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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5521 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ; P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Anastasia Frazione Madonna dell'Arco
(NA), via Romani Costanzi n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare l'inadempimento di alla propria obbligazione di pagamento dei canoni Controparte_2
di locazione e accertare altresì la legittimità della risoluzione dei Contratti intimata da in forza Pt_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni Generali Accordi Quadro;
condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 103.290,60 (e quindi € 101.113,93 oltre IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore
o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
condannare alla restituzione del materiale. Controparte_1
Per la parte resistente:
pagina 1 di 7 Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva stipulato con Parte_1 Controparte_1
l'accordo quadro “Master Rent” n. 76674 e l'accordo quadro “Master Rent” n. 88080 finalizzati alla stipula di singoli contratti di locazione operativa per materiali specificamente individuati dal conduttore, normati dalle condizioni generali di contratto in calce agli accordi quadri stessi, che in esecuzione di tali accordi quadro e avevano stipulato i Pt_1 Controparte_1
contratti di locazione di beni mobili n. 19539818, n. 19545012, n. 19540443, n. 19541090, n.
19543801 e n. 19539481, che per il primo contratto aveva acquistato presso Real Vetro Sas di
Incarnato Maria, indicato dallo stesso Conduttore in sede di Proposta, i seguenti beni mobili: n. 2 porte automatiche per ingresso e per uscita, modalità di apertura telescopica con doppio vetro di sicurezza stratificato trasparente e accessori e n. 2 porte motorizzate complete di vetro stratificato di sicurezza trasparente e accessori, corrispondendo l'importo di € 14.000,00 oltre Iva, consegnato in data
22.11.2022 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di €
290,36 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 17.421,60, oltre IVA, che per il secondo contratto aveva acquistato presso C.R.
Impianti di Coppola Raffaele indicato dallo stesso conduttore i seguenti beni mobili: n. 3 kit DVR compact, n. 10 kit telecamera Hikvision, n. 10 kit telecamere Hikvision n. 10 kit telecamere Hikvision,
n. 1 rec telecamera e anti incendio, n. 1 rec dati, n. 1 PC server, n. 1 Centrale telefonica, n. 1 Tvcc, n. 1 tvcc, corrispondendo l'importo di € 26.620,00 oltre Iva, consegnato in data 21.12.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di € 574,63 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 34.477,80, oltre IVA, che per il terzo contratto aveva acquistato presso , indicato Controparte_3
dallo stesso conduttore i seguenti beni mobili: Food machine, completo di attrezzatura Sirman, affettatrice Leonardo top salumi, bilancia affettatrici, affettatrice n. 4 dispenser 51 Parte_2
MB, insaccatrice, tritacarne TC 32 ice refrigerato, tritacarne TC 32 buffalo da banco, kit gambe medie con ruote, impastatrice, sterilizzatore, n. 6 60BB, impastatrice planetaria plutone, corrispondendo l'importo di € 24.979,00 oltre Iva, consegnato in data 4.1.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di € 518,06 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 31.083,60, oltre IVA, che per il quarto contratto aveva acquistato presso , indicato dallo stesso Controparte_3 conduttore i seguenti beni mobili: Formatrice da Hamburger, corrispondendo l'importo di € 8.721,00 oltre Iva, consegnato in data 3.3.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagina 2 di 7 pagamento di n. 60 canoni di € 180,87 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 10.852,20, oltre IVA, che per il quinto contratto aveva acquistato presso di , indicato dallo stesso conduttore i seguenti Controparte_3 Controparte_3
beni mobili: Attrezzature Tonon composto da n. 33 piantana 62/62, n. 14 base regolabile diam. 120 mors. Piantana/trave, n. 24 distanziale controvento a parete, n. 20 barra gancera, n. 22 coppia attacchi gancera, n. 34 trave H150/70, n. 20 giunzione travi a T H 150, n. 2 mensola P1000, n. 2 tirante verticale
H10000, n. 4 piastra ancoraggio tiranti a mensola, n. 21 guidovia H 90/70, n. 12 morsetto parallelo, n. 5 morsetto incrociato, n. 2 terminale estrazione carrucola, n. 1 blocco Inox carrucola, n. 3 scambio vie rotativo, n. 4 scambio vie rotativo, n. 4 curva 90 gradi, n. 25 carrucola portata kg 150, n. 35 gancio portata 50 kg, corrispondendo l'importo di € 16.072,10 oltre Iva, consegnato in data 16.10.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di € 375,12 ciascuno
(oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di €
22.507,20, oltre IVA, che per il sesto contratto aveva acquistato presso Mundo S.r.l., indicato dallo stesso conduttore i seguenti beni mobili: Cleaning Machines, Lavasciuga Mod. Ruby, spazzola, disco trascinatore, caricabatterie, batterie Zenith, corrispondendo l'importo di € 2.300,00 oltre Iva, consegnato in data 15.11.20202 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 36 canoni di € 75,90 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 2.732,40, oltre IVA, per un complessivo importo di € 119.074,80, che il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente per il primo contratto 15 canoni di Pt_1 locazione mensili, per un totale di € 4.355,40 oltre IVA, per il secondo contratto 3 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.723,89 oltre IVA, per il terzo contratto 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 7.252,84 oltre IVA, per il quarto contratto 13 canoni di locazione mensili, per un totale di
€ 2.351,31 oltre IVA, per il quinto contratto 5 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.875,60 oltre IVA e per il sesto contratto 17 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.290,30 oltre IVA aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse da nn. Pt_1
84945, 251057, 320255, 364506, 533466 per il primo contratto, 47770, 47769, 240439, 310611,
354929, 522992, 591308 per il secondo contratto, 140935, 309801, 354192, 424383, 590657 per il terzo contratto, 213879, 362315, 496703, 598161 per il quarto contratto, 271224, 322665, 367086,
553875, 603223 per il quinti contratto e 219574, 363721, 502275, 599604, 639536 per il sesto contratto, che con lettere del 19/07/2024 per il primo contratto, del 19/08/2024 per il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto contratto, e del 19/09/2024 per il sesto contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 delle Condizioni generali degli accordi quadro n. 76674 e
88080 aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, intimando al pagina 3 di 7 medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione dei materiali, senza esito, che il conduttore era tenuto al versamento di tutti gli importi dovuti in forza del contratto a titolo di canoni, penale ed indennizzo, oltre spese legali, per un totale complessivo di € 103.290,60, e quindi € 101.113,93 oltre
IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute ed alla restituzione del materiale, chiedeva il pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione dei beni.
restava contumace. Controparte_1
Preliminarmente, va evidenziato che per mero errore materiale nelle conclusioni la ricorrente ha chiesto di accertare l'inadempimento di atteso che dal contenuto complessivo Controparte_2 dell'atto introduttivo si evince che la declaratoria concerne tant'è Controparte_1 CP_1
che le domande di condanna al pagamento e di restituzione del materiale che conseguono all'accertamento dell'intervenuta risoluzione riguardano quest'ultima società.
Nel merito, deve anzitutto ritenersi accertata la stipula degli accordi quadro “Master Rent” n. 76674 e
“Master Rent” n. 88080 nonché dei singoli contratti di locazione operativa n. 19539818, n. 19545012,
n. 19540443, n. 19541090, n. 19543801 e n. 19539481 aventi ad oggetto i beni mobili descritti in narrativa, in forza dei quali il conduttore è tenuto a corrispondere i canoni nella misura e con le scadenze analiticamente descritte in narrativa, come risulta dalle scritture private prodotte cui dev'essere attribuita valore di piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte della società resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215
c.p.c. e 2702 c.c..
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto i documenti di trasporto da cui si evince la consegna della merce locata a cura della società fornitrice, come da art. 3 delle condizioni generali dei contratti quadro, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha confutato tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
In particolare, gli articoli 3 e 7 delle condizioni generali di contratto prevedono la rinuncia, da parte del conduttore, ad avanzare qualunque pretesa risarcitoria nei confronti del locatore per vizi, difetti o mancanza di qualità.
