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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12776 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 62767/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 21/5/2025 e promosso da:
C.F. , con sede in Roma, Via V. Veneto n. 54/b, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Annaluce Licheri, (C.F. ), C.F._1 presso il cui studio sito in Roma, Via dei Giuochi Istmici n. 37 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro on sede in AP, Via Santa Brigida Controparte_1
n. 39, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di AP
, società iscritta al n. 6 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del d.lgs. P.IVA_2
1° settembre 1993, n. 385, in persona di nato ad [...], il CP_2
09/04/1971, codice fiscale procuratore in virtù dei poteri conferiti CodiceFiscale_2 con la procura generale rilasciata in data 21/01/2022 dal Notaio del Distretto Notarile di Per_1
Milano (v. sub doc. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bonati (codice fiscale:
[...]
; pec: fax: 0107767715) del Foro di C.F._3 Email_1
Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato procuratore in Genova, Via
Roma n. 6/3, giusta procura depositata telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 9870/2022
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022.
- accertare e dichiarare la tardività del deposito effettuato da della memoria ex art. 183, CP_1 co. 6, n. 2, c.p.c. e dei relativi documenti allegati e, per l'effetto, disporre lo stralcio della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e dei relativi documenti allegati. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito vantato da per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, Controparte_3 revocare il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022. IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che il comportamento di Controparte_3 esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dall'art. 1337 c.c. e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento dei danni a favore di Controparte_3 Controparte_4
nella misura che verrà ritenuta equa di giustizia.
[...] Con riserva di articolare prove istruttorie e di escutere testi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
per l'opposta: “1) respingere integralmente l'opposizione di in Controparte_4 relazione al Finanziamento e al Contratto di Apertura di Credito per cui è causa, in quanto inammissibile, infondata e non provata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9870/2022 ovvero, 2) in subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere l'eccezione di incompetenza del giudice adito ritualmente e legittimamente sollevata e concedere ad termine per la CP_3 riassunzione avanti al Tribunale di Bari della controversia relativa agli importi dovuti in forza del Finanziamento, respingere integralmente l'opposizione di in Controparte_4 relazione al Contratto di Apertura di Credito per cui è causa, in quanto inammissibile, infondata e non provata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9870/2022 in relazione all'importo di Euro 1.685.703,51, oltre interessi moratori dalla data della domanda monitoria al soddisfo;
3) respingere, in ogni caso, la domanda riconvenzionale per risarcimento del danno in quanto infondata e non provata. Con vittoria negli onorari e nelle spese del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/6/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto
[...] ingiuntivo n. 9870/2022, N.R.G. 26983/2022, con cui ingiungeva alla Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente
[...] della somma di € 5.542.226,90, oltre ad interessi e spese del procedimento, di cui €
3.856.523,39, compresi il capitale, gli interessi e gli oneri accessori, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 07/136/78197221 stipulato dall'ingiunta con la
[...] il 27/7/2016 ed € 1.685.703,51, a titolo di capitale e interessi, quale saldo Controparte_5 debitore al 31/12/2020, con interessi aggiornati al 28/04/2022, del contratto di apertura di credito acceso sul conto corrente n. 136/1001295/6, per l'importo totale massimo di € 1.500.000,00, con scadenza 30/9/2019. La ricorrente dava atto che i suddetti rapporti erano stati stipulati con la cui era succeduta con atto di cessione di rapporti giuridici in Controparte_5 blocco del 29/6/2020, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con efficacia al
1°/7/2020, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
II (Foglio Inserzioni), n. 82, del 14/7/2020, la Controparte_3
2. Con atto di citazione notificato in data 5/10/2022 la in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9870/2022, N.R.G. 26983/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 6/6/2022, invocandone la declaratoria di nullità o la revoca e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni.
L'opponente eccepiva:
- l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria per effetto dell'art. 17 del contratto di finanziamento n. 136/1001295/6, che devolve alla competenza in via esclusiva del Tribunale
Ordinario di Bari le controversie relative al contratto;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, avendo la utilizzato le Controparte_4 somme mutuate per sostenere il progetto editoriale voluto dalla Controparte_5
- l'invalidità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1283 c.c. per effetto dell'ammortamento alla francese;
- la violazione dell'art. 1337 c.c., avendo la violato le regole di correttezza e CP_3 buona fede, avendo le parti intrapreso una trattativa per definire bonariamente la lite.
