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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 21192/2021
SENTENZA
Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, nella causa civile tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. AMBROSIO RENATO attore e
(C.F. ), assistito e E_ P.IVA_1
difeso dall'Avv. ROMA MICHELE convenuto
CONCLUSIONI: PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di TORINO;
In via pregiudiziale: - Respingere le eccezioni preliminari / pregiudiziali ex adverso sollevate in comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
In via istruttoria: - Disporre, se ritenuto opportuno, la rimessione della causa in istruttoria al fine di ammettere ogni incombente probatorio richiesto e non ammesso;
Nel merito:
1. Dichiarare l'operatività della Polizza n. 10001452772, definita CP_1 commercialmente “ 2. Accertare l'inadempimento Controparte_2 della convenuta in danno dell'attore sig. E_ Pt_1
;
3. Condannare la convenuta alla
[...] E_ liquidazione dell'indennizzo previsto dalla polizza a favore dell'attore sig.
, nella misura indicata in atti, ovvero in quella Parte_1 accertanda e determinanda in corso di causa, comprese le spese stragiudiziali, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi, ex art. 1284, I comma cc, dal fatto alla proposizione della domanda, e dalla medesima al soddisfo, ex art. 1284, IV comma cc;
Condannare inoltre alla rifusione di tutte le E_ spese, (legali, tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della taSA di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, oltre il costo sostenuto per il procedimento di mediazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, lasciando al Giudice la valutazione in ordine all'applicazione dell'art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., in relazione al comportamento tenuto in corso di giudizio dalla convenuta, per i motivi in atti, nonché in ordine all'applicazione delle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione;
Salvis juribus.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito, pregiudizialmente, accertare e dichiarare la decadenza dal diritto di indennizzo in capo al Sig. Parte_1 previsto nella polizza 10001452772 per la mancata Controparte_2 osservanza del termine e delle modalità di denuncia del sinistro previste dalle Condizioni Generali di Contratto, Sezione Invalidità Permanente da Infortunio”, per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente atto;
- sempre nel merito, pregiudizialmente, accertare e dichiarare l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza 10001452772
[...] sottoscritta dal Sig. in ragione della CP_2 Parte_1 condotta tenuta da quest'ultimo nei confronti di E_ per tutti i motivi di cui al presente atto, o comunque che E_ non è tenuta alla propria prestazione ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 1460 c.c.; - subordinatamente, in ragione della condotta quantomeno colposa tenuta dal Sig. condotta che Parte_1 potrebbe aver contribuito al verificarsi del sinistro occorso in data 15.11.2020, accertare e dichiarare che non è E_ tenuta all'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1900 c.c.; - in caso di accoglimento delle suesposte eccezioni di carattere preliminare, in via riconvenzionale condannare il Sig. ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2033 c.c. al rimborso in favore di di E_ quanto da quest'ultima corrisposto a titolo di rimborso spese mediche, pari ad Euro 588,72 e/o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- sempre, nel merito, in ogni caso respingere tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed argomentazioni di cui all'atto di citazione notificato dal Sig. in quanto palesemente Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente atto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondate le domande articolate dal Sig. accertare e Parte_1 dichiarare, se del caso ordinandogli il deposito e/o l'esibizione della relativa documentazione, l'avvenuta denuncia del sinistro in questa pag. 2/16 sede lamentato all'INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro, ed il relativo contegno tenuto dall'Istituto nei confronti del Sig. Pt_1
(se e in che misura è stata riconosciuta una qualche invalidità
[...] ed il relativo indennizzo); - ancora in subordine, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondate le domande articolate dal Sig.
nell'ipotesi in cui l'INAIL avesse effettivamente liquidato Parte_1 un indennizzo all'attore, accertare e dichiarare che E_
qualora effettivamente tenuta all'indennizzo, deve procedere al
[...] rimborso del solo danno c.d. “differenziale” costituito appunto dalla differenza tra quanto liquidato dall'INAIL ed e il reale pregiudizio patito, da accertarsi e liquidarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5/11/21 parte attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la convenuta al fine di accertare e dichiarare E_
l'operatività della polizza n. E_
10001452772, definita commercialmente “
[...]
, Accertare l'inadempimento della convenuta CP_2 in danno dell'attore sig. E_ Pt_1
; Condannare la convenuta
[...] E_ azione dell'indennizzo previst dell'attore sig. , nella misura che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito Vorrà individuare con gli interessi dalla richiesta al soddisfo. Condannare inoltre la convenuta
[...] alla rifusione di tutte le spese (legali, E_ tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre il costo della taSA di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege . Si costituiva la convenuta eccependo, in E_ via pregiudiziale, la decadenza dal diritto di indennizzo per inosservanza del termine per la denuncia del sinistro e l'inoperatività della polizza ex art. 1460 c.c. in ragione del comportamento dell'attore. In via subordinata dichiarare parte convenuta non tenuta a pagare l'indennizzo ex art. 1900 c.c.. In via Riconvenzionale, in casi di accoglimento pag. 3/16 delle precedenti istanze, condannare l'attore alla restituzione di quanto già ricevuto pari ad € 588,72 o la diversa somma risultante in corso di causa. In Via Principale E_ chiedeva respingersi tutte le domande, eccezioni,
