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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5536/2023 promossa da
, nata il giorno 25 gennaio 1999, in Curitiba, Paranà, Brasile, Parte_1
CF-CPF n. residente a [...], Regno Unito, in Copiner Walk, n. 2, postal code P.IVA_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avvocato Emanuele Toma (pec. )
[...] Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, alla Via Igino Giordani n. 81
Ricorrente
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: - accertare e dichiarare che lo status di cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita della ricorrente;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della pagina 1 di 6 cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa, e spese generali come per legge.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio
[...] Controparte_1
status di cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente di nata a Persona_1
Curitiba, Paranà, Brasile, il 15 luglio 1980, iscritta nei registri anagrafici di Torino e cittadina italiana dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2 e 3).
Il si costituiva in giudizio e chiedeva rinviarsi la presente causa in attesa della Controparte_1
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna avente ad oggetto le norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero, in data 5.06.2024, interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla ricorrente.
All'udienza del 22.01.2025 il legale di parte ricorrente si opponeva alla richiesta di rinvio e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Con successiva ordinanza il giudice, rilevato che non risultavano prodotti i documenti 5 e 6 menzionati nel ricorso, assegnava a parte ricorrente termine sino al 3 marzo per provvedere a detto deposito, riservando, all'esito, la decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Sempre preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio avanzata dal , istanza alla CP_1
quale si è opposta la ricorrente, posto che la stessa si sostanzierebbe in una sorta di sospensione, impropria, del procedimento, non regolamentata dal codice di procedura civile.
Nel merito, va osservato che la ricorrente deduce che:
pagina 2 di 6 - l'ava, cittadina italiana, nasceva a Curitiba, Paranà, Brasile, il 15 luglio Persona_1
1980;
- dal rapporto tra e il cittadino brasiliano nasceva Persona_1 Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...], Paranà, Brasile, odierna ricorrente (all. 3); Parte_1
- l'ava, risulta essere cittadina italiana fin dalla nascita, così come si evince Persona_1 dal documento n. 4 dal quale risulta l'iscrizione dell'ava nei registri anagrafici di Torino e risulta, altresì, provato il rapporto di maternità con l'odierna ricorrente e, conseguentemente la possibilità di di trasmettere la cittadinanza iure sanguinis alla figlia Persona_1 Parte_1
(cfr. all. 2 e 4).
[...]
Inoltre l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana né ha acquistato quella brasiliana come risulta dall'atto di riconoscimento (rep. 898 del 12.12.23 redatto dal pubblico ufficiale ) ove Persona_3
il pubblico ufficiale, alla data del 12.12.23, attesta che è cittadina italiana (e Persona_1
indica un diverso nominativo del padre della ricorrente).
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- la ricorrente pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- la ricorrente deduce la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i Parte_2
a Londra nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis e l'impossibilità perfino
[...] della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deduce pagina 3 di 6 altresì la ricorrente che,, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis sono, attualmente, di circa 2 o 3 anni , oltre all'attesa già sopportata, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse le ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dalle ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che l'ava
[...]
nata a [...], Paranà, Brasile, il 15 luglio 1980 è cittadina italiana dalla nascita (cfr. Persona_1
all. 1), è iscritta nei registri anagrafici del Comune di Torino, non ha mai perso la cittadinanza italiana né vi ha rinunciato, così come risulta dall'atto di riconoscimento (rep. 898 del 12.12.23 redatto dal pubblico ufficiale ) ove il pubblico ufficiale attesta che è Persona_3 Persona_1
cittadina italiana, e quindi ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla propria figlia Parte_1
.
[...]
E' dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Regno Unito, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da una cittadina italiana, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver tentato di inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a Londra quale discendente – in linea retta – di cittadina italiana e dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità di prenotare un appuntamento a causa dell'esaurimento dei posti disponibili per il servizio oggetto di interesse in questa sede (all. n. 5, 6 e 7).
pagina 4 di 6 Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata il giorno 25 gennaio 1999, in Curitiba, Paranà, Brasile, CF-CPF n.
[...]