3. Con comparsa del 24/2/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarando di aderire
[...] all'avversa eccezione di incompetenza ex art. 38, co. II c.c., limitatamente al credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario e contestando le ulteriori avverse eccezioni e deduzioni. 4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 1.685.703,51 ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., con le note scritte di trattazione del 20/5/2025 l'opponente dava atto del proprio cambio di denominazione in ed eccepiva la tardività del deposito, da parte della Parte_1
della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e dei Controparte_3 relativi documenti allegati, quindi, all'udienza del 21/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
5. Deve darsi atto che l'opponente, con le note scritte di trattazione del 20/5/2025, nell'intestazione ha indicato la propria nuova denominazione e, pur in Parte_1 mancanza di prova documentale del cambio di denominazione, in mancanza di contestazione, tale circostanza deve ritenersi pacifica.
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio sollevata dalla già con riferimento al contratto di Parte_1 Controparte_4 finanziamento chirografario a tasso fisso n. 07/136/78197221 stipulato il 27/7/2016 per il capitale finanziato di € 7.000.000,00 tra la e la Controparte_5 Controparte_6
è fondata, essendo stato previsto, all'art. 17.2 del suddetto contratto, il foro esclusivo di
[...] per ogni controversia inter partes derivante dal finanziamento. CP_5
L'eccezione pregiudiziale è stata validamente proposta dall'opponente mediante il richiamo all'art. 17 del citato contratto di apertura di credito e l'indicazione del giudice ritenuto competente, non rilevando in contrario la mancata contestazione di tutti i possibili criteri di radicamento della competenza del giudice adito, venendo in rilievo un foro convenzionale esclusivo. Si rileva, inoltre, che la con la Controparte_3 comparsa di risposta del 24/2/2023, aveva aderito all'avversa eccezione pregiudiziale subordinatamente alla valutazione, da parte del giudice, della specificità dell'avversa eccezione e dell'insussistenza dei presupposti della connessione oggettiva e soggettiva tra la causa relativa al contratto di finanziamento e quella afferente all'apertura di credito azionate con il ricorso monitorio;
in seguito, con la comparsa conclusionale, l'opposta ha concluso in via principale per l'integrale rigetto dell'avversa opposizione, chiedendo in via meramente subordinata il termine per la riassunzione del processo attinente al contratto di finanziamento avanti al giudice ritenuto competente. Non vi è, dunque, adesione della Controparte_3 all'avversa eccezione di incompetenza ex art. 38, co. 2 c.p.c., considerata anche l'inammissibilità di una adesione condizionata.
Per consolidata giurisprudenza, la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge;
in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Cass. civ. n.
20713 del 17/07/2023).
Ne consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'ingiunzione della somma di € 3.856.523,39.
6. Relativamente al contratto di apertura di credito in conto corrente, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2003 è priva di pregio.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 23/3/2023, ha assegnato il termine ex art. 5 del D.Lgs. n.
[... 28/2003, rinviando all'udienza dell'11/10/2023 ed è documentale che il 22/5/2023 la CP_1 ha convocato la avanti alla Controparte_3 CP_4 CP_6 [...] per la procedura di mediazione, conclusasi con il verbale negativo del Controparte_7
10/7/2023, entro la data fissata per la celebrazione dell'udienza successiva alla citata ordinanza, quindi si è ritualmente avverata la condizione di procedibilità.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (cfr. Cass. civ. n. 40035 del 14/12/2021).
7. Non coglie nel segno l'eccezione dell'opponente di inammissibilità, in quanto tardivo, del deposito dell'avversa memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. e dei relativi documenti allegati.
Come osservato dall'opposta, l'art. 155, commi IV e V, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo e di sabato, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo di un altro termine, come accade nel caso, ricorrente nella fattispecie, del primo termine previsto dall'art. 183, co. VI c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis.
Ebbene, considerato che il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. scadeva sabato 22 aprile 2023, la relativa scadenza, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., deve essere posticipata a lunedì 24 aprile 2023, sicché il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. è scaduto il 24 maggio 2023. Ne consegue la tempestività del deposito, da parte dell'opposta, della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. e dei relativi documenti allegati, avvenuto il 24/5/2023.
