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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/09/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26/09/2025 , RGC n. 1791 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. FLORIO MATTEO per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Alitto (per delega dell'avv. VILLECCO ALESSANDRA ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1791 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 2 47/2010 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13 maggio 2010 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Matteo Florio
OPPONENTI
E
(C.F. in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco CP_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
1 FATTO E DIRITTO
1.1. Gli opponenti, in qualità di fideiussori della congiunta e di Parte_4 consumatori, hanno proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 247/2010, con il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto, in solido tra loro, il pagamento di euro
35.625,24, oltre interessi e spese, in favore della BC , cui poi è succeduta l'odierna CP_3 opposta, a titolo di mancato pagamento del mutuo chirografario stipulato il 20 dicembre 2006 con , da rimborsare in 96 rate mensili a partire da l 20 gennaio 2007. Parte_4
Hanno dedotto: a) di essere stati autorizzati alla presentazione dell'opposizione tardiva dal
G.E in sede di procedura esecutiva immobiliare, avviata proprio sulla base del decreto opposto, in virtù di quanto previsto dalla sentenza del le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/2023; b) che il mutuo è stato utilizzato per il risanamento delle passività pregresse;
c) la mancata contabilizzazione di alcuni versamenti;
d) il carattere vessatorio della clausola sulla possibil ità di modifica unilaterale delle condizioni da parte della banca;
e) il carattere vessatorio della clausola sulla risoluzione per mancato pagamento di una singola rata;
f) la nullità per omessa specificazione della clausola risolutiva espressa;
g) la vessatorietà della clausola che consente il pagamento di interessi su rate non ancora scadute;
h) la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust in relazione alla deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.; i) la non debenza del credit o come richiesto anche per incongruenza delle spese applicate;
l) che erroneamente è stato indicato un tasso soglia usura del 15,070%, essendo quello applicabile del 9,225%; m) la difformità tra il piano di ammortamento e il testo contrattuale.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. In via preliminare, si osserva che la presente opposizione tardiva è giustificata non già dalla irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, bensì dal principio sancito dalla sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite, la quale ha consentito di adeguare l'ordinamento interno ai dettami della Cgue.
Si tratta, pertanto, di una ipotesi sui generis di opposizione tardiva, consentita nei limiti tracciati dal sentenza in esame, secondo cui “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il pro filo di abusività di dette clausole” (Cass. civ., Sez. U, 6 aprile 2023, n. 9479).
2 Non è, quindi, consentito un riesame complessivo della posizione del debitore, potendo quest'ultimo, se consumatore, far valere in questa sede soltanto profili di abusività delle clausole contenute nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Per tale ragione, i motivi sopra indicati alle lettere b, c, f, i, m, che nulla hanno a che vedere con il carattere abusivo delle clausole contrattuali, sono inammissibili.
2.1. Sempre in via preliminare, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve essere riconosciuta agli opponenti, estranei all'attività della debitrice principale e che hanno prestato garanzia verosimilmente in ragione del legame familiare con quest'ult ima, la qualità di consumatori.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C -74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C -534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_1 CP_4 consumatore il fideiussore pe rsona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. civ., Sez. U, 27 febbraio 2023, n. 5868).
2.2. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del motivo relativo alla facol tà di modifica unilaterale del contratto da parte della banca per carenza di interesse.
Infatti, non avendo la parte neppure indicato se e quando la banca abbia modificato il contratto in corso di rapporto e in cosa sia consistita la modifica, la declarato ria di nullità di una simile clausola in un contratto già risolto, non implicante ovviamente la nullità dell'intero contratto (la clausola abusiva è nulla ma non travolge l'intero contratto, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, Codice consumo), n on determina alcun vantaggio per gli opponenti, i quali, pertanto, non hanno alcun interesse alla proposizione del motivo in esame.
3. Nel merito, in primo luogo va escluso il carattere vessatorio della clausola che consente alla banca la risoluzione in ca so di mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo.
Infatti, premessa l'inconferenza del richiamo degli opponenti all'art. 40, comma 2 Tub, dedicato al credito fondiario, in quanto nel caso in esame si discute di un mutuo chirografario, con riferimento al contratto di assicurazione, ma esprimendo un principio applicabile anche al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione in caso di ma ncato pagamento di una sola rata del premio da parte dell'assicurato non ha carattere vessatorio, non essendo ricompresa tra quelle previste dall'art. 1341 c.c., conseguendone la facoltà della compagnia
3 assicuratrice di trattenere i premi già corrisposti” (Cass. civ., sez. VI, 27 agosto 2020, n.
17912).
Ad ogni modo, difetta anche l'interesse degli opponenti alla proposizione del motivo in esame, in quanto la banca non comunicato la risoluzione /decadenza dal beneficio del termine dopo il mancato pagamento di una singola rata, bensì allorquando la morosità perdurava da oltre un anno.
