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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO TRIPALDI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
FIORE CAMPISI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “1) Pronuncia di sentenza di Parte_1 CP_1 separazione personale dei coniugi, con rinuncia da parte della ricorrente alla Parte_1 domanda di addebito;
2) Previsione di un assegno di mantenimento in favore di a carico di Parte_1 CP_1 nella misura di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, con
[...] decorrenza dal mese di novembre 2024, in considerazione del fatto che in questi mesi le utenze dell'immobile di Nicotera abitato da sono state interamente pagate da Parte_1
; CP_1
3) Impegno di a procedere alla voltura delle utenze dell'immobile di Nicotera, Parte_1 rione Margherita I Trav. n. 9; 4) Impegno di a consegnare copia delle chiavi dell'immobile di Nicotera, Parte_1 rione Margherita I Trav. n. 9, in comproprietà tra le parti, presso lo studio dell'avv. Francesco Tripaldi, con possibilità per il signor di ritirarle e accedere all'immobile, previo CP_1 avviso alla signora per il tramite dell'avv. Francesco Tripaldi;
Parte_1
5) Le parti concordano che lo scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà fra le stesse verrà regolato dalle norme ordinarie di diritto civile;
6) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a NC (ora Parte_1 CP_1
Dimaro Folgarida) il 08/02/2002 e dalla loro unione non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio con ricorso per separazione Parte_1 CP_1 giudiziale chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la previsione di un assegno di mantenimento per sé a carico del convenuto in misura di € 400,00 mensili e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio , chiedendo la pronuncia della separazione personale dei CP_1 coniugi e il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del 21/01/2025.
Le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza di separazione personale alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a NC (ora Dimaro Folgarida) il 08/02/2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Dimaro Folgarida, reg. atti di matrimonio, anno
2002, parte I, n. 1);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Dimaro Folgarida per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO TRIPALDI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
FIORE CAMPISI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “1) Pronuncia di sentenza di Parte_1 CP_1 separazione personale dei coniugi, con rinuncia da parte della ricorrente alla Parte_1 domanda di addebito;
2) Previsione di un assegno di mantenimento in favore di a carico di Parte_1 CP_1 nella misura di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, con
[...] decorrenza dal mese di novembre 2024, in considerazione del fatto che in questi mesi le utenze dell'immobile di Nicotera abitato da sono state interamente pagate da Parte_1
; CP_1
3) Impegno di a procedere alla voltura delle utenze dell'immobile di Nicotera, Parte_1 rione Margherita I Trav. n. 9; 4) Impegno di a consegnare copia delle chiavi dell'immobile di Nicotera, Parte_1 rione Margherita I Trav. n. 9, in comproprietà tra le parti, presso lo studio dell'avv. Francesco Tripaldi, con possibilità per il signor di ritirarle e accedere all'immobile, previo CP_1 avviso alla signora per il tramite dell'avv. Francesco Tripaldi;
Parte_1
5) Le parti concordano che lo scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà fra le stesse verrà regolato dalle norme ordinarie di diritto civile;
6) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a NC (ora Parte_1 CP_1
Dimaro Folgarida) il 08/02/2002 e dalla loro unione non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio con ricorso per separazione Parte_1 CP_1 giudiziale chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la previsione di un assegno di mantenimento per sé a carico del convenuto in misura di € 400,00 mensili e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio , chiedendo la pronuncia della separazione personale dei CP_1 coniugi e il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del 21/01/2025.
Le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza di separazione personale alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a NC (ora Dimaro Folgarida) il 08/02/2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Dimaro Folgarida, reg. atti di matrimonio, anno
2002, parte I, n. 1);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Dimaro Folgarida per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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