8. Nel merito, con riferimento al credito fondato sul contratto di apertura di credito acceso sul P conto corrente n. 136/1001295/6 stipulato il 29/3/2019 tra e la Controparte_5
l'opposizione è priva di pregio, atteso che, a fronte della produzione Controparte_6 documentale dell'ingiungente, la non ha provato il pagamento della somma Parte_1 ingiunta, né altra causa estintiva dell'obbligazione a suo carico.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto da quest'ultima anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è documentale che tra la che ha poi mutato la Controparte_4 propria denominazione in e la è intercorso il Parte_1 Controparte_5 contratto di apertura di credito in conto corrente acceso sul conto corrente n. 136/1001295/6, per l'importo totale massimo di € 1.500.000,00 e con scadenza il 30/9/2019, con la previsione delle seguenti condizioni economiche: TAEG del 5,069%, tasso debitore annuo per utilizzi entro il limite del fido ordinario pari all'Euribor 3M media mensile precedente + 4%, tasso debitore annuo per utilizzi entro il limite del fido straordinario pari all'Euribor 3M media mensile precedente + 4%, tasso debitore annuo per utilizzi oltre il limite del fido concesso del 5%, tasso di mora del 14,580% e commissione per la messa a disposizione di somme dell'1%, oltre alle altre spese e commissioni specificamente pattuite.
Con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 29 giugno 2020, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con efficacia al 1° luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II (Foglio Inserzioni), n. 82, del 14/7/2020 il contratto di apertura di credito di cui sopra è stato ceduto dalla Banca Popolare di Bari Società
Cooperativa per Azioni alla L'opposta ha Controparte_3 prodotto, inoltre, l'estratto conto relativo ai movimenti del conto tecnico n. 760 14210-5 presso la ex relativo al periodo 31/12/2020-31/12/2021. CP_3 Controparte_8
Ebbene, a fronte della produzione documentale della Controparte_3
le contestazioni dell'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa
[...] creditoria. Invero, l'impiego delle somme messe a disposizione della Controparte_9 con la suddetta apertura di credito per finanziare il progetto di rilancio del quotidiano “La
[...]
Gazzetta del Mezzogiorno”, culminato nell'acquisto, da parte della Controparte_10 della quota di partecipazione della Barieditrice s.r.l. in Edisud S.p.A., proprietaria della suddetta testata giornalistica, con pagamento del prezzo comprensivo dell'esposizione debitoria della cedente verso la non vale ad escludere l'esistenza del credito di Controparte_8 quest'ultima, poi ceduto all'odierna opposta, nei confronti dell'odierna opponente, posto che l'asserita destinazione delle somme erogate alla mediante l'apertura Controparte_9 di credito su cui si controverte per finanziare il progetto editoriale sopra descritto, di cui peraltro non vi è idonea prova, quand'anche fosse ritenuta provata, avrebbe avuto quale beneficiaria la non la che ha, dunque, diritto alla Controparte_10 Controparte_8 restituzione dell'equivalente della somma messa a disposizione della controparte.
La contestazione dell'ingiunta in ordine alla mancanza di prova del credito è alquanto generica, in quanto priva di riferimenti specifici ai documenti versati in atti dalla controparte.
In particolare, la non contesta specificamente la datio della somma di cui Parte_1 all'apertura di credito stipulata con la ma deduce che, in Controparte_8 considerazione della sua destinazione, la controparte non avrebbe diritto alla relativa restituzione, deduzione che, per le ragioni sopra esposte, risulta infondata.
E' del pari priva di pregio la contestazione della afferente alla presunta Parte_1 responsabilità precontrattuale dell'ingiungente. Invero, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (Cass. civ. n. 34510 del 16/11/2021).
Nella specie, non vi è prova che le interlocuzioni intercorse tra le parti per la definizione della situazione debitoria dell'opponente verso la avessero raggiunto un livello di CP_3 serietà tale da poter ingenerare nella l'incolpevole affidamento sulla Controparte_4 conclusione di un accordo volto a definire la sua esposizione debitoria, risultando dagli atti che quest'ultima ha inoltrato alla controparte proposte di ripianamento delle proprie esposizioni debitorie verso l'odierna opposta mediante il pagamento di € 900.000,00 e non vi è prova che la controparte abbia tenuto una condotta tale da indurre l'odierna opponente a confidare sul buon esito della sua proposta.
