Ordinanza cautelare 25 ottobre 2017
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/04/2023, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 05740/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08817/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8817 del 2017, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bacci ed Erika Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Mario Bacci in Roma, via Luigi Capuana, 207;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 333.D/31988 datato 4 agosto 2017, che ha respinto la richiesta di trasferimento della ricorrente presso il -OMISSIS- (-OMISSIS-) presentata “-OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 22.02.2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il presente giudizio, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. 333.D/31988, datato 4 agosto 2017, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, servizio sovr.ti ed agenti, recante il respingimento della richiesta di trasferimento “-OMISSIS-”, presso il -OMISSIS- (-OMISSIS-), nonché di ogni altro atto, comunque connesso con quello impugnato;
Considerato che, con provvedimento del 18 dicembre 2019, a seguito di ulteriore istanza, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n°335, la parte ricorrente è stata trasferita dalla Questura di Roma al Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (-OMISSIS-);
Vista la nota depositata dalla odierna ricorrente, con cui si dichiara che, nel caso di specie, si è verificata la “cessazione della materia del contendere”;
Ritenuto che la declaratoria della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, con un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a seguito di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione (ex plurimis: Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 2021, n. 5914; id. sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 1036; id. sez. V, 23 giugno 2022, n. 5176; Tar Toscana, sez. III, 14 gennaio 2022, n. 14; Tar Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 7 gennaio 2022, n. 1);
Ritenuto, a tale stregua, che, nella specie, sussistono i presupposti per una pronuncia di merito sul ricorso nelle forme della declaratoria di “cessazione della materia del contendere”, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione anche del complessivo giudizio e del suo non prevedibile esito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.