Infatti, sono gli stessi opponenti ad aver dedotto l'avvenuto pagamento esclusivamente delle prime 12 rate mensili, vale a dire di quelle aventi scadenza sino al 20 dicembre 200 7, mentre la banca ha inviato una missiva con richiamo all'art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine) e all'art. 1456 c.c. (risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva espressa) soltanto il 26 giugno 2009, vale a dire dopo la scadenza di al meno altre 18 rate rimaste impagate.
Pertanto, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., chiedere l'intero pagamento in caso di mancato adempimento nel termine stabilito a vantaggio del debitore, è del tutto irrilevante stabilire se la clausola i n esame abbia carattere abusivo, in quanto la banca poteva comunque chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo dopo il mancato pagamento di ben 18 rate, valendo il ricorso monitorio ai fini dell'art. 1186 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 novembre
2011, n. 24330, secondo cui “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudizial e, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma”).
3.1. Non meritevole di accoglimento è anche la doglianza relativa all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, merita in primo luogo ricor dare che, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite,
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3 della succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Per tale ragione, la nullità è soltanto parziale e non priva di efficacia l'intera fideiussione.
4 In ogni caso, si evidenzia che “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio
1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957
c.c., in quanto la previsione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale Arezzo, 13 giugno 2018, n. 647 e Tribunal e Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
Pertanto, a prescindere dalla riconducibilità delle fideiussioni allo schema Abi, considerato che, nel caso di specie, le fideiussioni medesime sono state prestate senza limite di durata e sono state correlate all 'adempimento dell'obbligazione e non alla scadenza (nella prima pagina dell'atto di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
3.2. Deve, poi, escludersi anche l'avvenuta applicazione di interessi usurari, in quanto il motivo è stato articolato in termini del tutto generici , non essendo stato indicato neppure il
TEG contrattuale e risultando così inadempiuto l'onere di allegazione sancito anche dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto una erronea indicazione del tasso soglia nel contratto, ma senza indicare il Teg contrattuale e che lo stesso ha superato il tasso soglia
(peraltro il Taeg, indicatore avente fin alità diverse dal Teg, indicato in contratto, è inferiore anche al tasso soglia invocato dagli opponenti).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 4.200,00 (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,0 0 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 26 settembre 2025
IL GIUDICE
5 Dott. Gaetano Laviola
6
L'avv. FLORIO MATTEO per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Alitto (per delega dell'avv. VILLECCO ALESSANDRA ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1791 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 2 47/2010 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13 maggio 2010 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Matteo Florio
OPPONENTI
E
(C.F. in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco CP_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
1 FATTO E DIRITTO
1.1. Gli opponenti, in qualità di fideiussori della congiunta e di Parte_4 consumatori, hanno proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 247/2010, con il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto, in solido tra loro, il pagamento di euro
35.625,24, oltre interessi e spese, in favore della BC , cui poi è succeduta l'odierna CP_3 opposta, a titolo di mancato pagamento del mutuo chirografario stipulato il 20 dicembre 2006 con , da rimborsare in 96 rate mensili a partire da l 20 gennaio 2007. Parte_4
Hanno dedotto: a) di essere stati autorizzati alla presentazione dell'opposizione tardiva dal
G.E in sede di procedura esecutiva immobiliare, avviata proprio sulla base del decreto opposto, in virtù di quanto previsto dalla sentenza del le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/2023; b) che il mutuo è stato utilizzato per il risanamento delle passività pregresse;
c) la mancata contabilizzazione di alcuni versamenti;
d) il carattere vessatorio della clausola sulla possibil ità di modifica unilaterale delle condizioni da parte della banca;
e) il carattere vessatorio della clausola sulla risoluzione per mancato pagamento di una singola rata;
f) la nullità per omessa specificazione della clausola risolutiva espressa;
g) la vessatorietà della clausola che consente il pagamento di interessi su rate non ancora scadute;
h) la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust in relazione alla deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.; i) la non debenza del credit o come richiesto anche per incongruenza delle spese applicate;
l) che erroneamente è stato indicato un tasso soglia usura del 15,070%, essendo quello applicabile del 9,225%; m) la difformità tra il piano di ammortamento e il testo contrattuale.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. In via preliminare, si osserva che la presente opposizione tardiva è giustificata non già dalla irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, bensì dal principio sancito dalla sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite, la quale ha consentito di adeguare l'ordinamento interno ai dettami della Cgue.
Si tratta, pertanto, di una ipotesi sui generis di opposizione tardiva, consentita nei limiti tracciati dal sentenza in esame, secondo cui “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il pro filo di abusività di dette clausole” (Cass. civ., Sez. U, 6 aprile 2023, n. 9479).