[...] deduzioni ed argomentazioni di cui all'atto di citazione notificato perché infondate sia in fatto che in diritto. In via Subordinata il deposito della documentazione INAIL ed in caso di intervento del predetto istituto il pagamento del solo danno differenziale. Quanto indicato con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. La causa veniva assegnata al Giudice OT. Sergio Pochettino che, alla prima udienza in data 04/03/22, riservata la decisione sulle eccezioni preliminare unitamente al merito, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Le parti depositavano le memorie autorizzate e all'udienza svoltasi nella forma dell'udienza figurata del 28/06/22 il Giudice fiSAva per lo svolgimento della prova per testi sull'evento di cui alla polizza l'udienza del 3/10/22. All'esito della prova orale con provvedimento del 10/10/22, il Giudice disponeva Consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore rinviando la causa al 8/11/22. Il consulente nominato OT.SA depositava l'accettazione Per_1 dell'incarico il giorno successivo. In ragione dell'intervenuta variazione tabellare come disposta con decreto del Presidente del Tribunale di Torino N. 125/2022, comunicata nel mese di Dicembre 2022, la causa veniva assegnata al magistrato onorario che fiSAva udienza in data 28/02/23. All'udienza indicata veniva affidato l'incarico al CTU ed assegnati i termini per il deposito dell'elaborato da esaminarsi nel corso dell'udienza del 8 settembre 2023. All'esito dell'udienza il Giudice autorizzava l'ordine di esibizione richiesto dalla convenuta e rinviava per la verifica dell'esito alla data del 15/12/23. Visto il deposito della documentazione richiesta da parte di INAIL la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 giugno 2024 in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16/8/24 e successivamente pag. 4/16 1/10/24 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di decidere in merito alla domanda di parte attrice, occorre prendere posizione sulle eccezioni preliminari, sollevate dalla parte convenuta, che il Giudice ha riservato alla fase decisoria. Ritiene parte convenuta che la polizza non sia operante in ragione del comportamento dell'attore che non ha denunciato e/o non ha denunciato tempestivamente il sinistro per cui è causa. Il sinistro per il quale occorre determinare se il sig. abbia diritto ad ottenere Pt_1 quanto indicato in polizza, è quello oggetto della presente vertenza e dunque è il sinistro avvenuto in data 15/11/2020. In merito a detto evento si dovrà determinare se la denuncia come previsto in polizza e come indicato agli artt. 1913 e ss c.c. sia avvenuta e se sia stata tempestiva. La denuncia del sinistro, che si è verificato in data 11 Novembre 2020, è stata comunicata alla compagnia dal Sig. assicurato con Pt_1 mail del 24 novembre 2020 (doc. 10 di parte attrice) dunque dopo 9 giorni dalla verificazione dell'evento traumatico, unico oggetto del presente giudizio. Si ritiene di aderire all'indirizzo della Suprema Corte il quale, in tema di assicurazione contro i danni, nella quale rientra quella contro gli infortuni, prevede che l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la pag. 5/16 consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo. (CaSAzione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701). In tale ipotesi l'intento fraudolento dell'assicurato è prova che, invocata dall'assicuratore, deve essere da quest'ultimo provata e così non è stato. Per giurisprudenza costante dell'onere della prova relativa all'elemento soggettivo deve essere gravato l'assicuratore (sul punto, ad esempio, Cass. N. 24210/2019), il punto nodale della questione risiede nell'individuazione dei criteri di valutazione della condotta dolosa dell'assicurato. In buona sostanza, quando potrà dirsi che l'assicurato abbia dolosamente omesso o ritardato nell'adempimento di tale obbligo? Si ritiene, con la giurisprudenza di merito (App. Napoli, 11 luglio 2013; Trib. Bologna, 21 giugno 2012; Trib. Roma, 27 gennaio 2012), che si è già espreSA su questo tema, che si debba valorizzare gli elementi circostanziali che contornano l'inadempimento o il tardivo adempimento dell'obbligo. Ciò al fine di evitare — soprattutto nei casi di tardività piuttosto che inadempimento — che a questo si accompagni, in maniera per così dire automatica, la perdita del diritto all'indennità, finanche nelle ipotesi in cui risulti, come quella di cui ci si occupa, dalle modalità del sinistro o dalla documentazione in atti, che l'assicuratore non abbia subìto (o potuto subire) alcun danno come neppure una modifica in pejus delle sue possibilità di accertamento delle modalità di verificazione del sinistro. Il sinistro per il quale occorre accertare l'inadempimento o il colpevole ritardo nell'adempimento è solo quello avvenuto in data 15/11/20 in quanto oggetto della domanda attorea. Orbene detto sinistro, che è ha comportato l'applicazione di una doccia geSAta oltre ad altre medicazioni importanti, è stato denunciato non appena l'assicurato si è trovato nelle condizioni di poterlo fare come peraltro previsto dalle condizioni di polizza. Dal comportamento dell'assicurato che non appena ha potuto e si è trovato “nella possibilità di farlo” ha denunciato l'accaduto pag. 6/16 con invio della relativa documentazione, non si evince alcun comportamento doloso e nemmeno colposo nei confronti della compagnia che poSA essere censurato ed assurgere ad inadempimento colpevole che giustifichi la richiesta di applicazione dell'art. 1460 c.c. formulata dalla compagnia convenuta. Nessuna rilevanza assume poi la diversa ipotesi di sinistro occorsa al sig. in data 30 ottobre 2020. Pt_1
Detto evento, secondo la tesi della convenuta, avrebbe avuto un'incidenza causale sul diverso e successivo sinistro del 15 novembre dello stesso anno. Tale ipotesi affermata, non è provata dalla compagnia e deve essere respinta. Non vi è prova che, dopo 15 giorni dal primo sinistro, il sig. Pt_1 non fosse in grado di svolgere attività lavorative e/o ogni altra attività incluso l'utilizzo di attrezzi come poi è avvenuto. Anzi, l'esame da parte della OT.SA , consulente del Per_1
Giudice, espletata anche in relazione al fatto del 30 ottobre, indica espreSAmente che gli esami ai quali il paziente viene sottoposto in quell'occasione danno esito negativo ed il sig. viene dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il fatto, Pt_1 argomentato nell'atto di citazione, si verifica 11 giorni dopo i giorni di prognosi indicati dai medici per la caduta del 30 Ottobre. Le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate dalla convenuta non sono fondate e devono essere respinte;
parte attrice ha denunciato tempestivamente il sinistro secondo quanto previsto in polizza e nessun comportamento colpevole può essere ascritto al sig. che poSA giustificare il Pt_1 mancato adempimento del contraente . CP_1
Nel merito della domanda di parte attrice, si richiamano i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni in cui deve essere ricompresa anche l'assicurazione della salute e dell'integrità fisica oggetto del presente giudizio. In tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per pag. 7/16 la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale, in forma scritta, o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/01 n. 13533). Parte attrice deve provare in forma scritta il rapporto contrattuale così come ha fatto con il deposito dei doc. 2 e 2bis allegati all'atto di citazione. Compete ancora alla parte attrice la prova che il fatto occorso rientri fra quelli indicati in polizza e questo risulta dalle testimonianze assunte come si dirà in seguito. Da ultimo parte attrice ha provato, con il deposito della documentazione medica, l'entità e la misura delle conseguenze del fatto di sinistro oggetto di polizza. In tema di assicurazione contro i danni, come precisato, anche dalla Suprema Corte, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (Cass. Civ. 08/01/87 e 04/03/70 n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Il sinistro denunciato dal Sig.
