TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1383/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1383/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in[...] fraz. Vescia cittadino rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Di Nicola ed elettivamente domiciliato in IG, Via Monte Acuto 49, presso il difensore
- RICORRENTE –
e
( ), nata a [...] (Marocco) il 12.02.1999 e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Alberti ed elettivamente domiciliata in IG (PG), Via Mentana n. 42, presso il difensore
- RESISTENTE –
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 25.09.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dalla moglie CP_1
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gualdo Tadino il 27.03.2021 scegliendo il regime di separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nati due gemelli, e il 19.01.2021; Per_1 Per_2
- i coniugi, poco dopo il matrimonio, hanno acquistato un appartamento ove hanno stabilito la loro vita coniugale sito in IG via Nocera Umbra 47, con accensione di un mutuo cointestato, sebbene lo stesso venga sempre e regolarmente pagato solo dal Pt_1
- a causa di una forte incompatibilità di carattere e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è e rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi. Le cause sono da ricercare anche in un forte disagio psicologico della Sig.ra che per lungo tempo è stata seguita dal servizio sociale e dalla CP_1 psichiatra Dr.ssa del Csm di IG. Tes_1
- Ultimamente la stessa si trova presso una comunità di riabilitazione e assistenza psichiatrica di
Spoleto, mentre i figli vivono cn il padre, il quale è coadiuvato dai propri genitori.
- Alla madre è stato consentito di vedere i figli minori tramite videochiamate whatsapp tutti i giorni in un orario serale della durata di un'ora; mentre gli incontri avvengono su chiamata dell'assistente sociale, in un giorno concordato, preferibilmente presso un parco giochi ovvero in un luogo esterno alla struttura alla presenza di un operatore che accompagna la resistente.
- Si riservava di produrre fascicolo del procediemnto assunto nei confronti dei figli presso il tribunale per i minorenni, dopo il ricovero della madre.
Veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 2 aprile 2025, con la concessione di termini per la notiifca alla convenuta. La Sig.ra non si costituiva alla sudedtta udienza e CP_1 compariva soltanto personalmente. All'esito di detta udienza il Presidente adottava i provvedimenti pagina 2 di 4 temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, il collocamento dei minori e Per_1 presso l'abitazione della NO PA in Norcia, Via delle Forosette n. 23/A; incontri protetti tra i Per_2 minori e la madre almeno una volta a settimana per almeno due ore consecutive, da CP_1 svolgersi presso l'abitazione della NO PA , preferibilmente nel fine settimana;
l'acquisizione del fascicolo pendente dinanzi al Tribunale dei Minorenni;
mandava ai Servizi sociali di Norcia e al
Servizio Specialistico Usl Umbria 2 di riferire in ordine alla condizione dei minori;
al CSM di IG
(dott.ssa e dott.ssa di relazionare sulla situazione di anche con Tes_1 Per_3 CP_1 riferimento alla sua relazione con i figli e rinviava la causa all'udienza del 2 luglio 2025.
Successivamente la Sig.ra costituendosi rappresentava la sua sistuazione dicendo di CP_1 vivere attualmente a Gualdo Tadino (PG), presso l'abitazione della madre;
di essere in cerca di un lavoro;
di seguire la cura farmacologica prescritta dal CSM di IG e di auspicarsi per il futuro di vedere con più regolarità i propri figli, fino a giungere poi ad un affido condiviso.
All'udienza del 10 settembre 2025 davanti al Presidente, i difensori delle parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia sullo status con prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande svolte. Il Presidente ritenuta la causa matura sul punto, ha rimesso al Collegio la decisione in punto di status. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla parte Ricorrente, le risultanze processuali, hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma
1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulla domanda di addebito e sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile in Gualdo Tadino il 27 marzo 2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.2, parte I, Serie A, anno 2021;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gualdo Tadino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente est.
AU AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1383/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in[...] fraz. Vescia cittadino rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Di Nicola ed elettivamente domiciliato in IG, Via Monte Acuto 49, presso il difensore
- RICORRENTE –
e
( ), nata a [...] (Marocco) il 12.02.1999 e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Alberti ed elettivamente domiciliata in IG (PG), Via Mentana n. 42, presso il difensore
- RESISTENTE –
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 25.09.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dalla moglie CP_1
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gualdo Tadino il 27.03.2021 scegliendo il regime di separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nati due gemelli, e il 19.01.2021; Per_1 Per_2
- i coniugi, poco dopo il matrimonio, hanno acquistato un appartamento ove hanno stabilito la loro vita coniugale sito in IG via Nocera Umbra 47, con accensione di un mutuo cointestato, sebbene lo stesso venga sempre e regolarmente pagato solo dal Pt_1
- a causa di una forte incompatibilità di carattere e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è e rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi. Le cause sono da ricercare anche in un forte disagio psicologico della Sig.ra che per lungo tempo è stata seguita dal servizio sociale e dalla CP_1 psichiatra Dr.ssa del Csm di IG. Tes_1
- Ultimamente la stessa si trova presso una comunità di riabilitazione e assistenza psichiatrica di
Spoleto, mentre i figli vivono cn il padre, il quale è coadiuvato dai propri genitori.
- Alla madre è stato consentito di vedere i figli minori tramite videochiamate whatsapp tutti i giorni in un orario serale della durata di un'ora; mentre gli incontri avvengono su chiamata dell'assistente sociale, in un giorno concordato, preferibilmente presso un parco giochi ovvero in un luogo esterno alla struttura alla presenza di un operatore che accompagna la resistente.
- Si riservava di produrre fascicolo del procediemnto assunto nei confronti dei figli presso il tribunale per i minorenni, dopo il ricovero della madre.
Veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 2 aprile 2025, con la concessione di termini per la notiifca alla convenuta. La Sig.ra non si costituiva alla sudedtta udienza e CP_1 compariva soltanto personalmente. All'esito di detta udienza il Presidente adottava i provvedimenti pagina 2 di 4 temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, il collocamento dei minori e Per_1 presso l'abitazione della NO PA in Norcia, Via delle Forosette n. 23/A; incontri protetti tra i Per_2 minori e la madre almeno una volta a settimana per almeno due ore consecutive, da CP_1 svolgersi presso l'abitazione della NO PA , preferibilmente nel fine settimana;
l'acquisizione del fascicolo pendente dinanzi al Tribunale dei Minorenni;
mandava ai Servizi sociali di Norcia e al
Servizio Specialistico Usl Umbria 2 di riferire in ordine alla condizione dei minori;
al CSM di IG
(dott.ssa e dott.ssa di relazionare sulla situazione di anche con Tes_1 Per_3 CP_1 riferimento alla sua relazione con i figli e rinviava la causa all'udienza del 2 luglio 2025.
Successivamente la Sig.ra costituendosi rappresentava la sua sistuazione dicendo di CP_1 vivere attualmente a Gualdo Tadino (PG), presso l'abitazione della madre;
di essere in cerca di un lavoro;
di seguire la cura farmacologica prescritta dal CSM di IG e di auspicarsi per il futuro di vedere con più regolarità i propri figli, fino a giungere poi ad un affido condiviso.
All'udienza del 10 settembre 2025 davanti al Presidente, i difensori delle parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia sullo status con prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande svolte. Il Presidente ritenuta la causa matura sul punto, ha rimesso al Collegio la decisione in punto di status. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla parte Ricorrente, le risultanze processuali, hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma
1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulla domanda di addebito e sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile in Gualdo Tadino il 27 marzo 2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.2, parte I, Serie A, anno 2021;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gualdo Tadino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente est.
AU AT
pagina 4 di 4