Nelle previsioni negoziali viene fatto espressamente obbligo al conduttore di procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il fornitore, o suoi preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di pagina 4 di 7 sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla mercatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
In base ai contratti, la consegna del materiale si intende avvenuta nel momento in cui il fornitore mette i beni a disposizione del conduttore, il quale, condotta ed ultimata la verifica prevista, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il documento di trasporto (o documento equivalente) del fornitore o di suoi ausiliari e/o il verbale di consegna di Parte_1
Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione delle predetta firma, il conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna,
Documento di trasporto) e attesta specificamente: - di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il fornitore e richiesto in locazione a - di aver collaudato il materiale con il fornitore, Parte_1
di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento.
Il conduttore, inoltre, si dichiara edotto e consapevole - rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del materiale viene eseguito da
[...]
solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di Parte_1
avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.
La clausola contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, debitamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., stabilisce in modo espresso e specifico che Parte_1 provvedendo all'acquisto del materiale dal fornitore solo a seguito della espressa richiesta del conduttore di ricevere in locazione specificamente il materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
Il conduttore, pertanto, per come pattuito, rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del materiale.
Se al momento della consegna il materiale è affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattive con il fornitore non erano già conosciuti dal conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al locatore, il conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al fornitore ed al locatore entro due giorni dalla constatazione, con pagina 5 di 7 raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.
Il conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del materiale stesso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che la ha chiesto in Controparte_1
locazione la merce descritta nei DDT e nei verbali di consegna a che ha acquistato i beni presso Pt_1 un terzo fornitore, pattuendo l'esonero da responsabilità per vizi e difetti.
Si è dunque realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro, il conduttore per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando per il primo contratto 15 canoni di locazione mensili, per un totale di € 4.355,40 oltre IVA, per il secondo contratto 3 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.723,89 oltre IVA, per il terzo contratto 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 7.252,84 oltre IVA, per il quarto contratto
13 canoni di locazione mensili, per un totale di € 2.351,31 oltre IVA, per il quinto contratto 5 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.875,60 oltre IVA e per il sesto contratto 17 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.290,30 oltre IVA, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione Parte_1
senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r.
…qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di
[...] anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del Parte_1 giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente ha comunicato con lettere del 19/07, del 19/08 e del 19/09/2024 l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del pagina 6 di 7 contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341
c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, che Pt_1 vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura concordata sino all'effettiva
[...] restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, e che la ricorrente ha dato atto che il conduttore ha corrisposto € 18.849,34 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda proposta da di condanna al pagamento delle somme azionate pari complessivamente Parte_1 ad € 103.290,60 IVA compresa ed alla restituzione del materiale
In particolare, la somma scaturisce per € 12.896,57 IVA compresa dal mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione di cui alle fatture nn. 84945, 251057, 320255,
364506, 533466, 47770, 47769, 240439, 310611, 354929, 522992, 591308, 140935, 309801, 354192,
424383, 590657, 213879, 362315, 496703, 598161, 271224, 322665, 367086, 553875, 603223,
219574, 363721, 502275, 599604, 639536 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 13 lett. d) delle condizioni generali dell'accordo quadro, per € 90.331,63 dalla penale di risoluzione costituita dai canoni a scadere in forza dell'art. 13 lett. b) delle citate condizioni generali, accordo quadro, che prevede infatti il pagamento dell'ulteriore importo dato dalla somma di tutti i “canoni a scadere”, ossia di tutti quei canoni che il Conduttore avrebbe dovuto saldare nei mesi successivi al momento in cui si è poi verificata la risoluzione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per le fasi di studio e decisione, ed al medio per la fase introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la parte resistente al Parte_1 pagamento della somma di € 103.290,60 IVA compresa oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 7 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5521 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ; P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Anastasia Frazione Madonna dell'Arco
(NA), via Romani Costanzi n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Accertare l'inadempimento di alla propria obbligazione di pagamento dei canoni Controparte_2
di locazione e accertare altresì la legittimità della risoluzione dei Contratti intimata da in forza Pt_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 Condizioni Generali Accordi Quadro;
condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 103.290,60 (e quindi € 101.113,93 oltre IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore
o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
condannare alla restituzione del materiale. Controparte_1
Per la parte resistente:
pagina 1 di 7 Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva stipulato con Parte_1 Controparte_1
l'accordo quadro “Master Rent” n. 76674 e l'accordo quadro “Master Rent” n. 88080 finalizzati alla stipula di singoli contratti di locazione operativa per materiali specificamente individuati dal conduttore, normati dalle condizioni generali di contratto in calce agli accordi quadri stessi, che in esecuzione di tali accordi quadro e avevano stipulato i Pt_1 Controparte_1
contratti di locazione di beni mobili n. 19539818, n. 19545012, n. 19540443, n. 19541090, n.
