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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi giudice dott.ssa Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 586/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mara Parte_1 C.F._1
Anna Tutone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Mazzini n.15;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Parte_2 C.F._2
Iuzzolini, presso il cui studio in Piacenza, Viale Dante Alighieri, 130 ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. Parte_2
ex art. 151 c.c.;
- affidare i figli minori in via esclusiva alla madre nelle forme del c.d. “affido super esclusivo” ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c . mantenendoli collocati presso la stessa e
1 disponendo che il diritto di visita del padre ai minori venga mantenuto a mezzo di incontri protetti previo completamento da parte del padre di idoneo percorso finalizzato al superamento delle problematiche legate all'uso di alcool e alla dipendenza dal gioco e dalle scommesse nonchè al recupero della capacità genitoriale del sig. ; Pt_2
- assegnare la casa coniugale -con gli arredi ivi presenti - alla madre che la abiterà con i minori Per_
e Per_2
- porre in capo al marito l'obbligo di versare alla moglie congruo assegno per il mantenimento dei minori che si indica nella somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero, in subordine, nella somma di €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) già riconosciuta dall'intestato Tribunale in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori;
- confermare l'obbligo in capo al sig. di rimborsare mensilmente alla sig.ra il Pt_2 Pt_1
50% della rata di mutuo così come previsto sempre in sede di provvedimenti provvisori e così come da impegno assunto dallo stesso nel verbale d'udienza del 15 giugno 2022, rata versata in Pt_2 misura fissa per € 706,44 in totale e così per la metà ossia € 353,22 mensili;
- disporre che, indipendentemente dall'affido esclusivo dei minori in capo alla madre, la stessa possa percepire il 100% dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli a carico a fronte del fatto che ogni onere di accudimento e cura dei minori è posto in capo alla stessa e vista la totale assenza di rapporti tra padre e figli;
- rigettare ogni avversa domanda e pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ivi compresa la richiesta di addebito della separazione alla moglie.
- Con vittoria in ogni caso di spese legali”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) respingere la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
3) addebitare la separazione alla moglie;
4) affidare i figli ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza abituale presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre,
e comunque secondo i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di visita: la settimana che il padre ha il primo turno di lavoro, ossia dalle ore 5:30 alle ore 13:00, due incontri settimanali, che saranno di volta in volta concordati con la madre, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00; la settimana che il padre svolge il secondo turno lavorativo, ossia dalle ore 13:00 alle
2 ore 21:00, terrà con sé i bambini da sabato alle ore 16:00 alla domenica sino alle ore 21:00 metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la signora Pt_1
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
5) assegnare la casa coniugale alla madre, affinché vi abiti con i figli;
6) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno
15 di ogni mese, un assegno periodico di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lodi;
7) nessun assegno disporre fra i coniugi, economicamente indipendenti;
8) condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Si chiede altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale proposta da Parte_1
nei confronti di , oltre alla richiesta di addebito della separazione, di
[...] Parte_2 affidamento super esclusivo dei figli minori (nata l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2
16.10.2017) alla madre, di previsione di un calendario di frequentazioni protette tra i minori ed il padre, di assegnazione della casa coniugale e di determinazione del contributo al mantenimento da versare a favore delle minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Brembio il 02.06.2010 e l'atto di matrimonio
è stato trascritto nel registro del citato Comune al n. 2 parte 2, anno 2010;
- dalla loro unione sono nati, in data 01/06/2014, la minore e, in data 16/10/2017, il minore Per_1
Per_2
- il resistente nel corso del matrimonio si è progressivamente avvicinato al mondo delle scommesse on line;
3 - dopo un'iniziale serie di vincite nel 2013, il resistente ha cominciato ad abusare del gioco, perdendo in poco tempo una somma di denaro ben superiore a quella delle vincite iniziali;
- il gioco è divenuto una vera o propria ossessione e il resistente, probabilmente a causa delle frustrazioni per le continue perdite di denaro, ha iniziato altresì a far uso smodato di sostanze alcoliche, finendo in un'occasione anche all'ospedale, perchè colto da un malore;
- la dedizione al gioco del marito, l'abuso di alcool e le continue richieste di soldi alla moglie hanno portato a sempre maggiori litigi tra i coniugi, fino ad alterare irrimediabilmente il rapporto;
- a partire dall'estate 2021 il resistente ha cominciato ad assumere condotte sempre più irrispettose, aggressive e financo violente nei confronti della moglie;
- il resistente ha aggredito in più occasioni la moglie, insultandola e, da ultimo, in data 3 dicembre
2021, procurandole altresì lesioni personali per le quali la ricorrente è dovuta ricorrere alle cure del
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Codogno ove veniva medicata e dimessa con una diagnosi di
“percosse e ferita lacero contusa al II dito mano destra” e prognosi di giorni 10;
- l'aggressione di cui sopra, come peraltro diversi episodi di insulti e minacce, è avvenuta davanti alla minore Per_1
- a fronte degli episodi citati, a carico del marito è stato iscritto il procedimento penale n. 4007/2021
RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per maltrattamenti in famiglia;
- dopo l'aggressione fisica del 03 dicembre 2021 il marito si è allontanato dalla casa coniugale, omettendo di versare la benchè minima somma per il sostentamento dei figli;
- la ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato, presta attività lavorativa con qualifica di commessa a Piacenza e percepisce uno stipendio mensile che varia dai 1.300,00 ai 1.500,00 euro circa;
- il resistente lavora presso la Biffi di San Rocco Al Porto come operaio di IV livello e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.400,00/1.500,00 €, con tredicesima, quattordicesima e premio produzione annuo;
- i coniugi sono comproprietari della casa famigliare, sita in Brembio, Via Caravaggio n. 40, acquistata in data 19.09.2013 e gravata da mutuo con rata di circa € 750,00 circa mensili addebitata sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Con memoria in data 30.05.2022 si è costituito in giudizio aderendo alla Parte_2
domanda di separazione personale, opponendosi alla domanda di addebito e domandando a propria volta l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un calendario di frequentazione dei minori e la corresponsione a titolo di mantenimento dei minori dell'importo di € 250,00 (125,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
4 A fondamento delle proprie domande, parte resistente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- la crisi famigliare ha radici remote e non è affatto ascrivibile ad atteggiamenti del signor , Pt_2
bensì alle modalità alle quali la ricorrente, da subito, ha preteso di improntare la vita matrimoniale;
- la ricorrente, subito dopo le nozze, ha imposto al marito di recidere ogni rapporto con il nucleo famigliare di origine, adducendo scuse di vario genere e denigrando apertamente non solo i suoceri, ma anche i cognati;
- i genitori della ricorrente, al contrario di quelli del marito, hanno assunto un ruolo sempre più invadente nella vita dei coniugi, prima ingerendosi nel rapporto fra moglie e marito e, poi, inevitabilmente, in quello fra il padre e i figli;
- da sempre i genitori della signora hanno avuto libero accesso all'appartamento dei Pt_1
coniugi, del quale detenevano le chiavi, presentandosi, senza preavviso negli orari più improbabili;
- il marito di rado ha potuto condividere momenti di esclusività con la moglie. Se negli ordinari periodi lavorativi la vita di coppia era pervasa dall'ingombrante presenza dei suoceri, durante le vacanze la moglie pretendeva sistematicamente di essere raggiunta nei luoghi di villeggiatura da amici e amiche;
- la ricorrente ha sempre preteso di gestire in completa autonomia il conto corrente cointestato e, a maggio 2021, all'insaputa del marito, che ha appreso la circostanza molti mesi dopo, ne ha aperto uno autonomo intestato a lei soltanto;
- la decisione di tentare la fortuna nel mondo delle scommesse on line non è stata né proposta né tantomeno adottata dal resistente, bensì originata dalla moglie;
- l'abituale ebbrezza alcolica in cui verserebbe il marito è incompatibile con le modalità di svolgimento assolutamente ordinarie e regolate della sua vita lavorativa e personale;
- il resistente è un dipendente puntuale, stimato, che non ha mai ricevuto richiami o rimproveri disciplinari e nel tempo libero presta volontariato presso la Parrocchia di Brembio, allenando i bambini di età compresa fra 4 e 6 anni;
- mai il convenuto ha aggredito la moglie e l'episodio raccontato dalla ricorrente asseritamente occorso il 3 dicembre 2021 non è corrispondente al vero. Nell'occasione, era in corso una discussione, animata ma non violenta, fra i coniugi. Poiché si trattava dell'ennesimo litigio riconducibile al carattere dispotico della moglie, il resistente manifestò alla moglie la Pt_2
decisione di allontanarsi da casa. Non appena però prese le chiavi della macchina, la moglie, per impedirgli di andare via, cercò di strappargliele dalle mani e così si tagliò.
