazioni materiali e
immateriali presenti nell'attivo dello stato patrimoniale che non erano sussistenti nel caso di specie.
Tale interpretazione del contratto non è condivisibile.
Parte L'attività primaria svolta da era costituita dalla fabbricazione di schede elettroniche assemblate;
quella secondaria dalla installazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo e prova (v. visura camerale). Il progetto finanziato, come può rilevarsi dal rendiconto delle spese ammesse a
Parte finanziamento da parte della stessa , prevedeva “supporti consulenziali”,
“supporti all'internazionalizzazione”, “setup piattaforma, progettazione sito”,
“creazione sito”, “inserimento contenuti lingua inglese” e “supporto manageriale all'internazionalizzazione”.
Parte Trattasi, quindi, essenzialmente di servizi acquistati da per attuare il progetto di internazionalizzazione della propria attività produttiva che hanno determinato un vantaggio imprenditoriale consistito nell'attuazione del progetto agevolato.
Ritiene questa Corte che, in ragione della corretta interpretazione del contratto stipulato inter partes, tenuto conto della normativa comunitaria
Parte espressamente richiamata nel bando, avesse l'obbligo di restare in attività
anche per il triennio successivo alla rendicontazione del progetto/investimento e ciò per un duplice ordine di ragioni:
a) in primo luogo, perché, come già evidenziato dal primo giudice, il contributo in questione è stato erogato in attuazione del regolamento UE n.
1303/2013, espressamente richiamato nel bando e recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che, all'art. 71, comma
1, prevede che: <nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture
o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove nei
8 cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi la cessazione dell'attività
produttiva al di fuori dell'attività di programma …>>, contemplando, a garanzia della stabilità delle operazioni, la revoca del contributo a fronte di: <c) una modifica
sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione
con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari>>. E poiché l'agevolazione oggetto di causa è stata erogata in attuazione dei programmi di intervento previsti dal citato regolamento comunitario, non vi è dubbio che il contratto debba essere interpretato tenendo conto delle finalità ivi indicate che prevedono lo svolgimento dell'attività per almeno un quinquennio (ridotto ad un triennio per le piccole e medie imprese) dopo la rendicontazione;
b) in secondo luogo, perché l'art. 15 impone al beneficiario di mantenere,
per tutta la durata del progetto/investimento e per il triennio successivo la qualità
di impresa attiva. Tanto può desumersi non solo dalla stessa finalità
dell'agevolazione, ma anche dal dato letterale del punto 15 dell'art. 4 che, nel richiedere anche per tale ulteriore periodo il possesso dei requisiti di cui al punto
13 lett. g) individua quale causa di revoca del contributo il fatto che l'impresa,
prima della scadenza di detto triennio, abbia cessato di <esercitare, in relazione
alla sede o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un codice ATECO
ammissibile a bando secondo quanto previsto al paragrafo 2.2>>, come peraltro evidenziato anche nel decreto di revoca del contributo, laddove si dà atto che:
<l'iscrizione nel registro dell'impresa della liquidazione volontaria comporta la
modificazione dello scopo della società che non è più quello dell'esercizio dell'impresa,
bensì quello della sua liquidazione e successiva cancellazione>>.
Non vi è dubbio, infatti, che la messa in liquidazione della società
determini un sostanziale mutamento dello scopo sociale, tale da alterare gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione prima della scadenza del triennio previsto nel contratto.
9 E va altresì confermato che, in tale prospettiva, la messa in liquidazione della società comporta una distrazione dei servizi acquisiti dalle finalità cui è
preordinato il contributo agevolato, consistenti, appunto, nell'esercizio dell'impresa per un triennio dopo la rendicontazione, in tal modo integrando entrambi i requisiti di cui al punto 15 dell'art. 4 del contratto.
Confermato anche in questa sede l'inadempimento della parte appellante agli obblighi assunti con il contratto stipulato con la vi è da Controparte_1
prendere atto che non sono stati proposti motivi di censura avverso le
Parte conseguenze che da tale inadempimento derivano in capo a in termini di revoca integrale del contributo erogato, come peraltro espressamente previsto dagli artt. 6.3, 8.5 e 8.6 del bando e dall'art. 13 del contratto.