19543801 e n. 19539481, che per il primo contratto aveva acquistato presso Real Vetro Sas di
Incarnato Maria, indicato dallo stesso Conduttore in sede di Proposta, i seguenti beni mobili: n. 2 porte automatiche per ingresso e per uscita, modalità di apertura telescopica con doppio vetro di sicurezza stratificato trasparente e accessori e n. 2 porte motorizzate complete di vetro stratificato di sicurezza trasparente e accessori, corrispondendo l'importo di € 14.000,00 oltre Iva, consegnato in data
22.11.2022 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di €
290,36 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 17.421,60, oltre IVA, che per il secondo contratto aveva acquistato presso C.R.
Impianti di Coppola Raffaele indicato dallo stesso conduttore i seguenti beni mobili: n. 3 kit DVR compact, n. 10 kit telecamera Hikvision, n. 10 kit telecamere Hikvision n. 10 kit telecamere Hikvision,
n. 1 rec telecamera e anti incendio, n. 1 rec dati, n. 1 PC server, n. 1 Centrale telefonica, n. 1 Tvcc, n. 1 tvcc, corrispondendo l'importo di € 26.620,00 oltre Iva, consegnato in data 21.12.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di € 574,63 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 34.477,80, oltre IVA, che per il terzo contratto aveva acquistato presso , indicato Controparte_3
dallo stesso conduttore i seguenti beni mobili: Food machine, completo di attrezzatura Sirman, affettatrice Leonardo top salumi, bilancia affettatrici, affettatrice n. 4 dispenser 51 Parte_2
MB, insaccatrice, tritacarne TC 32 ice refrigerato, tritacarne TC 32 buffalo da banco, kit gambe medie con ruote, impastatrice, sterilizzatore, n. 6 60BB, impastatrice planetaria plutone, corrispondendo l'importo di € 24.979,00 oltre Iva, consegnato in data 4.1.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di € 518,06 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 31.083,60, oltre IVA, che per il quarto contratto aveva acquistato presso , indicato dallo stesso Controparte_3 conduttore i seguenti beni mobili: Formatrice da Hamburger, corrispondendo l'importo di € 8.721,00 oltre Iva, consegnato in data 3.3.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagina 2 di 7 pagamento di n. 60 canoni di € 180,87 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 10.852,20, oltre IVA, che per il quinto contratto aveva acquistato presso di , indicato dallo stesso conduttore i seguenti Controparte_3 Controparte_3
beni mobili: Attrezzature Tonon composto da n. 33 piantana 62/62, n. 14 base regolabile diam. 120 mors. Piantana/trave, n. 24 distanziale controvento a parete, n. 20 barra gancera, n. 22 coppia attacchi gancera, n. 34 trave H150/70, n. 20 giunzione travi a T H 150, n. 2 mensola P1000, n. 2 tirante verticale
H10000, n. 4 piastra ancoraggio tiranti a mensola, n. 21 guidovia H 90/70, n. 12 morsetto parallelo, n. 5 morsetto incrociato, n. 2 terminale estrazione carrucola, n. 1 blocco Inox carrucola, n. 3 scambio vie rotativo, n. 4 scambio vie rotativo, n. 4 curva 90 gradi, n. 25 carrucola portata kg 150, n. 35 gancio portata 50 kg, corrispondendo l'importo di € 16.072,10 oltre Iva, consegnato in data 16.10.2023 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di € 375,12 ciascuno
(oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di €
22.507,20, oltre IVA, che per il sesto contratto aveva acquistato presso Mundo S.r.l., indicato dallo stesso conduttore i seguenti beni mobili: Cleaning Machines, Lavasciuga Mod. Ruby, spazzola, disco trascinatore, caricabatterie, batterie Zenith, corrispondendo l'importo di € 2.300,00 oltre Iva, consegnato in data 15.11.20202 dal fornitore al conduttore, che il contratto prevedeva il pagamento di n. 36 canoni di € 75,90 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di € 2.732,40, oltre IVA, per un complessivo importo di € 119.074,80, che il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente per il primo contratto 15 canoni di Pt_1 locazione mensili, per un totale di € 4.355,40 oltre IVA, per il secondo contratto 3 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.723,89 oltre IVA, per il terzo contratto 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 7.252,84 oltre IVA, per il quarto contratto 13 canoni di locazione mensili, per un totale di
€ 2.351,31 oltre IVA, per il quinto contratto 5 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.875,60 oltre IVA e per il sesto contratto 17 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.290,30 oltre IVA aveva interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse da nn. Pt_1
84945, 251057, 320255, 364506, 533466 per il primo contratto, 47770, 47769, 240439, 310611,
354929, 522992, 591308 per il secondo contratto, 140935, 309801, 354192, 424383, 590657 per il terzo contratto, 213879, 362315, 496703, 598161 per il quarto contratto, 271224, 322665, 367086,
553875, 603223 per il quinti contratto e 219574, 363721, 502275, 599604, 639536 per il sesto contratto, che con lettere del 19/07/2024 per il primo contratto, del 19/08/2024 per il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto contratto, e del 19/09/2024 per il sesto contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 delle Condizioni generali degli accordi quadro n. 76674 e
88080 aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, intimando al pagina 3 di 7 medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione dei materiali, senza esito, che il conduttore era tenuto al versamento di tutti gli importi dovuti in forza del contratto a titolo di canoni, penale ed indennizzo, oltre spese legali, per un totale complessivo di € 103.290,60, e quindi € 101.113,93 oltre
IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute ed alla restituzione del materiale, chiedeva il pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione dei beni.
restava contumace. Controparte_1
Preliminarmente, va evidenziato che per mero errore materiale nelle conclusioni la ricorrente ha chiesto di accertare l'inadempimento di atteso che dal contenuto complessivo Controparte_2 dell'atto introduttivo si evince che la declaratoria concerne tant'è Controparte_1 CP_1
che le domande di condanna al pagamento e di restituzione del materiale che conseguono all'accertamento dell'intervenuta risoluzione riguardano quest'ultima società.
Nel merito, deve anzitutto ritenersi accertata la stipula degli accordi quadro “Master Rent” n. 76674 e
“Master Rent” n. 88080 nonché dei singoli contratti di locazione operativa n. 19539818, n. 19545012,
n. 19540443, n. 19541090, n. 19543801 e n. 19539481 aventi ad oggetto i beni mobili descritti in narrativa, in forza dei quali il conduttore è tenuto a corrispondere i canoni nella misura e con le scadenze analiticamente descritte in narrativa, come risulta dalle scritture private prodotte cui dev'essere attribuita valore di piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte della società resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215
c.p.c. e 2702 c.c..
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto i documenti di trasporto da cui si evince la consegna della merce locata a cura della società fornitrice, come da art. 3 delle condizioni generali dei contratti quadro, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, tanto più che la parte resistente non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha confutato tali circostanze, pur essendo gravata dal relativo onere in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
In particolare, gli articoli 3 e 7 delle condizioni generali di contratto prevedono la rinuncia, da parte del conduttore, ad avanzare qualunque pretesa risarcitoria nei confronti del locatore per vizi, difetti o mancanza di qualità.