All'udienza presidenziale del 15.06.2022 sono comparse personalmente entrambe le parti. Parte ricorrente ha dichiarato: “confermo il ricorso;
guadagno sui 1400,00 euro;
mia figlia non vuole andare dal PÀ; lei sta male, io prima non potevo dirle di non andare. Finora non ho ricevuto
5 alcun mantenimento sono io nella casa coniugale. Sono disponibile a far vedere i figli anche più di una volta al mese quando vengono a casa mia in presenza della nonna.”
Parte resistente ha dichiarato: “il gioco mi può star bene l'alcool non so;
nove lattine di birra me le sarò bevute in qualche giorno. Fondamentalmente bevo il venerdì e sabato quando non lavoro;
bevo sempre quando sono tutti a letto vado in garage dove posso anche fumare bevo birra massimo tre lattine non è che mi ubriaco da star male. Ho un lavoro dipendente, mi sveglio alle 4,30 da dodici anni sul posto di lavoro non ci sono mai stati problemi. La casa attuale l'ho comprata con i soldi delle scommesse ho trovato il sistema. Poi volevo aprire un'attività per i fatti miei ma lei era contraria. Vivo dai miei. Mi impegno a pagare la mia metà del mutuo e sono disponibile a versare per i figli 400,00 euro”.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Dispone l'affido dei minori in via condivisa alle parti con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale e visite paterne secondo quanto indicato in atti, almeno sino alla presa in carico da parte dei servizi Per_ 2) Autorizza sin d'ora la madre, in difetto di autorizzazione del padre, a sottoporre la figlia , previo invio del pediatra di base, a supporto psicologico, anche privato nelle more dell'intervento dei servizi, che si rendesse necessario;
3) Pone a carico del padre- un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili per entrambi i figli
(200,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso la
Corte d'Appello di Milano oltre alla quota di mutuo come da impegno in udienza
4) Incarica il servizio sociale territorialmente competente per Brembio e Piacenza di provvedere alla presa in carico del nucleo, alla verifica della capacità genitoriale e del miglior regime di affido collocamento e visite nonché a tutti gli interventi anche di carattere psicologico in favore delle parti e dei minori;
i servizi individueranno e metteranno in atto sin da subito il regime di visite paterne ritenuto più opportuno
5) dispone la presa in carico del sig. da parte del Piacenza” Pt_2 CP_1
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore, in data 12.10.2022, le parti hanno segnalato il mancato deposito di una prima relazione da parte dei Servizi Sociali delegati e il Giudice relatore ha assegnato agli stessi termine per il deposito di una prima relazione.
In data 02.01.2023 i Servizi Sociali competenti per il Comune di Piacenza hanno depositato una prima relazione così concludendo “il sig. riconosce di aver una problematica connessa la Pt_2
gioco alcool correlata e di essere intenzionato ad effettuare i percorsi necessari per riuscire a
6 superare tale dipendenza. Durante il colloquio conoscitivo il sig. si è mostrato confuso e Pt_2
preoccupato dalla situazione e dalla necessità di coinvolgere persone terze nelle dinamiche familiari seppur conscio e consapevole di doverlo fare per sistemare sia la propria condizione che i rapporti famigliari: riporta di aver visto i suoi figli presso l'ex casa familiare, alla presenza della nonna materna dal 31/12/2021 al 14/06/2022 tramite un accordo diretto con la madre e successivamente nel rispetto di quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Lodi. Di recente il Sig.
Per_
incontra e una volta ogni due settimane secondo quanto stabilito dalla Pt_2 Per_3 regolamentazione degli operatori del Consorzio ” Parte_3
In data 04.01.2023 i Servizi Sociali competenti per il Comune di Brembio hanno depositato una prima relazione così concludendo “la madre ha sempre mostrato un atteggiamento collaborante con il Servizio, utilizzandolo per un costante confronto in merito all'individuazione delle risposte maggiormente funzionali da agire di fronte a difficoltà manifestate dai figli. La sig.ra non Pt_1
ha mai mostrato un atteggiamento di ostacolo nella relazione tra i figli e il padre auspicando però che il sig. potesse intraprendere al più presto una presa in carico per le problematiche Pt_2 mostrate dallo stesso e che potesse essere aiutato nell'assunzione di un funzionale ruolo paterno.
La sig.ra si è mostrata una madre affettuosa, attenta e capace di entrare in empatia con gli Pt_1
stati emotivi dei figli.
Il Servizio ha conosciuto il sig. (…) durante tale colloquio il padre ha riconosciuto come Pt_2
la casa coniugale e la presenza della suocera o della madre dei minori non rappresentasse un facilitatore nella relazione con i figli riconoscendo le difficoltà presenti in particolare con la figlia primogenita.
Il padre ha concordato con la proposta del Servizio che ha individuato l'attivazione dello Spazio
Neutro come l'intervento che allo stato attuale, oltre a rappresentare una necessaria tutela dei minori, permette un'osservazione della dinamica relazionale tra padre e figli volta a individuare le migliori strategie a sostegno della stessa.”
Alla successiva udienza del 13.01.2023 il Giudice relatore ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione dei percorsi di presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali.
In data 08.05.2023 i Servizi Sociali competenti per il Comune di Brembio hanno depositato una seconda relazione dando così atto “il Servizio scrivente, nel mese di gennaio u.s., ha convocato a colloquio il sig. per condividere una nuova calendarizzazione degli incontri con i figli Pt_2
Per_
e Per_2
Il giorno del colloquio il padre non si è presentato all'appuntamento fissato. Contattato telefonicamente e appurato che l'assenza era dovuta ad una dimenticanza dello stesso, si è
7 provveduto a sostenere un colloquio da remoto al fine di non posticipare ulteriormente la ripresa degli incontri con i figli.
Il Servizio ha più volte restituito al padre la necessità di mantenere una costante adesione alla calendarizzazione delle visite con i bambini rappresentando tale aspetto il prerequisito per poter sostenere funzionalmente la relazione con essi. Durante il colloquio il sig. ha faticato a Pt_2
sostenere la conversazione apparendo sofferente a tratti confuso e disorientato.
Gli incontri sono stati calendarizzati con una frequenza quindicinale in considerazione dei turni di lavoro comunicati dal padre.
In data 17 gennaio u.s. il sig. ha contattato il Servizio riferendo di essere impossibilitato a Pt_2 presentarsi all'incontro programmato per il giorno 25 gennaio raccontando di avere un problema con la macchina. Nonostante gli inviti a ipotizzare soluzioni altre per poter raggiungere il Per_4
padre ha confermato di non poter partecipare.
In data 6 febbraio giorno stesso del successivo incontro il sig. ha nuovamente contattato Pt_2
il Servizio spiegando che era impossibilitato a presenziare ribadendo difficoltà poco coerenti. (…)
In data 17 febbraio, infine, il padre ha contattato nuovamente il Servizio avvisando di non riuscire Per_ a presentarsi all'incontro con e fissato per il 21 febbraio. Per_2
Preso atto dell'attuale incapacità del padre di aderire al programma stabilito il Servizio ha comunicato la sospensione degli incontri padre figli.”
Alla successiva udienza del 26.05.2023 le parti hanno rappresentato il mancato deposito da parte dei
Servizi Sociali di Piacenza della relazione richiesta, parte ricorrente ha rappresentato come la madre non avesse potuto richiedere per i minori il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, avendo parte resistente rappresentato difficoltà logistiche in tal senso, per effetto del lavoro su turni.
Parte resistente ha confermato la circostanza e rappresentato l'assenza di ragioni ostative da parte del proprio cliente al rilascio dei documenti. Il Giudice relatore ha dunque assegnato nuovo termine ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza per il deposito di una relazione di aggiornamento e vista l'istanza di parte ricorrente, ha autorizzato la madre a richiedere al Comune di Parte_1
Brembio (LO) il rilascio della carta di identità valida per l''espatrio per entrambi i figli minori
[...]
nata l'[...] e nato il [...]. Per_5 Persona_6
In data 30.05.2023 i Servizi Sociali di Piacenza hanno depositato una relazione dando atto
“l'aggancio del sig. si conferma attualmente debole e scostante: si precisa infatti che, al Pt_2
di là dei colloqui avuti con la scrivente (anch'essi svolti a seguito di mancate comparizioni agli appuntamenti concordati o ritardi), al primo colloquio concordato alla presenza dello Psicologo il sig. decide di non presentarsi (01/03 u.s.). Contattato dalla scrivente per avere Pt_2
informazioni circa la sua assenza, lo stesso riferiva di essersi addormentato aggiungendo di
8 trovarsi in difficoltà a partecipare sia ai colloqui previsti con i servizi di Piacenza sia con quelli di
Declinati ulteriormente i mandati, rispettivamente del Servizio di e del Servizio di Per_4 Per_4
Piacenza, veniva concordato un successivo appuntamento per il 20/03/2023 a cui il sig. si Pt_2 presentava regolarmente. (…)
Per quanto oggettivamente in difficoltà perché “immobile e succube della propria condizione” appare tuttavia formato e consapevole dei rischi in cui incorre: riferisce di utilizzare il gioco e le sostanze alcoliche come diversivo o “sfogo” senza però riuscire a regolarsi. Lo stesso riferisce inoltre un disturbo del sonno che gli consente un riposo sole poche ore a notte. In considerazione del possibile tono dell'umore deflesso e della situazione riferita dallo stesso , la situazione Pt_2
meriterebbe un approfondimento presso il Centro di Salute Mentale: a tal proposito il sig. Pt_2
ha riferito di non avere mai assunto anti depressivi né di essersi mai recato da uno psicologo anche se “mi sento bloccato mentalmente, avrei bisogno di parlare con qualcuno”. Relativamente ai figli Per_
e il sig. si è espresso in maniera ambivalente oscillando tra il desiderio di Per_2 Pt_2
rivederli e ricostruire con loro un rapporto ed il senso di colpa/delusione per essere stato allontanato da loro “se mi hanno cacciato di casa forse è perché non vado più bene per loro”. (…)
Come accaduto per l'attivazione del percorso di valutazione delle competenze genitoriali, anche per l'attivazione del locale Serdp, il servizio scrivente ha incontrato le medesime difficoltà: il sig.