Al contrario, il 6/4/2021 la ha inviato alla controparte a mezzo pec una missiva, CP_3 indicando i propri crediti ed invitandola a mettersi in contatto con il procuratore della società per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, il 9/11/2021 la a rifiutato la CP_3 seconda proposta di definizione della posizione debitoria della controparte del 27/10/2021, il
15/2/2022 ha preannunziato all'odierna opponente l'intenzione di agire giudizialmente per il recupero dei crediti, tra cui quello derivante dall'apertura di credito in oggetto ed il 9/9/2022 ha inviato il preavviso di segnalazione a sofferenza.
E', quindi, evidente che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il 28/4/2022 non è stato un atto a sorpresa e che la proposta inviata dall'odierna opponente alla il CP_3
27/10/2022 ricalcava una precedente proposta di definizione dei rapporti inter partes già rifiutata dall'opposta, pertanto l'odierna opponente non poteva ragionevolmente nutrire una seria aspettativa sul buon esito della stessa.
Non è, dunque, provata alcuna condotta dell'opposta contraria alla buona fede ex art. 1337 c.c. e tale da fondare l'altrui pretesa risarcitoria, pertanto deve essere rigettata la domanda riconvenzionale della Parte_1
La deve essere, dunque, condannata al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 1.685.703,51, oltre agli interessi convenzionali dal 28/04/2022 al saldo.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali nella misura della metà ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'opponente a rifondere alla controparte la residua parte, liquidata come in dispositivo.
Alla parziale soccombenza reciproca consegue il rigetto della domanda dell'opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. di cui alla comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 5/10/2022 dalla già Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
DICHIARA l'incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio in favore del
Tribunale Ordinario di Bari in ordine al contratto di finanziamento chirografario n.
07/136/78197221 stipulato tra la e la Controparte_4 Controparte_8
e, per l'effetto, DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 9870/2022, N.R.G. 26983/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 6/6/2022;
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 1.685.703,51, oltre agli Controparte_3 interessi convenzionali dal 28/04/2022 al saldo;
RIGETTA la domanda proposta dalla di Controparte_3 condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla avverso la Parte_1 [...]
Controparte_3
COMPENSA tra le parte le spese di lite nella misura della metà e CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della controparte della residua parte, che liquida in € 17.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, li 17/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 62767/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 21/5/2025 e promosso da:
C.F. , con sede in Roma, Via V. Veneto n. 54/b, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Annaluce Licheri, (C.F. ), C.F._1 presso il cui studio sito in Roma, Via dei Giuochi Istmici n. 37 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro on sede in AP, Via Santa Brigida Controparte_1
n. 39, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di AP
, società iscritta al n. 6 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del d.lgs. P.IVA_2
1° settembre 1993, n. 385, in persona di nato ad [...], il CP_2
09/04/1971, codice fiscale procuratore in virtù dei poteri conferiti CodiceFiscale_2 con la procura generale rilasciata in data 21/01/2022 dal Notaio del Distretto Notarile di Per_1
Milano (v. sub doc. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bonati (codice fiscale:
[...]
; pec: fax: 0107767715) del Foro di C.F._3 Email_1
Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato procuratore in Genova, Via
Roma n. 6/3, giusta procura depositata telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 9870/2022
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022.
- accertare e dichiarare la tardività del deposito effettuato da della memoria ex art. 183, CP_1 co. 6, n. 2, c.p.c. e dei relativi documenti allegati e, per l'effetto, disporre lo stralcio della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e dei relativi documenti allegati. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito vantato da per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, Controparte_3 revocare il decreto ingiuntivo n. 9870/2022 del 6 giugno 2022. IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che il comportamento di Controparte_3 esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dall'art. 1337 c.c. e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento dei danni a favore di Controparte_3 Controparte_4
nella misura che verrà ritenuta equa di giustizia.