pag. 8/16 rientra fra quelli indicati in polizza;
parte convenuta Pt_1 lamenta che il sinistro non si sia verificato sul luogo di lavoro ma non vi è traccia, nei documenti prodotti e dunque nel documento contrattuale, che il sinistro sarebbe stato indennizzato solo se occorso in occasione di lavoro. La polizza per cui è causa è una polizza infortuni che non contiene limitazioni in ragione dell'occasione di verificazione del sinistro indennizzabile. Emerge dalle testimonianze assunte che il sinistro ha comportato una lesione alla mano sinistra ed alla gamba destra del sig. come riferito sia dalla Pt_1 teste sia dalla teste entrambe Testimone_1 Tes_2 sentite nel corso dell'udienza del 3/10/22. Sia la testimone sia la testimone sono state Tes_1 Tes_2 sentite in merito all'efficienza causale del precedente sinistro occorso in data 30 ottobre 2022 che ha preceduto quello del 15/11/22. Entrambe hanno riferito di avere avuto contezza della precedente caduta ma che il sig. stava bene o Pt_1 che “gli avevano detto”, si presume i sanitari o il medico, che stava bene. Entrambe le testimoni hanno riferito di avere sentito un rumore forte come uno scoppio e la teste Tes_1 ha riferito della presenza della presenza della motosega che era scoppiata e che era partito il disco.
Le testimonianze rese sono di particolare interesse anche in ragione dell'invocata operatività dell'art. 1914 1° comma c.c. da parte della società convenuta. L'obbligo di salvataggio, applicabile al contratto per cui è causa come inquadrato in punto di diritto, assume rilevanza o può assumere rilevanza sia prima della verificazione del sinistro sia dopo la verificazione del sinistro. Per quello che intereSA il sinistro, oggetto del presente giudizio, sarà valutato alla luce dell'art. 1914 c.c. il solo comportamento del sig. prima del Pt_1 sinistro dato che non è in discussione la correttezza del suo pag. 9/16 comportamento successivo. Il Sig. essendosi recato Pt_1 al pronto soccorso subito dopo il fatto, non ha influito negativamente sull'entità del danno prodottosi. Prima del sinistro, la norma sembra richiedere all'assicurato l'adozione degli sforzi idonei a prevenirlo e costituisce un corollario del principio indennitario. In ogni caso, l'obbligo in questione va adempiuto alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2909, in Assic., 2002, II, 2, 101). Non sarebbe, pertanto, esigibile dall'assicurato una attività straordinaria o inusuale. Il parametro di valutazione dell'adempimento dell'obbligo di salvataggio sarà dunque l'art. 1176 c.c. .Detto parametro deve essere applicato anche al fatto di causa che si è verificato al di fuori dell'attività lavorativa dell'assicurato. In dette circostanze non può essere richiesto al sig. la steSA diligenza che gli sarebbe Pt_1 chiesta in occasione di un'attività lavorativa produttiva di rischi alla persona. Ancora l'efficienza causale del comportamento dell'attore ai sensi dell'art. 1914 c.c. sembra essere esclusa proprio dal contesto nel quale è maturato l'infortunio e cioè l'esplosione improvvisa ed inaspettata dell'attrezzo utilizzato dal sig. Pt_1
La tesi del comportamento incauto tenuto dall'attore non è stata provata e deve essere respinta. Non è stato provato che il precedente episodio di caduta dalla scala abbia avuto un rapporto di causa ed effetto con il sinistro di novembre soprattutto perché il sinistro di novembre si è verificato per un malfunzionamento dell'attrezzo utilizzato dall'attore. Per questo motivo, perché il sinistro si è verificato per lo “scoppio” della motosega, non può essere accolta la tesi del convenuto in merito al comportamento colpevole ed incauto dell'assicurato che avrebbe contribuito a causare il sinistro. La tesi del concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 1914 c.c.) argomentata pag. 10/16 dalla convenuta nelle memorie conclusive deve essere respinta. Parte convenuta censura il comportamento di parte attrice che utilizzava un attrezzo pericoloso senza le dovute accortezze e sicurezze pur essendo persona “di mestiere” e dunque consapevole che attrezzi pericolosi devono essere maneggiati con un abbigliamento idoneo a tutelarle l'utilizzatore proprio in caso di incidente che sempre può capitare. Detta testi, che pur in astratto appare pregevole, non può essere in concreto adattata all'ipotesi di sinistro per cui è causa Il contratto in essere fra le parti, predisposto dal contraente più forte indi dalla parte convenuta, indica alla voce: In quali caso l'assicurato ha diritto all'indennizzo? anche il caso di infortunio sia sul lavoro sia nel tempo libero. Ancora nella steSA pagina alla voce: sono coperti anche questi casi: infortuni derivanti da imperizia imprudenza e negligenza anche grave dell'assicurato. Detta clausola assorbe ogni e qualsiasi indagine in merito al comportamento dell'assicurato in relazione all'art. 1914 c.c.. Resta esclusa l'ipotesi del dolo che non é l'ipotesi che è sottoposta all'attenzione dell'organo giudicante. L'ipotesi del dolo è anche una delle ipotesi citate in polizza alla clausola “ci sono casi in cui l'infortunio non è coperto?” ma non è quello per cui si dibatte. L'evento per cui è causa, in tutti i suoi elementi tipici ovvero nell'elemento oggettivo e nell'elemento soggettivo rientra fra quelli che, alla luce delle clausole elaborate dalla convenuta, deve dirsi indennizzabile in quanto previsto in polizza nel tempo e con le modalità indicate nel documento contrattuale. Il sinistro regolarmente denunciato, rientra fra gli eventi di polizza e specificamente fra quelli previsti dalla polizza n. 10001452772 per il quale la Controparte_3 garanzia è operante e deve essere indennizzato.