, più volte sollecitato nel prendere contatti con il locale Serdp indicando il riferimento Pt_2
della dottoressa con cui precedentemente era stata presentata la situazione, decideva di non telefonare né fissare alcun primo appuntamento. Da verifica effettuata emergeva che, al colloquio fissato dal legale difensore, il sig. non si era presentato per proprie difficoltà Pt_2
organizzative; successivamente, ricontattato dalla scrivente, veniva concordato un ulteriore primo colloquio, in mia presenza, presso il locale Serdp. Lo stesso, sollecitato telefonicamente sia dalla scrivente che dal legale nei giorni antecedenti la data fissata, decideva di presentarsi all'incontro del 14/04 u.s. In tal sede lo stesso raccontava spontaneamente della propria difficoltà di autoregolazione nel gioco (scommesse) e nell'utilizzo di alcool correlato. Veniva pertanto concordato un programma così declinato: visita medica;
esame del capello;
esami urine n. 2 volte
a settimana (lunedì e giovedì) ed una volta ultimati i controlli, ri-valutazione con il Dott. Avanzi per ludopatia. Da verifica effettuata telefonicamente con il locale Serdp è emerso che, ad oggi, il
Sig. non si è più presentato per effettuare gli accertamenti e gli esami concordati”. Pt_2
In data 19.09.2023 i Servizi Sociali del Comune di Brembio hanno depositato una relazione di aggiornamento così rappresentando: “la situazione rimane immutata, il padre continua ad essere completamente assente dalla vita dei figli ed il servizio prosegue nel monitoraggio con la madre la cui situazione si conferma essere positiva.
9 Il consultorio familiare ha trasmesso relazioni di valutazione che confermano la presenza di buone capacità genitoriali della signora e l'assenza di psicopatologie o disturbi della personalità (…)
Alla luce di quanto già descritto nella nostra relazione prot. 1449/2023/ACSI (si allega) e del permanere di gravi difficoltà nella collaborazione con il sig. , di fatto completamente Pt_2
assente nella vita dei figli, il Servizio scrivente ritiene opportuno confermare il collocamento presso la madre e prevedere l'affido esclusivo dei figli alla sig.ra al fine permetterle di operare le Pt_1 più opportune scelte educative, scolastiche e sanitarie riguardanti i figli”
All'udienza del 20.09.2023 il giudice relatore ha provveduto sulle istanze di prova, rigettando le richieste di escussione dei testimoni e, ritenuto opportuno provvedere per un ulteriore periodo al monitoraggio sul nucleo ed al suo supporto, ha rinviato all'udienza del 12.01.2024.
In data 27.12.2023 i Servizi Sociali del Comune di Brembio hanno depositato un'ulteriore relazione con la quale hanno rilevato il mancato mutamento della situazione famigliare.
Analogamente, in data 04.01.2024 i Servizi Sociali del Comune di Piacenza hanno depositato una relazione di aggiornamento del seguente tenore: “Come già riferito nelle relazioni precedentemente trasmesse, la presa in carico del sig. c/o il locale Serdp appare scostante ed altalenante. Pt_2
La scrivente ha richiesto formalmente relazione di aggiornamento da poter trasmettere per
l'udienza del prossimo 12/01/2024 ma allo stato attuale non risulta essere stata trasmessa.
Tuttavia, dal recente e formale confronto con la dott.ssa Assistente sociale in servizio Per_7 presso il locale Serdp, emerge quanto segue: “il paziente è stato accompagnato dal suo legale in data 27/10/2023 c/o il locale Serdp al fine di intraprendere nuovamente il percorso dallo stesso interrotto. Ha intrapreso gli esami tossicologici delle urine svolti non sempre con regolarità sino al
14/12/2023 con sospensione per 15 giorni, a suo dire per influenza. Gli esiti indicano in modo alternato sia abuso di alcol che non uso. È stato inoltre ritenuto opportuno preventivare una visita medica dalla psichiatra dott.ssa Giuppi al fine di valutare la presenza di un disagio psichico ma anche in tale occasione il sig. non si è presentato all'appuntamento concordato, a suo Pt_2
dire per malattia. Il successivo appuntamento è stato calendarizzato per il prossimo 09/01/2024 alle 12.00. il sig. è stato richiamato a svolgere i controlli con maggiore regolarità.ai Pt_2
colloqui si presenta non sempre curato, poco lavato, indice di uno stato di fragilità e di difficoltà che sembra non riconoscere.
Allo stato attuale è possibile affermare che il sig. non ha aderito con costanza e Parte_2
regolarità ai percorsi indicati dal Servizio Nonostante i tentativi esperito direttamente con l'utente ed indirettamente con e dal suo legale, il sig. manifesta una fragilità tale per cui non è Pt_2
possibile valutare elementi prettamente connessi alla propria capacità genitoriale. Inoltre, dopo la
Per_ sospensione degli incontri protetti con i figli e lo stesso non ha posto richieste a Per_2
10 codesto Servizio né vi ha fatto spontaneamente accesso. In ragione delle motivazioni sopraelencate si riterrebbe opportuno considerare l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre pur prevedendo una ri-valutazione del sig. in ambito genitoriale solo all'esito positivo del Pt_2 percorso presso il locale Serdp e connessa valutazione psichiatrica”.
All'udienza del 12.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, il Giudice relatore ha loro concesso i termini ex art. 190 c.p.c., disposto la trasmissione degli atti al PM in sede e rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Brembio (LO) il giorno 02.06.2010, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Serie A, Anno 2010.
Deve rilevarsi che dagli atti, oltre che dalle dichiarazioni di parte attrice e di parte convenuta, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti in causa.
3. Domanda di reciproco addebito della separazione
Entrambe le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
11 Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I,
18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla sig.ra merita accoglimento per i Pt_1
motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda di addebito, le condotte aggressive e violente poste in essere dal marito nei suoi confronti quantomeno dall'estate 2021 e sfociate in un episodio di violenza fisica occorso la sera del 3.12.2021 a seguito del quale è definitivamente cessata la convivenza.
In particolare, quella sera il resistente – alterato per l'assunzione di sostanze alcooliche e dipendente dal gioco – avrebbe spinto la ricorrente contro la cucina cagionandole un taglio al dito indice della mano destra.
Tali circostante di fatto hanno trovato riscontro nella lettera di dimissioni ospedaliere della ricorrente a seguito di accesso al Pronto Soccorso nella mattinata del 4.12.2021 con diagnosi
“percosse e flc II dito mano dx” e prognosi di 10 giorni, nonché dall'attestazione di servizio dei
Carabinieri di Codogno intervenuti in loco su richiesta della ricorrente e dal verbale di audizione protetta della figlia minore – presente all'episodio – la quale ha dichiarato “il PÀ ha chiesto Per_1
dei soldi alla mamma perché il PÀ andava a scommettere, la mamma gli ha detto di no perché le aveva chiesto il bancomat, poi la mamma si è alzata è andata in cucina e l'ha spinta contro la libreria, poi la mamma ha chiamato i carabinieri e intanto l'aveva spinta e il PÀ la picchiava”
(..) “è successo che il PÀ era in cucina, la mamma è andata in cucina e lui l'ha spinta perché gliel'aveva richiesto e la mamma gli aveva detto di no..l'ha spinta, ha sbattuto contro la libreria e si è rotta la collana, che gli aveva regalato un suo amico, poi l'ha spinta ancora, lei è scivolata sul divano e la picchiava sul divano” (…) “la mamma era sdraiata sul divano perché quando l'aveva
12 spinta l'aveva spinta molto forte e poi è andato vicino al divano e la picchiava sulle gambe” (…)
“con delle sberle. Poi la mamma cercava di prendere le chiavi della macchina, però PÀ gliele ha strappate e ha dovuto mettere i punti al dito”.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre rilevare che le condotte violente inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388).