[...] Con riserva di articolare prove istruttorie e di escutere testi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
per l'opposta: “1) respingere integralmente l'opposizione di in Controparte_4 relazione al Finanziamento e al Contratto di Apertura di Credito per cui è causa, in quanto inammissibile, infondata e non provata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9870/2022 ovvero, 2) in subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere l'eccezione di incompetenza del giudice adito ritualmente e legittimamente sollevata e concedere ad termine per la CP_3 riassunzione avanti al Tribunale di Bari della controversia relativa agli importi dovuti in forza del Finanziamento, respingere integralmente l'opposizione di in Controparte_4 relazione al Contratto di Apertura di Credito per cui è causa, in quanto inammissibile, infondata e non provata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9870/2022 in relazione all'importo di Euro 1.685.703,51, oltre interessi moratori dalla data della domanda monitoria al soddisfo;
3) respingere, in ogni caso, la domanda riconvenzionale per risarcimento del danno in quanto infondata e non provata. Con vittoria negli onorari e nelle spese del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/6/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto
[...] ingiuntivo n. 9870/2022, N.R.G. 26983/2022, con cui ingiungeva alla Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente
[...] della somma di € 5.542.226,90, oltre ad interessi e spese del procedimento, di cui €
3.856.523,39, compresi il capitale, gli interessi e gli oneri accessori, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 07/136/78197221 stipulato dall'ingiunta con la
[...] il 27/7/2016 ed € 1.685.703,51, a titolo di capitale e interessi, quale saldo Controparte_5 debitore al 31/12/2020, con interessi aggiornati al 28/04/2022, del contratto di apertura di credito acceso sul conto corrente n. 136/1001295/6, per l'importo totale massimo di € 1.500.000,00, con scadenza 30/9/2019. La ricorrente dava atto che i suddetti rapporti erano stati stipulati con la cui era succeduta con atto di cessione di rapporti giuridici in Controparte_5 blocco del 29/6/2020, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con efficacia al
1°/7/2020, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
II (Foglio Inserzioni), n. 82, del 14/7/2020, la Controparte_3
2. Con atto di citazione notificato in data 5/10/2022 la in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9870/2022, N.R.G. 26983/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 6/6/2022, invocandone la declaratoria di nullità o la revoca e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni.
L'opponente eccepiva:
- l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria per effetto dell'art. 17 del contratto di finanziamento n. 136/1001295/6, che devolve alla competenza in via esclusiva del Tribunale
Ordinario di Bari le controversie relative al contratto;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, avendo la utilizzato le Controparte_4 somme mutuate per sostenere il progetto editoriale voluto dalla Controparte_5
- l'invalidità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1283 c.c. per effetto dell'ammortamento alla francese;
- la violazione dell'art. 1337 c.c., avendo la violato le regole di correttezza e CP_3 buona fede, avendo le parti intrapreso una trattativa per definire bonariamente la lite.
3. Con comparsa del 24/2/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarando di aderire
[...] all'avversa eccezione di incompetenza ex art. 38, co. II c.c., limitatamente al credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario e contestando le ulteriori avverse eccezioni e deduzioni. 4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 1.685.703,51 ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., con le note scritte di trattazione del 20/5/2025 l'opponente dava atto del proprio cambio di denominazione in ed eccepiva la tardività del deposito, da parte della Parte_1
della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e dei Controparte_3 relativi documenti allegati, quindi, all'udienza del 21/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
5. Deve darsi atto che l'opponente, con le note scritte di trattazione del 20/5/2025, nell'intestazione ha indicato la propria nuova denominazione e, pur in Parte_1 mancanza di prova documentale del cambio di denominazione, in mancanza di contestazione, tale circostanza deve ritenersi pacifica.
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio sollevata dalla già con riferimento al contratto di Parte_1 Controparte_4 finanziamento chirografario a tasso fisso n. 07/136/78197221 stipulato il 27/7/2016 per il capitale finanziato di € 7.000.000,00 tra la e la Controparte_5 Controparte_6
è fondata, essendo stato previsto, all'art. 17.2 del suddetto contratto, il foro esclusivo di
[...] per ogni controversia inter partes derivante dal finanziamento. CP_5
L'eccezione pregiudiziale è stata validamente proposta dall'opponente mediante il richiamo all'art. 17 del citato contratto di apertura di credito e l'indicazione del giudice ritenuto competente, non rilevando in contrario la mancata contestazione di tutti i possibili criteri di radicamento della competenza del giudice adito, venendo in rilievo un foro convenzionale esclusivo. Si rileva, inoltre, che la con la Controparte_3 comparsa di risposta del 24/2/2023, aveva aderito all'avversa eccezione pregiudiziale subordinatamente alla valutazione, da parte del giudice, della specificità dell'avversa eccezione e dell'insussistenza dei presupposti della connessione oggettiva e soggettiva tra la causa relativa al contratto di finanziamento e quella afferente all'apertura di credito azionate con il ricorso monitorio;
in seguito, con la comparsa conclusionale, l'opposta ha concluso in via principale per l'integrale rigetto dell'avversa opposizione, chiedendo in via meramente subordinata il termine per la riassunzione del processo attinente al contratto di finanziamento avanti al giudice ritenuto competente. Non vi è, dunque, adesione della Controparte_3 all'avversa eccezione di incompetenza ex art. 38, co. 2 c.p.c., considerata anche l'inammissibilità di una adesione condizionata.