Ne consegue che l'appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata in base al valore della causa (€ 28.492) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, attesa la semplicità delle questioni trattate e il lieve superamento dello scaglione di valore inferiore.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
con atto notificato in data 20.12.2021 avverso la sentenza n. Controparte_1
10 1393/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 20.5.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la società al rimborso delle spese del grado in Parte_1
favore della che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 9.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2244/2021 RG vertente
TRA
Parte
[da ora in poi in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Craia del foro di Massa Carrara;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Nicola Gentini ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
APPELLATA
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente
1 la sentenza n. 1393/21 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21/05/21 e per l'effetto
Accertare e dichiarare: a) il diritto soggettivo di Parte_2
all'integrale mantenimento del contributo concesso ed erogato con
[...]
decreto dirigenziale n. 10172/2016 come modificato dal decreto dirigenziale n.
12325/2019, pari all'importo di € 28.492,00, per il progetto “A2B” identificato con
CUP 1540.22032016.092000259 e per l'effetto: b) l'illegittimità del D.D. di revoca di detto contributo n. 6215 del 21/04/2020 e di tutti gli eventuali provvedimenti precedenti e successivi aventi effetti pregiudizievoli;
c) che la Controparte_1
non ha diritto ad ottenere da la restituzione della somma di € Parte_1
28.492,00 corrisposta a titolo contributivo con D.D. n. 10172/2016, né di reclamare il rimborso delle spese di istruttoria pari ad € 2.646,00, né degli interessi di legge;
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.>>.
Per la : <voglia l'ecc.ma corte di appello firenze, - in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2244/2021 RG vertente
TRA
Parte
[da ora in poi in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Craia del foro di Massa Carrara;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Nicola Gentini ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
APPELLATA
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente
1 la sentenza n. 1393/21 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21/05/21 e per l'effetto
Accertare e dichiarare: a) il diritto soggettivo di Parte_2
all'integrale mantenimento del contributo concesso ed erogato con
[...]
decreto dirigenziale n. 10172/2016 come modificato dal decreto dirigenziale n.
12325/2019, pari all'importo di € 28.492,00, per il progetto “A2B” identificato con
CUP 1540.22032016.092000259 e per l'effetto: b) l'illegittimità del D.D. di revoca di detto contributo n. 6215 del 21/04/2020 e di tutti gli eventuali provvedimenti precedenti e successivi aventi effetti pregiudizievoli;
c) che la Controparte_1
non ha diritto ad ottenere da la restituzione della somma di € Parte_1
28.492,00 corrisposta a titolo contributivo con D.D. n. 10172/2016, né di reclamare il rimborso delle spese di istruttoria pari ad € 2.646,00, né degli interessi di legge;
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.>>.
Per la :
respinta ogni eccezione e deduzione contraria, rigettare l'appello cui si resiste in quanto inammissibile o infondato nel merito e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1393/2021, pubblicata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., il
20.5.2021, il Tribunale di Firenze:
a) ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di accertamento della illegittimità della revoca del contributo di € 28.492 erogato
Parte a dalla per il progetto “A2B” in esito all'approvazione del Controparte_1
bando “POR FESR 2014-2020 LdA 3.4.2.” ed alla stipula del contratto tra la
Parte
e per la realizzazione del progetto in questione;
Controparte_1
Parte
b) rilevato che in esito a successivi controlli la riscontrava che CP_1
era in stato di liquidazione volontaria a decorrere dal 15.10.2019;
2 Parte
c) ritenuto che pertanto aveva violato l'art. 4 del contratto che, al punto 13, disponeva l'obbligo per la beneficiaria di mantenere, per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'istanza di erogazione a saldo, la qualità di impresa attiva, ossia di non essere in stato di liquidazione volontaria, fallimento o concordato, ovvero di qualsiasi altra procedura che avesse comportato la distrazione del bene o del progetto oggetto di agevolazione. Mentre, al punto 15,
il medesimo articolo 4 del contratto prevedeva tra gli obblighi del beneficiario quello di mantenere, per tutta la durata del progetto e per i tre anni successivi alla rendicontazione, i requisiti di cui alle lett. i) e l) del punto 13, e stabiliva altresì
che il beneficiario non poteva alienare, cedere o distrarre i beni acquistati o realizzati con l'operazione agevolata per tutto il triennio successivo alla rendicontazione;
d) ritenuta pertanto la legittimità della revoca del contributo in base all'art. 13 del contratto ed in conformità al bando, così statuiva: <rigetta la domanda
proposta da proposta avverso la Parte_2 Controparte_1
liquida in favore di parte convenuta la somma di € 1.500 per compenso professionale …>>.