In punto quantum il contratto, prodotto e non contestato come fonte negoziale, prevede che sia indennizzabile l'invalidità permanente accertata a carico dell'assicurato da pag. 11/16 calcolarsi sulla base delle tabelle INAIL con una franchigia del 3%. Lo stesso contratto prevede una diaria da gesso da calcolarsi dal giorno dell'ingeSAtura o dall'applicazione del tutore fino al giorno della sua rimozione per un massimo di 60gg. Il giorno dell'applicazione e della rimozione vengono calcolati come un solo giorno. La diaria da gesso non si sovrappone, quanto al calcolo dei giorni da liquidare, alla diaria per indennità temporanea totale. La diaria da infortunio invero, a termini di polizza, è diaria da gesso, da ricovero e da convalescenza. Non si versa in ipotesi di diaria da ricovero in quanto non risulta che il sig. sia stato Pt_1 ricoverato. La diaria da convalescenza è q prevede almeno 2 giorni di ricovero e viene prescritta dal medico una
“convalescenza domiciliata”. Da ultimo le spese mediche sono rimborsate con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 100,00. La Consulenza tecnica della OT.SA , Per_1 ausiliario del Giudice, deve essere letta e quantificata alla luce delle condizioni contrattuali esposte come indicate nel documento in essere fra le parti in lite. Il consulente del Giudice, considerati tutti gli eventi occorsi all'assicurato, accerta un'invalidità permanente pari a punti 8 delle tabelle INAIL che, alla luce della franchigia prevista in polizza di 3 punti percentuale, saranno indennizzabili nella misura di punti 5. Il valore dell'indennità da invalidità permanente dovrà calcolarsi sulla base del capitale assicurato di € 250.000,00. Per quanto attiene poi l'invalidità temporanea, in polizza viene considerata e calcolata la sola invalidità nelle forme della diaria da gesso e da convalescenza domiciliata in quanto prescritta. La diaria da convalescenza viene pagata solo se l'assicurato viene ricoverato per più di 2 giorni ed i medici prescrivono un periodo di convalescenza domiciliare e non è questo il caso. Entrambe le diarie richieste non possono essere corrisposte perché difettano dei requisiti di polizza;
non vi è stato ricovero quale presupposto per il riconoscimento delle diarie da ricovero e da convalescenza. Per l'ipotesi di riconoscimento di una diaria da gesso, occorre che l'infortunio sia connotato da una frattura o una lesione di capsula legamentosa comprovata da referto radiologico che pag. 12/16 richiede l'ingeSAtura o il tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente dall'assicurato. L'infortunio non ha avuto quale conseguenza una frattura e nella relazione peritale in atti non si parla di “lesione di capsula legamentosa” benché sia stata prescritta una doccia geSAta. In ragione dell'esame delle clausole contrattuali, dovrà essere corrisposta al sig. la somma relativa all'invalidità Pt_1 permanente, conseguita all'infortunio previsto dalla polizza, nella misura del 5% in relazione al capitale assicurato pari ad
€ 12.5000,00 oltre rivalutazione ed interessi. Invero, in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere neceSAriamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1284 c.c. (Cass. Civ. sez. III, 08/06/2023, n.16229). Nulla è dovuto per i giorni di invalidità temporanea totale o parziale in quanto non prevista in polizza. Devono, altresì, essere rimborsare all'attore le spese mediche congrue sostenute per il sinistro oggetto di causa pari ad € 1.507,32 dedotta la franchigia del 10% pari ad € 150,73 dedotte le spese già rimborsate dalla compagnia per € 588,72 per un totale ancora da rimborsare di € 767,87.
Ancora deve argomentarsi in merito alla condotta delle parti in lite al fine della decisione sulle spese che seguono la soccombenza ma che devono considerare il parziale accoglimento della domanda attorea ed il comportamento pag. 13/16 ante causam della società convenuta. L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, prevede che, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, quando vi è accoglimento, anche parziale, della domanda medesima (CaSAzione civile sez. VI, 12/06/2019, n.15857). Delle ragioni per le quali non si può accogliere integralmente la domanda dell'attore in punto quantum si è già argomentato avuto riguardo alle clausole contrattuali in materia di diaria da convalescenza e da gesso. Dette ragioni sono state anche oggetto della nota del 3/6/24 di parte convenuta. Per le motivazioni estrinsecate le spese a favore di parte attrice verranno calcolate sulla sola somma liquidata e verranno ridotte di un terzo in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Occorre prendere posizione anche sul comportamento della convenuta che non ha giustificato la mancata partecipazione al procedimento di mediazione che nella materia che intereSA è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma applicabile è quella in vigore all'atto della mancata partecipazione della società convenuta al procedimento di mediazione chiesto dall'attore. Si tratta dell'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013, che prevedeva: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto
pag. 14/16 per giudizio”. Per quello che intereSA, non vi è prova che la mancata partecipazione della società al CP_1 procedimento di mediazione sia stata giustificata con motivazione argomentata in atti. Detta motivazione non può risolversi tautologicamente nel contenuto delle difese in diritto poi formulate dalla parte in giudizio. Se così fosse ogni mancata partecipazione sarebbe motivata. Si ritiene dunque che sia priva di motivata giustificazione la mancata partecipazione della società convenuta al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 5/11/21, nei confronti di E_
, respinge tutte le questioni pregiudiziali e preliminari
[...] invocate dalla parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto ed accertato che nulla è stato versato da INAIL condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore per l'operatività della Polizza Parte_1 [...]
n. 10001452772, della somma di € 12.500,00 Controparte_3 oltre rivalutazione dal dovuto e interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo oltre al rimborso delle spese mediche nella misura di €767,87. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura dei 2/3 del dovuto pari ad € 3.600,00 oltre accessori di legge, restando definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/3, ed oltre alla rifusione delle spese per contributo unificato marca delega e spese di notifica. Condanna parte convenuta definitivamente al pagamento del compenso del Consulente tecnico pari ad € 1.200 oltre accessori come da decreto del Giudice 7/09/23. Respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e tutte le altre domande. Assorbita ogni altra questione e/o domanda formulata. Condanna parte pag. 15/16 convenuta al versamento all'entrata del Bilancio dello Stato dell'importo pari al contributo unificato dovuto per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 oltre alla rifusione delle spese di mediazione sostenute dall'attore. Quarta Sezione Civile, in data 19/03/2025. Manda alla cancelleria per la comunicazione agli organi competenti ai fini del versamento della somma a favore dell'Erario.