Per consolidata giurisprudenza, la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge;
in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Cass. civ. n.
20713 del 17/07/2023).
Ne consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'ingiunzione della somma di € 3.856.523,39.
6. Relativamente al contratto di apertura di credito in conto corrente, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2003 è priva di pregio.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 23/3/2023, ha assegnato il termine ex art. 5 del D.Lgs. n.
[... 28/2003, rinviando all'udienza dell'11/10/2023 ed è documentale che il 22/5/2023 la CP_1 ha convocato la avanti alla Controparte_3 CP_4 CP_6 [...] per la procedura di mediazione, conclusasi con il verbale negativo del Controparte_7
10/7/2023, entro la data fissata per la celebrazione dell'udienza successiva alla citata ordinanza, quindi si è ritualmente avverata la condizione di procedibilità.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (cfr. Cass. civ. n. 40035 del 14/12/2021).
7. Non coglie nel segno l'eccezione dell'opponente di inammissibilità, in quanto tardivo, del deposito dell'avversa memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. e dei relativi documenti allegati.
Come osservato dall'opposta, l'art. 155, commi IV e V, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo e di sabato, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo di un altro termine, come accade nel caso, ricorrente nella fattispecie, del primo termine previsto dall'art. 183, co. VI c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis.
Ebbene, considerato che il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. scadeva sabato 22 aprile 2023, la relativa scadenza, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., deve essere posticipata a lunedì 24 aprile 2023, sicché il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. è scaduto il 24 maggio 2023. Ne consegue la tempestività del deposito, da parte dell'opposta, della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. e dei relativi documenti allegati, avvenuto il 24/5/2023.
8. Nel merito, con riferimento al credito fondato sul contratto di apertura di credito acceso sul P conto corrente n. 136/1001295/6 stipulato il 29/3/2019 tra e la Controparte_5
l'opposizione è priva di pregio, atteso che, a fronte della produzione Controparte_6 documentale dell'ingiungente, la non ha provato il pagamento della somma Parte_1 ingiunta, né altra causa estintiva dell'obbligazione a suo carico.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto da quest'ultima anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è documentale che tra la che ha poi mutato la Controparte_4 propria denominazione in e la è intercorso il Parte_1 Controparte_5 contratto di apertura di credito in conto corrente acceso sul conto corrente n. 136/1001295/6, per l'importo totale massimo di € 1.500.000,00 e con scadenza il 30/9/2019, con la previsione delle seguenti condizioni economiche: TAEG del 5,069%, tasso debitore annuo per utilizzi entro il limite del fido ordinario pari all'Euribor 3M media mensile precedente + 4%, tasso debitore annuo per utilizzi entro il limite del fido straordinario pari all'Euribor 3M media mensile precedente + 4%, tasso debitore annuo per utilizzi oltre il limite del fido concesso del 5%, tasso di mora del 14,580% e commissione per la messa a disposizione di somme dell'1%, oltre alle altre spese e commissioni specificamente pattuite.
Con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 29 giugno 2020, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con efficacia al 1° luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II (Foglio Inserzioni), n. 82, del 14/7/2020 il contratto di apertura di credito di cui sopra è stato ceduto dalla Banca Popolare di Bari Società
Cooperativa per Azioni alla L'opposta ha Controparte_3 prodotto, inoltre, l'estratto conto relativo ai movimenti del conto tecnico n. 760 14210-5 presso la ex relativo al periodo 31/12/2020-31/12/2021. CP_3 Controparte_8
Ebbene, a fronte della produzione documentale della Controparte_3
le contestazioni dell'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa
[...] creditoria. Invero, l'impiego delle somme messe a disposizione della Controparte_9 con la suddetta apertura di credito per finanziare il progetto di rilancio del quotidiano “La
[...]
