Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 24/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 261/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in proprio e quale l.r. della società Parte_1 Parte_2 parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. DI MATTEO GUILIO, con domicilio eletto in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 MILANO
PARTI APPELLANTI-APPELLATE INCIDENTALI
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
, parte rappresentata e difesa Controparte_2 come in atti dall'Avv.CONROTTO EMILIA con domicilio eletto in VIA C.SO
GARIBALDI 38, 84100 ; CP_1
PARTE APPELLATA
NONCHE'
CP_3
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1816/2022, emessa in data 10/11/2022 dal
Tribunale di Salerno.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1816/2022 pubblicata in data 10/11/2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava il ricorso proposto dagli odierni appellanti, volto ad ottenere l'accertamento negativo delle pretese contributive e delle contestazioni mosse Con dall' (di seguito, ) con il Verbale Unico Controparte_1
di Accertamento e Notificazione n. SA00000/2019-856-01 del 6 maggio 2019.
In particolare, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'inesistenza di rapporti di lavoro subordinato non comunicati, l'inesistenza di omesse o infedeli registrazioni sul Libro
Unico del Lavoro del maggiore orario di lavoro di 45 ore settimanali in luogo delle 40 ore pattuite e, conseguentemente, l'assenza di obblighi contributivi aggiuntivi nei confronti di e e/o di di . CP_5 CP_3 CP_4 CP_1
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese. CP_5
Si costituiva anche l' che concludeva, in via preliminare, Controparte_6 per sentire dichiarare l'incompetenza territoriale e/o funzionale;
in via subordinata per l'inammissibilità/rigetto del ricorso, con vittorie di spese.
L' restava contumace. CP_3
Escussi i testimoni, il Giudice di primo grado, disattendeva innanzitutto l'eccezione sollevata dall' relativa all'incompetenza del giudice Controparte_1 adito, sull'assunto che l'ufficio di fosse la sede competente per i servizi ed CP_1 CP_5
e la sede presso la quale la società ricorrente aveva disposto i pagamenti dei CP_3
contributi. rigettava il ricorso.
Con Riteneva quindi fondate le risultanze dell'attività ispettiva svolta dall' , valorizzava le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, ritenendole genuine, mentre riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali rese in giudizio dai testi di parte ricorrente.
3. Avverso tale sentenza, in proprio e quale l.r. della società Parte_1 [...]
proponeva appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Parte_2
Corte in data 05/05/2023, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante lamentava in particolare.
2 -l'errata valutazione delle prove acquisite;
Con
- la decadenza dell' di ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, conseguentemente, CP_1
l'inutilizzabilità della prova documentale e testimoniale offerta;
-la violazione delle regole sull'onere della prova.
Con
4. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti appellate e , che CP_5 chiedevano il rigetto dell'appello principale. Con L' inoltre proponeva appello incidentale, deducendo l'inammissibilità originaria del ricorso di primo grado per carenza di interesse ad agire, in quanto il verbale unico di accertamento non era autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale ma atto endoprocedimentale privo di effetti diretti sulla sfera giuridica dei ricorrenti.
Non si costituiva l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
***
6. L'appello principale va rigettato mentre va accolto l'appello incidentale per la ragione più liquida dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, come fondatamente Con e ritualmente eccepito dall , sin nel giudizio di primo grado, in cui, contrariamente a quanto asserito dall'appellante principale, si è costituito in giudizio e non è stato dichiarato contumace.
Con L' , infatti, si è doluto dell'omesso rilievo e dell'omessa pronuncia dell'inammissibilità del ricorso in opposizione proposto avverso il verbale unico di accertamento e notificazione, prospettando la “carenza di interesse ad agire”.
Ha, in proposito, evidenziato che il Giudice di prime cure, prima ancora di esaminare il merito della controversia, avrebbe dovuto verificare l'ammissibilità del ricorso proposto, l'esistenza delle condizioni dell'azione, e, conseguentemente, avrebbe dovuto definire la controversia con una pronuncia di inammissibilità per avere i ricorrenti impugnato un atto endoprocedimentale assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto diretto pregiudizievole sulla loro sfera giuridica.
Tale rilievo è fondato e consente di rigettare il gravame principale e di accogliere quello incidentale per tale assorbente profilo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr sent. n.
16319/2010; n. 5543/2023) “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo, diversamente dalla disciplina speciale e tipica
3 prevista dal codice della strada che ne prevede l'opponibilità in sede giudiziale (art. 7
d.lgs. 150/2011), non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando
l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con
l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (in senso conforme cfr. anche Cass. 19 dicembre 2018, n. 32886; Cass. 12 giugno 2020, n. 11369).
Dunque, il ricorso -così come proposto- andava dichiarato inammissibile.
Nel merito poi la sentenza non appare censurabile, avendo il Tribunale correttamente
Con valorizzato le risultanze dell'attività ispettiva svolta dal personale dell' e, al tempo stesso, ritenuto inattendibili i testimoni di parte ricorrente escussi nel corso dell'istruttoria. Quanto alle risultanze dell'attività ispettiva e, in particolare, alle dichiarazioni rese in quella sede dai lavoratori esaminati, infatti, se è vero che tali dichiarazioni non sono assistite da fede privilegiata, diversamente dal verbale cui accedono, è altrettanto vero che nella valutazione del loro contenuto, il Giudice non può non tener conto del fatto che le stesse vengono rilasciate nell'immediatezza dei fatti, senza preavviso, in modo che non possano esserci interferenze esterne e che, pertanto, devono presumersi genuine, fino a prova contraria.
Dunque, va rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' , va dichiarato inammissibile il Controparte_1
ricorso proposto in primo grado da . Parte_3 Parte_1
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza e si condanna, pertanto, le parti appellanti principali al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate ( Controparte_1
e ) nel presente grado, liquidate in € 2.906,00 oltre maggiorazione
[...] CP_5
spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di , rimasta contumace. CP_3
P. Q. M.
4 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e e sull'appello incidentale proposto Parte_3 Parte_1 dall' , avverso la sentenza n. 1816/2022, Controparte_1
emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 10/11/2022, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' dichiara inammissibile il ricorso Controparte_1
proposto in primo grado da ; Parte_3 Parte_1
b) Da' atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
c) Condanna le parti appellanti principali al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate ( Controparte_1
e ) nel presente grado, liquidate in € 2.906,00 oltre maggiorazione
[...] CP_5
spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
d) Nulla per le spese nei confronti di . CP_3
Così deciso in Salerno, Salerno, 24/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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