In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica.
La domanda di addebito formulata dalla sig.ra deve essere, pertanto, accolta in Parte_1
quanto le circostanze dedotte da parte ricorrente risultano precise e adeguatamente riscontrate.
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente non può, Parte_2
invece, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte resistente, infatti, ha asseritamente imputato la crisi coniugale al comportamento dispotico della moglie che avrebbe negato al coniuge l'intimità di coppia e gli affetti della famiglia di origine, imponendogli la presenza pressochè quotidiana dei propri genitori oltre che di amici anche in occasione dei periodi di vacanza.
Le condotte ascritte dal resistente alla ricorrente non si ritengono ad ogni modo idonee a supportare l'addebito della separazione, non assumendo connotati di condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì, ed esclusivamente, di dissidi sorti nel menage famigliare ed incompatibilità caratteriali, verosimilmente aggravatesi a seguito della nascita di entrambi i figli.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate da parte resistente, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti che, benchè gravi ed insanabili, non possono assurgere a riscontro delle condizioni per cui addebitare la separazione.
A contrario, e per le ragioni sopra esposte, anche un solo episodio di violenza fisica costituisce requisito sufficiente per cui disporre l'addebito della separazione e ciò senza dover provvedere
13 all'accertamento del nesso causale esistente tra la condotta violenta e la crisi coniugale. Per tale ragione si dispone l'addebito della separazione in capo al resistente . Parte_2
4. Domanda di affidamento, collocamento dei minori e regime delle visite paterne
Per quanto attiene all'affidamento e al collocamento dei figli minori (nata l'[...]) e Per_1
(nato il [...]), alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, sussistono valide ragioni Per_2 per cui disporne l'affidamento super esclusivo di entrambi alla madre.
In punto di diritto, infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze allegate da parte ricorrente a fondamento della domanda di affidamento super esclusivo ostano all'applicazione del detto regime ordinario: secondo il S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. n.
26587/2009).
In particolare, le fragilità paterne connesse all'abuso di alcool e alla ludopatia, l'infruttuosa attivazione di un percorso di presa in carico del resistente presso il competente Serdp, la mancata sostanziale adesione del padre ai percorsi proposti dai Servizi Sociali a sostegno del nucleo e, in particolare, alla calendarizzazione in Spazio Neutro degli incontri con i figli, nonché le difficoltà emerse nell'ottenere dal padre le autorizzazioni necessarie per il rilascio dei documenti relativi ai figli minori, costituiscono tutte ragioni per cui escludere la sussistenza delle condizioni per cui disporre un affidamento condiviso di e Per_1 Per_2
Nel corso dell'istruttoria, infatti, tanto i Servizi Sociali competenti per il Comune di Brembio quanto i Servizi Sociali competenti per il Comune di Piacenza, ai quali è stata demandata la presa in carico ed il monitoraggio sul nucleo famigliare, oltre che la valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti, hanno rappresentato chiaramente l'impossibilità – quantomeno nell'attualità – per il resistente di costituire un valido riferimento educativo ed assistenziale per i figli minori, tenuto altresì conto del fatto che il resistente, a seguito della sospensione degli incontri in Spazio
14 Neutro, non ha più chiesto di incontrare i figli. A contrario, la figura materna è risultata adeguata, accudente e tutelante anche rispetto al riconoscimento della figura paterna.
Per quanto attiene, poi, in particolare, alla richiesta di affido super esclusivo, occorre rilevare che la giurisprudenza ha coniato la figura dell'affido super esclusivo il quale prevede che al genitore affidatario sia rimesso anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (normalmente riservate- anche in caso di affido esclusivo- comunque da entrambi i genitori). Tale soluzione può e deve essere adottata quando in concreto sia “minata la possibilità di funzionamento del sistema di rappresentanza del minore a causa del completo e grave disinteresse di una delle parti” (così esplicitamente Tribunale Milano ord. 20.3.2014 cit.).
Nella fattispecie in esame, alla luce delle circostanze poc'anzi esposte e, in particolare, delle problematiche sorte per il rilascio dei documenti di identità dei minori, deve essere disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, al fine di garantirle le più ampie facoltà nell'assunzione di ogni determinazione nell'interesse dei minori Per_1
e Per_2
Per quanto attiene alla regolamentazione delle visite paterne, per l'eventualità in cui il padre dovesse farne richiesta, non sussistendo allo stato le condizioni per cui provvedere alla loro regolamentazione, si dispone fin d'ora che le stesse avverranno con le modalità e le tempistiche che verranno determinate dai Servizi Sociali di Brembio, in quanto territorialmente competenti per il nucleo materno.
5. Domanda di assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha altresì domandato l'assegnazione della casa coniugale sita in Brembio (LO), Via
Caravaggio n. 40.
Ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a conservare una continuità abitativa.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Tutto ciò premesso, rilevato che i figli minori della coppia hanno sempre vissuto nella casa coniugale e coabitano con la madre, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale, in qualità di genitore convivente.
6. Domanda di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
15 Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di determinazione del mantenimento per i figli minori e Per_1 Per_2
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Dalla documentazione reddituale depositata si evince la seguente situazione economica.
Parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per la società Yves Rocher Italia, di essere assunta a tempo indeterminato e di percepire una retribuzione mensile di circa €
1.300,00/1.500,00. Le dichiarazioni dei redditi prodotte, infatti, certificano la percezione di un reddito di complessivi € 26.264,00 nell'anno 2018, di complessivi € 26.977,00 nell'anno di imposta
2019, di complessivi € 24.378,00 nell'anno di imposta 2020, di complessivi € 26.730,00 nell'anno di imposta 2022 e di complessivi € 30.207,46 nell'anno di imposta 2023. Ha dichiarato, poi, di essere comproprietaria, unitamente al marito, della casa famigliare, gravata da mutuo, con rata mensile di € 706,44.
Parte resistente, invece, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per la società Formec CP_2
di essere assunto a tempo indeterminato e di percepire una retribuzione mensile di circa €
[...]
1.400,00. Le dichiarazioni dei redditi prodotte, infatti, certificano la percezione di un reddito di complessivi € 21.878,31 nell'anno di imposta 2018, di complessivi € 23.799,83 nell'anno di imposta 2019, di complessivi € 25.242,80 nell'anno 2020 e di complessivi € 28.678,00 nell'anno
2023. Ha dichiarato, poi, di essere gravato dal pagamento del 50% della rata di mutuo della casa coniugale e di essere tornato a vivere presso l'abitazione dei propri genitori.
Sulla base di quanto sin qui esposto in relazione alla condizione reddituale e patrimoniale dei genitori, nonché alla luce dell'età dei figli minori, questo Tribunale ritiene congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale in punto di mantenimento e, dunque, la corresponsione da parte del resistente di un assegno mensile, a titolo di mantenimento per i figli e pari Per_1 Per_2
a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano. A tale quantificazione si è pervenuti tenendo conto dell'assenza di differenze rilevanti tra i
16 redditi percepiti da entrambi i genitori e dell'onere gravante sul resistente di provvedere al pagamento del 50% della rata mensile di mutuo della casa coniugale, assegnata alla moglie ricorrente – pari a circa € 350,00 – costituente anch'esso forma indiretta di concorso al mantenimento dei figli.
Per quanto attiene all'assegno unico lo stesso potrà essere richiesto al 100% dalla madre essendole stato riconosciuto l'affidamento super esclusivo dei figli minori.
7. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura del contenzioso e del sostanziale accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice, vengono integralmente poste in capo a parte resistente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nella versione ratione temporis applicabile a ciascuna fase processuale.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brembio il 02.06.2010, trascritto nel registro del citato Comune al n. 2 parte 2, anno 2010;
2) dispone l'affidamento super esclusivo dei minori e alla Persona_5 Persona_6
madre , con collocamento prevalente presso la stessa;
Parte_1
3) assegna la casa coniugale sita in Brembio (LO), Via Caravaggio n. 40 alla ricorrente in qualità di genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
4) dispone che, nell'eventualità in cui il padre ne faccia richiesta, le frequentazioni con i figli minori avvengano con le modalità e le tempistiche individuate dai Servizi Sociali di
Brembio, territorialmente competenti per il nucleo famigliare materno;
5) dispone che corrisponda a entro il 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento di entrambi i figli minori la somma complessiva di € 400,00 (€
200,00 per ogni figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, a far data dal deposito della domanda giudiziale;
17 6) condanna il resistente a rifondere a le spese di lite Parte_2 Parte_1
che liquida in Euro 98,00 per spese e in Euro 3.740,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
7) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8) manda alla cancelleria perché trasmetta copia della sentenza ai Servizi Sociali di Brembio e di Piacenza per quanto di rispettiva competenza.
Lodi, 28.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Varesano dott.ssa Elena Giuppi
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi giudice dott.ssa Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 586/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mara Parte_1 C.F._1
Anna Tutone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Mazzini n.15;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Parte_2 C.F._2
Iuzzolini, presso il cui studio in Piacenza, Viale Dante Alighieri, 130 ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. Parte_2
ex art. 151 c.c.;
- affidare i figli minori in via esclusiva alla madre nelle forme del c.d. “affido super esclusivo” ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c . mantenendoli collocati presso la stessa e
1 disponendo che il diritto di visita del padre ai minori venga mantenuto a mezzo di incontri protetti previo completamento da parte del padre di idoneo percorso finalizzato al superamento delle problematiche legate all'uso di alcool e alla dipendenza dal gioco e dalle scommesse nonchè al recupero della capacità genitoriale del sig. ; Pt_2
- assegnare la casa coniugale -con gli arredi ivi presenti - alla madre che la abiterà con i minori Per_
e Per_2
- porre in capo al marito l'obbligo di versare alla moglie congruo assegno per il mantenimento dei minori che si indica nella somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero, in subordine, nella somma di €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) già riconosciuta dall'intestato Tribunale in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori;
- confermare l'obbligo in capo al sig. di rimborsare mensilmente alla sig.ra il Pt_2 Pt_1
50% della rata di mutuo così come previsto sempre in sede di provvedimenti provvisori e così come da impegno assunto dallo stesso nel verbale d'udienza del 15 giugno 2022, rata versata in Pt_2 misura fissa per € 706,44 in totale e così per la metà ossia € 353,22 mensili;
- disporre che, indipendentemente dall'affido esclusivo dei minori in capo alla madre, la stessa possa percepire il 100% dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli a carico a fronte del fatto che ogni onere di accudimento e cura dei minori è posto in capo alla stessa e vista la totale assenza di rapporti tra padre e figli;
- rigettare ogni avversa domanda e pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ivi compresa la richiesta di addebito della separazione alla moglie.
- Con vittoria in ogni caso di spese legali”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) respingere la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
3) addebitare la separazione alla moglie;
4) affidare i figli ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza abituale presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre,
e comunque secondo i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di visita: la settimana che il padre ha il primo turno di lavoro, ossia dalle ore 5:30 alle ore 13:00, due incontri settimanali, che saranno di volta in volta concordati con la madre, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00; la settimana che il padre svolge il secondo turno lavorativo, ossia dalle ore 13:00 alle
2 ore 21:00, terrà con sé i bambini da sabato alle ore 16:00 alla domenica sino alle ore 21:00 metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la signora Pt_1
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
5) assegnare la casa coniugale alla madre, affinché vi abiti con i figli;
6) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno
15 di ogni mese, un assegno periodico di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lodi;
7) nessun assegno disporre fra i coniugi, economicamente indipendenti;
8) condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Si chiede altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione personale proposta da Parte_1
nei confronti di , oltre alla richiesta di addebito della separazione, di
[...] Parte_2 affidamento super esclusivo dei figli minori (nata l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2
16.10.2017) alla madre, di previsione di un calendario di frequentazioni protette tra i minori ed il padre, di assegnazione della casa coniugale e di determinazione del contributo al mantenimento da versare a favore delle minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Brembio il 02.06.2010 e l'atto di matrimonio
è stato trascritto nel registro del citato Comune al n. 2 parte 2, anno 2010;
- dalla loro unione sono nati, in data 01/06/2014, la minore e, in data 16/10/2017, il minore Per_1
Per_2
- il resistente nel corso del matrimonio si è progressivamente avvicinato al mondo delle scommesse on line;
3 - dopo un'iniziale serie di vincite nel 2013, il resistente ha cominciato ad abusare del gioco, perdendo in poco tempo una somma di denaro ben superiore a quella delle vincite iniziali;
- il gioco è divenuto una vera o propria ossessione e il resistente, probabilmente a causa delle frustrazioni per le continue perdite di denaro, ha iniziato altresì a far uso smodato di sostanze alcoliche, finendo in un'occasione anche all'ospedale, perchè colto da un malore;
- la dedizione al gioco del marito, l'abuso di alcool e le continue richieste di soldi alla moglie hanno portato a sempre maggiori litigi tra i coniugi, fino ad alterare irrimediabilmente il rapporto;
- a partire dall'estate 2021 il resistente ha cominciato ad assumere condotte sempre più irrispettose, aggressive e financo violente nei confronti della moglie;
- il resistente ha aggredito in più occasioni la moglie, insultandola e, da ultimo, in data 3 dicembre
2021, procurandole altresì lesioni personali per le quali la ricorrente è dovuta ricorrere alle cure del
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Codogno ove veniva medicata e dimessa con una diagnosi di
“percosse e ferita lacero contusa al II dito mano destra” e prognosi di giorni 10;
- l'aggressione di cui sopra, come peraltro diversi episodi di insulti e minacce, è avvenuta davanti alla minore Per_1
- a fronte degli episodi citati, a carico del marito è stato iscritto il procedimento penale n. 4007/2021
RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per maltrattamenti in famiglia;
- dopo l'aggressione fisica del 03 dicembre 2021 il marito si è allontanato dalla casa coniugale, omettendo di versare la benchè minima somma per il sostentamento dei figli;
- la ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato, presta attività lavorativa con qualifica di commessa a Piacenza e percepisce uno stipendio mensile che varia dai 1.300,00 ai 1.500,00 euro circa;
- il resistente lavora presso la Biffi di San Rocco Al Porto come operaio di IV livello e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.400,00/1.500,00 €, con tredicesima, quattordicesima e premio produzione annuo;
- i coniugi sono comproprietari della casa famigliare, sita in Brembio, Via Caravaggio n. 40, acquistata in data 19.09.2013 e gravata da mutuo con rata di circa € 750,00 circa mensili addebitata sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Con memoria in data 30.05.2022 si è costituito in giudizio aderendo alla Parte_2
domanda di separazione personale, opponendosi alla domanda di addebito e domandando a propria volta l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un calendario di frequentazione dei minori e la corresponsione a titolo di mantenimento dei minori dell'importo di € 250,00 (125,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
4 A fondamento delle proprie domande, parte resistente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- la crisi famigliare ha radici remote e non è affatto ascrivibile ad atteggiamenti del signor , Pt_2
bensì alle modalità alle quali la ricorrente, da subito, ha preteso di improntare la vita matrimoniale;
- la ricorrente, subito dopo le nozze, ha imposto al marito di recidere ogni rapporto con il nucleo famigliare di origine, adducendo scuse di vario genere e denigrando apertamente non solo i suoceri, ma anche i cognati;
- i genitori della ricorrente, al contrario di quelli del marito, hanno assunto un ruolo sempre più invadente nella vita dei coniugi, prima ingerendosi nel rapporto fra moglie e marito e, poi, inevitabilmente, in quello fra il padre e i figli;
- da sempre i genitori della signora hanno avuto libero accesso all'appartamento dei Pt_1
coniugi, del quale detenevano le chiavi, presentandosi, senza preavviso negli orari più improbabili;
- il marito di rado ha potuto condividere momenti di esclusività con la moglie. Se negli ordinari periodi lavorativi la vita di coppia era pervasa dall'ingombrante presenza dei suoceri, durante le vacanze la moglie pretendeva sistematicamente di essere raggiunta nei luoghi di villeggiatura da amici e amiche;
- la ricorrente ha sempre preteso di gestire in completa autonomia il conto corrente cointestato e, a maggio 2021, all'insaputa del marito, che ha appreso la circostanza molti mesi dopo, ne ha aperto uno autonomo intestato a lei soltanto;
- la decisione di tentare la fortuna nel mondo delle scommesse on line non è stata né proposta né tantomeno adottata dal resistente, bensì originata dalla moglie;
- l'abituale ebbrezza alcolica in cui verserebbe il marito è incompatibile con le modalità di svolgimento assolutamente ordinarie e regolate della sua vita lavorativa e personale;
- il resistente è un dipendente puntuale, stimato, che non ha mai ricevuto richiami o rimproveri disciplinari e nel tempo libero presta volontariato presso la Parrocchia di Brembio, allenando i bambini di età compresa fra 4 e 6 anni;
- mai il convenuto ha aggredito la moglie e l'episodio raccontato dalla ricorrente asseritamente occorso il 3 dicembre 2021 non è corrispondente al vero. Nell'occasione, era in corso una discussione, animata ma non violenta, fra i coniugi. Poiché si trattava dell'ennesimo litigio riconducibile al carattere dispotico della moglie, il resistente manifestò alla moglie la Pt_2
decisione di allontanarsi da casa. Non appena però prese le chiavi della macchina, la moglie, per impedirgli di andare via, cercò di strappargliele dalle mani e così si tagliò.