Gazzetta del Mezzogiorno”, culminato nell'acquisto, da parte della Controparte_10 della quota di partecipazione della Barieditrice s.r.l. in Edisud S.p.A., proprietaria della suddetta testata giornalistica, con pagamento del prezzo comprensivo dell'esposizione debitoria della cedente verso la non vale ad escludere l'esistenza del credito di Controparte_8 quest'ultima, poi ceduto all'odierna opposta, nei confronti dell'odierna opponente, posto che l'asserita destinazione delle somme erogate alla mediante l'apertura Controparte_9 di credito su cui si controverte per finanziare il progetto editoriale sopra descritto, di cui peraltro non vi è idonea prova, quand'anche fosse ritenuta provata, avrebbe avuto quale beneficiaria la non la che ha, dunque, diritto alla Controparte_10 Controparte_8 restituzione dell'equivalente della somma messa a disposizione della controparte.
La contestazione dell'ingiunta in ordine alla mancanza di prova del credito è alquanto generica, in quanto priva di riferimenti specifici ai documenti versati in atti dalla controparte.
In particolare, la non contesta specificamente la datio della somma di cui Parte_1 all'apertura di credito stipulata con la ma deduce che, in Controparte_8 considerazione della sua destinazione, la controparte non avrebbe diritto alla relativa restituzione, deduzione che, per le ragioni sopra esposte, risulta infondata.
E' del pari priva di pregio la contestazione della afferente alla presunta Parte_1 responsabilità precontrattuale dell'ingiungente. Invero, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (Cass. civ. n. 34510 del 16/11/2021).
Nella specie, non vi è prova che le interlocuzioni intercorse tra le parti per la definizione della situazione debitoria dell'opponente verso la avessero raggiunto un livello di CP_3 serietà tale da poter ingenerare nella l'incolpevole affidamento sulla Controparte_4 conclusione di un accordo volto a definire la sua esposizione debitoria, risultando dagli atti che quest'ultima ha inoltrato alla controparte proposte di ripianamento delle proprie esposizioni debitorie verso l'odierna opposta mediante il pagamento di € 900.000,00 e non vi è prova che la controparte abbia tenuto una condotta tale da indurre l'odierna opponente a confidare sul buon esito della sua proposta.
Al contrario, il 6/4/2021 la ha inviato alla controparte a mezzo pec una missiva, CP_3 indicando i propri crediti ed invitandola a mettersi in contatto con il procuratore della società per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, il 9/11/2021 la a rifiutato la CP_3 seconda proposta di definizione della posizione debitoria della controparte del 27/10/2021, il
15/2/2022 ha preannunziato all'odierna opponente l'intenzione di agire giudizialmente per il recupero dei crediti, tra cui quello derivante dall'apertura di credito in oggetto ed il 9/9/2022 ha inviato il preavviso di segnalazione a sofferenza.
E', quindi, evidente che la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il 28/4/2022 non è stato un atto a sorpresa e che la proposta inviata dall'odierna opponente alla il CP_3
27/10/2022 ricalcava una precedente proposta di definizione dei rapporti inter partes già rifiutata dall'opposta, pertanto l'odierna opponente non poteva ragionevolmente nutrire una seria aspettativa sul buon esito della stessa.
Non è, dunque, provata alcuna condotta dell'opposta contraria alla buona fede ex art. 1337 c.c. e tale da fondare l'altrui pretesa risarcitoria, pertanto deve essere rigettata la domanda riconvenzionale della Parte_1
La deve essere, dunque, condannata al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 1.685.703,51, oltre agli interessi convenzionali dal 28/04/2022 al saldo.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali nella misura della metà ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'opponente a rifondere alla controparte la residua parte, liquidata come in dispositivo.
Alla parziale soccombenza reciproca consegue il rigetto della domanda dell'opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. di cui alla comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 5/10/2022 dalla già Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
DICHIARA l'incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio in favore del
Tribunale Ordinario di Bari in ordine al contratto di finanziamento chirografario n.
07/136/78197221 stipulato tra la e la Controparte_4 Controparte_8
e, per l'effetto, DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 9870/2022, N.R.G. 26983/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 6/6/2022;
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 1.685.703,51, oltre agli Controparte_3 interessi convenzionali dal 28/04/2022 al saldo;
RIGETTA la domanda proposta dalla di Controparte_3 condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla avverso la Parte_1 [...]
Controparte_3
COMPENSA tra le parte le spese di lite nella misura della metà e CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della controparte della residua parte, che liquida in € 17.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, li 17/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci