Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 580/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 19.2.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in E_ C.F._1
Canicattì nella via Torres n. 8, (c.f. ) nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Canicattì il 26.12.1949, ivi residente nella via La Marmora n. 7, (c.f. Parte_3
nata a [...] e residente in [...]
Libertà n. 5, rappresentate e difese dagli avvocati Michele Mosca e Maria Azzurra
Provenzano,
ATTRICI
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._4
residente nella via S. Carnevale n. 3; (p.i. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
San Cataldo nella via San Nicola n. 4/6.
CONVENUTE CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
attrici le sigg.re , , per tutti i E_ Parte_2 Parte_3
fatti meglio descritti in narrativa e per cui è causa;
- per l'effetto, condannare parte convenuta signora in proprio e nella Controparte_1
qualità di legale rappr.te dell'Agenzia di viaggi a restituire le somme Controparte_3
pari ad € 2.440,00 cadauna, percepite e trattenute indebitamente, nonché, all'integrale
risarcimento in favore delle odierne attrici dei danni non patrimoniali subiti a causa
dell'accaduto per cui è causa, da quantificarsi nella misura che il giudice riterrà di giustizia
a seguito dell'istruttoria, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro
sino al soddisfo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato , e E_ Parte_2
convenivano in giudizio in proprio e nella qualità di Parte_3 Controparte_1
legale rappresentante dell'agenzia di viaggi chiedendone la condanna Controparte_2
alla restituzione di complessive € 7.320,00 (€ 2.440,00 cadauna), somma versata dalle attrici alla convenuta e indebitamente dalla stessa trattenuta, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito per vacanza rovinata. A fondamento delle proprie difese,
deducevano di avere prenotato, nel maggio 2019, presso l'agenzia della convenuta un viaggio organizzato con destinazione in Cina per il periodo 17-27 agosto 2019. A conferma della prenotazione effettuata, le attrici versavano alla convenuta un acconto di € 800,00
ciascuna. La quota complessiva veniva convenuta in € 2.440,00 a persona e comprendeva i voli di andata e ritorno, i trasferimenti in bus tra le città oggetto di visita turistica e la sistemazione negli hotel. Successivamente, le attrici provvedevano al versamento della quota saldo del prezzo per € 1.640,00 cadauna a mezzo bonifico sul conto corrente personale di senza ricevere fattura o ricevuta. A ridosso di Ferragosto, Controparte_1
2 le attrici apprendevano dall'agenzia che non era possibile la partenza a causa di problemi nel paese di destinazione;
indi il viaggio veniva riprogrammato per il mese di settembre.
Tuttavia, successivamente ricevevano la comunicazione del definitivo annullamento del viaggio senza altra motivazione;
chiedevano pertanto il rimborso delle quote versate.
Rimanendo la richiesta inevasa, le attrici l'11.10.2019 inoltravano formale diffida sia alla che personalmente a In secondo luogo, Controparte_2 Controparte_1
deducevano di avere subito un danno non patrimoniale da vacanza rovinata avendo trascorso l'intero mese di agosto 2019 in attesa di una riprogrammazione del viaggio in periodo successivo o di una proposta di viaggio alternativo.
All'udienza del 22.11.2021, il Tribunale dichiarava la contumacia di CP_4
e della e, rilevato che il tentativo di negoziazione assistita era
[...] Controparte_2
stato esperito nei soli confronti della società, fissava un termine di 15 giorni per esperirla nei confronti di . Atteso l'esito negativo, la causa proseguiva mediante Controparte_4
istruzione documentale;
indi veniva posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
Il caso in esame rientra tra i contratti di pacchetto turistico la cui disciplina è contenuta nel codice del turismo (d.lgs. 79/2011). L'agenzia di viaggi opera quale organizzatrice e intermediaria di viaggi, soggiorni o altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
Nella fattispecie oggetto di causa organizzava (o comunque si faceva Controparte_2
intermediaria) in favore delle attrici un viaggio con destinazione in Cina, per il periodo dal
17 al 27 agosto 2019 verso un corrispettivo di complessive € 7.320,00. A conferma della prenotazione le attrici versavano alla convenuta un acconto di € 800,00 ciascuna con causale “acconto tour in Cina”. In particolare, e E_ Parte_2
effettuavano il bonifico sul conto corrente bancario intestato a mentre CP_2 Pt_3
versava la somma sul conto corrente personale di
[...] Controparte_1
Successivamente, nel luglio 2019 le attrici effettuavano il bonifico a saldo del prezzo sul conto corrente personale di di € 1640,00 l'una con causale “saldo CP_1 CP_1
3 tour in Cina”. Tali bonifici provano che le attrici hanno adempiuto alle proprie prestazioni discendenti dal contratto. Inoltre, poiché i bonifici sono stati indirizzati in parte a
[...]
personalmente in parte alla società si evince che il rapporto CP_1 CP_2
contrattuale è stato stipulato dalle attrici con entrambi i soggetti (persona fisica e persona giuridica).
In secondo luogo, parte attrice ha prodotto tre bonifici che avrebbe ordinato CP_2
in suo favore dell'importo di € 2.440,00 l'uno con causale “rimborso Cina”; le attrici hanno però affermato di non aver mai ricevuto tali somme.
Sul punto, va anzitutto sottolineato che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.