2 Non è, quindi, consentito un riesame complessivo della posizione del debitore, potendo quest'ultimo, se consumatore, far valere in questa sede soltanto profili di abusività delle clausole contenute nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Per tale ragione, i motivi sopra indicati alle lettere b, c, f, i, m, che nulla hanno a che vedere con il carattere abusivo delle clausole contrattuali, sono inammissibili.
2.1. Sempre in via preliminare, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve essere riconosciuta agli opponenti, estranei all'attività della debitrice principale e che hanno prestato garanzia verosimilmente in ragione del legame familiare con quest'ult ima, la qualità di consumatori.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C -74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C -534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_1 CP_4 consumatore il fideiussore pe rsona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. civ., Sez. U, 27 febbraio 2023, n. 5868).
2.2. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del motivo relativo alla facol tà di modifica unilaterale del contratto da parte della banca per carenza di interesse.
Infatti, non avendo la parte neppure indicato se e quando la banca abbia modificato il contratto in corso di rapporto e in cosa sia consistita la modifica, la declarato ria di nullità di una simile clausola in un contratto già risolto, non implicante ovviamente la nullità dell'intero contratto (la clausola abusiva è nulla ma non travolge l'intero contratto, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, Codice consumo), n on determina alcun vantaggio per gli opponenti, i quali, pertanto, non hanno alcun interesse alla proposizione del motivo in esame.
3. Nel merito, in primo luogo va escluso il carattere vessatorio della clausola che consente alla banca la risoluzione in ca so di mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo.
Infatti, premessa l'inconferenza del richiamo degli opponenti all'art. 40, comma 2 Tub, dedicato al credito fondiario, in quanto nel caso in esame si discute di un mutuo chirografario, con riferimento al contratto di assicurazione, ma esprimendo un principio applicabile anche al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione in caso di ma ncato pagamento di una sola rata del premio da parte dell'assicurato non ha carattere vessatorio, non essendo ricompresa tra quelle previste dall'art. 1341 c.c., conseguendone la facoltà della compagnia
3 assicuratrice di trattenere i premi già corrisposti” (Cass. civ., sez. VI, 27 agosto 2020, n.
17912).
Ad ogni modo, difetta anche l'interesse degli opponenti alla proposizione del motivo in esame, in quanto la banca non comunicato la risoluzione /decadenza dal beneficio del termine dopo il mancato pagamento di una singola rata, bensì allorquando la morosità perdurava da oltre un anno.
Infatti, sono gli stessi opponenti ad aver dedotto l'avvenuto pagamento esclusivamente delle prime 12 rate mensili, vale a dire di quelle aventi scadenza sino al 20 dicembre 200 7, mentre la banca ha inviato una missiva con richiamo all'art. 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine) e all'art. 1456 c.c. (risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva espressa) soltanto il 26 giugno 2009, vale a dire dopo la scadenza di al meno altre 18 rate rimaste impagate.
Pertanto, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., chiedere l'intero pagamento in caso di mancato adempimento nel termine stabilito a vantaggio del debitore, è del tutto irrilevante stabilire se la clausola i n esame abbia carattere abusivo, in quanto la banca poteva comunque chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo dopo il mancato pagamento di ben 18 rate, valendo il ricorso monitorio ai fini dell'art. 1186 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 novembre
2011, n. 24330, secondo cui “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudizial e, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma”).
3.1. Non meritevole di accoglimento è anche la doglianza relativa all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, merita in primo luogo ricor dare che, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite,
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3 della succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Per tale ragione, la nullità è soltanto parziale e non priva di efficacia l'intera fideiussione.
4 In ogni caso, si evidenzia che “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio
1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957
c.c., in quanto la previsione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale Arezzo, 13 giugno 2018, n. 647 e Tribunal e Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
Pertanto, a prescindere dalla riconducibilità delle fideiussioni allo schema Abi, considerato che, nel caso di specie, le fideiussioni medesime sono state prestate senza limite di durata e sono state correlate all 'adempimento dell'obbligazione e non alla scadenza (nella prima pagina dell'atto di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
3.2. Deve, poi, escludersi anche l'avvenuta applicazione di interessi usurari, in quanto il motivo è stato articolato in termini del tutto generici , non essendo stato indicato neppure il
TEG contrattuale e risultando così inadempiuto l'onere di allegazione sancito anche dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto una erronea indicazione del tasso soglia nel contratto, ma senza indicare il Teg contrattuale e che lo stesso ha superato il tasso soglia
(peraltro il Taeg, indicatore avente fin alità diverse dal Teg, indicato in contratto, è inferiore anche al tasso soglia invocato dagli opponenti).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 4.200,00 (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,0 0 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 26 settembre 2025
IL GIUDICE
5 Dott. Gaetano Laviola
6