DI
, residente a [...], Regno Unito, in Copiner Walk, n. 2, postal code HA8 il P.IVA_1
diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 03.03.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5536/2023 promossa da
, nata il giorno 25 gennaio 1999, in Curitiba, Paranà, Brasile, Parte_1
CF-CPF n. residente a [...], Regno Unito, in Copiner Walk, n. 2, postal code P.IVA_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avvocato Emanuele Toma (pec. )
[...] Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, alla Via Igino Giordani n. 81
Ricorrente
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: - accertare e dichiarare che lo status di cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita della ricorrente;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della pagina 1 di 6 cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa, e spese generali come per legge.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio
[...] Controparte_1
status di cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente di nata a Persona_1
Curitiba, Paranà, Brasile, il 15 luglio 1980, iscritta nei registri anagrafici di Torino e cittadina italiana dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2 e 3).
Il si costituiva in giudizio e chiedeva rinviarsi la presente causa in attesa della Controparte_1
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna avente ad oggetto le norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero, in data 5.06.2024, interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla ricorrente.
All'udienza del 22.01.2025 il legale di parte ricorrente si opponeva alla richiesta di rinvio e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Con successiva ordinanza il giudice, rilevato che non risultavano prodotti i documenti 5 e 6 menzionati nel ricorso, assegnava a parte ricorrente termine sino al 3 marzo per provvedere a detto deposito, riservando, all'esito, la decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Sempre preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio avanzata dal , istanza alla CP_1
quale si è opposta la ricorrente, posto che la stessa si sostanzierebbe in una sorta di sospensione, impropria, del procedimento, non regolamentata dal codice di procedura civile.
Nel merito, va osservato che la ricorrente deduce che:
pagina 2 di 6 - l'ava, cittadina italiana, nasceva a Curitiba, Paranà, Brasile, il 15 luglio Persona_1
1980;
- dal rapporto tra e il cittadino brasiliano nasceva Persona_1 Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...], Paranà, Brasile, odierna ricorrente (all. 3); Parte_1
- l'ava, risulta essere cittadina italiana fin dalla nascita, così come si evince Persona_1 dal documento n. 4 dal quale risulta l'iscrizione dell'ava nei registri anagrafici di Torino e risulta, altresì, provato il rapporto di maternità con l'odierna ricorrente e, conseguentemente la possibilità di di trasmettere la cittadinanza iure sanguinis alla figlia Persona_1 Parte_1
(cfr. all. 2 e 4).
[...]
Inoltre l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana né ha acquistato quella brasiliana come risulta dall'atto di riconoscimento (rep. 898 del 12.12.23 redatto dal pubblico ufficiale ) ove Persona_3
il pubblico ufficiale, alla data del 12.12.23, attesta che è cittadina italiana (e Persona_1
indica un diverso nominativo del padre della ricorrente).
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- la ricorrente pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- la ricorrente deduce la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i Parte_2
a Londra nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis e l'impossibilità perfino
[...] della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deduce pagina 3 di 6 altresì la ricorrente che,, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis sono, attualmente, di circa 2 o 3 anni , oltre all'attesa già sopportata, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse le ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dalle ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che l'ava
[...]
nata a [...], Paranà, Brasile, il 15 luglio 1980 è cittadina italiana dalla nascita (cfr. Persona_1
all. 1), è iscritta nei registri anagrafici del Comune di Torino, non ha mai perso la cittadinanza italiana né vi ha rinunciato, così come risulta dall'atto di riconoscimento (rep. 898 del 12.12.23 redatto dal pubblico ufficiale ) ove il pubblico ufficiale attesta che è Persona_3 Persona_1
cittadina italiana, e quindi ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla propria figlia Parte_1
.
[...]
E' dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Regno Unito, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da una cittadina italiana, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver tentato di inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a Londra quale discendente – in linea retta – di cittadina italiana e dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità di prenotare un appuntamento a causa dell'esaurimento dei posti disponibili per il servizio oggetto di interesse in questa sede (all. n. 5, 6 e 7).
pagina 4 di 6 Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata il giorno 25 gennaio 1999, in Curitiba, Paranà, Brasile, CF-CPF n.
[...]
DI
, residente a [...], Regno Unito, in Copiner Walk, n. 2, postal code HA8 il P.IVA_1
diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 03.03.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Alessandra Aragno
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