All'udienza presidenziale del 15.06.2022 sono comparse personalmente entrambe le parti. Parte ricorrente ha dichiarato: “confermo il ricorso;
guadagno sui 1400,00 euro;
mia figlia non vuole andare dal PÀ; lei sta male, io prima non potevo dirle di non andare. Finora non ho ricevuto
5 alcun mantenimento sono io nella casa coniugale. Sono disponibile a far vedere i figli anche più di una volta al mese quando vengono a casa mia in presenza della nonna.”
Parte resistente ha dichiarato: “il gioco mi può star bene l'alcool non so;
nove lattine di birra me le sarò bevute in qualche giorno. Fondamentalmente bevo il venerdì e sabato quando non lavoro;
bevo sempre quando sono tutti a letto vado in garage dove posso anche fumare bevo birra massimo tre lattine non è che mi ubriaco da star male. Ho un lavoro dipendente, mi sveglio alle 4,30 da dodici anni sul posto di lavoro non ci sono mai stati problemi. La casa attuale l'ho comprata con i soldi delle scommesse ho trovato il sistema. Poi volevo aprire un'attività per i fatti miei ma lei era contraria. Vivo dai miei. Mi impegno a pagare la mia metà del mutuo e sono disponibile a versare per i figli 400,00 euro”.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Dispone l'affido dei minori in via condivisa alle parti con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale e visite paterne secondo quanto indicato in atti, almeno sino alla presa in carico da parte dei servizi Per_ 2) Autorizza sin d'ora la madre, in difetto di autorizzazione del padre, a sottoporre la figlia , previo invio del pediatra di base, a supporto psicologico, anche privato nelle more dell'intervento dei servizi, che si rendesse necessario;
3) Pone a carico del padre- un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili per entrambi i figli
(200,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso la
Corte d'Appello di Milano oltre alla quota di mutuo come da impegno in udienza
4) Incarica il servizio sociale territorialmente competente per Brembio e Piacenza di provvedere alla presa in carico del nucleo, alla verifica della capacità genitoriale e del miglior regime di affido collocamento e visite nonché a tutti gli interventi anche di carattere psicologico in favore delle parti e dei minori;
i servizi individueranno e metteranno in atto sin da subito il regime di visite paterne ritenuto più opportuno
5) dispone la presa in carico del sig. da parte del Piacenza” Pt_2 CP_1
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore, in data 12.10.2022, le parti hanno segnalato il mancato deposito di una prima relazione da parte dei Servizi Sociali delegati e il Giudice relatore ha assegnato agli stessi termine per il deposito di una prima relazione.
In data 02.01.2023 i Servizi Sociali competenti per il Comune di Piacenza hanno depositato una prima relazione così concludendo “il sig. riconosce di aver una problematica connessa la Pt_2
gioco alcool correlata e di essere intenzionato ad effettuare i percorsi necessari per riuscire a
6 superare tale dipendenza. Durante il colloquio conoscitivo il sig. si è mostrato confuso e Pt_2
preoccupato dalla situazione e dalla necessità di coinvolgere persone terze nelle dinamiche familiari seppur conscio e consapevole di doverlo fare per sistemare sia la propria condizione che i rapporti famigliari: riporta di aver visto i suoi figli presso l'ex casa familiare, alla presenza della nonna materna dal 31/12/2021 al 14/06/2022 tramite un accordo diretto con la madre e successivamente nel rispetto di quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Lodi. Di recente il Sig.
Per_
incontra e una volta ogni due settimane secondo quanto stabilito dalla Pt_2 Per_3 regolamentazione degli operatori del Consorzio ” Parte_3
In data 04.01.2023 i Servizi Sociali competenti per il Comune di Brembio hanno depositato una prima relazione così concludendo “la madre ha sempre mostrato un atteggiamento collaborante con il Servizio, utilizzandolo per un costante confronto in merito all'individuazione delle risposte maggiormente funzionali da agire di fronte a difficoltà manifestate dai figli. La sig.ra non Pt_1
ha mai mostrato un atteggiamento di ostacolo nella relazione tra i figli e il padre auspicando però che il sig. potesse intraprendere al più presto una presa in carico per le problematiche Pt_2 mostrate dallo stesso e che potesse essere aiutato nell'assunzione di un funzionale ruolo paterno.
La sig.ra si è mostrata una madre affettuosa, attenta e capace di entrare in empatia con gli Pt_1
stati emotivi dei figli.
Il Servizio ha conosciuto il sig. (…) durante tale colloquio il padre ha riconosciuto come Pt_2
la casa coniugale e la presenza della suocera o della madre dei minori non rappresentasse un facilitatore nella relazione con i figli riconoscendo le difficoltà presenti in particolare con la figlia primogenita.
Il padre ha concordato con la proposta del Servizio che ha individuato l'attivazione dello Spazio
Neutro come l'intervento che allo stato attuale, oltre a rappresentare una necessaria tutela dei minori, permette un'osservazione della dinamica relazionale tra padre e figli volta a individuare le migliori strategie a sostegno della stessa.”
Alla successiva udienza del 13.01.2023 il Giudice relatore ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione dei percorsi di presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali.
In data 08.05.2023 i Servizi Sociali competenti per il Comune di Brembio hanno depositato una seconda relazione dando così atto “il Servizio scrivente, nel mese di gennaio u.s., ha convocato a colloquio il sig. per condividere una nuova calendarizzazione degli incontri con i figli Pt_2
Per_
e Per_2
Il giorno del colloquio il padre non si è presentato all'appuntamento fissato. Contattato telefonicamente e appurato che l'assenza era dovuta ad una dimenticanza dello stesso, si è
7 provveduto a sostenere un colloquio da remoto al fine di non posticipare ulteriormente la ripresa degli incontri con i figli.
Il Servizio ha più volte restituito al padre la necessità di mantenere una costante adesione alla calendarizzazione delle visite con i bambini rappresentando tale aspetto il prerequisito per poter sostenere funzionalmente la relazione con essi. Durante il colloquio il sig. ha faticato a Pt_2
sostenere la conversazione apparendo sofferente a tratti confuso e disorientato.
Gli incontri sono stati calendarizzati con una frequenza quindicinale in considerazione dei turni di lavoro comunicati dal padre.
In data 17 gennaio u.s. il sig. ha contattato il Servizio riferendo di essere impossibilitato a Pt_2 presentarsi all'incontro programmato per il giorno 25 gennaio raccontando di avere un problema con la macchina. Nonostante gli inviti a ipotizzare soluzioni altre per poter raggiungere il Per_4
padre ha confermato di non poter partecipare.
In data 6 febbraio giorno stesso del successivo incontro il sig. ha nuovamente contattato Pt_2
il Servizio spiegando che era impossibilitato a presenziare ribadendo difficoltà poco coerenti. (…)
In data 17 febbraio, infine, il padre ha contattato nuovamente il Servizio avvisando di non riuscire Per_ a presentarsi all'incontro con e fissato per il 21 febbraio. Per_2
Preso atto dell'attuale incapacità del padre di aderire al programma stabilito il Servizio ha comunicato la sospensione degli incontri padre figli.”
Alla successiva udienza del 26.05.2023 le parti hanno rappresentato il mancato deposito da parte dei
Servizi Sociali di Piacenza della relazione richiesta, parte ricorrente ha rappresentato come la madre non avesse potuto richiedere per i minori il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, avendo parte resistente rappresentato difficoltà logistiche in tal senso, per effetto del lavoro su turni.
Parte resistente ha confermato la circostanza e rappresentato l'assenza di ragioni ostative da parte del proprio cliente al rilascio dei documenti. Il Giudice relatore ha dunque assegnato nuovo termine ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza per il deposito di una relazione di aggiornamento e vista l'istanza di parte ricorrente, ha autorizzato la madre a richiedere al Comune di Parte_1
Brembio (LO) il rilascio della carta di identità valida per l''espatrio per entrambi i figli minori
[...]
nata l'[...] e nato il [...]. Per_5 Persona_6
In data 30.05.2023 i Servizi Sociali di Piacenza hanno depositato una relazione dando atto
“l'aggancio del sig. si conferma attualmente debole e scostante: si precisa infatti che, al Pt_2
di là dei colloqui avuti con la scrivente (anch'essi svolti a seguito di mancate comparizioni agli appuntamenti concordati o ritardi), al primo colloquio concordato alla presenza dello Psicologo il sig. decide di non presentarsi (01/03 u.s.). Contattato dalla scrivente per avere Pt_2
informazioni circa la sua assenza, lo stesso riferiva di essersi addormentato aggiungendo di
8 trovarsi in difficoltà a partecipare sia ai colloqui previsti con i servizi di Piacenza sia con quelli di
Declinati ulteriormente i mandati, rispettivamente del Servizio di e del Servizio di Per_4 Per_4
Piacenza, veniva concordato un successivo appuntamento per il 20/03/2023 a cui il sig. si Pt_2 presentava regolarmente. (…)
Per quanto oggettivamente in difficoltà perché “immobile e succube della propria condizione” appare tuttavia formato e consapevole dei rischi in cui incorre: riferisce di utilizzare il gioco e le sostanze alcoliche come diversivo o “sfogo” senza però riuscire a regolarsi. Lo stesso riferisce inoltre un disturbo del sonno che gli consente un riposo sole poche ore a notte. In considerazione del possibile tono dell'umore deflesso e della situazione riferita dallo stesso , la situazione Pt_2
meriterebbe un approfondimento presso il Centro di Salute Mentale: a tal proposito il sig. Pt_2
ha riferito di non avere mai assunto anti depressivi né di essersi mai recato da uno psicologo anche se “mi sento bloccato mentalmente, avrei bisogno di parlare con qualcuno”. Relativamente ai figli Per_
e il sig. si è espresso in maniera ambivalente oscillando tra il desiderio di Per_2 Pt_2
rivederli e ricostruire con loro un rapporto ed il senso di colpa/delusione per essere stato allontanato da loro “se mi hanno cacciato di casa forse è perché non vado più bene per loro”. (…)
Come accaduto per l'attivazione del percorso di valutazione delle competenze genitoriali, anche per l'attivazione del locale Serdp, il servizio scrivente ha incontrato le medesime difficoltà: il sig.