Nelle previsioni negoziali viene fatto espressamente obbligo al conduttore di procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il fornitore, o suoi preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di pagina 4 di 7 sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla mercatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
In base ai contratti, la consegna del materiale si intende avvenuta nel momento in cui il fornitore mette i beni a disposizione del conduttore, il quale, condotta ed ultimata la verifica prevista, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il documento di trasporto (o documento equivalente) del fornitore o di suoi ausiliari e/o il verbale di consegna di Parte_1
Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione delle predetta firma, il conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna,
Documento di trasporto) e attesta specificamente: - di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il fornitore e richiesto in locazione a - di aver collaudato il materiale con il fornitore, Parte_1
di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento.
Il conduttore, inoltre, si dichiara edotto e consapevole - rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del materiale viene eseguito da
[...]
solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di Parte_1
avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.
La clausola contenuta nell'art. 7 delle condizioni generali del contratto, debitamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., stabilisce in modo espresso e specifico che Parte_1 provvedendo all'acquisto del materiale dal fornitore solo a seguito della espressa richiesta del conduttore di ricevere in locazione specificamente il materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
Il conduttore, pertanto, per come pattuito, rinuncia espressamente ad avanzare verso il locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del materiale.
Se al momento della consegna il materiale è affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattive con il fornitore non erano già conosciuti dal conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al locatore, il conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al fornitore ed al locatore entro due giorni dalla constatazione, con pagina 5 di 7 raccomandata A.R. anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.
Il conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del materiale stesso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che la ha chiesto in Controparte_1
locazione la merce descritta nei DDT e nei verbali di consegna a che ha acquistato i beni presso Pt_1 un terzo fornitore, pattuendo l'esonero da responsabilità per vizi e difetti.
Si è dunque realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro, il conduttore per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando per il primo contratto 15 canoni di locazione mensili, per un totale di € 4.355,40 oltre IVA, per il secondo contratto 3 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.723,89 oltre IVA, per il terzo contratto 14 canoni di locazione mensili, per un totale di € 7.252,84 oltre IVA, per il quarto contratto
13 canoni di locazione mensili, per un totale di € 2.351,31 oltre IVA, per il quinto contratto 5 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.875,60 oltre IVA e per il sesto contratto 17 canoni di locazione mensili, per un totale di € 1.290,30 oltre IVA, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione Parte_1
senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r.
…qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di
[...] anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del Parte_1 giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente ha comunicato con lettere del 19/07, del 19/08 e del 19/09/2024 l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del pagina 6 di 7 contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341
c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, che Pt_1 vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura concordata sino all'effettiva
[...] restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, e che la ricorrente ha dato atto che il conduttore ha corrisposto € 18.849,34 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda proposta da di condanna al pagamento delle somme azionate pari complessivamente Parte_1 ad € 103.290,60 IVA compresa ed alla restituzione del materiale
In particolare, la somma scaturisce per € 12.896,57 IVA compresa dal mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione di cui alle fatture nn. 84945, 251057, 320255,
364506, 533466, 47770, 47769, 240439, 310611, 354929, 522992, 591308, 140935, 309801, 354192,
424383, 590657, 213879, 362315, 496703, 598161, 271224, 322665, 367086, 553875, 603223,
219574, 363721, 502275, 599604, 639536 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 13 lett. d) delle condizioni generali dell'accordo quadro, per € 90.331,63 dalla penale di risoluzione costituita dai canoni a scadere in forza dell'art. 13 lett. b) delle citate condizioni generali, accordo quadro, che prevede infatti il pagamento dell'ulteriore importo dato dalla somma di tutti i “canoni a scadere”, ossia di tutti quei canoni che il Conduttore avrebbe dovuto saldare nei mesi successivi al momento in cui si è poi verificata la risoluzione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per le fasi di studio e decisione, ed al medio per la fase introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la parte resistente al Parte_1 pagamento della somma di € 103.290,60 IVA compresa oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 7 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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