Il Giudice Onorario
OT.SA Laura Gussoni
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 21192/2021
SENTENZA
Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, nella causa civile tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. AMBROSIO RENATO attore e
(C.F. ), assistito e E_ P.IVA_1
difeso dall'Avv. ROMA MICHELE convenuto
CONCLUSIONI: PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di TORINO;
In via pregiudiziale: - Respingere le eccezioni preliminari / pregiudiziali ex adverso sollevate in comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
In via istruttoria: - Disporre, se ritenuto opportuno, la rimessione della causa in istruttoria al fine di ammettere ogni incombente probatorio richiesto e non ammesso;
Nel merito:
1. Dichiarare l'operatività della Polizza n. 10001452772, definita CP_1 commercialmente “ 2. Accertare l'inadempimento Controparte_2 della convenuta in danno dell'attore sig. E_ Pt_1
;
3. Condannare la convenuta alla
[...] E_ liquidazione dell'indennizzo previsto dalla polizza a favore dell'attore sig.
, nella misura indicata in atti, ovvero in quella Parte_1 accertanda e determinanda in corso di causa, comprese le spese stragiudiziali, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi, ex art. 1284, I comma cc, dal fatto alla proposizione della domanda, e dalla medesima al soddisfo, ex art. 1284, IV comma cc;
Condannare inoltre alla rifusione di tutte le E_ spese, (legali, tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della taSA di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, oltre il costo sostenuto per il procedimento di mediazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, lasciando al Giudice la valutazione in ordine all'applicazione dell'art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., in relazione al comportamento tenuto in corso di giudizio dalla convenuta, per i motivi in atti, nonché in ordine all'applicazione delle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione;
Salvis juribus.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito, pregiudizialmente, accertare e dichiarare la decadenza dal diritto di indennizzo in capo al Sig. Parte_1 previsto nella polizza 10001452772 per la mancata Controparte_2 osservanza del termine e delle modalità di denuncia del sinistro previste dalle Condizioni Generali di Contratto, Sezione Invalidità Permanente da Infortunio”, per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente atto;
- sempre nel merito, pregiudizialmente, accertare e dichiarare l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza 10001452772
[...] sottoscritta dal Sig. in ragione della CP_2 Parte_1 condotta tenuta da quest'ultimo nei confronti di E_ per tutti i motivi di cui al presente atto, o comunque che E_ non è tenuta alla propria prestazione ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 1460 c.c.; - subordinatamente, in ragione della condotta quantomeno colposa tenuta dal Sig. condotta che Parte_1 potrebbe aver contribuito al verificarsi del sinistro occorso in data 15.11.2020, accertare e dichiarare che non è E_ tenuta all'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1900 c.c.; - in caso di accoglimento delle suesposte eccezioni di carattere preliminare, in via riconvenzionale condannare il Sig. ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2033 c.c. al rimborso in favore di di E_ quanto da quest'ultima corrisposto a titolo di rimborso spese mediche, pari ad Euro 588,72 e/o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- sempre, nel merito, in ogni caso respingere tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed argomentazioni di cui all'atto di citazione notificato dal Sig. in quanto palesemente Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi e le ragioni di cui al presente atto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondate le domande articolate dal Sig. accertare e Parte_1 dichiarare, se del caso ordinandogli il deposito e/o l'esibizione della relativa documentazione, l'avvenuta denuncia del sinistro in questa pag. 2/16 sede lamentato all'INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro, ed il relativo contegno tenuto dall'Istituto nei confronti del Sig. Pt_1
(se e in che misura è stata riconosciuta una qualche invalidità
[...] ed il relativo indennizzo); - ancora in subordine, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondate le domande articolate dal Sig.
nell'ipotesi in cui l'INAIL avesse effettivamente liquidato Parte_1 un indennizzo all'attore, accertare e dichiarare che E_
qualora effettivamente tenuta all'indennizzo, deve procedere al
[...] rimborso del solo danno c.d. “differenziale” costituito appunto dalla differenza tra quanto liquidato dall'INAIL ed e il reale pregiudizio patito, da accertarsi e liquidarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5/11/21 parte attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la convenuta al fine di accertare e dichiarare E_
l'operatività della polizza n. E_
10001452772, definita commercialmente “
[...]
, Accertare l'inadempimento della convenuta CP_2 in danno dell'attore sig. E_ Pt_1
; Condannare la convenuta
[...] E_ azione dell'indennizzo previst dell'attore sig. , nella misura che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito Vorrà individuare con gli interessi dalla richiesta al soddisfo. Condannare inoltre la convenuta
[...] alla rifusione di tutte le spese (legali, E_ tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre il costo della taSA di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege . Si costituiva la convenuta eccependo, in E_ via pregiudiziale, la decadenza dal diritto di indennizzo per inosservanza del termine per la denuncia del sinistro e l'inoperatività della polizza ex art. 1460 c.c. in ragione del comportamento dell'attore. In via subordinata dichiarare parte convenuta non tenuta a pagare l'indennizzo ex art. 1900 c.c.. In via Riconvenzionale, in casi di accoglimento pag. 3/16 delle precedenti istanze, condannare l'attore alla restituzione di quanto già ricevuto pari ad € 588,72 o la diversa somma risultante in corso di causa. In Via Principale E_ chiedeva respingersi tutte le domande, eccezioni,
[...] deduzioni ed argomentazioni di cui all'atto di citazione notificato perché infondate sia in fatto che in diritto. In via Subordinata il deposito della documentazione INAIL ed in caso di intervento del predetto istituto il pagamento del solo danno differenziale. Quanto indicato con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. La causa veniva assegnata al Giudice OT. Sergio Pochettino che, alla prima udienza in data 04/03/22, riservata la decisione sulle eccezioni preliminare unitamente al merito, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Le parti depositavano le memorie autorizzate e all'udienza svoltasi nella forma dell'udienza figurata del 28/06/22 il Giudice fiSAva per lo svolgimento della prova per testi sull'evento di cui alla polizza l'udienza del 3/10/22. All'esito della prova orale con provvedimento del 10/10/22, il Giudice disponeva Consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore rinviando la causa al 8/11/22. Il consulente nominato OT.SA depositava l'accettazione Per_1 dell'incarico il giorno successivo. In ragione dell'intervenuta variazione tabellare come disposta con decreto del Presidente del Tribunale di Torino N. 125/2022, comunicata nel mese di Dicembre 2022, la causa veniva assegnata al magistrato onorario che fiSAva udienza in data 28/02/23. All'udienza indicata veniva affidato l'incarico al CTU ed assegnati i termini per il deposito dell'elaborato da esaminarsi nel corso dell'udienza del 8 settembre 2023. All'esito dell'udienza il Giudice autorizzava l'ordine di esibizione richiesto dalla convenuta e rinviava per la verifica dell'esito alla data del 15/12/23. Visto il deposito della documentazione richiesta da parte di INAIL la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 giugno 2024 in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16/8/24 e successivamente pag. 4/16 1/10/24 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di decidere in merito alla domanda di parte attrice, occorre prendere posizione sulle eccezioni preliminari, sollevate dalla parte convenuta, che il Giudice ha riservato alla fase decisoria. Ritiene parte convenuta che la polizza non sia operante in ragione del comportamento dell'attore che non ha denunciato e/o non ha denunciato tempestivamente il sinistro per cui è causa. Il sinistro per il quale occorre determinare se il sig. abbia diritto ad ottenere Pt_1 quanto indicato in polizza, è quello oggetto della presente vertenza e dunque è il sinistro avvenuto in data 15/11/2020. In merito a detto evento si dovrà determinare se la denuncia come previsto in polizza e come indicato agli artt. 1913 e ss c.c. sia avvenuta e se sia stata tempestiva. La denuncia del sinistro, che si è verificato in data 11 Novembre 2020, è stata comunicata alla compagnia dal Sig. assicurato con Pt_1 mail del 24 novembre 2020 (doc. 10 di parte attrice) dunque dopo 9 giorni dalla verificazione dell'evento traumatico, unico oggetto del presente giudizio. Si ritiene di aderire all'indirizzo della Suprema Corte il quale, in tema di assicurazione contro i danni, nella quale rientra quella contro gli infortuni, prevede che l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la pag. 5/16 consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo. (CaSAzione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701). In tale ipotesi l'intento fraudolento dell'assicurato è prova che, invocata dall'assicuratore, deve essere da quest'ultimo provata e così non è stato. Per giurisprudenza costante dell'onere della prova relativa all'elemento soggettivo deve essere gravato l'assicuratore (sul punto, ad esempio, Cass. N. 24210/2019), il punto nodale della questione risiede nell'individuazione dei criteri di valutazione della condotta dolosa dell'assicurato. In buona sostanza, quando potrà dirsi che l'assicurato abbia dolosamente omesso o ritardato nell'adempimento di tale obbligo? Si ritiene, con la giurisprudenza di merito (App. Napoli, 11 luglio 2013; Trib. Bologna, 21 giugno 2012; Trib. Roma, 27 gennaio 2012), che si è già espreSA su questo tema, che si debba valorizzare gli elementi circostanziali che contornano l'inadempimento o il tardivo adempimento dell'obbligo. Ciò al fine di evitare — soprattutto nei casi di tardività piuttosto che inadempimento — che a questo si accompagni, in maniera per così dire automatica, la perdita del diritto all'indennità, finanche nelle ipotesi in cui risulti, come quella di cui ci si occupa, dalle modalità del sinistro o dalla documentazione in atti, che l'assicuratore non abbia subìto (o potuto subire) alcun danno come neppure una modifica in pejus delle sue possibilità di accertamento delle modalità di verificazione del sinistro. Il sinistro per il quale occorre accertare l'inadempimento o il colpevole ritardo nell'adempimento è solo quello avvenuto in data 15/11/20 in quanto oggetto della domanda attorea. Orbene detto sinistro, che è ha comportato l'applicazione di una doccia geSAta oltre ad altre medicazioni importanti, è stato denunciato non appena l'assicurato si è trovato nelle condizioni di poterlo fare come peraltro previsto dalle condizioni di polizza. Dal comportamento dell'assicurato che non appena ha potuto e si è trovato “nella possibilità di farlo” ha denunciato l'accaduto pag. 6/16 con invio della relativa documentazione, non si evince alcun comportamento doloso e nemmeno colposo nei confronti della compagnia che poSA essere censurato ed assurgere ad inadempimento colpevole che giustifichi la richiesta di applicazione dell'art. 1460 c.c. formulata dalla compagnia convenuta. Nessuna rilevanza assume poi la diversa ipotesi di sinistro occorsa al sig. in data 30 ottobre 2020. Pt_1
Detto evento, secondo la tesi della convenuta, avrebbe avuto un'incidenza causale sul diverso e successivo sinistro del 15 novembre dello stesso anno. Tale ipotesi affermata, non è provata dalla compagnia e deve essere respinta. Non vi è prova che, dopo 15 giorni dal primo sinistro, il sig. Pt_1 non fosse in grado di svolgere attività lavorative e/o ogni altra attività incluso l'utilizzo di attrezzi come poi è avvenuto. Anzi, l'esame da parte della OT.SA , consulente del Per_1
Giudice, espletata anche in relazione al fatto del 30 ottobre, indica espreSAmente che gli esami ai quali il paziente viene sottoposto in quell'occasione danno esito negativo ed il sig. viene dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il fatto, Pt_1 argomentato nell'atto di citazione, si verifica 11 giorni dopo i giorni di prognosi indicati dai medici per la caduta del 30 Ottobre. Le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate dalla convenuta non sono fondate e devono essere respinte;
parte attrice ha denunciato tempestivamente il sinistro secondo quanto previsto in polizza e nessun comportamento colpevole può essere ascritto al sig. che poSA giustificare il Pt_1 mancato adempimento del contraente . CP_1
Nel merito della domanda di parte attrice, si richiamano i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni in cui deve essere ricompresa anche l'assicurazione della salute e dell'integrità fisica oggetto del presente giudizio. In tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per pag. 7/16 la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale, in forma scritta, o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/01 n. 13533). Parte attrice deve provare in forma scritta il rapporto contrattuale così come ha fatto con il deposito dei doc. 2 e 2bis allegati all'atto di citazione. Compete ancora alla parte attrice la prova che il fatto occorso rientri fra quelli indicati in polizza e questo risulta dalle testimonianze assunte come si dirà in seguito. Da ultimo parte attrice ha provato, con il deposito della documentazione medica, l'entità e la misura delle conseguenze del fatto di sinistro oggetto di polizza. In tema di assicurazione contro i danni, come precisato, anche dalla Suprema Corte, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (Cass. Civ. 08/01/87 e 04/03/70 n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Il sinistro denunciato dal Sig.
pag. 8/16 rientra fra quelli indicati in polizza;
parte convenuta Pt_1 lamenta che il sinistro non si sia verificato sul luogo di lavoro ma non vi è traccia, nei documenti prodotti e dunque nel documento contrattuale, che il sinistro sarebbe stato indennizzato solo se occorso in occasione di lavoro. La polizza per cui è causa è una polizza infortuni che non contiene limitazioni in ragione dell'occasione di verificazione del sinistro indennizzabile. Emerge dalle testimonianze assunte che il sinistro ha comportato una lesione alla mano sinistra ed alla gamba destra del sig. come riferito sia dalla Pt_1 teste sia dalla teste entrambe Testimone_1 Tes_2 sentite nel corso dell'udienza del 3/10/22. Sia la testimone sia la testimone sono state Tes_1 Tes_2 sentite in merito all'efficienza causale del precedente sinistro occorso in data 30 ottobre 2022 che ha preceduto quello del 15/11/22. Entrambe hanno riferito di avere avuto contezza della precedente caduta ma che il sig. stava bene o Pt_1 che “gli avevano detto”, si presume i sanitari o il medico, che stava bene. Entrambe le testimoni hanno riferito di avere sentito un rumore forte come uno scoppio e la teste Tes_1 ha riferito della presenza della presenza della motosega che era scoppiata e che era partito il disco.
Le testimonianze rese sono di particolare interesse anche in ragione dell'invocata operatività dell'art. 1914 1° comma c.c. da parte della società convenuta. L'obbligo di salvataggio, applicabile al contratto per cui è causa come inquadrato in punto di diritto, assume rilevanza o può assumere rilevanza sia prima della verificazione del sinistro sia dopo la verificazione del sinistro. Per quello che intereSA il sinistro, oggetto del presente giudizio, sarà valutato alla luce dell'art. 1914 c.c. il solo comportamento del sig. prima del Pt_1 sinistro dato che non è in discussione la correttezza del suo pag. 9/16 comportamento successivo. Il Sig. essendosi recato Pt_1 al pronto soccorso subito dopo il fatto, non ha influito negativamente sull'entità del danno prodottosi. Prima del sinistro, la norma sembra richiedere all'assicurato l'adozione degli sforzi idonei a prevenirlo e costituisce un corollario del principio indennitario. In ogni caso, l'obbligo in questione va adempiuto alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2909, in Assic., 2002, II, 2, 101). Non sarebbe, pertanto, esigibile dall'assicurato una attività straordinaria o inusuale. Il parametro di valutazione dell'adempimento dell'obbligo di salvataggio sarà dunque l'art. 1176 c.c. .Detto parametro deve essere applicato anche al fatto di causa che si è verificato al di fuori dell'attività lavorativa dell'assicurato. In dette circostanze non può essere richiesto al sig. la steSA diligenza che gli sarebbe Pt_1 chiesta in occasione di un'attività lavorativa produttiva di rischi alla persona. Ancora l'efficienza causale del comportamento dell'attore ai sensi dell'art. 1914 c.c. sembra essere esclusa proprio dal contesto nel quale è maturato l'infortunio e cioè l'esplosione improvvisa ed inaspettata dell'attrezzo utilizzato dal sig. Pt_1
La tesi del comportamento incauto tenuto dall'attore non è stata provata e deve essere respinta. Non è stato provato che il precedente episodio di caduta dalla scala abbia avuto un rapporto di causa ed effetto con il sinistro di novembre soprattutto perché il sinistro di novembre si è verificato per un malfunzionamento dell'attrezzo utilizzato dall'attore. Per questo motivo, perché il sinistro si è verificato per lo “scoppio” della motosega, non può essere accolta la tesi del convenuto in merito al comportamento colpevole ed incauto dell'assicurato che avrebbe contribuito a causare il sinistro. La tesi del concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 1914 c.c.) argomentata pag. 10/16 dalla convenuta nelle memorie conclusive deve essere respinta. Parte convenuta censura il comportamento di parte attrice che utilizzava un attrezzo pericoloso senza le dovute accortezze e sicurezze pur essendo persona “di mestiere” e dunque consapevole che attrezzi pericolosi devono essere maneggiati con un abbigliamento idoneo a tutelarle l'utilizzatore proprio in caso di incidente che sempre può capitare. Detta testi, che pur in astratto appare pregevole, non può essere in concreto adattata all'ipotesi di sinistro per cui è causa Il contratto in essere fra le parti, predisposto dal contraente più forte indi dalla parte convenuta, indica alla voce: In quali caso l'assicurato ha diritto all'indennizzo? anche il caso di infortunio sia sul lavoro sia nel tempo libero. Ancora nella steSA pagina alla voce: sono coperti anche questi casi: infortuni derivanti da imperizia imprudenza e negligenza anche grave dell'assicurato. Detta clausola assorbe ogni e qualsiasi indagine in merito al comportamento dell'assicurato in relazione all'art. 1914 c.c.. Resta esclusa l'ipotesi del dolo che non é l'ipotesi che è sottoposta all'attenzione dell'organo giudicante. L'ipotesi del dolo è anche una delle ipotesi citate in polizza alla clausola “ci sono casi in cui l'infortunio non è coperto?” ma non è quello per cui si dibatte. L'evento per cui è causa, in tutti i suoi elementi tipici ovvero nell'elemento oggettivo e nell'elemento soggettivo rientra fra quelli che, alla luce delle clausole elaborate dalla convenuta, deve dirsi indennizzabile in quanto previsto in polizza nel tempo e con le modalità indicate nel documento contrattuale. Il sinistro regolarmente denunciato, rientra fra gli eventi di polizza e specificamente fra quelli previsti dalla polizza n. 10001452772 per il quale la Controparte_3 garanzia è operante e deve essere indennizzato.
In punto quantum il contratto, prodotto e non contestato come fonte negoziale, prevede che sia indennizzabile l'invalidità permanente accertata a carico dell'assicurato da pag. 11/16 calcolarsi sulla base delle tabelle INAIL con una franchigia del 3%. Lo stesso contratto prevede una diaria da gesso da calcolarsi dal giorno dell'ingeSAtura o dall'applicazione del tutore fino al giorno della sua rimozione per un massimo di 60gg. Il giorno dell'applicazione e della rimozione vengono calcolati come un solo giorno. La diaria da gesso non si sovrappone, quanto al calcolo dei giorni da liquidare, alla diaria per indennità temporanea totale. La diaria da infortunio invero, a termini di polizza, è diaria da gesso, da ricovero e da convalescenza. Non si versa in ipotesi di diaria da ricovero in quanto non risulta che il sig. sia stato Pt_1 ricoverato. La diaria da convalescenza è q prevede almeno 2 giorni di ricovero e viene prescritta dal medico una
“convalescenza domiciliata”. Da ultimo le spese mediche sono rimborsate con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 100,00. La Consulenza tecnica della OT.SA , Per_1 ausiliario del Giudice, deve essere letta e quantificata alla luce delle condizioni contrattuali esposte come indicate nel documento in essere fra le parti in lite. Il consulente del Giudice, considerati tutti gli eventi occorsi all'assicurato, accerta un'invalidità permanente pari a punti 8 delle tabelle INAIL che, alla luce della franchigia prevista in polizza di 3 punti percentuale, saranno indennizzabili nella misura di punti 5. Il valore dell'indennità da invalidità permanente dovrà calcolarsi sulla base del capitale assicurato di € 250.000,00. Per quanto attiene poi l'invalidità temporanea, in polizza viene considerata e calcolata la sola invalidità nelle forme della diaria da gesso e da convalescenza domiciliata in quanto prescritta. La diaria da convalescenza viene pagata solo se l'assicurato viene ricoverato per più di 2 giorni ed i medici prescrivono un periodo di convalescenza domiciliare e non è questo il caso. Entrambe le diarie richieste non possono essere corrisposte perché difettano dei requisiti di polizza;
non vi è stato ricovero quale presupposto per il riconoscimento delle diarie da ricovero e da convalescenza. Per l'ipotesi di riconoscimento di una diaria da gesso, occorre che l'infortunio sia connotato da una frattura o una lesione di capsula legamentosa comprovata da referto radiologico che pag. 12/16 richiede l'ingeSAtura o il tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente dall'assicurato. L'infortunio non ha avuto quale conseguenza una frattura e nella relazione peritale in atti non si parla di “lesione di capsula legamentosa” benché sia stata prescritta una doccia geSAta. In ragione dell'esame delle clausole contrattuali, dovrà essere corrisposta al sig. la somma relativa all'invalidità Pt_1 permanente, conseguita all'infortunio previsto dalla polizza, nella misura del 5% in relazione al capitale assicurato pari ad
€ 12.5000,00 oltre rivalutazione ed interessi. Invero, in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere neceSAriamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1284 c.c. (Cass. Civ. sez. III, 08/06/2023, n.16229). Nulla è dovuto per i giorni di invalidità temporanea totale o parziale in quanto non prevista in polizza. Devono, altresì, essere rimborsare all'attore le spese mediche congrue sostenute per il sinistro oggetto di causa pari ad € 1.507,32 dedotta la franchigia del 10% pari ad € 150,73 dedotte le spese già rimborsate dalla compagnia per € 588,72 per un totale ancora da rimborsare di € 767,87.
Ancora deve argomentarsi in merito alla condotta delle parti in lite al fine della decisione sulle spese che seguono la soccombenza ma che devono considerare il parziale accoglimento della domanda attorea ed il comportamento pag. 13/16 ante causam della società convenuta. L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, prevede che, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, quando vi è accoglimento, anche parziale, della domanda medesima (CaSAzione civile sez. VI, 12/06/2019, n.15857). Delle ragioni per le quali non si può accogliere integralmente la domanda dell'attore in punto quantum si è già argomentato avuto riguardo alle clausole contrattuali in materia di diaria da convalescenza e da gesso. Dette ragioni sono state anche oggetto della nota del 3/6/24 di parte convenuta. Per le motivazioni estrinsecate le spese a favore di parte attrice verranno calcolate sulla sola somma liquidata e verranno ridotte di un terzo in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Occorre prendere posizione anche sul comportamento della convenuta che non ha giustificato la mancata partecipazione al procedimento di mediazione che nella materia che intereSA è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma applicabile è quella in vigore all'atto della mancata partecipazione della società convenuta al procedimento di mediazione chiesto dall'attore. Si tratta dell'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013, che prevedeva: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto
pag. 14/16 per giudizio”. Per quello che intereSA, non vi è prova che la mancata partecipazione della società al CP_1 procedimento di mediazione sia stata giustificata con motivazione argomentata in atti. Detta motivazione non può risolversi tautologicamente nel contenuto delle difese in diritto poi formulate dalla parte in giudizio. Se così fosse ogni mancata partecipazione sarebbe motivata. Si ritiene dunque che sia priva di motivata giustificazione la mancata partecipazione della società convenuta al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 5/11/21, nei confronti di E_
, respinge tutte le questioni pregiudiziali e preliminari
[...] invocate dalla parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto ed accertato che nulla è stato versato da INAIL condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore per l'operatività della Polizza Parte_1 [...]
n. 10001452772, della somma di € 12.500,00 Controparte_3 oltre rivalutazione dal dovuto e interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo oltre al rimborso delle spese mediche nella misura di €767,87. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura dei 2/3 del dovuto pari ad € 3.600,00 oltre accessori di legge, restando definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/3, ed oltre alla rifusione delle spese per contributo unificato marca delega e spese di notifica. Condanna parte convenuta definitivamente al pagamento del compenso del Consulente tecnico pari ad € 1.200 oltre accessori come da decreto del Giudice 7/09/23. Respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e tutte le altre domande. Assorbita ogni altra questione e/o domanda formulata. Condanna parte pag. 15/16 convenuta al versamento all'entrata del Bilancio dello Stato dell'importo pari al contributo unificato dovuto per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 oltre alla rifusione delle spese di mediazione sostenute dall'attore. Quarta Sezione Civile, in data 19/03/2025. Manda alla cancelleria per la comunicazione agli organi competenti ai fini del versamento della somma a favore dell'Erario.
Il Giudice Onorario
OT.SA Laura Gussoni
pag. 16/16