, più volte sollecitato nel prendere contatti con il locale Serdp indicando il riferimento Pt_2
della dottoressa con cui precedentemente era stata presentata la situazione, decideva di non telefonare né fissare alcun primo appuntamento. Da verifica effettuata emergeva che, al colloquio fissato dal legale difensore, il sig. non si era presentato per proprie difficoltà Pt_2
organizzative; successivamente, ricontattato dalla scrivente, veniva concordato un ulteriore primo colloquio, in mia presenza, presso il locale Serdp. Lo stesso, sollecitato telefonicamente sia dalla scrivente che dal legale nei giorni antecedenti la data fissata, decideva di presentarsi all'incontro del 14/04 u.s. In tal sede lo stesso raccontava spontaneamente della propria difficoltà di autoregolazione nel gioco (scommesse) e nell'utilizzo di alcool correlato. Veniva pertanto concordato un programma così declinato: visita medica;
esame del capello;
esami urine n. 2 volte
a settimana (lunedì e giovedì) ed una volta ultimati i controlli, ri-valutazione con il Dott. Avanzi per ludopatia. Da verifica effettuata telefonicamente con il locale Serdp è emerso che, ad oggi, il
Sig. non si è più presentato per effettuare gli accertamenti e gli esami concordati”. Pt_2
In data 19.09.2023 i Servizi Sociali del Comune di Brembio hanno depositato una relazione di aggiornamento così rappresentando: “la situazione rimane immutata, il padre continua ad essere completamente assente dalla vita dei figli ed il servizio prosegue nel monitoraggio con la madre la cui situazione si conferma essere positiva.
9 Il consultorio familiare ha trasmesso relazioni di valutazione che confermano la presenza di buone capacità genitoriali della signora e l'assenza di psicopatologie o disturbi della personalità (…)
Alla luce di quanto già descritto nella nostra relazione prot. 1449/2023/ACSI (si allega) e del permanere di gravi difficoltà nella collaborazione con il sig. , di fatto completamente Pt_2
assente nella vita dei figli, il Servizio scrivente ritiene opportuno confermare il collocamento presso la madre e prevedere l'affido esclusivo dei figli alla sig.ra al fine permetterle di operare le Pt_1 più opportune scelte educative, scolastiche e sanitarie riguardanti i figli”
All'udienza del 20.09.2023 il giudice relatore ha provveduto sulle istanze di prova, rigettando le richieste di escussione dei testimoni e, ritenuto opportuno provvedere per un ulteriore periodo al monitoraggio sul nucleo ed al suo supporto, ha rinviato all'udienza del 12.01.2024.
In data 27.12.2023 i Servizi Sociali del Comune di Brembio hanno depositato un'ulteriore relazione con la quale hanno rilevato il mancato mutamento della situazione famigliare.
Analogamente, in data 04.01.2024 i Servizi Sociali del Comune di Piacenza hanno depositato una relazione di aggiornamento del seguente tenore: “Come già riferito nelle relazioni precedentemente trasmesse, la presa in carico del sig. c/o il locale Serdp appare scostante ed altalenante. Pt_2
La scrivente ha richiesto formalmente relazione di aggiornamento da poter trasmettere per
l'udienza del prossimo 12/01/2024 ma allo stato attuale non risulta essere stata trasmessa.
Tuttavia, dal recente e formale confronto con la dott.ssa Assistente sociale in servizio Per_7 presso il locale Serdp, emerge quanto segue: “il paziente è stato accompagnato dal suo legale in data 27/10/2023 c/o il locale Serdp al fine di intraprendere nuovamente il percorso dallo stesso interrotto. Ha intrapreso gli esami tossicologici delle urine svolti non sempre con regolarità sino al
14/12/2023 con sospensione per 15 giorni, a suo dire per influenza. Gli esiti indicano in modo alternato sia abuso di alcol che non uso. È stato inoltre ritenuto opportuno preventivare una visita medica dalla psichiatra dott.ssa Giuppi al fine di valutare la presenza di un disagio psichico ma anche in tale occasione il sig. non si è presentato all'appuntamento concordato, a suo Pt_2
dire per malattia. Il successivo appuntamento è stato calendarizzato per il prossimo 09/01/2024 alle 12.00. il sig. è stato richiamato a svolgere i controlli con maggiore regolarità.ai Pt_2
colloqui si presenta non sempre curato, poco lavato, indice di uno stato di fragilità e di difficoltà che sembra non riconoscere.
Allo stato attuale è possibile affermare che il sig. non ha aderito con costanza e Parte_2
regolarità ai percorsi indicati dal Servizio Nonostante i tentativi esperito direttamente con l'utente ed indirettamente con e dal suo legale, il sig. manifesta una fragilità tale per cui non è Pt_2
possibile valutare elementi prettamente connessi alla propria capacità genitoriale. Inoltre, dopo la
Per_ sospensione degli incontri protetti con i figli e lo stesso non ha posto richieste a Per_2
10 codesto Servizio né vi ha fatto spontaneamente accesso. In ragione delle motivazioni sopraelencate si riterrebbe opportuno considerare l'affidamento esclusivo dei minori alla sola madre pur prevedendo una ri-valutazione del sig. in ambito genitoriale solo all'esito positivo del Pt_2 percorso presso il locale Serdp e connessa valutazione psichiatrica”.
All'udienza del 12.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, il Giudice relatore ha loro concesso i termini ex art. 190 c.p.c., disposto la trasmissione degli atti al PM in sede e rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Brembio (LO) il giorno 02.06.2010, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Serie A, Anno 2010.
Deve rilevarsi che dagli atti, oltre che dalle dichiarazioni di parte attrice e di parte convenuta, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti in causa.
3. Domanda di reciproco addebito della separazione
Entrambe le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
11 Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I,
18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla sig.ra merita accoglimento per i Pt_1
motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda di addebito, le condotte aggressive e violente poste in essere dal marito nei suoi confronti quantomeno dall'estate 2021 e sfociate in un episodio di violenza fisica occorso la sera del 3.12.2021 a seguito del quale è definitivamente cessata la convivenza.
In particolare, quella sera il resistente – alterato per l'assunzione di sostanze alcooliche e dipendente dal gioco – avrebbe spinto la ricorrente contro la cucina cagionandole un taglio al dito indice della mano destra.
Tali circostante di fatto hanno trovato riscontro nella lettera di dimissioni ospedaliere della ricorrente a seguito di accesso al Pronto Soccorso nella mattinata del 4.12.2021 con diagnosi
“percosse e flc II dito mano dx” e prognosi di 10 giorni, nonché dall'attestazione di servizio dei
Carabinieri di Codogno intervenuti in loco su richiesta della ricorrente e dal verbale di audizione protetta della figlia minore – presente all'episodio – la quale ha dichiarato “il PÀ ha chiesto Per_1
dei soldi alla mamma perché il PÀ andava a scommettere, la mamma gli ha detto di no perché le aveva chiesto il bancomat, poi la mamma si è alzata è andata in cucina e l'ha spinta contro la libreria, poi la mamma ha chiamato i carabinieri e intanto l'aveva spinta e il PÀ la picchiava”
(..) “è successo che il PÀ era in cucina, la mamma è andata in cucina e lui l'ha spinta perché gliel'aveva richiesto e la mamma gli aveva detto di no..l'ha spinta, ha sbattuto contro la libreria e si è rotta la collana, che gli aveva regalato un suo amico, poi l'ha spinta ancora, lei è scivolata sul divano e la picchiava sul divano” (…) “la mamma era sdraiata sul divano perché quando l'aveva
12 spinta l'aveva spinta molto forte e poi è andato vicino al divano e la picchiava sulle gambe” (…)
“con delle sberle. Poi la mamma cercava di prendere le chiavi della macchina, però PÀ gliele ha strappate e ha dovuto mettere i punti al dito”.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre rilevare che le condotte violente inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388).