2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica
o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad
oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né
inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato
coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da
rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo
possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere
data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante
presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021 – Rv. 660986 - 01).
I documenti in questione, relativi agli ordini di bonifico disposti da possono CP_2
essere utilizzati come indizio dell'inadempimento colpevole dei convenuti i quali, ove avessero adempiuto la prestazione a loro carico, avrebbero già impegnato le somme nell'organizzazione del viaggio e non avrebbero invece disposto la restituzione dell'intera somma pattuita. L'intenzione del rimborso, manifestata nei bonifici allegati, prova che tale somma è rimasta inutilizzata e non è mai uscita dalla disponibilità dell'agenzia.
4 L'inadempimento, tuttavia, permane in quanto non vi è prova che il bonifico di rimborso sia effettivamente andato a buon fine atteso che sulle distinte, alla voce “stato”, risulta che l'operazione è stata “inserita” ma non vi è prova che il bonifico sia andato a buon fine. Ciò
si ritiene sufficiente ai fini della prova del fatto negativo del mancato rimborso.
L'inadempimento della convenuta è stato altresì confermato dai testi e Testimone_1
(parenti delle attrici e ), Testimone_2 Parte_3 E_
escussi all'udienza del 13.9.2023, i quali hanno riferito che il viaggio non avvenne e la cancellazione fu comunicata alle attrici “a ridosso di Ferragosto 2019” senza alcuna restituzione delle somme da loro versate alla convenuta.
Stante l'accertato inadempimento, le convenute andranno quindi condannate, in solido,
alla restituzione delle somme versate dalle attrici, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. decorrenti dalla data di messa in mora (15.10.2019 per CP_2
8.11.2019 per ) al soddisfo.
[...] Controparte_1
Le attrici hanno altresì domandato il risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata sofferti avendo trascorso il periodo tra la fine di luglio e agosto 2019
nell'attesa di una ricalendarizzazione della vacanza o di una proposta alternativa verso una destinazione differente. Tuttavia, non hanno mai ricevuto alcuna proposta fino al definitivo annullamento della vacanza, comunicato poco prima della data programmata per la partenza originariamente pattuita. Nessuna altra alternativa è mai stata formulata con la conseguenza che le attrici non hanno potuto neppure organizzare in via autonoma o mediate differente agenzia il viaggio estivo programmato, perdendo così per l'anno 2019 la
chance di partire per la vacanza estiva.
Già in via generale, l'art. 43 del codice del turismo sancisce al co. 2 che il viaggiatore ha diritto a ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può avere subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il
successivo art. 46 si occupa specificamente del risarcimento da vacanza rovinata
5 prevedendo, in particolare, che il viaggiatore in caso di inadempimento di non scarsa importanza delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico possa domandare all'organizzatore o al venditore un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi del danno da vacanza rovinata atteso che il viaggio non è stato effettuato e che l'agenzia non ha fornito alle attrici una valida e specifica motivazione. Peraltro, il bonifico ordinato dalla convenuta con causale “rimborso
Cina” è indice di ammissione di responsabilità dell'agenzia nonché prova che essa non aveva adempiuto alle prestazioni di acquisto di biglietti arei o sistemazione in hotel. In
secondo luogo, le attrici hanno trascorso inutilmente il mese di agosto nell'attesa di sapere se fosse possibile la partenza o di una sua riprogrammazione o, ancora, di una proposta di meta alternativa. Nell'attesa e nel silenzio della convenuta, non hanno più potuto organizzare altro viaggio per l'estate 2019 perdendo definitivamente l'occasione della vacanza estiva per l'anno 2019.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che: “la prova del danno non patrimoniale da
"vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione,
in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore
mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo
formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità
turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati,
essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero” (Cass.
sez. III, sentenza n. 7256 dell'11.5.2012 - Rv. 622384 - 01).
Trattandosi di danno non patrimoniale che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si ritiene liquidare il danno in via equitativa nella misura di € 2.000,00 cadauna (cifra assimilabile a quanto inutilmente speso per la vacanza
6 sfumata), oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (trattandosi di debito di valore) al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c., con decorrenza da agosto 2019 al saldo.
Le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi, alla luce dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta l'inadempimento contrattuale di e di Controparte_1 CP_2
[...]
2) accerta il diritto alle restituzioni delle somme versate dalle attrici E_
, e in adempimento del contratto di
[...] Parte_2 Parte_3
pacchetto turistico stipulato con e Controparte_1 Controparte_2
3) condanna le convenute e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a restituire alle attrici , e E_ Parte_2 Pt_3
la somma di complessivi € 7.320,00 (€ 2.440,00 per ciascuna attrice), oltre
[...]
interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c., decorrenti dalla data di messa in mora (15.10.2019 per 8.11.2019 per Controparte_2 CP_1
al soddisfo;
[...]
4) condanna le convenute e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a risarcire il danno non patrimoniale subito dalle attrici E_
, e che si liquida equitativamente in
[...] Parte_2 Parte_3
complessive € 6.000,00 (€ 2.000,00 per ciascuna attrice), oltre rivalutazione monetaria e interessi, al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c., con decorrenza da agosto 2019 al saldo.
7 5) condanna le convenute e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere le spese di lite alle attrici , E_ Parte_2
e che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.540,00 Parte_3
per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16.4.2025
Il giudice
Matteo De Nes
8