Parte
Con citazione notificata in data 20.12.2021 proponeva appello per un unico articolato motivo col quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'inadempimento, erroneamente interpretando l'art. 4 del contratto, il quale prevedeva che il beneficiario: a) non fosse entrato in stato in liquidazione volontaria prima di aver presentato l'istanza di erogazione a saldo);
b) non avesse alienato, ceduto o distratto dall'uso previsto i beni acquistati o realizzati grazie all'agevolazione ricevuta, limitando però tale obbligo alle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nell'attivo dello stato
Parte patrimoniale. Ribadiva che aveva presentato l'istanza di erogazione a saldo il 29.12.2017 ed era entrata in liquidazione volontaria quasi due anni dopo per cui non era concretamente prospettabile la violazione del n. 13 dell'art. 4 del
3 Parte contratto. Inoltre, non aveva alienato, ceduto né distratto alcunché dall'uso previsto, né diversamente avrebbe potuto, perché il contributo era stato erogato in conto esercizio ed utilizzato per sostenere le spese di internazionalizzazione e non era stata iscritta in bilancio alcuna immobilizzazione suscettibile di essere alienata, ceduta o distratta, per cui neppure sotto il profilo di cui all'art. 4, n. 15
del contratto era prospettabile alcun inadempimento della beneficiaria. Illustrava
che lo stato di liquidazione della società, peraltro, non precludeva alla stessa di portare a termine i contratti in essere. Contestava quindi i presupposti della revoca ed insisteva nell'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità della revoca del contributo erogato e dell'addebito delle relative spese di istruttoria pari a € 2.646,00.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di jus postulandi, in quanto la procura
Parte rilasciata da al difensore era valida solo per il giudizio di primo grado. Nel
merito chiedeva il rigetto dell'appello, posto che la messa in liquidazione della società costituiva la modalità ordinaria di cessazione dell'attività e comportava l'alienazione, la cessione ovvero la distrazione dei beni acquisiti o realizzati con l'operazione agevolativa, posta in essere prima del decorso dei tre anni dalla rendicontazione del progetto finanziato, determinando il venir meno dei requisiti richiesti dal punto 15 dell'art. 4 del contratto anche in relazione alle lett. i) e l) del punto 13 del medesimo art. 4, correttamente interpretati in base al regolamento unionale n. 1303/2013.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione dell'inammissibilità
dell'appello per difetto di jus postulandi.
L'eccezione è infondata.
Parte ha proposto appello con la medesima procura, datata 30.6.2020, con la quale la causa è stata promossa in primo grado.
Parte Con detta procura alle liti ha delegato l'avv. Gianluca Craia: <a
rappresentarlo e difenderlo nella causa civile contro la e eventuali altri Controparte_1
Enti, ove legittimati, avanti il Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto l'accertamento
del diritto di all'integrale mantenimento del Parte_2
contributo concesso ed erogato con decreto dirigenziale n. 10176/2016 ed ogni altra
domanda connessa o conseguente, in ogni suo grado e fase>>.
L'art. 86, quarto comma, cod. proc. civ. prevede che: <la procura speciale si
presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è
espressa volontà diversa>>.