In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica.
La domanda di addebito formulata dalla sig.ra deve essere, pertanto, accolta in Parte_1
quanto le circostanze dedotte da parte ricorrente risultano precise e adeguatamente riscontrate.
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente non può, Parte_2
invece, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte resistente, infatti, ha asseritamente imputato la crisi coniugale al comportamento dispotico della moglie che avrebbe negato al coniuge l'intimità di coppia e gli affetti della famiglia di origine, imponendogli la presenza pressochè quotidiana dei propri genitori oltre che di amici anche in occasione dei periodi di vacanza.
Le condotte ascritte dal resistente alla ricorrente non si ritengono ad ogni modo idonee a supportare l'addebito della separazione, non assumendo connotati di condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì, ed esclusivamente, di dissidi sorti nel menage famigliare ed incompatibilità caratteriali, verosimilmente aggravatesi a seguito della nascita di entrambi i figli.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate da parte resistente, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti che, benchè gravi ed insanabili, non possono assurgere a riscontro delle condizioni per cui addebitare la separazione.
A contrario, e per le ragioni sopra esposte, anche un solo episodio di violenza fisica costituisce requisito sufficiente per cui disporre l'addebito della separazione e ciò senza dover provvedere
13 all'accertamento del nesso causale esistente tra la condotta violenta e la crisi coniugale. Per tale ragione si dispone l'addebito della separazione in capo al resistente . Parte_2
4. Domanda di affidamento, collocamento dei minori e regime delle visite paterne
Per quanto attiene all'affidamento e al collocamento dei figli minori (nata l'[...]) e Per_1
(nato il [...]), alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, sussistono valide ragioni Per_2 per cui disporne l'affidamento super esclusivo di entrambi alla madre.
In punto di diritto, infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze allegate da parte ricorrente a fondamento della domanda di affidamento super esclusivo ostano all'applicazione del detto regime ordinario: secondo il S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. n.
26587/2009).
In particolare, le fragilità paterne connesse all'abuso di alcool e alla ludopatia, l'infruttuosa attivazione di un percorso di presa in carico del resistente presso il competente Serdp, la mancata sostanziale adesione del padre ai percorsi proposti dai Servizi Sociali a sostegno del nucleo e, in particolare, alla calendarizzazione in Spazio Neutro degli incontri con i figli, nonché le difficoltà emerse nell'ottenere dal padre le autorizzazioni necessarie per il rilascio dei documenti relativi ai figli minori, costituiscono tutte ragioni per cui escludere la sussistenza delle condizioni per cui disporre un affidamento condiviso di e Per_1 Per_2
Nel corso dell'istruttoria, infatti, tanto i Servizi Sociali competenti per il Comune di Brembio quanto i Servizi Sociali competenti per il Comune di Piacenza, ai quali è stata demandata la presa in carico ed il monitoraggio sul nucleo famigliare, oltre che la valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti, hanno rappresentato chiaramente l'impossibilità – quantomeno nell'attualità – per il resistente di costituire un valido riferimento educativo ed assistenziale per i figli minori, tenuto altresì conto del fatto che il resistente, a seguito della sospensione degli incontri in Spazio
14 Neutro, non ha più chiesto di incontrare i figli. A contrario, la figura materna è risultata adeguata, accudente e tutelante anche rispetto al riconoscimento della figura paterna.
Per quanto attiene, poi, in particolare, alla richiesta di affido super esclusivo, occorre rilevare che la giurisprudenza ha coniato la figura dell'affido super esclusivo il quale prevede che al genitore affidatario sia rimesso anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (normalmente riservate- anche in caso di affido esclusivo- comunque da entrambi i genitori). Tale soluzione può e deve essere adottata quando in concreto sia “minata la possibilità di funzionamento del sistema di rappresentanza del minore a causa del completo e grave disinteresse di una delle parti” (così esplicitamente Tribunale Milano ord. 20.3.2014 cit.).
Nella fattispecie in esame, alla luce delle circostanze poc'anzi esposte e, in particolare, delle problematiche sorte per il rilascio dei documenti di identità dei minori, deve essere disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, al fine di garantirle le più ampie facoltà nell'assunzione di ogni determinazione nell'interesse dei minori Per_1
e Per_2
Per quanto attiene alla regolamentazione delle visite paterne, per l'eventualità in cui il padre dovesse farne richiesta, non sussistendo allo stato le condizioni per cui provvedere alla loro regolamentazione, si dispone fin d'ora che le stesse avverranno con le modalità e le tempistiche che verranno determinate dai Servizi Sociali di Brembio, in quanto territorialmente competenti per il nucleo materno.
5. Domanda di assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha altresì domandato l'assegnazione della casa coniugale sita in Brembio (LO), Via
Caravaggio n. 40.
Ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a conservare una continuità abitativa.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Tutto ciò premesso, rilevato che i figli minori della coppia hanno sempre vissuto nella casa coniugale e coabitano con la madre, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale, in qualità di genitore convivente.
6. Domanda di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
15 Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di determinazione del mantenimento per i figli minori e Per_1 Per_2
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Dalla documentazione reddituale depositata si evince la seguente situazione economica.
Parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per la società Yves Rocher Italia, di essere assunta a tempo indeterminato e di percepire una retribuzione mensile di circa €
1.300,00/1.500,00. Le dichiarazioni dei redditi prodotte, infatti, certificano la percezione di un reddito di complessivi € 26.264,00 nell'anno 2018, di complessivi € 26.977,00 nell'anno di imposta
2019, di complessivi € 24.378,00 nell'anno di imposta 2020, di complessivi € 26.730,00 nell'anno di imposta 2022 e di complessivi € 30.207,46 nell'anno di imposta 2023. Ha dichiarato, poi, di essere comproprietaria, unitamente al marito, della casa famigliare, gravata da mutuo, con rata mensile di € 706,44.
Parte resistente, invece, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per la società Formec CP_2
di essere assunto a tempo indeterminato e di percepire una retribuzione mensile di circa €
[...]
1.400,00. Le dichiarazioni dei redditi prodotte, infatti, certificano la percezione di un reddito di complessivi € 21.878,31 nell'anno di imposta 2018, di complessivi € 23.799,83 nell'anno di imposta 2019, di complessivi € 25.242,80 nell'anno 2020 e di complessivi € 28.678,00 nell'anno
2023. Ha dichiarato, poi, di essere gravato dal pagamento del 50% della rata di mutuo della casa coniugale e di essere tornato a vivere presso l'abitazione dei propri genitori.
Sulla base di quanto sin qui esposto in relazione alla condizione reddituale e patrimoniale dei genitori, nonché alla luce dell'età dei figli minori, questo Tribunale ritiene congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale in punto di mantenimento e, dunque, la corresponsione da parte del resistente di un assegno mensile, a titolo di mantenimento per i figli e pari Per_1 Per_2
a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano. A tale quantificazione si è pervenuti tenendo conto dell'assenza di differenze rilevanti tra i
16 redditi percepiti da entrambi i genitori e dell'onere gravante sul resistente di provvedere al pagamento del 50% della rata mensile di mutuo della casa coniugale, assegnata alla moglie ricorrente – pari a circa € 350,00 – costituente anch'esso forma indiretta di concorso al mantenimento dei figli.
Per quanto attiene all'assegno unico lo stesso potrà essere richiesto al 100% dalla madre essendole stato riconosciuto l'affidamento super esclusivo dei figli minori.
7. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura del contenzioso e del sostanziale accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice, vengono integralmente poste in capo a parte resistente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nella versione ratione temporis applicabile a ciascuna fase processuale.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brembio il 02.06.2010, trascritto nel registro del citato Comune al n. 2 parte 2, anno 2010;
2) dispone l'affidamento super esclusivo dei minori e alla Persona_5 Persona_6
madre , con collocamento prevalente presso la stessa;
Parte_1
3) assegna la casa coniugale sita in Brembio (LO), Via Caravaggio n. 40 alla ricorrente in qualità di genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
4) dispone che, nell'eventualità in cui il padre ne faccia richiesta, le frequentazioni con i figli minori avvengano con le modalità e le tempistiche individuate dai Servizi Sociali di
Brembio, territorialmente competenti per il nucleo famigliare materno;
5) dispone che corrisponda a entro il 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento di entrambi i figli minori la somma complessiva di € 400,00 (€
200,00 per ogni figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, a far data dal deposito della domanda giudiziale;
17 6) condanna il resistente a rifondere a le spese di lite Parte_2 Parte_1
che liquida in Euro 98,00 per spese e in Euro 3.740,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
7) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8) manda alla cancelleria perché trasmetta copia della sentenza ai Servizi Sociali di Brembio e di Piacenza per quanto di rispettiva competenza.
Lodi, 28.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Varesano dott.ssa Elena Giuppi
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