Reputa questa Corte che l'espressione utilizzata nella procura <in ogni suo
grado e fase>> consenta di superare la presunzione di cui alla citata disposizione normativa e di ritenere che il mandato alle liti comprenda anche il presente giudizio di appello.
Nel merito l'appello è infondato.
Il contributo regionale oggetto di revoca è stato erogato dalla CP_1
nell'ambito del POR Creo FERS 2014-2020, azione 3.4.2. “incentivi
[...]
all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI per la
concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei
settori del manufatturiero (sub azione a) e a sostegno della promozione sui mercati esteri
del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b) ed in attuazione dei regolamenti
UE n. 1301/2013 e 1303/2013, come richiamati nel bando in atti.
5 L'art. 4 del contratto stipulato dalle parti prevede, per quanto qui rileva,
che il progetto/investimento per il quale è stato erogato il contributo oggetto di causa doveva essere completato entro il 19.10.2017 (art. 2) e che il beneficiario era tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 4, il cui mancato adempimento comportava la risoluzione del contratto e la revoca del contributo, con diritto per la di ottenerne l'immediata Controparte_1
restituzione (art. 13).
L'art. 4 pone a carico del beneficiario, tra gli altri, i seguenti obblighi:
<n. 13) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'istanza
di erogazione a saldo i seguenti requisiti (ad eccezione del requisito dimensionale) e in
particolare:
- … (omissis) …-
g) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA
territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale,
rispettivamente destinatarie dell'intervento, un codice ATECO ammissibile a bando
secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al
Registro delle Imprese del codice ATECO al momento della domanda);
- … (omissis) …
i) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato
preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla
legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti distrazione del bene o del progetto
dell'agevolazione>>;
l) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di
agevolazione, in (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale) …; CP_1
- … (omissis) …
6 15) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento, nonché per i tre anni
successivi alla rendicontazione del progetto/investimento, i seguenti requisiti:
a) i requisiti di cui al punto 13 lett. g) e l);
b) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati
con l'operazione agevolata (in riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali
presenti nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa)>>.
Parte Non è controverso in atti che ha completato il progetto oggetto di agevolazione il 29.12.2017 e, in pari data, ha presentato la richiesta di saldo del contributo cui era stata ammessa (€ 28.492).
Parte Come si legge nella visura camerale in atti, il 15.10.2019 deliberava lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società e tale evento era iscritto nel registro delle imprese il 28.10.2019 con la causale “perdita o riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale”.
Parte Da ciò si ricava che, sino al momento dell'erogazione del saldo, era ancora “impresa attiva”.
Parte Va, invece, negato che abbia mantenuto la qualità di impresa attiva per tutto il triennio successivo alla rendicontazione del progetto/investimento,
avendo deliberato la messa in liquidazione volontaria della società meno di due anni dopo la rendicontazione delle spese e la presentazione dell'istanza di erogazione a saldo.
Si tratta ora di stabilire se il requisito richiesto dall'art. 4, n. 15, in relazione ai tre anni successivi alla rendicontazione del progetto/investimento possa reputarsi sussistente nel caso di specie ovvero se esso sia venuto meno a seguito della messa in liquidazione volontaria della società.
Al riguardo, l'appellante assume che non sia prospettabile alcun inadempimento a proprio carico, posto che il divieto di alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati o realizzati con l'operazione agevolata
7 andava considerato con esclusivo riferimento alle immobilizzazioni materiali e
immateriali presenti nell'attivo dello stato patrimoniale che non erano sussistenti nel caso di specie.
Tale interpretazione del contratto non è condivisibile.
Parte L'attività primaria svolta da era costituita dalla fabbricazione di schede elettroniche assemblate;
quella secondaria dalla installazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo e prova (v. visura camerale). Il progetto finanziato, come può rilevarsi dal rendiconto delle spese ammesse a
Parte finanziamento da parte della stessa , prevedeva “supporti consulenziali”,
“supporti all'internazionalizzazione”, “setup piattaforma, progettazione sito”,
“creazione sito”, “inserimento contenuti lingua inglese” e “supporto manageriale all'internazionalizzazione”.
Parte Trattasi, quindi, essenzialmente di servizi acquistati da per attuare il progetto di internazionalizzazione della propria attività produttiva che hanno determinato un vantaggio imprenditoriale consistito nell'attuazione del progetto agevolato.
Ritiene questa Corte che, in ragione della corretta interpretazione del contratto stipulato inter partes, tenuto conto della normativa comunitaria
Parte espressamente richiamata nel bando, avesse l'obbligo di restare in attività
anche per il triennio successivo alla rendicontazione del progetto/investimento e ciò per un duplice ordine di ragioni:
a) in primo luogo, perché, come già evidenziato dal primo giudice, il contributo in questione è stato erogato in attuazione del regolamento UE n.
1303/2013, espressamente richiamato nel bando e recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che, all'art. 71, comma
1, prevede che: <nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture
o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove nei
8 cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi la cessazione dell'attività
produttiva al di fuori dell'attività di programma …>>, contemplando, a garanzia della stabilità delle operazioni, la revoca del contributo a fronte di: <c) una modifica
sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione
con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari>>. E poiché l'agevolazione oggetto di causa è stata erogata in attuazione dei programmi di intervento previsti dal citato regolamento comunitario, non vi è dubbio che il contratto debba essere interpretato tenendo conto delle finalità ivi indicate che prevedono lo svolgimento dell'attività per almeno un quinquennio (ridotto ad un triennio per le piccole e medie imprese) dopo la rendicontazione;
b) in secondo luogo, perché l'art. 15 impone al beneficiario di mantenere,
per tutta la durata del progetto/investimento e per il triennio successivo la qualità
di impresa attiva. Tanto può desumersi non solo dalla stessa finalità
dell'agevolazione, ma anche dal dato letterale del punto 15 dell'art. 4 che, nel richiedere anche per tale ulteriore periodo il possesso dei requisiti di cui al punto
13 lett. g) individua quale causa di revoca del contributo il fatto che l'impresa,
prima della scadenza di detto triennio, abbia cessato di <esercitare, in relazione
alla sede o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un codice ATECO
ammissibile a bando secondo quanto previsto al paragrafo 2.2>>, come peraltro evidenziato anche nel decreto di revoca del contributo, laddove si dà atto che:
<l'iscrizione nel registro dell'impresa della liquidazione volontaria comporta la
modificazione dello scopo della società che non è più quello dell'esercizio dell'impresa,
bensì quello della sua liquidazione e successiva cancellazione>>.
Non vi è dubbio, infatti, che la messa in liquidazione della società
determini un sostanziale mutamento dello scopo sociale, tale da alterare gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione prima della scadenza del triennio previsto nel contratto.
9 E va altresì confermato che, in tale prospettiva, la messa in liquidazione della società comporta una distrazione dei servizi acquisiti dalle finalità cui è
preordinato il contributo agevolato, consistenti, appunto, nell'esercizio dell'impresa per un triennio dopo la rendicontazione, in tal modo integrando entrambi i requisiti di cui al punto 15 dell'art. 4 del contratto.
Confermato anche in questa sede l'inadempimento della parte appellante agli obblighi assunti con il contratto stipulato con la vi è da Controparte_1
prendere atto che non sono stati proposti motivi di censura avverso le
Parte conseguenze che da tale inadempimento derivano in capo a in termini di revoca integrale del contributo erogato, come peraltro espressamente previsto dagli artt. 6.3, 8.5 e 8.6 del bando e dall'art. 13 del contratto.
Ne consegue che l'appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata in base al valore della causa (€ 28.492) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, attesa la semplicità delle questioni trattate e il lieve superamento dello scaglione di valore inferiore.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
con atto notificato in data 20.12.2021 avverso la sentenza n. Controparte_1
10 1393/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 20.5.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la società al rimborso delle spese del grado in Parte_1
favore della che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 9.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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